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Ammonimento per stalking per ripicca (TAR Campania, 114/2011)

13 gennaio 2011, Nicola Canestrini e Tar Campania

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Il provvedimento di ammonimento per stalking, quando non sia fondato su elementi di prova certi ed univoci dei fatti e dei comportamenti da perseguire, potrebbe divenire strumento di ripicca o di ritorsioni.

L'ammonimento per stalking, come tutte le misura di prevenzione o di polizia ha la  finalità di sventare, nel contesto delle relazioni affettive e sentimentali, condotte di per sé violente o, comunque, disdicevoli che, pur se non essere tali da integrare (ancora) un reato contro la persona o il patrimonio, potrebbero degenerare e preludere a veri e propri comportamenti delinquenziali.

Il procedimento per stalking deve rispettare i principi di imparzialità e buon andamento (Cfr. artt. 3 e 97 Cost.) che sempre devono caratterizzare l’azione amministrativa.


Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 5349 del 2010, proposto da:
F.P., rappresentato e difeso dall’Avv. Gaetano Iannotta ed, agli effetti del presente giudizio, domiciliato presso la Segreteria del T.A.R. Campania, in Napoli, alla P. zza Municipio, n. 64;
contro
il MINISTERO DELL’INTERNO e la QUESTURA DI CASERTA, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la cui sede, alla Via A. Diaz, n. 11 domiciliano per legge;
nei confronti di
V.F., non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- del provvedimento di ammonimento per stalking del Questore della Provincia di Caserta, n. 910372/Aff.ta/D.P.A./2010, emesso nei confronti di F.P. in data 11.6.2010 e notificato ad opera della Compagnia dei Carabinieri di Caserta, in data 14.6.2010;
- di tutti gli atti connessi, pregressi e successivi.
VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTO l’atto di costituzione in giudizio dell’intimata Amministrazione; VISTI gli atti tutti della causa;
VISTO l’art. 60 del D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104;
VISTA la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato;
UDITA alla Camera di Consiglio del 4 novembre 2010 la relazione del cons. dr. Cernese;
RITENUTO in fatto e CONSIDERATO in diritto:


