L'attesa del sonno della vittima per "procedere" è la cartina di tornasole della perfetta consapevolezza del prevenuto di procedere contro, o comunque in assenza di consenso della persona offesa.
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
TERZA SEZIONE PENALE
09/06/2005
composta dagli ill.mi signori
Dott. Massimo Cappello - Presidente -
Dott. Sergio Vallarino - Consigliere Est. -
Dott. Guido Macchiavello - Consigliere -
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento penale
contro
M.W.E., dom.to c/o Avv. O.R. Foro di Genova
Latitante - Contumace
IMPUTATO
Del reato di cui all'art. 609 bis, co. 2 n. 1, cod. pen. perché, con violenza, consistita nell'imporre il comportamento successivamente descritto in assenza di consenso della vittima, in quel momento addormentata, costringeva M.V.A. (cugina dell'autore) a subire un atto sessuale e, in particolare, dopo averle abbassato i pantaloni del pigiama e le mutandine, cercava di penetrarla analmente realizzando la coniunctio carnum.
APPELLANTE
Avverso la sentenza del Tribunale di Genova che in data 3/7/2002 visti gli artt. 533-535 c.p.p.
DICHIARAVA
M.W.E. responsabile del reato a lui ascritto e lo condannava alla pena di anni cinque di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali;
disponeva nei confronti dello stesso l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela e alla curatela;
Visto l'art. 15 d.lvo 286/98
ORDINAVA
Che a pena espiata il M. fosse espulso dal territorio dello Stato.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con sentenza in data 3.7.2002 il Tribunale (collegiale) di Genova dichiarava l'imputato M.W.E. (latitante) responsabile del contestato addebito di violenza sessuale in danno della cugina M.V.A. e, per l'effetto, lo condannava alla pena di anni cinque di reclusione, oltre le spese e con le pene accessorie specificate nelle premesse.
Il primo Collegio fondava la decisione sulle dichiarazioni della p.o. (che ha riferito di esser stata colta nel sonno), su quelle di sua sorella M.V.G. (che, assente al fatto e chiamata per telefono dalla vittima fuori Genova - dove era -, aveva parlato, al rientro, di poche ore successivo, anche con il prevenuto, che aveva riconosciuto la propria responsabilità), nonché su quelle dell'appuntato R. (intervenuto a seguito di intervento dei Carabinieri richiesto dalla giovane, giovane che aveva trovato agitatissima, mentre il responsabile si era già allontanato).
Contro tale decisione proponeva appello la Difesa dell'imputato, richiedendone l'assolutoria per carenza dell'elemento soggettivo (descritto il complessivo contesto, ritenuto di promiscuità, ne viene dedotto che l'imputato "abbia posto in essere un atto che in qualche modo - e sia pure erroneamente - (si) supponeva gradito") e in subordine la condanna a minor pena (con il riconoscimento dell'attenuante speciale - per la breve durata del contatto e l'immediato recedere dell'agente -, o quanto meno delle attenuanti generiche).
All'udienza pubblica in grado di appello del 1°.6.2005, sempre latitante il prevenuto, esauriti i preliminari di rito, raccolte le conclusioni delle Parti come a verbale, la Corte pronunciava sentenza in parziale riforma di quella impugnata in base agli elementi di fatto e per le considerazioni che si procedono ad esporre.
L'attesa del sonno della vittima per "procedere" è la cartina di tornasole della perfetta consapevolezza del prevenuto di procedere contro, o comunque in assenza di consenso della giovane (altro che "gradimento putativo"!); le incondizionate, successive, plurime presentazioni di scuse (alla p.o. nell'immediatezza, e alla sorella di costei, poi) ribadiscono il dolo senza riserve dell'imputato; da ultimo, pure l'atteggiamento di risoluta ripulsa della giovane, appena si svegliò, cogliendo quanto le accadeva, dimostra, per quanto possa mai rilevare, che non vi era stato nessun particolare precedente rapporto tra le parti che potesse scusabilmente indurre il nostro in erronee presupposizioni di disponibilità della ragazza (né obbiettivamente la mera cena e la serata insieme in casa e la disposizione dei letti - ben separati, e raggiunti in tempi ben separati - nella stessa stanza può fondare le analoghe giustificazioni cui ricorre la Difesa).
In punto pena, il fatto - avvenuto con profili di abuso molteplici, intensi e particolari (di notte, durante il sonno della p.o., approfittando del rapporto parentale di coabitazione) - esclude la riconducibilità all'ipotesi attenuata; invece, l'immediato recesso senza alcuna forma di "consumazione" e le scuse offerte e ribadite giustificano, con il riconoscimento delle attenuanti generiche, una riduzione della pena, che, peraltro - alla luce dei profili in precedenza sottolineati -, non pare potere eccedere la misura di anni uno, così attestandosi la pena finale al livello di anni quattro di reclusione.
In tal modo esaurito l'esame del gravame, in ogni altra parte la pronuncia di primo grado resta ferma e confermata.
P.Q.M.
visto l'art. 605 c.p.p.,
in parziale riforma della sentenza in data 3.7.2002 del Tribunale di Genova, appellata dall'imputato M.W.E., gli concede le attenuanti generiche e riduce la pena ad anni quattro di reclusione;
conferma nel resto.
Così deciso in Genova l'1 giugno 2005.
Depositata in Cancelleria il 9 giugno 2005.