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Ammanettamento sistematico lede dignità umana (Corte Edu, Shylkov, 2021)

19 gennaio 2021, Corte Edu

L'ammanettamento sistematico di un detenuto quando è stato portato fuori dalla sua cella è stato considerato di per sé un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione quando il provvedimento non era sufficientemente giustificato ed è stato utilizzato per lunghi periodi; l'ammanettamento di una persona malata o comunque debole è sproporzionato rispetto alle esigenze di sicurezza e implica un'umiliazione ingiustificabile, intenzionale o meno.


Nel valutare il livello di gravità nel contesto delle manette, la Corte ha tenuto conto della gravità della condanna del richiedente, dei suoi precedenti penali e della sua storia di violenza, conformità del provvedimento al diritto nazionale; proporzionalità del provvedimento al comportamento del detenuto; la legittimità della detenzione, la natura pubblica del trattamento, le conseguenze per la salute, lo stato di salute del richiedente e le altre disposizioni di sicurezza applicate, quali guardiani e cani ; e il periodo di tempo in cui sono state applicate le manette.

Testo in inglese, sentenza originaria qui http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-207371


Corte Europea per i diritti dell'Uomo

TERZA SEZIONE

CASO DI SHLYKOV E ALTRI v. RUSSIA

(Applicazioni n. 78638/11 e 3 altre - vedi elenco allegato)

  

GIUDICE

Art. 3 - Trattamento degradante - Insufficiente giustificazione per l'ammanettamento sistematico e prolungato di ergastolani senza un esame regolare e individualizzato di specifici problemi di sicurezza
Art. 3 - Trattamento degradante - Fattori cumulativi di isolamento e limitato esercizio fisico all'aperto durante l'ergastolo - Possibile rischio di sindrome da istituzionalizzazione
Art. 6 § 1 (civile) - Audizione equa - Incapacità dei richiedenti di partecipare alle udienze in un procedimento civile da loro istituito per contestare l'ammanettamento sistematico

STRASBURGO

19 gennaio 2021




Questa sentenza diverrà definitiva nelle circostanze previste dall'articolo 44 § 2 della Convenzione. Essa può essere soggetta a revisione editoriale.

Nel caso di Shlykov e altri contro la Russia,
La Corte europea dei diritti dell'uomo (Terza Sezione), che si riunisce come Sezione composta da:
Paul Lemmens, Presidente,
Georgios A. Serghides,
Dmitry Dedov,
María Elósegui,
Darian Pavli,
Anja Seibert-Fohr,
Peeter Roosma, giudici,
e Olga Chernishova, vice cancelliere della sezione,
Considerando:
le domande (nn. 78638/11, 6086/14, 11402/17 e 82420/17) contro la Federazione russa presentate alla Corte ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione") da quattro cittadini russi ("i richiedenti") elencati nella tabella allegata (appendice I);
la decisione di notificare al governo russo ("il governo") le denunce relative alle manette, al regime carcerario, all'equo processo e alla mancanza di un rimedio efficace e di dichiarare inammissibili le altre domande;
le osservazioni delle parti;
avendo deliberato in privato l'8 dicembre 2020,
Emette la seguente sentenza, che è stata adottata in tale data:
INTRODUZIONE

1. I casi riguardano l'ammanettamento di routine dei detenuti a vita, la mancanza di un rimedio per denunciare l'ammanettamento di routine, il regime carcerario e l'incapacità delle autorità di consentire ad alcuni dei richiedenti di partecipare alle udienze nei procedimenti civili.
I FATTI

2. 2. I nomi dei richiedenti e le date di presentazione delle domande sono indicati nell'appendice I. 3. I ricorrenti erano rappresentati dagli avvocati i cui nomi sono elencati nell'appendice I. Shlykov, Kerekesha e Pulyalin hanno ottenuto l'assistenza legale.
3. Il Governo era inizialmente rappresentato dal sig. G. Matyushkin, rappresentante della Federazione russa presso la Corte europea dei diritti dell'uomo, e poi dal suo successore in tale ufficio, il sig. M. Galperin.
4. I fatti del caso, così come presentati dalle parti, possono essere riassunti come segue.
SINTESI DEI FATTI
5. I ricorrenti sono stati condannati per vari reati e condannati all'ergastolo (vedi dettagli qui di seguito). Dopo la condanna, sono stati detenuti in colonie correzionali e carceri di custodia cautelare, dove venivano regolarmente ammanettati ogni volta che uscivano dalle loro celle per il fatto di essere stati condannati all'ergastolo per crimini violenti, di avere precedenti disciplinari o di essere stati messi sotto sorveglianza come prigionieri pericolosi da una commissione di misure preventive (la "commissione carceraria"). In alcuni casi, le commissioni carcerarie hanno tenuto udienze in assenza dei ricorrenti.
6. 6. Il personale delle strutture detentive ha utilizzato le manette quando i richiedenti asilo sono stati portati sotto la doccia, a fare una passeggiata, a incontrare avvocati della difesa, investigatori e pubblici ministeri, nonché durante la perquisizione delle loro celle e dei loro effetti personali. Le mani dei ricorrenti sono state ammanettate dietro la schiena e tirate su da un guardiano, che li ha costretti a chinarsi. Le loro particolari circostanze sono indicate nella tabella sottostante.

 Numero e nome della domanda
Istituto penitenziario
Periodo di ammanettamento
Motivi per le manette
78638/11,
Signor Shlykov
IK-2
Dal 04/03/2001
Condanna per rapina, tre omicidi e un tentato omicidio, compreso l'omicidio di un adolescente
6086/14,
Sig. Kerekesha
UP-288/T
22/07/2005 –
23/05/2013

Condanna per omicidio e rapina; essere sotto sorveglianza come persona aggressiva nei confronti degli agenti penitenziari; dodici violazioni non specificate delle regole carcerarie
11402/17,
Signor Pulyalin
IZ-11/1
21/12/2011 –
10/12/2013
Condanna per aver causato danni a persone e cose, omicidio in circostanze aggravanti; essere sotto sorveglianza come prigioniero che potrebbe fuggire o fare del male a se stesso o ad altri
82420/17,
Sig. Korostelev
IZ-11/1
21/12/2011 –
10/12/2013
Condanna per aver causato danni a persone e cose, omicidio in circostanze aggravanti; rifiuto di consentire l'ingresso in cella a un agente penitenziario; essere sotto sorveglianza come prigioniero che potrebbe fuggire o fare del male a se stesso o ad altri

7. Il sig. Shlykov e il sig. Kerekesha non si sono lamentati di essere stati ammanettati ai tribunali nazionali perché ritenevano che i rimedi esistenti fossero inefficaci.
8. Il sig. Pulyalin e il sig. Korostelev si sono lamentati delle loro consuete manette ai tribunali nazionali, ritenendo che la misura fosse giustificata dalla severità della loro pena, dal loro comportamento o dal fatto di essere stati sottoposti a sorveglianza. Non hanno stabilito se l'uso delle manette fosse stato regolarmente controllato dalla commissione penitenziaria (cfr. paragrafi 23-25 e 32-34).

