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Assegno e scuse mandano assolto il padrone del cane aggressivo (Cass. 7655/19)

20 febbraio 2019, Cassazione penale

Non sussiste l’interesse per la parte civile ad impugnare, anche ai soli fini civili, la sentenza emessa ai sensi del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 35, a seguito di condotte riparatorie, in quanto tale pronuncia, limitandosi ad accertare la congruità del risarcimento offerto ai soli fini dell’estinzione del reato, non riveste autorità di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno e non produce, pertanto, alcun effetto pregiudizievole nei confronti della parte civile.

Corte di Cassazione,

sez. IV Penale, sentenza 10 gennaio – 20 febbraio 2019, n. 7655
Presidente Dovere – Relatore Pavich

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza resa il 22 marzo 2018, il Giudice di Pace di Napoli ha dichiarato estinto il reato di lesioni personali colpose contestato ad F.A. per intervenuta condotta riparatoria D.Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 35, per avere lo stesso colposamente provocato le suddette lesioni a P.G. omettendo di custodire adeguatamente il proprio cane (un boxer) che aggrediva la donna: fatto occorso in (omissis).

1.1. La decisione del Giudice di Pace era fondata sul fatto che il F. aveva provveduto, in esito all’infruttuoso tentativo di conciliazione, alla riparazione del danno da lui cagionato, mediante consegna alla persona offesa di un assegno dell’importo di Euro 1.500,00; la condotta riparatoria de qua, accompagnata da una lettera di scuse, era stata ritenuta satisfattiva indipendentemente dal positivo apprezzamento della persona offesa; né vi erano ragioni ostative alla definizione del giudizio, in mancanza di permanenti conseguenze dannose o pericolose del reato e in presenza di un ristoro che il giudicante riteneva idoneo a soddisfare le esigenze riparatorie correnti nel caso di specie.

2. Avverso la sentenza ricorre agli effetti civili la parte civile P.G., per il tramite del suo difensore. Il ricorso, preceduto da una breve premessa (nella quale vengono riassunti i fatti e vengono altresì rivendicate le ragioni in diritto sottese all’ammissibilità del ricorso) è articolato in due motivi.

Nel primo l’esponente lamenta violazione di legge, affermando che la condotta riparatoria - peraltro realizzata ex art. 162 ter c.p., e non D.Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 35, - ha formato oggetto di repechege strumentale alla quarta udienza successiva a quella di riparazione, condotta posta poi in essere due udienze dopo, laddove essa è comunque avvenuta oltre il termine pacificamente indicato come perentorio ai fini della tempestività della condotta riparatoria ex D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35.

Con il secondo motivo l’esponente lamenta vizio di motivazione in relazione alla statuizione del Giudice di pace con la quale è stata ritenuta congrua la condotta riparatoria in esame, avuto riguardo alla sostanziale assenza di un percorso argomentativo a tal fine nella sentenza impugnata.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile, per carenza d’interesse.

1.1. La questione dell’impugnabilità a fini civili, ad opera della parte civile, delle sentenze di proscioglimento per condotta riparatoria è stata definita recentemente in senso negativo, con pronunzia della Corte a Sezioni Unite (Sez. U, n. 33864 del 23/04/2015, Sbaiz, Rv. 264238) nella quale si è affermato il principio in base al quale non sussiste l’interesse per la parte civile ad impugnare, anche ai soli fini civili, la sentenza emessa ai sensi del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 35, a seguito di condotte riparatorie, in quanto tale pronuncia, limitandosi ad accertare la congruità del risarcimento offerto ai soli fini dell’estinzione del reato, non riveste autorità di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno e non produce, pertanto, alcun effetto pregiudizievole nei confronti della parte civile.

1.2. Detta decisione, che ha risolto un contrasto di giurisprudenza sul punto, muove dalla considerazione che l’unica ipotesi nella quale possono dirsi concretamente pregiudicate le pretese risarcitorie della parte civile è costituita dalla pronuncia assolutoria: ciò in quanto è consolidato l’orientamento nella giurisprudenza delle Sezioni Unite sia civili che penali, che limita l’efficacia extrapenale del giudicato alle sole ipotesi previste dall’art. 652 c.p.p., ossia alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento o a giudizio abbreviato (qualora, in quest’ultimo caso, la parte civile abbia accettato tale rito), sempreché con la pronunzia assolutoria sia stato positivamente ed effettivamente accertato che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che esso è stato compiuto in adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima.

1.3. Le Sezioni Unite, nella sentenza Sbaiz, hanno sottolineato in subiecta materia che l’ordinamento prevede l’efficacia della sentenza a fini extrapenali in "limitate ipotesi che, costituendo appunto un’eccezione, sono soggette ad un’interpretazione restrittiva e non possono essere applicate per via di analogia oltre i casi espressamente previsti, concernenti gli elementi relativi alla insussistenza del fatto, alla non commissione dello stesso ed alla non illiceità per l’esistenza dell’esimente di cui all’art. 51 c.p.. È stata dunque esclusa l’efficacia delle pronunce di improcedibilità, sia di quelle emesse, per ragioni anche di merito, prima del dibattimento (artt. 425 e 469 c.p.p.), sia di quelle di carattere processuale (per mancanza di una condizione di procedibilità o per estinzione del reato) emesse in esito al dibattimento (artt. 529 e 531 c.p.p.)".

1.4. La peculiarità del caso di specie sta nel fatto che, come dedotto dal ricorrente, la pronunzia di proscioglimento per condotta riparatoria non è qui intervenuta alla prima udienza di comparizione, ma dopo alcune udienze di rinvio, sempre in fase predibattimentale.

Peraltro, il già richiamato dictum delle Sezioni Unite ha chiarito che il principio in base al quale la parte civile non può impugnare ai fini civili la sentenza di proscioglimento per condotta riparatoria va correlato non già alle modalità dell’accertamento attraverso il quale la riparazione sia stata ritenuta congrua e satisfattiva, ma all’insuscettibilità di tale pronunzia di formare giudicato con efficacia in sede extrapenale. Non assumerebbe rilievo, ai fini dell’accoglimento del ricorso, neppure l’eventualità che il Giudice di pace avesse fondato il proprio convincimento sulla base di accertamenti ulteriori rispetto a quelli in esito ai quali, normalmente "allo stato degli atti", viene valutata la satisfattività della riparazione ex art. 35, D.Lgs. 274/2000 (in tal senso vds. Sez. 4, n. 1359 del 02/12/2016 - dep. 2017, Zhu, Rv. 268876).

1.6. Ne consegue che va dichiarata inammissibile l’impugnazione proposta dalla parte civile, e che tanto assume rilievo dirimente ai fini della specifica disamina dei motivi di lagnanza: in ordine ai quali, peraltro, basterà osservare che le considerazioni appena svolte rendono evidente la manifesta infondatezza delle lagnanze espresse dal ricorrente con il primo motivo di ricorso (ivi comprese quelle relative alla qualificazione della riparazione ex art. 162 ter c.p., per la quale il termine ultimo è fissato entro il momento della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado); e che, quanto al vizio di motivazione denunciato con il secondo motivo, esso a ben vedere non sussiste, atteso che comunque il giudicante ha argomentato la satisfattività della somma versata a titolo di riparazione, rispetto alle esigenze di riprovazione e di prevenzione dal commettere in futuro analoghe condotte, sulla base del comportamento resipiscente dimostrato dall’imputato e all’assenza di conseguenze dannose o pericolose permanenti al momento della suddetta condotta.

2. Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna della parte civile ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, la ricorrente va condannata al pagamento di una somma che si stima equo determinare in Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende.