Aiutare un latitante è solidarietà familiare solo se chi aiuti, pur consapevole della condizione di condannato che si sottrae all'ordine di carcerazione, non svolge alcuna specifica attività di copertura del latitante rispetto alle ricerche degli organi di polizia, ma intrattiene con questi rapporti interpersonali leciti, non svolgendo nessuna attività concreta per favorirne l'intento: diversamente, nel caso in cui la condotta si traduce in un aiuto idoneo a conseguire l'effetto di sottrarre taluno all'esecuzione della pena, dall'adempimento di doveri di solidarietà umana, nascenti da rapporti di parentela e di coniugio o da altri legami socialmente rilevanti, non può derivare esclusione della punibilità.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Sent., (data ud. 09/01/2025) 20/02/2025, n. 7098
Composta da
Dott. APRILE Ercole - Presidente
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere
Dott. PACILLI Giuseppina Anna R. - Relatrice
Dott. TRIPICCIONE Debora - Consigliere
Dott. TONDIN Federica - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
1. A.A., nato a L il (Omissis)
2. B.B., nata a P il (Omissis)
3. C.C., nato a C (Omissis)
4. D.D., nato a L il (Omissis)
5. E.E., nato a L il (Omissis)
avverso la sentenza del 22/9/2023 della Corte di appello di Reggio Calabria
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi;
uditi l'Avv. AA, difensore di A.A. e E.E., e
l'Avv. AG, difensore di B.B. e D.D., i quali hanno chiesto di accogliere i ricorsi.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 22 settembre 2023 la Corte di appello di Reggio Calabria ha assolto F.F. dai reati ascrittigli e ha confermato nel resto la pronuncia emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città, con cui A.A., B.B., C.C., D.D. e E.E. sono stati condannati alla pena ritenuta di giustizia in relazione ai reati di cui all'art. 390 cod. pen. e Morabito anche per il reato di cui all'art. 378cod. pen.
2. Secondo la ricostruzione effettuata in entrambe le sentenze di merito, A.A., E.E., D.D. (1987) e D.D. (1986) il 19 settembre 2016 avevano provveduto allo spostamento del latitante G.G. da P a S attraverso un collaudato sistema di protezione, che prevedeva l'utilizzo di tre autovetture, di cui due impiegate per controllare il percorso. Il giorno successivo, E.E., alla guida di una Panda rossa, D.D. (classe 86), alla guida di una Golf blu, D.D. (classe 87), alla guida di una Panda di colore bianco, avevano ritrasferito il latitante da S. a P E.E. e D.D. (classe 86) avevano guidato le auto che fungevano da staffetta; D.D. (classe 87) aveva trasportato il latitante a bordo della propria autovettura con la quale alla vista delle Forze dell'ordine, che avevano fatto un blocco stradale, aveva invertito la marcia e, percorrendo a ritroso la strada a fortissima velocità, aveva consentito al padre di scendere e sottrarsi alla cattura prima del raggiungimento della pattuglia, che aveva controllato la Panda con esito negativo (capo A).
Gli imputati A.A., E.E., D.D. (1987), H.H. e B.B., inoltre, dal 2 marzo 2017 al 28 marzo 2018 avevano effettuato una serie di condotte volte a favorire gli incontri tra il latitante e la moglie B.B.(capo B).
C.C. è stato condannato per aver fornito ospitalità ed appoggio logistico al latitante, avendolo tenuto nell'abitazione di proprietà di I.I., ove erano domiciliati al piano terra J.J. e I.I. mentre al primo piano vivevano K.K., C.C., L.L. e M.M., tutti consapevoli dello stato di latitanza di G.G., il quale ogni mattina alle sei circa, dopo un giro di perlustrazione e bonifica del territorio, veniva spostato in un casolare di campagna e poi riportato solo a sera tardi, ove rimaneva nascosto nelle ore notturne (capi E ed F).