FATTI RELATIVI A SINGOLI CASI

Signor Shlykov (domanda n. 78638/11)
9. Il 28 luglio 1997 il tribunale regionale di Khabarovsk ha condannato il richiedente per diversi capi d'accusa di omicidio, minacce di morte, rapina a mano armata e furto e lo ha condannato a morte. Il 30 ottobre 1997 la Corte Suprema della Federazione Russa ha confermato la condanna in appello.
10. 10. Il 3 giugno 1999 il Presidente della Federazione Russa ha sostituito la pena di morte con l'ergastolo.
11. 11. Dal 4 marzo 2001 il richiedente sta scontando la pena nella colonia carceraria di massima sicurezza IK-2 per i detenuti a vita a Solikamsk, nella regione di Perm, dove i detenuti sono tenuti in isolamento in celle, possono camminare solo una o due volte alla settimana per circa un'ora e mezza, devono stare in piedi con la faccia rivolta verso il muro e le mani alzate ogni volta che una guardia entra in cella, sono autorizzati a fare la doccia una volta alla settimana per dieci minuti, sono autorizzati a fare una sola telefonata alla settimana e non possono chiudere gli occhi durante il giorno, allungarsi o togliersi le pantofole. I loro capelli sono completamente rasati ogni due mesi circa. La tuta della loro prigione viene lavata ogni tre o quattro mesi e non possono lavarsela da soli. Possono lavare la biancheria intima solo in acqua fredda. L'illuminazione artificiale non viene spenta durante la notte. Il televisore può essere acceso solo con il permesso delle guardie.
Signor Kerekesha (domanda n. 6086/14)
12. Il 24 dicembre 1998 il tribunale regionale di Khabarovsk ha condannato il richiedente per omicidio, rapina e possesso illegale di armi da fuoco da parte di un gruppo e lo ha condannato a morte. Il 26 novembre 1999 la Corte suprema russa ha commutato la sentenza della pena capitale in ergastolo.
13. 13. Tra il 22 luglio 2005 e il 23 maggio 2013 il richiedente è stato detenuto nel carcere n. UP-288/T a Minusinsk, regione di Krasnoyarsk. Il 10 giugno 2013 è arrivato alla colonia correzionale IK-5.
14. Il 10 giugno 2012 una commissione penitenziaria ha posto il richiedente sotto sorveglianza come persona che potrebbe fuggire o essere aggressiva nei confronti degli agenti penitenziari.
15. 15. Il 24 maggio 2013 la commissione penitenziaria ha annullato la sorveglianza del richiedente.
16. 16. Il 12 agosto 2013 il sig. Kerekesha ha chiesto al Servizio federale per l'esecuzione delle pene ("FSIN") di informarlo dei motivi per cui il richiedente è stato ammanettato in carcere.
17. Il 12 settembre 2013 ha ricevuto una lettera in cui si afferma che, ai sensi del Regolamento interno delle strutture penitenziarie, i detenuti devono uscire dalle loro celle in manette, in una posizione che consenta agli agenti penitenziari di vedere le loro mani. Il FSIN ha fatto riferimento a una decisione emessa il 9 novembre 2011 dal tribunale distrettuale di Sol-Iletskiy della regione di Orenburg relativa a un altro detenuto. Il tribunale aveva ritenuto che tale misura di restrizione fosse legittima, fosse applicata a fini di sicurezza per brevi periodi di tempo e non mirasse a umiliare i detenuti. Dato che il richiedente era stato messo sotto sorveglianza come detenuto a rischio di fuga e di aggressività, le sue mani erano ammanettate dietro la schiena ogni volta che lasciava la cella.
Pulyalin e Korostelev (domande n. 11402/17 e 82420/17)
18. 18. Il 17 giugno 2009 la Corte Suprema della Repubblica di Komi ha condannato i ricorrenti per aver causato danni a persone e cose, omicidio in circostanze aggravanti e per un incendio doloso in un centro commerciale. Sono stati condannati all'ergastolo.
Signor Pulyalin
19. Il 10 aprile 2009 la commissione penitenziaria dell'IZ-11/1 ha posto sotto sorveglianza il richiedente come qualcuno che potrebbe fuggire o fare del male a se stesso o ad altri. Egli ha partecipato all'udienza.
20. 20. Dopo la sua condanna, il richiedente è stato trasferito nella colonia carceraria IK-56, dove il 25 marzo 2010 è stato posto sotto sorveglianza come prigioniero in grado di fuggire.
21. Il 21 dicembre 2011 il richiedente è stato trasferito nella IZ-11/1.
22. 22. Il 26 dicembre 2011 la commissione penitenziaria ha esaminato il materiale del caso del ricorrente in sua assenza e ha deciso di metterlo sotto sorveglianza nella IZ-11/1 come persona che poteva fuggire.
23. 23. Il 18 gennaio 2013 il sig. Pulyalin ha presentato ricorso presso il tribunale di Syktyvkar, contestando l'uso delle manette e chiedendo il risarcimento dei danni non pecuniari. Il ricorrente ha chiesto al tribunale il permesso di partecipare alle udienze.
24. Il 7 maggio 2013 il tribunale di Syktyvkar ha respinto le richieste del ricorrente in sua assenza, affermando che la sua capacità di partecipare alle udienze non era prevista dalla legge e che le sue manette erano state necessarie come misura di sicurezza perché ufficialmente classificato come prigioniero in grado di fuggire e di nuocere ad altri. Il ricorrente ha presentato ricorso contro questa decisione, chiedendo che fosse esaminata in sua presenza.
25. L'8 luglio 2013 la Corte Suprema della Repubblica di Komi ha respinto il ricorso in sua assenza.
26. 26. Il 10 dicembre 2013 il ricorrente ha lasciato la IZ-11/1.
Sig. Korostelev
27. 27. Il 26 dicembre 2008 la commissione penitenziaria dell'IZ-11/1 ha posto sotto sorveglianza il richiedente come qualcuno che potrebbe fuggire o fare del male a se stesso o ad altri. Egli ha partecipato all'udienza.
28. 28. Il 28 luglio 2009 il richiedente ha impedito a un agente penitenziario di entrare nella sua cella agitando le braccia e cercando di afferrare i vestiti dell'agente penitenziario.
29. 29. Tra il 21 dicembre 2009 e il 21 dicembre 2011 ha scontato la sua pena a IK-56.
30. Il 21 dicembre 2011 il richiedente è stato trasferito nella IZ-11/1.
31. Il 26 dicembre 2011 la commissione penitenziaria del IZ-11/1 ha esaminato il materiale del caso del ricorrente in sua assenza e ha deciso di metterlo sotto sorveglianza come qualcuno che poteva fuggire.
32. Il 20 marzo 2013 il sig. Korostelev ha contestato l'uso delle manette davanti al tribunale di Syktyvkar.
33. 33. Il 6 maggio 2013 ha respinto la sua richiesta in sua assenza, ritenendo che l'uso delle manette fosse giustificato dal fatto che era stato registrato come persona in grado di fuggire.
34. 34. Il ricorrente ha presentato ricorso alla Corte Suprema della Repubblica di Komi, che è stata respinta il 29 luglio 2013. Non ha partecipato all'udienza.
35. Il 10 dicembre 2013 il ricorrente ha lasciato la IZ-11/1.
QUADRO GIURIDICO E PRASSI GIURIDICA PERTINENTE

HANDCUFFING
36. Ai sensi dell'articolo 86 del Codice di esecuzione delle sentenze penali dell'8 gennaio 1997 ("il CES"), le misure di contenzione possono essere applicate ai detenuti che oppongono resistenza fisica agli agenti penitenziari, rifiutano di seguire gli ordini legittimi del personale, adottano comportamenti aggressivi, disordini di massa, prendono ostaggi, aggressioni o altre attività pericolose, o cercano di fuggire o di fare del male a se stessi o ad altri.
37. L'articolo 30 della legge sulle istituzioni penitenziarie (legge federale n. 5473-1 del 21 luglio 1993) prevede che le manette possano essere utilizzate per reprimere disordini di massa o violazioni dell'ordine pubblico da parte dei detenuti, nonché per arrestare i trasgressori che persistono nella disobbedienza o nella resistenza agli ufficiali. Possono anche essere usate quando spostano e scortano prigionieri il cui comportamento indica che potrebbero fuggire o fare del male a se stessi o ad altri.
38. L'articolo 41 del Regolamento interno delle strutture penitenziarie, approvato con Ordinanza del Ministero della Giustizia n. 205 del 3 novembre 2005, prevede che se il comportamento di persone che scontano l'ergastolo indica che potrebbero fuggire o causare danni a se stessi o ad altri, le loro mani devono essere ammanettate dietro la schiena quando lasciano la cella. Ai sensi del comma 47 del nuovo Regolamento interno delle strutture penitenziarie, approvato con Ordinanza del Ministero della Giustizia n. 295 del 16 dicembre 2016, i detenuti a vita devono uscire dalle celle con le mani dietro la schiena, essendo le misure di contenzione (manette) soggette alla Legge sulle istituzioni penitenziarie.
39. Secondo le Istruzioni per la prevenzione dei reati commessi dai detenuti, approvate con Ordini del Ministero della Giustizia n. 295 del 16 dicembre 2016, i detenuti a vita devono uscire dalle loro celle con le mani dietro la schiena, essendo soggette alla Legge sulle Istituzioni Penali. 333 del 20 novembre 2006 e n. 72 del 20 maggio 2013, un ufficiale penitenziario può redigere un rapporto che deve essere approvato dal Governatore del carcere, dopo aver effettuato le necessarie verifiche, in relazione a un detenuto che si presume abbia svolto o pianificato attività in violazione delle norme carcerarie. Una commissione carceraria esamina il rapporto in presenza del detenuto e decide se deve essere posto sotto sorveglianza per evitare che commetta un reato o si faccia del male, e nomina una guardia carceraria che lo sorvegli. L'ufficiale penitenziario riferisce trimestralmente sulla situazione con il detenuto alla commissione penitenziaria, che può formulare raccomandazioni o annullare la sorveglianza. In particolare, la commissione carceraria può annullare la sorveglianza se il detenuto ha rispettato le regole del carcere.
40. 40. Quando un detenuto posto sotto sorveglianza in un carcere viene trasferito in un'altra struttura detentiva, anche lui sarà posto sotto sorveglianza in tale struttura. La commissione carceraria decide se applicare misure preventive e nomina un agente penitenziario per sorvegliare il detenuto per sei mesi. Sei mesi dopo, la commissione penitenziaria riesamina il comportamento del detenuto e decide se continuare ad applicare misure preventive.
PARTECIPAZIONE DEI DETENUTI ALLE UDIENZE IN TRIBUNALE
41. Per le disposizioni interne relative alla partecipazione dei detenuti alle udienze in tribunale, cfr. Yevdokimov e altri c. Russia (nn. 27236/05 e altri 10, §§ 9-15, 16 febbraio 2016).

MATERIALE PERTINENTE DEL CONSIGLIO D'EUROPA

42. 42. L'11 gennaio 2006 il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha adottato la Raccomandazione Rec(2006)2 agli Stati membri sulle regole penitenziarie europee, che ha sostituito la Raccomandazione n. R (87) 3 sulle regole penitenziarie europee, tenendo conto degli sviluppi intervenuti nella politica penale, nella prassi di condanna e nella gestione complessiva delle carceri in Europa. In base alle Regole penitenziarie europee modificate, le manette non possono essere utilizzate se non in caso di necessità, come precauzione contro l'evasione durante un trasferimento, a condizione che siano rimosse quando il detenuto si presenta davanti a un'autorità giudiziaria o amministrativa, a meno che tale autorità non decida altrimenti; o per ordine del direttore, se altri metodi di controllo falliscono, al fine di proteggere il detenuto da autolesioni, lesioni ad altri o per prevenire gravi danni alle cose, a condizione che in tali casi il direttore informi immediatamente il medico e riferisca all'autorità penitenziaria superiore (paragrafo 68.2). Gli strumenti di contenzione non possono essere applicati per un periodo di tempo superiore a quello strettamente necessario (paragrafo 68.3).
43. 43. I relativi estratti del 25° Rapporto generale del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT/Inf (2016) 10) recitano come segue:
“71. Il CPT ha visitato un gran numero di istituti penitenziari in tutta Europa in cui sono stati ospitati detenuti condannati a vita. Le condizioni di detenzione di tali detenuti variavano notevolmente da uno stabilimento all'altro ... in diversi paesi, i detenuti condannati a vita venivano sistematicamente ammanettati e/o perquisiti ogni volta che lasciavano la cella. In alcuni stabilimenti, i prigionieri interessati erano inoltre accompagnati da due ufficiali e da un cane da guardia durante ogni movimento al di fuori della loro cella ...

81. Il CPT invita gli Stati membri a rivedere il trattamento riservato ai detenuti condannati a vita per garantire che ciò sia conforme al rischio individuale che presentano, sia in custodia che verso la comunità esterna, e non semplicemente in risposta alla condanna che è stata loro inflitta. In particolare, gli Stati membri interessati dovrebbero adottare misure per abolire l'obbligo legale di tenere separati i detenuti condannati a vita dagli altri detenuti condannati (a lungo termine) e per porre fine all'uso sistematico di misure di sicurezza come le manette all'interno del carcere".

44. Nella sua relazione sulla visita in Bulgaria (CPT/Inf (2010) 29 [Bulgaria], § 77), il CPT ha ritenuto che non vi fosse alcuna giustificazione per ammanettare di routine un detenuto in un ambiente sicuro, a condizione che vi fosse un'adeguata supervisione da parte del personale, e ha raccomandato alle autorità bulgare di rivedere la politica di ammanettamento dei detenuti condannati a vita quando si trovano fuori dalle loro celle.
45. Nella relazione sulla sua visita in Ucraina (CPT/Inf (2017) 15 [Ucraina], § 62), il CPT ha invitato le autorità ucraine a porre immediatamente fine alla pratica di ammanettare di routine i detenuti condannati a vita all'interno del perimetro del carcere, affermando che dovrebbe essere una misura eccezionale, sempre basata su una valutazione del rischio individuale e dovrebbe essere rivista regolarmente e frequentemente.
46. Nella sua relazione sulla sua visita in Russia (CPT/Inf (2013) 41 [Russia], § 111), il CPT ha rilevato che la direzione di un centro di detenzione di Kazan ha deciso di porre fine alla pratica di ammanettamento di routine degli ergastolani quando i detenuti interessati sono stati portati fuori dalle loro celle. Al contrario, la misura dell'ammanettamento di routine si applicava a tutti gli ergastolani detenuti nel carcere "Vladimirskiy Tsentral". In entrambi gli stabilimenti, tutti i movimenti fuori dalle celle sono stati effettuati in presenza di un cane da guardia e di un membro del personale dell'unità di supporto per cani. Il CPT ha ritenuto che le disposizioni di sicurezza di cui sopra fossero eccessive e ha raccomandato di sospendere l'ammanettamento di routine di tutti i detenuti condannati a vita quando sono stati portati fuori dalle loro celle negli istituti che applicano questa misura a tali detenuti. A suo parere, l'applicazione di tale misura dovrebbe essere eccezionale, sulla base di una valutazione effettuata da personale adeguatamente formato.
LA LEGGE

RIUNIONE DELLE APPLICAZIONI

47. In considerazione dell'analogo oggetto delle domande, la Corte ritiene opportuno esaminarle congiuntamente in un'unica sentenza.

PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DELLA CONVENZIONE
48. I ricorrenti si lamentavano di essere stati regolarmente ammanettati a causa del loro status di ergastolani. Il signor Shlykov (domanda n. 78638/11) si è lamentato anche di altri aspetti del regime di detenzione a lui applicato (descritto nel precedente paragrafo 11). Si sono basati sull'articolo 3 della Convenzione, che recita come segue:
"Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti".

Ammissibilità


Esaurimento dei rimedi domestici
49. Il governo ha sostenuto che il sig. Kerekesha (domanda n. 6086/14) non ha esaurito i mezzi di ricorso nazionali efficaci in relazione alla sua denuncia. In particolare, egli avrebbe potuto presentare una denuncia alla procura o ai tribunali.
50. 50. Il sig. Kerekesha ha dichiarato di non aver avuto a disposizione mezzi di ricorso efficaci per lamentarsi delle sue manette di routine. Le autorità carcerarie lo avevano dissuaso dall'intentare un'azione legale, informandolo che i tribunali nazionali avevano approvato l'ammanettamento di routine dei detenuti a vita.
51. 51. La Corte osserva che il Governo non ha sollevato la questione della non esaurimento della pena per quanto riguarda il sig. Shlykov (domanda n. 78638/11). Quando una richiesta è stata notificata al governo convenuto e questi non ha sollevato la questione del non esaurimento, la Corte non può esaminarla d'ufficio. Il Governo deve sollevare un'esplicita eccezione di inammissibilità per non aver esaurito i rimedi nazionali (cfr. Svinarenko e Slyadnev c. Russia [GC], nn. 32541/08 e 43441/08, § 79, CEDU 2014 (estratti)). Pertanto, la Corte esaminerà la questione dell'esaurimento dei rimedi interni solo per quanto riguarda il sig. Kerekesha.
52. 52. La Corte ribadisce che un richiedente è normalmente tenuto a ricorrere solo ai rimedi disponibili e sufficienti a garantire un risarcimento per le presunte violazioni. L'esistenza dei rimedi di cui trattasi deve essere sufficientemente certa non solo in teoria, ma anche in pratica, altrimenti essi non avranno la necessaria accessibilità ed efficacia. Spetta al Governo, sostenendo la non esaustività, convincere il Tribunale che il rimedio era un rimedio efficace, disponibile in teoria e in pratica nel momento in questione, vale a dire che era accessibile, che era in grado di fornire un rimedio per i reclami della ricorrente e che offriva ragionevoli prospettive di successo. Tuttavia, una volta soddisfatto tale onere della prova, spetta al ricorrente stabilire che il rimedio proposto dal Governo era stato effettivamente utilizzato o era per qualche ragione inadeguato e inefficace nelle particolari circostanze del caso o che esistevano circostanze particolari che lo esoneravano da tale obbligo (v. Johnston e a. v. Irlanda, 18 dicembre 1986, § 22, Serie A n. 112; Vernillo c. Francia, 20 febbraio 1991, § 27, Serie A n. 198; e Ananyev e altri c. Russia, nn. 42525/07 e 60800/08, § 94, 10 gennaio 2012).
53. 53. Il Governo ha fatto riferimento, nelle sue osservazioni, a due rimedi nazionali di cui il ricorrente avrebbe potuto avvalersi: una denuncia ad un pubblico ministero e una denuncia giudiziaria.
54. 54. La Corte ha già dichiarato che una denuncia al pubblico ministero supervisore non soddisfa i requisiti di un rimedio efficace a causa delle carenze procedurali che sono state precedentemente individuate nella giurisprudenza della Corte. Non vi è alcun obbligo giuridico per il pubblico ministero di ascoltare il denunciante o di garantire la sua effettiva partecipazione al procedimento che ne consegue, che sarebbe interamente di competenza del pubblico ministero supervisore e dell'organo controllato. Il ricorrente non sarebbe parte in causa in nessun procedimento e avrebbe solo il diritto di ottenere informazioni sul modo in cui l'organo di controllo ha trattato il reclamo (cfr. Ananyev e altri, citato sopra, § 104).
55. 55. Per quanto riguarda i procedimenti giudiziari, qualora si sia già verificata una violazione dell'articolo 3, il ricorso a un rimedio compensativo, come l'azione civile per il risarcimento dei danni, può costituire un rimedio efficace (cfr. Shmelev e altri c. Russia (dec.), n. 41743/17, §§ 87 e 89, 17 marzo 2020). Tuttavia, nel caso in esame, sembra che ci sia stata almeno una certa pratica, al momento opportuno, di avallare l'ammanettamento di routine dei detenuti a vita (cfr. paragrafo 17). La Corte vorrebbe riservare la questione se i procedimenti giudiziari, e in particolare i procedimenti di risarcimento, possano costituire un rimedio efficace da esperire per i casi di manette precedenti. Date le circostanze specifiche del caso e l'assenza di esempi di prassi giudiziaria contraria, non ci si può aspettare che il richiedente nel presente caso abbia fatto ricorso a tale rimedio.
56. 56. La Corte ritiene pertanto che il Governo non abbia dimostrato quale rimedio avrebbe potuto essere offerto da un pubblico ministero, da un tribunale o da qualsiasi altro ente statale ai ricorrenti nel presente caso.
Rispetto del termine di sei mesi
57. Il governo ha sostenuto che il sig. Shlykov (domanda n. 78638/11) e il sig. Kerekesha (domanda n. 6086/14) non hanno rispettato la regola dei sei mesi. Lo scopo della norma era quello di consentire alla Corte di accertare i fatti di un caso prima che tale possibilità venisse meno. I ricorrenti, dal canto loro, avevano il dovere di agire tempestivamente per portare il loro reclamo all'attenzione delle autorità nazionali e della Corte senza indebito ritardo. Nel caso di specie, tuttavia, i ricorrenti non avevano intrapreso alcuna azione per un periodo di tempo prolungato prima di presentare i loro reclami alla Corte. È risultato quindi che i ricorrenti non avevano alcun interesse a porre fine alla continua violazione dei loro diritti prima di presentare le loro richieste alla Corte. Il Governo ha sostenuto che la denuncia era quindi tardiva e inammissibile.
58. Shlykov e Kerekesha hanno sostenuto che le manette sistematiche equivalgono a una situazione continuativa e che il periodo di sei mesi dovrebbe essere calcolato in base all'approccio applicato alle condizioni dei casi di detenzione.
59. La Corte osserva che il governo non ha sollevato la questione del rispetto della regola dei sei mesi da parte del sig. Pulyalin e del sig. Korostelev. Essendo competente ad applicare d'ufficio la regola dei sei mesi, la Corte ritiene opportuno affrontare la questione in tutti i casi in esame (cfr. Sabri Güneş c. Turchia [GC], n. 27396/06, § 29, 29 giugno 2012, e Svinarenko e Slyadnev, sopra citati, § 85).
60. 60. La Corte ribadisce che, di norma, il termine di sei mesi decorre dalla data della decisione finale nel processo di esaurimento dei rimedi interni. Qualora il richiedente non disponga di un rimedio effettivo, il termine decorre dalla data degli atti o dei provvedimenti contestati o dalla data della conoscenza di tale atto o dei suoi effetti o pregiudizi per il richiedente (cfr. Dennis e altri c. Regno Unito (dicembre), n. 76573/01, 2 luglio 2002). Nei casi in cui la situazione persiste, il periodo di sei mesi decorre dalla cessazione di tale situazione (cfr. Seleznev c. Russia, n. 15591/03, § 34, 26 giugno 2008, e Koval c. Ucraina (dic.), n. 65550/01, 30 marzo 2004).
61. Il concetto di "situazione continuativa" si riferisce a uno stato di cose in cui vi sono attività continue da parte dello Stato o da parte dello Stato che rendono il richiedente una vittima (cfr. Posti e Rahko c. Finlandia, n. 27824/95, § 39, CEDU 2002-VII). Le denunce che hanno come fonte eventi specifici che si sono verificati in date identificabili non possono essere interpretate come riferite ad una situazione continuativa (vedi Nevmerzhitskiy c. Ucraina (dec.), n. 54825/00, 25 novembre 2003, in cui il richiedente è stato sottoposto ad alimentazione forzata, e Tarariyeva c. Russia (dic.), n. 4353/03, 11 ottobre 2005, dove al figlio del ricorrente è stata negata l'assistenza medica). Tuttavia, nel caso in cui si ripetessero gli stessi eventi, come ad esempio l'ammanettamento dei ricorrenti ogni volta che uscivano dalle loro celle, anche se questo non durava tutto il giorno, l'assenza di una marcata variazione delle misure di contenzione a cui erano stati abitualmente sottoposti creava una "situazione continuativa" che portava i periodi di cui si lamentava l'esistenza nella competenza del Tribunale.
62. Sarebbe eccessivamente formalistico pretendere che un richiedente che denuncia tale situazione presenti una nuova domanda a intervalli regolari per tutto il tempo in cui tale situazione persiste (cfr. Novokreshchin c. Russia, n. 40573/08, § 15, 27 novembre 2014).
63. 63. Per quanto riguarda il sig. Shlykov (domanda n. 78638/11), egli ha presentato la sua domanda il 27 ottobre 2011 e ha denunciato un periodo di ammanettamento iniziato il 4 marzo 2001 e tuttora in corso. I problemi da lui denunciati sono rimasti sostanzialmente gli stessi per tutto il periodo fino alla data della sua domanda. Sarebbe stato preferibile che egli avesse agito con maggiore sollecitudine nel portare il suo caso dinanzi alla Corte per l'esame (cfr. Artyomov c. Russia, n. 14146/02, § 115, 27 maggio 2010), ma finché la sua detenzione costituiva una "situazione continuativa" e la Corte non è impossibilitata a stabilire i fatti a causa del tempo già trascorso, la sua denuncia non può essere respinta in quanto tardiva.
64. 64. Per quanto riguarda il sig. Kerekesha (domanda n. 6086/14), egli ha presentato un reclamo per manette di routine nel periodo dal 22 luglio 2005 al 23 maggio 2013. Egli ha presentato la sua domanda il 21 novembre 2013, cioè entro sei mesi dalla data in cui è terminata la "situazione continuativa".
65. Pulyalin (domanda n. 11402/17) e Korostelev (domanda n. 82420/17) hanno presentato reclamo per manette tra il 21 dicembre 2011 e il 10 dicembre 2013. Essi hanno presentato i loro ricorsi alla Corte rispettivamente il 29 settembre e il 15 ottobre 2013 e, pertanto, si sono anche conformati alla regola dei sei mesi.
Conclusioni sulla ricevibilità
66. La Corte respinge le obiezioni del Governo in merito alla non esaurimento dei rimedi nazionali e all'inosservanza della regola dei sei mesi. Essa rileva che i reclami dei ricorrenti non sono né manifestamente infondati né inammissibili per qualsiasi altro motivo elencato all'articolo 35 della Convenzione. Essi devono pertanto essere dichiarati ammissibili.
Merits
67. Le ricorrenti hanno sostenuto che le misure di restrizione erano state loro applicate per il solo motivo che erano state condannate all'ergastolo e non erano state giustificate dalla loro condotta effettiva.
68. 68. Il governo ha sostenuto che le misure adottate nei confronti dei richiedenti non costituivano un trattamento inumano o degradante. Le misure erano legittime, basate su ordini motivati delle autorità carcerarie e pienamente giustificate in considerazione della gravità dei reati da loro commessi, del loro comportamento e della necessità di mantenere l'ordine e la disciplina in carcere. In particolare, hanno fatto riferimento al sig. Kerekesha, che era stato sanzionato dodici volte per aver violato le norme disciplinari.