FATTO e DIRITTO


- che preliminarmente sussistono i presupposti per l’emanazione di una decisione in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 del D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104 in quanto il contraddittorio è integro, non si ravvisano ragioni per accertamenti istruttori ed i difensori presenti alla Camera di Consiglio del 4 novembre 2010 sono stati interpellati in proposito e non hanno opposto alcuna obiezione; tanto perché, nel merito, il ricorso - notificato il 24-25.9.2010 e depositato il 6.10.2010 - è manifestamente fondato;
- che attraverso tale mezzo parte ricorrente ha impugnato, innanzi a questo Tribunale, il provvedimento di ammonimento n. 910372/Aff.ta/D.P.A./2010 in epigrafe emesso in data 11.6.2010 (e notificato dalla Compagnia di Carabinieri di Caserta in data 14.6.2010) dal Questore della Provincia di Caserta a richiesta di V.F. nei confronti di F.P. per presunte condotte di cui all’art. 612 cod. pen., intimandogli di "tenere un comportamento conforme alle leggi, evitando di porre in essere atti ed atteggiamenti persecutori che possono ingenerare in V. F., nonché nei prossimi congiunti timori di danni fisici, morali e comunque stati di ansia o tensione che possono alterare le normali abitudini di vita. Avvisa il F. P. che per il reato previsto dall’art. 612 bis cod. pen. Si procede d’ufficio quando il fatto è commesso da soggetto ammonito e la pena è aumentata";
- che, come si evince dall’impugnato provvedimento l’episodio nel quale l’Autorità di Pubblica ha ritenuto di ravvisare gli estremi del c.d. stalking si è verificato nel contesto di una relazione sentimentale extraconiugale intercorsa tra il F. e la V., colleghi di lavoro condividenti la medesima stanza di ufficio, entrambi alle dipendenze del Comune di Casagiove, nell’ambito della quale la V. sarebbe stata vittima di un inspiegabile ed intollerabile atteggiamento persecutorio ad opera del F., culminato in minacce ed ingiurie a partire dal momento in cui aveva comunicato a quest’ultimo che intendeva, per le sue buone ragioni, interrompere la relazione in corso da tempo;
- che il ricorso è fondato in relazione alle prime due censure nelle quali sono stati dedotti i vizi di violazione dell’art. 8 del D.L. n. 11/2009 e degli artt. 3 e 97 Cost., nonché di eccesso di potere per disparità di trattamento (prima censura) e di violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990 per difetto di motivazione, nonché di eccesso di potere per carenza di istruttoria (seconda censura);
- che, in punto di diritto, alla stregua della normativa di riferimento racchiusa nel citato art. 8 si prevede che: << 1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all’art. 612-bis del codice penale, introdotto dall’art. 7, la persona offesa può esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al Questore.2. Il Questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale rilasciata al richiedente l’ammonimento ed al soggetto ammonito. Il Questore valuta l’eventuale adozione di provvedimenti di armi e munizioni.3. La pena per il delitto di cui all’art. 612-bis del codice penale è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.
4. Si procede d’ufficio per il delitto previsto dall’art. 612-bis del codice penale quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo >>;
- che la norma in esame si caratterizza, così come, d’altronde tutte le misura di prevenzione o di polizia (per tali dovendosi intendere, quelle comminabili ante delictum, dirette a prevenire piuttosto che a reprimere reati o ulteriori reati, prescindendo persino da una formale denuncia all’Autorità Giudiziaria, ma, pursempre, nel rispetto del principio di proporzionalità fra fatto e conseguenza) alle quali è agevolmente riconducibile, per la finalità di sventare, nel contesto delle relazioni affettive e sentimentali, condotte di per sé violente o, comunque, disdicevoli che, pur se non essere tali da integrare (ancora) un reato contro la persona o il patrimonio, potrebbero degenerare e preludere a veri e propri comportamenti delinquenziali;
- che, pur di se alto rilievo sociale, sì come volta ad evitare che le predette relazioni divengano pretesto, motivo o occasione per delinquere, la norma che si commenta necessita di una delicata ed accorta applicazione da parte degli organi amministrativi e giurisdizionali a ciò preposti, implicando indagini ed accertamenti inerenti a condotte materiali e stati d’animo spesso di difficile decifrazione in quanto appartenenti al "foro interno" dei singoli e delle loro famiglie, al punto che il provvedimento di ammonimento adottato ai sensi dell’art. 8 del D.L. 11/2009, quando non sia fondato su elementi di prova certi ed univoci dei fatti e dei comportamenti da perseguire, potrebbe divenire strumento di ripicca o di ritorsioni a disposizione di colui che, dichiarandosi, a torto, vittima di atti di stalking invochi l’adozione del suddetto provvedimento che, in tali casi, si rivelerebbe persino invasivo e sconveniente per i riflessi negativi che potrebbe avere sui delicati e, spesso, precari, equilibri familiari;
- che, come si evince chiaramente dalla disamina della sopra emarginata normativa, la vittima che non ha ancora sporto querela può, mediante esposizione dei fatti all’Autorità di Pubblica Sicurezza, chiedere l’emanazione di un provvedimento ad opera del Questore il quale, se lo ritiene necessario, può assumere informazioni dagli organi investigativi e, sentire le perone informate dei fatti, conferendosi in tal modo all’Autorità questorile una mera discrezione nel dare seguito ad un’attività d’approfondimento dei fatti con l’evidente intento di dare al procedimento amministrativo una certa celerità e dissuadere l’ipotetico stalker dal perseguimento dell’actio sceleris;