3. Contro la sentenza di secondo grado hanno proposto ricorsi per cassazione i difensori degli imputati.
4. L'Avv. AA, nell'interesse di A.A., ha dedotto i motivi di seguito indicati.
4.1. Erronea applicazione dell'art. 390 cod. pen. e vizi della motivazione in ordine alle doglianze difensive relative al perché le condotte del ricorrente, ritenute configurare i reato di cui al capo A) fossero illecite e non volte solo a consentire al proprio suocero di mantenere con i suoi familiari rapporti di natura affettiva (il presunto trasferimento sarebbe stato finalizzato ad incontrare i piccoli nipoti che si trovavano presso l'abitazione della figlia H.H., nei cui confronti, peraltro, vi era stata pronuncia assolutoria da parte del Giudice di primo grado, divenuta definitiva). La sentenza impugnata avrebbe utilizzato lo stralcio del contenuto di una serie di captazioni, senza indicare né la natura ambientale o telefonica e nemmeno il RIT, la data e l'ora, così che la difesa sarebbe stata impossibilitata a controllare il contenuto della stessa captazione, anche al fine di eccepire un eventuale travisamento della prova. Anche in relazione al reato di cui al capo B), sarebbero state contestate esclusivamente condotte volte a consentire al proprio suocero G.G. di mantenere con i propri parenti rapporti di natura affettiva o familiari ed entrambi i giudici del merito non avrebbero individuato l'aiuto prestato al latitante, idoneo a conseguire l'effetto di sottrarlo all'esecuzione della pena e legato funzionalmente all'intenzione dello stesso di sottrarsi all'esecuzione. Sarebbe errata l'affermazione della Corte territoriale secondo cui la suocera di esso ricorrente B.B. avrebbe dovuto spiegare le ragioni delle sue continue assenze dall'abitazione familiare, fornendo una ricostruzione alternativa plausibile, atteso che l'esercizio da parte degli indagati e imputati del diritto al silenzio o del diritto di non auto incriminarsi non può essere utilizzato contro di loro e non è considerato quale prova che essi abbiano commesso il reato ascritto.
4.2. Violazione di legge e vizi di motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen.: la Corte territoriale, sia per mitigare la pena che per concedere le attenuanti generiche, avrebbe dovuto considerare il ruolo effettivo assunto dal ricorrente e il legame familiare che lo lega al latitante.
5. L'Avv. AA, nell'interesse di E.E., ha dedotto i motivi di seguito indicati.
5.1. Erronea applicazione dell'art. 390 cod. pen. e vizi della motivazione in ordine alle doglianze difensive relative al perché le condotte del ricorrente, ritenute configurare i reato di cui al capo A) fossero illecite e non volte solo a consentire al proprio padre di mantenere con i suoi familiari rapporti di natura affettiva (il presunto trasferimento sarebbe stato finalizzato ad incontrare i piccoli nipoti che si trovavano presso l'abitazione della figlia H.H., nei cui confronti, peraltro, vi era stata pronuncia assolutoria da parte del Giudice di primo grado, divenuta definitiva). La sentenza impugnata avrebbe utilizzato lo stralcio del contenuto di una serie di captazioni, senza indicare né la natura ambientale o telefonica e nemmeno il RIT, la data e l'ora, così che la difesa sarebbe stata impossibilitata a controllare il contenuto della stessa captazione, anche al fine di eccepire un eventuale travisamento della prova. Anche in relazione al reato di cui al capo B), sarebbero state contestate esclusivamente condotte volte a consentire al proprio suocero G.G. di mantenere con i propri parenti rapporti di natura affettiva o familiari ed entrambi i giudici del merito non avrebbero individuato l'aiuto prestato al latitante, idoneo a conseguire l'effetto di sottrarlo all'esecuzione della pena e legato funzionalmente all'intenzione dello stesso di sottrarsi all'esecuzione. Sarebbe errata l'affermazione della Corte territoriale secondo cui la suocera di esso ricorrente B.B. avrebbe dovuto spiegare le ragioni delle sue continue assenze dall'abitazione familiare, fornendo una ricostruzione alternativa plausibile, atteso che l'esercizio da parte degli indagati e imputati del diritto al silenzio o del diritto di non auto incriminarsi non può essere utilizzato contro di loro e non è considerato quale prova che essi abbiano commesso il reato ascritto.
5.2. Violazione di legge e vizi di motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen.: la Corte territoriale, sia per mitigare la pena che per concedere le attenuanti generiche, avrebbe dovuto considerare il ruolo effettivo assunto dal ricorrente e il legame familiare che lo lega al latitante.
6. L'Avv. AG, nell'interesse di B.B., ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 390 cod. pen. e vizi della motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità per il reato di cui al capo B). Non sarebbe stato individuato l'aiuto concreto prestato a G.G. al fine di sottrarsi alla cattura e legato funzionalmente all'intenzione di quest'ultimo di sottrarsi all'esecuzione della pena. Alla ricorrente sarebbero state contestate esclusivamente condotte volte a intrattenere con il proprio marito rapporti di natura affettiva familiari e la condotta tipica non potrebbe coincidere con la mera assistenza fisica, morale e affettiva prestata alla persona del latitante, come sarebbe reso evidente dal riferimento al verbo "aiuta", contenuto nell'art. 390 cod. pen.
7. L'Avv. AG nell'interesse di D.D., ha dedotto i motivi di seguito indicati.
7.1. Erronea applicazione dell'art. 390 cod. pen. e vizi della motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità per il reato di cui al capo A). Al ricorrente sono state contestate condotte volte a consentire a G.G. di spostarsi da un luogo ad un altro, eludendo i controlli delle forze dell'ordine, ma la Corte territoriale avrebbe trascurato che si sarebbe trattato di spostamento del Pelle avvenuto con autovetture in uso ai familiari del latitante e non di proprietà di terzi soggetti e/o di auto prese a noleggio. Gli investigatori avrebbero ascoltato in tempo reale le intercettazioni e non avrebbero approntato alcun intervento ai fini della cattura, per verificare se effettivamente D.D. si trovasse in auto o se qualcuno degli accompagnatori potesse mettere in atto condotte volte a favorire il latitante a sfuggire alla cattura. La responsabilità sarebbe stata affermata solo perché si è ritenuto che G.G. avesse forzato un posto di blocco di polizia, costituito con auto civetta, i cui occupanti avrebbero fatto uso di armi. D.D., però, giunto a casa avrebbe raccontato quanto accaduto ai familiari senza fare cenno alcuno alla presenza in auto del latitante.
7.2. Erronea applicazione dell'art. 390 cod. pen. e vizi della motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità per il reato di cui al capo B), non essendo stato individuato l'aiuto concreto prestato a G.G. al fine di sottrarsi alla cattura e legato funzionalmente all'intenzione di quest'ultimo di sottrarsi all'esecuzione della pena. Al ricorrente sarebbero state contestate esclusivamente condotte volte a consentire al proprio padre di mantenere con i suoi familiari, nel caso specifico la moglie, rapporti di natura affettivo familiare e la condotta tipica non potrebbe coincidere con la mera assistenza fisica, morale e affettiva prestata alla persona del latitante, come sarebbe reso evidente dal riferimento al verbo "aiuta", contenuto nell'art. 390 cod. pen.
8. L'Avv. FC, nell'interesse di C.C., ha dedotto i motivi di seguito indicati:
8.1. Violazione di legge e vizi di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 390 cod. pen. Il ricorrente è stato condannato per avere fornito ospitalità ed appoggio logistico al latitante, tenendolo nell'abitazione di proprietà di I.I., posta al primo piano dello stabile ove abitava lo stesso ricorrente. Tale condotta non sarebbe univocamente significativa e non sarebbe stata idonea ad eludere i controlli dell'Autorità e a scongiurare l'arresto del latitante. La Corte territoriale sarebbe incorsa in errore, avendo ritenuto di configurare la fattispecie di reato in oggetto quale ipotesi di pericolo, confondendo la mera potenzialità di una qualsivoglia condotta imposta rispetto alla concreta dimostrazione dell'assunzione di una qualche funzione di ausilio concretamente e fattivamente accertata.