Principi generali

69. La Corte ribadisce che l'articolo 3 della Convenzione sancisce uno dei valori più fondamentali della società democratica. Esso vieta in termini assoluti la tortura o trattamenti o punizioni inumani o degradanti, indipendentemente dalle circostanze e dal comportamento della vittima (cfr., ad esempio, Labita c. Italia [GC], n. 26772/95, § 119, CEDU 2000-IV, e Muršić c. Croazia [GC], n. 7334/13, § 96, 20 ottobre 2016).
70. Nel contesto della privazione della libertà, la Corte ha costantemente sottolineato che, per rientrare nell'articolo 3, le sofferenze e le umiliazioni che ne derivano devono in ogni caso andare oltre l'inevitabile elemento di sofferenza e umiliazione legato alla detenzione. Lo Stato deve garantire che la persona sia detenuta in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana, che le modalità e il metodo di esecuzione della misura non la sottopongano a disagio o sofferenza di intensità superiore all'inevitabile livello di sofferenza insito nella detenzione e che, date le esigenze pratiche della detenzione, la sua salute e il suo benessere siano adeguatamente garantiti (cfr. Kudła c. Polonia [GC], n. 30210/96, §§ 92-94, CEDU 2000-XI, e Mozer c. Repubblica di Moldova e Russia [GC], n. 11138/10, § 178, 23 febbraio 2016).
71. Anche l'assenza dell'intenzione di umiliare o degradare un detenuto ponendolo in cattive condizioni, pur essendo un fattore da prendere in considerazione, non esclude in via definitiva la constatazione di una violazione dell'articolo 3 della Convenzione. Infatti, spetta al Governo convenuto organizzare il proprio sistema carcerario in modo da garantire il rispetto della dignità dei detenuti, indipendentemente dalle difficoltà finanziarie o logistiche (cfr. Tomov e altri c. Russia, nn. 18255/10 e altri 5, § 114, 9 aprile 2019, con ulteriori riferimenti).

72. Nell'ambito delle misure di contenzione, la Corte ha ritenuto che l'uso di manette o di altri strumenti di contenzione non dà normalmente luogo a una questione ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione quando la misura è stata imposta in relazione alla detenzione legittima e non comporta l'uso della forza o l'esposizione pubblica superiore a quanto ragionevolmente ritenuto necessario (cfr. Raninen v. Raninen, n. 18255/10 e altri 5, § 114, 9 aprile 2019, con ulteriori riferimenti). Finlandia, 16 dicembre 1997, § 56, Relazioni delle sentenze e decisioni 1997-VIII; Mouisel c. Francia, n. 67263/01, § 47, CEDU 2002-IX; Hénaf c. Francia, n. 65436/01, § 48, CEDU 2003-XI; Mathew c. Paesi Bassi, n. 24919/03, § 180, CEDU 2005-IX; e Kashavelov c. Bulgaria, n. 891/05, § 38, 20 gennaio 2011). La Corte deve sempre tenere conto dei fatti specifici del caso (cfr. Avcı e altri c. Turchia, n. 70417/01, § 38, 27 giugno 2006).

73. L'uso delle manette potrebbe essere giustificato in specifiche occasioni, come per i trasferimenti al di fuori del carcere (cfr. Garriguenc c. Francia (dicembre), n. 21148/02, 15 novembre 2007); se utilizzate per brevi periodi di tempo (cfr. Kuzmenko c. Russia, n. 18541/04, § 45, 21 dicembre 2010, in cui il richiedente è rimasto ammanettato a un radiatore nel corridoio di un dormitorio per alcune ore); oppure quando costituisce una misura individuale e rivedibile periodicamente nei confronti del richiedente che si riferisce a una valutazione del rischio personale basata sul suo comportamento (cfr. Julin c. Estonia, n. 16563/08 e altri 3, §§ 129-130, 29 maggio 2012, in cui le manette sono state applicate in risposta al comportamento disordinato del richiedente e la misura doveva essere riveduta una volta al mese).