- che, tuttavia, la facoltà del Questore di adottare, un provvedimento amministrativo inaudita et altera parte si giustifica, nella misura in cui non sussista uno stato di incertezza su chi tra le parti sia il vero stalker ed, ancor prima, se vi sia stato un episodio riconducibile alla fattispecie che vuolsi perseguire, ché, in caso contrario, la facoltà in parola si tramuta in dovere a carico dell’Autorità procedente di dare ingresso ad un contraddittorio procedimentale fra i contendenti, a meno di non alterare i principi di imparzialità e buon andamento (Cfr. artt. 3 e 97 Cost.) che sempre devono caratterizzare l’azione amministrativa;
- che, nella fattispecie, preso atto che, nella sua parte narrativa, l’impugnato provvedimento non va al di là di una mera, lunga e, per certi versi, ridondante descrizione dei fatti e delle circostanze per come riferiti dalla V. nella sua richiesta (che sembrerebbe confermata da un breve richiamo alla nota prot. n. 25240//5 del 9.6.2010 dei Carabinieri di C.), appare quanto mai evidente che il predetto provvedimento - come fondatamente dedotto nella prima censura - si fonda unicamente su una versione unilaterale dei fatti, quale risulta da quanto esposto verbalmente dalla V.all’Autorità di P.S. nella sua richiesta di ottenere l’ammonimento nei confronti del F., presunto autore delle condotte previste dall’art. 612 bis del cod. pen. ascrivendogli reiterati atteggiamenti persecutori;
- che, pertanto, l’istruttoria condotta dall’Autorità di P.S. si è limitata a recepire acriticamente e passivamente il dato costituito dall’esposto della V., senza verificarne l’attendibilità e, soprattutto, in violazione della normativa di cui al citato art. 3, senza dare ascolto alle ragioni di segno contrario che il F. avrebbe potuto addurre a propria discolpa, in ordine alla circostanza di non essere lui il vero artefice del presunto episodio di stalking, laddove - come risulta dalla documentazione prodotta in giudizio e vanamente esibita all’Autorità di P.S., successivamente all’emanazione dell’impugnato provvedimento al fine di ottenerne la revoca - i fatti posti a base dell’episodio di stalking denunciato, quale presupposto del provvedimento impugnato non si presentavano affatto univoci e concordi, e, quindi, alla stregua della normativa di riferimento, erano senz’altro meritevoli di approfondimento, quanto meno attraverso l’audizione della controparte, facendosi luogo alla quale sarebbero potuto emergere elementi anche a totale discolpa o, quanto meno, a favore del F. che, eventualmente, avrebbero potuto indurre l’Autorità procedente ad ammonire anche la V.;
- che, al riguardo, risulta documentalmente provato che in data 9.6.2010 (quindi antecedentemente alla notifica dell’impugnato provvedimento), il Ferrante si era recato presso la Stazione dei Carabinieri di C. per sporgere querela orale relativa ad ingiurie e calunnie nei confronti di ignoti, per una lettera sottoscritta dal marito della V. ed inviata tramite posta ordinaria alla figlia, Marianna, nella quale il padre viene dipinto come pessima persona e padre ed, inoltre, che, in data 22.6.2010, sua moglie aveva ricevuto l’ennesima lettera intimidatoria e calunniosa, ad opera di anonimi, prontamente da lui denunciata, il tutto al punto di incrinare il rapporto coniugale con la propria consorte;
- che, pertanto, deve ritenersi come l’episodio posto a base dell’impugnato provvedimento di ammonimento del F. si è verificato in un contesto in cui i confini fra la vittima e l’autore del predetto episodio appaiono confusi e sfumati, anche per la rilevante circostanza cui sopra si accennava di inerire a fatti appartenenti alla sfera privata dei protagonisti, difficilmente permeabili dall’esterno;
- che ne deriva la fondatezza anche della seconda censura, di violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990 per non essere state esplicitate nell’impugnato provvedimento le ragioni di fatto e di diritto a sostegno dello stesso, oltre all’eccesso di potere per carenza e lacunosità di istruttoria, circostanza, quest’ultima avvalorata dal medesimo provvedimento impugnato nel quale, in relazione a presunte azioni persecutori e molestie a mezzo telefono subite dalla Vozza, si afferma che quest’ultima, si dichiara convinta che il tutto fosse stato architettato dal F., pur "non avendo, però, elementi obiettivi di certezza in ordine ad un suo diretto coinvolgimento";
- che, d’altronde, né al suddetto deficit istruttorio può ovviarsi con la circostanza, rappresentata dalla difesa erariale, secondo cui in data 12.10.2010 il G.I.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha emesso nei confronti di F.P. l’ordinanza applicativa della misura cautelare n. 13508/10 R.G.N.R. e n. 11701/10 R.G.I.P. perché indagato per il reato di cui all’art. 612 bis, I e II comma, cod. pen., prescrivendoli "di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati da V.F., di evitare ogni contatto con costei; di non contattare la persona offesa neanche per telefono", dovendo, in proposito, evidenziarsi che il ricorrente potrebbe ritenersi responsabile dei fatti di stalking contestati nell’impugnato provvedimento unicamente all’esito di un’istruttoria condotta dall’Amministrazione procedente in via autonoma rispetto alle risultanze del procedimento penale, potendo, al più, gli elementi raccolti in tale procedimento assurgere al rango di meri indizi, in ogni caso, da sottoporsi al vaglio critico della predetta Amministrazione;
- che tanto basta per ritenere la fondatezza del ricorso che, quindi, deve essere accolto con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato;
- che sussistono, comunque, giusti motivi per compensare tra le parti le spese giudiziali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Quinta Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 5349/2010 R.G.) proposto da F.P., lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento n. 910372/Aff.ta/D.P.A./2010 dell’11.6.2010.
Compensa tra le parti le spese, le competenze e gli onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Onorato, Presidente
Vincenzo Cernese, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 13/01/2011.