74. L'ammanettamento sistematico di un detenuto quando è stato portato fuori dalla sua cella è stato considerato di per sé un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione quando il provvedimento non era sufficientemente giustificato ed è stato utilizzato per periodi di tredici anni (cfr. Kashavelov, sopra citato, §§ 39-40), quattordici anni (cfr. Enache v. Romania, n. 10662/06, § 61, 1° aprile 2014), più di cinque anni (cfr. N.T. c. Russia, n. 14727/11, § 53, 2 giugno 2020) e cinque mesi (cfr. Goriunov c. Repubblica di Moldova, n. 14466/12, § 33, 29 maggio 2018).

75. La Corte ha anche sostenuto in molte occasioni che l'ammanettamento di una persona malata o comunque debole è sproporzionato rispetto alle esigenze di sicurezza e implica un'umiliazione ingiustificabile, intenzionale o meno (cfr. Okhrimenko c. Ucraina, no. 53896/07, § 98, 15 ottobre 2009; Salakhov e Islyamova c. Ucraina, n. 28005/08, §§ 155 e 156, 14 marzo 2013; Korneykova e Korneykov c. Ucraina, n. 56660/12, §§ 112-16, 24 marzo 2016).
76. In sintesi, nel valutare il livello di gravità nel contesto delle manette, la Corte ha tenuto conto della gravità della condanna del richiedente, dei suoi precedenti penali e della sua storia di violenza (cfr. Paradysz c. Francia, n. 17020/05, § 95, 29 ottobre 2009, e Kaverzin c. Ucraina, no. 23893/03, § 156, 15 maggio 2012); conformità del provvedimento al diritto nazionale (v. Julin, cit., § 130); proporzionalità del provvedimento al comportamento del detenuto (v. Goriunov, cit., § 33); la legittimità della detenzione, la natura pubblica del trattamento, le conseguenze per la salute (v. Raninen, cit., §§ 57-58), lo stato di salute del richiedente e le altre disposizioni di sicurezza applicate, quali guardiani e cani (v. Kaverzin, cit., §§ 159-60); e il periodo di tempo in cui sono state applicate le manette (v. Kashavelov, cit., § 39).


Applicazione dei principi di cui sopra al presente caso

77. Nel caso in esame, ciascun richiedente è stato condannato per diversi reati gravi (si veda la tabella precedente e i precedenti paragrafi 9, 12 e 18). I loro casellari giudiziari hanno probabilmente richiesto il loro collocamento in condizioni di massima sicurezza. Tuttavia, la questione che deve essere affrontata è se le misure specifiche applicate ai richiedenti in tali condizioni, in particolare l'ammanettamento, fossero giustificate in considerazione dei problemi di sicurezza e della loro situazione personale.
78. 78. Non vi è nulla nel caso in questione che suggerisca che i richiedenti fossero malati o che l'applicazione delle manette abbia causato danni alla loro salute mentale o fisica.
79. 79. Tuttavia, la misura contestata è stata loro imposta per lunghi periodi di tempo ogni volta che hanno lasciato le loro celle. Il signor Shlykov (domanda n. 78638/11) è stato regolarmente ammanettato dal 4 marzo 2001 (per circa diciannove anni) e non ci sono prove nel materiale del caso che suggeriscano che il provvedimento sia stato sottoposto a regolare revisione o interrotto. Il sig. Kerekesha (domanda n. 6086/14) è stato ammanettato per sette anni e dieci mesi. Il sig. Pulyalin (domanda n. 11402/17) e il sig. Korostelev (domanda n. 82420/17) sono stati sottoposti a questa misura di restrizione per un anno, undici mesi e venti giorni.
80. 80. Sebbene le loro manette non siano state esposte al pubblico (poiché le uniche persone che le hanno viste erano presumibilmente detenuti o personale carcerario), il Tribunale non può trascurare il fatto che, soprattutto per un condannato condannato a una lunga pena detentiva, il suo aspetto e il rapporto con gli altri possono essere importanti per la sua autostima. Pertanto, qualsiasi misura che riduca tale autostima o immagine di sé agli occhi degli altri, soprattutto quando dura per lunghi periodi di tempo, deve essere considerata potenzialmente "degradante" (cfr. Goriunov, citato, § 33).
81. Nel caso di specie, le disposizioni nazionali in materia, in particolare la legge sulle istituzioni penali e il regolamento interno delle strutture penitenziarie, non richiedono che i detenuti condannati all'ergastolo siano ammanettati ogni volta che escono dalle loro celle. Al contrario, la legislazione in questione presuppone una certa discrezionalità al riguardo, e l'ammanettamento di un detenuto a vita è richiesto se rappresenta un pericolo o potrebbe fuggire (cfr. i precedenti paragrafi 36-39). Il grado di rischio di cui sopra deve essere valutato dal personale del carcere e dalle commissioni penitenziarie, che possono mettere i detenuti sotto sorveglianza dopo aver esaminato i loro fascicoli. La pratica suggerisce che le manette non sono applicate automaticamente in tutti i centri di detenzione che ospitano detenuti che scontano l'ergastolo (cfr. paragrafo 46).
82. 82. Pertanto, la Corte ritiene che la presunzione di fatto di una normale ammanettazione di routine delle persone condannate all'ergastolo non sembra essere basata sulla legislazione nazionale e non è seguita in modo uniforme nella pratica. Tuttavia, laddove tale presunzione è applicata, sembra che i detenuti interessati avranno molte difficoltà ad ottenere un cambiamento della loro situazione.
83. 83. La Corte ritiene particolarmente preoccupante la situazione del sig. Shlykov (domanda n. 78638/11), in cui il Governo non ha fatto riferimento ad alcuna decisione di una commissione carceraria o a qualsiasi altro documento che contenga i motivi della sua continuazione dell'ammanettamento. Sembra che il fatto stesso che fosse un ergastolano sia stato sufficiente per ammanettarlo.
84. 84. Per quanto riguarda il sig. Kerekesha (domanda n. 6086/14), il fascicolo indica che era sotto sorveglianza tra il 10 giugno 2012 e il 24 maggio 2013; tuttavia, le sue manette sono iniziate nel luglio 2005. Può quindi risultare che, almeno per una parte del periodo per il quale è stata presentata la denuncia, le sue manette non si sono basate sulle preoccupazioni di sicurezza individuale, ma sulla sua condizione di ergastolano.
85. Per quanto riguarda i signori Pulyalin (domanda n. 11402/17) e Korostelev (domanda n. 82420/17), le loro manette di routine sono durate quasi due anni e si sono basate sulle decisioni delle commissioni carcerarie. Tuttavia, in entrambi i casi, sembra che le udienze delle commissioni si siano tenute una sola volta e che non vi sia stato un riesame del comportamento dei richiedenti durante i periodi contestati.
86. La Corte osserva a questo proposito che, sebbene la normativa nazionale preveda che l'uso di misure di contenzione debba essere regolarmente riesaminato, non vi sono prove che ciò sia stato fatto sistematicamente durante la detenzione dei richiedenti. Gli agenti penitenziari che controllano i ricorrenti non hanno presentato alcun rapporto alle commissioni carcerarie sui progressi del comportamento dei ricorrenti, né le commissioni carcerarie hanno riesaminato le loro decisioni di porre i ricorrenti sotto sorveglianza con sufficiente regolarità, come richiesto dai regolamenti (cfr. paragrafi 39-40 sopra).
87. Inoltre, le modalità di tale controllo possono variare in modo significativo, nella misura in cui i detenuti possono essere esclusi dal controllo sia davanti alle commissioni carcerarie (cfr. paragrafi 22 e 31) sia davanti ai tribunali nazionali che effettuano il controllo giudiziario di tali misure (cfr. paragrafi 24-25 e 33-34).
88. 88. Nelle loro osservazioni, il Governo non ha fatto riferimento ad alcun caso particolare di recente o regolare comportamento disordinato nelle strutture o minacce contro altri detenuti o carcerati che giustifichino l'uso di routine di manette su uno qualsiasi dei richiedenti per periodi di tempo prolungati.
89. 89. In assenza di prove nel fascicolo di un'eventuale valutazione del rischio da parte delle autorità responsabili dei richiedenti, non è chiaro come l'amministrazione penitenziaria e i tribunali nazionali abbiano potuto raggiungere e mantenere le loro conclusioni sul fatto che la misura applicata fosse stata motivata da un tale rischio.
90. La Corte è consapevole delle difficoltà che gli Stati possono incontrare nel mantenere l'ordine e la disciplina negli istituti penitenziari e che la disobbedienza dei detenuti può rapidamente degenerare in violenza (cfr. Gömi e altri contro la Turchia, no. 35962/97, § 77, 21 dicembre 2006; Sapožkovs c. Lettonia, n. 8550/03, § 64, 11 febbraio 2014; e Tali c. Estonia, n. 66393/10, § 75, 13 febbraio 2014). Le autorità devono usare cautela quando trattano con persone che sono state condannate per reati violenti, rifiutano di accettare il fatto della loro detenzione e sono di conseguenza ostili nei confronti del personale penitenziario e di altri detenuti (cfr. Kashavelov, citato, § 39). Tuttavia, anche una condanna all'ergastolo non può giustificare un'ammanettamento di routine e prolungato che non sia basato sulle specifiche preoccupazioni di sicurezza e sulle circostanze personali del detenuto e non sia soggetto a regolare revisione.
91. La Corte rileva, a questo proposito, le preoccupazioni del CPT che le misure di contenzione non possono essere usate sistematicamente contro i detenuti condannati all'ergastolo. Esse possono essere adottate solo come risposta proporzionata a un rischio specifico e dovrebbero durare solo per il tempo strettamente necessario a contrastare tale rischio (cfr. paragrafo 43).
92. In sintesi, la Corte ritiene che i richiedenti siano stati ammanettati per periodi di tempo prolungati, senza un'adeguata valutazione della loro situazione individuale, in assenza di una valutazione regolare dell'adeguatezza dell'applicazione della misura in questione o del perseguimento di uno scopo specifico.
93. 93. Sulla base di quanto precede, la Corte conclude che l'ammanettamento sistematico dei richiedenti in un ambiente sicuro era una misura priva di sufficiente giustificazione e può quindi essere considerato un trattamento degradante. Vi è stata quindi una violazione dell'articolo 3 della Convenzione per questo motivo.
Altri aspetti del regime carcerario (domanda n. 78638/11)
94. Shlykov ha fatto riferimento a vari aspetti del regime carcerario che, presi cumulativamente, gli hanno causato sofferenze (cfr. paragrafo 11). La Corte osserva che il ricorrente è stato confinato nella sua cella per la maggior parte del tempo. La situazione del ricorrente è stata ulteriormente aggravata dalla quantità molto limitata di tempo che ha potuto trascorrere fuori dalla sua cella e dalla mancanza di qualsiasi attività intenzionale. Brevi periodi di esercizio all'aperto aggravano la situazione dei detenuti confinati nelle loro celle per il resto del tempo (cfr. Harakchiev e Tolumov c. Bulgaria, nn. 15018/11 e 61199/12, § 208, CEDU 2014 (estratti)).
95. 95. Considerati cumulativamente, i fattori di cui sopra (in particolare, l'isolamento del richiedente e il limitato esercizio fisico all'aperto durante la sua vita di reclusione) hanno provocato un intenso e prolungato senso di solitudine e di noia, che ha causato al richiedente un notevole disagio e che, a causa della mancanza di stimoli mentali e fisici adeguati, potrebbe portare alla sindrome dell'istituzionalizzazione, cioè alla perdita delle capacità sociali e dei tratti personali individuali. La Corte conclude che vi è stata una violazione dell'articolo 3 della Convenzione a causa del regime carcerario applicato al richiedente.
PRESUNTE VIOLAZIONI DELL'ARTICOLO 13 DELLA CONVENZIONE A CAUSA DELLA MANCANZA DI UN RIMEDIO EFFICACE
96. Il sig. Kerekesha (domanda n. 6086/14) ha lamentato, ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione, di non aver avuto un rimedio efficace per quanto riguarda la sua denuncia sulle manette. Egli si è basato sull'articolo 13 della Convenzione:
"Ogni persona i cui diritti e libertà previsti dalla Convenzione sono violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un'autorità nazionale, nonostante la violazione sia stata commessa da persone che agiscono in veste ufficiale".

97. Il Governo ha sostenuto che il richiedente aveva a disposizione mezzi di ricorso nazionali efficaci.
98. 98. La Corte osserva che questa denuncia non è manifestamente infondata ai sensi dell'articolo 35 § 3 (a) della Convenzione. Essa osserva inoltre che non è inammissibile per altri motivi. Essa deve pertanto essere dichiarata ammissibile. Tuttavia, tenuto conto della sua precedente conclusione (cfr. paragrafo 93), la Corte ritiene che non sia necessario esaminare il reclamo separatamente.
PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
99. I sigg. Pulyalin (domanda n. 11402/17) e Korostelev (domanda n. 82420/17) hanno lamentato che il procedimento civile in cui avevano contestato le loro manette era stato condotto in loro assenza, in quanto il diritto nazionale non prevedeva la partecipazione dei detenuti condannati a un procedimento civile. Esse si sono basate sull'articolo 6, paragrafo 1 della Convenzione, la cui parte pertinente è la seguente:
"Nella determinazione dei suoi diritti e dei suoi obblighi civili ... ognuno ha diritto a un'equa ... udienza ... da [a] ... tribunale ...".

100. Il Governo ha dichiarato che, poiché le denunce dei ricorrenti sono oggetto della giurisprudenza consolidata della Corte, non è necessario presentare osservazioni.
101. 101. La Corte osserva che questa denuncia non è manifestamente infondata ai sensi dell'articolo 35 § 3 (a) della Convenzione. Rileva inoltre che non è inammissibile per altri motivi. Essa deve pertanto essere dichiarata ammissibile.
102. 102. La Corte ribadisce che ai ricorrenti non è stata data la possibilità di partecipare alle udienze nei procedimenti civili di cui erano parti. La Corte osserva che i principi generali relativi al diritto di presentare efficacemente il proprio caso dinanzi al tribunale e di godere dell'uguaglianza delle armi con la parte avversa, come garantito dall'articolo 6 § 1 della Convenzione, sono stati enunciati in una serie di sue precedenti sentenze (si veda, tra molte altre autorità, Steel and Morris c. Regno Unito, n. 68416/01, §§ 59-60, CEDU 2005-II). L'analisi della Corte di una presunta violazione del diritto a un processo equo nei casi in cui i richiedenti incarcerati lamentano la loro assenza dalle udienze nei procedimenti civili comprende i seguenti elementi: l'esame del modo in cui i tribunali nazionali hanno valutato la questione se la natura della controversia richiedesse la presenza personale dei richiedenti e la determinazione se i tribunali nazionali mettessero in atto accordi procedurali volti a garantire la loro effettiva partecipazione al procedimento (cfr. Yevdokimov e altri, citato sopra, § 48).
103. 103. Nel caso principale di Yevdokimov e altri, citato in precedenza, la Corte ha riscontrato una violazione in relazione a questioni simili a quelle del presente caso.
104. 104. Dopo aver esaminato tutto il materiale sottopostogli, la Corte non ha trovato alcun fatto o argomento in grado di persuaderla a giungere a una conclusione diversa nel presente caso. Vista la sua giurisprudenza in materia, la Corte ritiene che, nel caso in questione, i tribunali nazionali abbiano privato le ricorrenti della possibilità di presentare efficacemente il loro caso e non abbiano rispettato l'obbligo di garantire il rispetto del principio di un processo equo.
105. Vi è stata quindi una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione.
APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 41 E 46 DELLA CONVENZIONE
106. Le parti pertinenti degli articoli 41 e 46 della Convenzione prevedono:
l'articolo 41

"Se il Tribunale constata una violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente interessata consente un risarcimento solo parziale, il Tribunale, se necessario, dà giusta soddisfazione alla parte lesa".

Articolo 46

"1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a rispettare la sentenza definitiva del Tribunale in ogni caso di cui sono parti.

2. La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri, che ne controlla l'esecuzione...".

Danni
107. I ricorrenti hanno richiesto varie somme per danni non pecuniari, indicate nell'Appendice II.
108. Il Governo ha contestato le richieste in quanto infondate ed eccessive.
109. 109. La Corte ha già dichiarato in molti casi che, laddove una legge, una procedura o una pratica è risultata non conforme agli standard della Convenzione, ciò è stato sufficiente a risolvere la questione e non è stato concesso alcun risarcimento pecuniario per danni non pecuniari (cfr. Christine Goodwin c. Regno Unito [GC], n. 28957/95, § 120, CEDU 2002-VI; Hirst c. Regno Unito (n. 2) [GC], n. 74025/01, § 93, CEDU 2005-IX; Saadi c. Italia [GC], no. 37201/06, § 188, CEDU 2008; S. e Marper c. Regno Unito [GC], nn. 30562/04 e 30566/04, § 134, CEDU 2008; e Vinter e altri c. Regno Unito [GC], nn. 66069/09 e altri 2, § 136, CEDU 2013 (estratti).
110. 110. Nel caso di specie, la pratica delle manette prolungate dei ricorrenti da parte delle autorità penitenziarie, senza tenere sufficientemente conto delle specifiche questioni di sicurezza e in assenza di un regolare controllo, ha violato i loro diritti ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione. Spetterà allo Stato convenuto attuare, sotto la supervisione del Comitato dei Ministri, le misure che ritiene appropriate per garantire i diritti dei ricorrenti e delle altre persone che si trovano nella loro posizione, al fine di adempiere al suo obbligo giuridico ai sensi dell'articolo 46 della Convenzione. È quindi inevitabile che la sentenza della Corte abbia effetti che vanno oltre i confini di questi casi particolari.
111. In tali circostanze, nel caso del sig. Kerekesha (domanda n. 6086/14), la Corte ritiene che la constatazione di una violazione costituisca una soddisfazione giusta e sufficiente per eventuali danni non pecuniari subiti a causa delle manette di routine (cfr. Gorlov e altri c. Russia, n. 27057/06 e altri 2, § 120, 2 luglio 2019).
112. Per quanto riguarda gli altri ricorrenti, la Corte ritiene che il sig. Shlykov (domanda n. 78638/11), il sig. Pulyalin (domanda n. 11402/17) e il sig. Korostelev (domanda n. 82420/17) abbiano subito danni non pecuniari a causa delle restrizioni del regime carcerario e dell'esclusione dal procedimento civile. Effettuando la sua valutazione su base equa, la Corte concede al sig. Shlykov EUR 3.000, oltre alle imposte eventualmente esigibili. Nei casi del sig. Pulyalin e del sig. Korostelev, la Corte concede a ciascun ricorrente EUR 1.950 a titolo di danno morale, più le imposte eventualmente esigibili.
Costi e spese
113. I richiedenti hanno inoltre chiesto il rimborso delle spese e dei costi per gli importi indicati nell'appendice II.
114. Il governo ha dichiarato che tali spese non erano state effettivamente e necessariamente sostenute e non erano ragionevoli dal punto di vista quantitativo.
115. 115. Secondo la giurisprudenza della Corte, un richiedente ha diritto al rimborso delle spese solo nella misura in cui è stato dimostrato che queste sono state effettivamente e necessariamente sostenute e che sono ragionevoli quanto al quantum. Tenuto conto che l'importo di 850 euro (EUR) è già stato versato al sig. Shlykov (domanda n. 78638/11), al sig. Pulyalin (domanda n. 11402/17) e al sig. Kerekesha (domanda n. 82420/17) a titolo di patrocinio a spese dello Stato, la Corte non ritiene necessario concedere a questi richiedenti un premio sotto questa voce (cfr. Pitalev c. Russia, n. 34393/03, § 66, 30 luglio 2009). Per quanto riguarda il sig. Korostelev, la Corte gli concede 850 euro, più l'imposta eventualmente esigibile, per le spese legali, da versare sul conto bancario del suo rappresentante, come da lui richiesto (cfr. Fartushin c. Russia, n. 38887/09, § 67, 8 ottobre 2015, e Gorshchuk c. Russia, n. 31316/09, § 45, 6 ottobre 2015). Per quanto riguarda le altre spese, tenuto conto dei documenti in possesso della Corte e dei criteri di cui sopra, la Corte ritiene ragionevole concedere ai ricorrenti le somme indicate nell'Appendice II, più le eventuali imposte che possono essere a carico dei ricorrenti.
Interessi di mora
116. La Corte ritiene opportuno che il tasso di interesse di mora sia basato sul tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea, al quale vanno aggiunti tre punti percentuali.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,

Decide di aderire alle applicazioni;
Dichiara ammissibili le domande;
Dichiara che vi è stata una violazione dell'articolo 3 della Convenzione nei confronti di ciascuno dei richiedenti a causa delle loro manette di routine;
Dichiara che c'è stata una violazione dell'articolo 3 della Convenzione nei confronti del richiedente nella domanda n. 78638/11 a causa delle condizioni del regime carcerario;
Dichiara che c'è stata una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione per quanto riguarda i richiedenti nelle domande n. 11402/17 e 82420/17;
Dichiara che non è necessario esaminare separatamente la denuncia ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione;
3. Dichiara che la constatazione di una violazione costituisce di per sé sufficiente giusta soddisfazione per il danno non pecuniario subito dal richiedente nella domanda n. 6086/14;
Contiene
(a) che lo Stato convenuto deve pagare ai ricorrenti, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diventa definitiva ai sensi dell'articolo 44 § 2 della Convenzione, gli importi indicati nell'Appendice II, da convertire nella valuta dello Stato convenuto al tasso applicabile alla data del regolamento, più le imposte eventualmente esigibili;
(b) che a partire dalla scadenza dei tre mesi summenzionati fino al regolamento saranno dovuti interessi semplici sugli importi di cui sopra ad un tasso pari al tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca Centrale Europea durante il periodo di inadempienza, maggiorato di tre punti percentuali;
3) Il resto delle domande delle ricorrenti è respinto per giusta soddisfazione.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 19 gennaio 2021, ai sensi dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.

Olga ChernishovaPaul Lemmens
Vicepresidente della segreteria