8.2. Violazione di legge e vizi di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 378 cod. pen. La Corte territoriale avrebbe trascurato di considerare che il contributo, fornito dal ricorrente alla latitanza del boss, si sarebbe al massimo risolto nella fornitura di un limitato supporto temporale, concretato nell'accompagnarlo fuori dalla propria abitazione messa a sua disposizione e, dunque, sarebbe stato privo di rilevanza penale. L'art. 378 cod. pen. richiederebbe che l'agente fornisca un contributo materiale idoneo ad aiutare taluno ad eludere le investigazioni dell'autorità e che abbia effettivamente voluto apportare con la propria condotta siffatto aiuto.
8.3. Violazione di legge e vizi dì motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen.: la Corte territoriale avrebbe usato una formula di stile per negare le attenuanti generiche e non avrebbe dato risposta ai rilievi difensivi sul punto, così non adempiendo all'obbligo motivazionale.
9. Il 18 dicembre 2024 sono pervenuti motivi nuovi nell'interesse di D.D. e B.B., con cui sostanzialmente sono state reiterate le deduzioni formulate nei ricorsi.
Motivi della decisione
1. I ricorsi sono inammissibili.
2. Per ragioni di ordine logico, deve innanzitutto affrontarsi la questione, sollevata da A.A. e E.E., concernente l'utilizzazione da parte della Corte di appello di intercettazioni di cui non avrebbe indicato la natura ambientale o telefonica e nemmeno il RIT, la data e l'ora, così che la difesa sarebbe stata impossibilitata a controllare il contenuto delle captazioni, anche al fine di eccepire un eventuale travisamento della prova.
La censura è manifestamente infondata.
Nella sentenza di primo grado sono riportati brani di conversazioni telefoniche e ambientali intercettate e in relazione a ciascuno di essi sono indicati non solo i numeri delle utenze interessate, gli orari e i giorni ma anche i RIT.
La sentenza di appello ha posto a base del suo epilogo decisorio le stesse conversazioni già utilizzate dal Giudice dell'udienza preliminare e da questi esattamente individuate, così che la mancata indicazione dei RIT e degli altri dati, quali il numero delle utenze, i giorni, ecc., da parte della Corte territoriale non ha arrecato alcun vulnus al diritto di difesa degli imputati, i quali hanno avuto la possibilità di trarre dalla sentenza di primo grado ogni riferimento utile.
Al riguardo va ribadito il principio più volte espresso da questa Corte secondo cui, ai fini del controllo di legittimità, le motivazioni delle sentenze di primo grado e di appello si integrano a vicenda per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando - come avvenuto nel caso di specie - il giudice del gravame esamini le censure proposte con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese e ai passaggi logico-giuridici della decisione (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 3, n. 13926 dell'1/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615 - 01; Sez. 6, n. 1307 del 14/1/2003, Delvai, Rv. 223061 - 01).
Ne discende che, attraverso i precisi riferimenti operati dal Giudice di primo grado, la difesa è stata posta in condizione di effettuare ogni controllo sul contenuto delle conversazioni riportate nella motivazione della sentenza, valorizzate, unitamente ad altri elementi, al fine dell'affermazione della responsabilità degli imputati.
Del resto, con i proposti atti di gravame gli appellanti non hanno lamentato alcunché riguardo alle intercettazioni e tale significativa circostanza corrobora il rilievo sul difetto di lesioni arrecate al diritto di difesa.
3. Manifestamente infondata è anche la doglianza comune a tutti i ricorrenti, secondo cui il reato di cui all'art. 390 cod. pen. non può ritenersi integrato, avendo essi agito per spirito di solidarietà familiare nei confronti del latitante G.G., marito di B.B., padre di D.D. e E.E. nonché suocero di A.A.
La condotta del reato di procurata inosservanza di pena consiste in un'attività volontaria, specificamente diretta ad eludere l'esecuzione della pena, che concorre con quella del condannato ricercato.
Al riguardo questa Corte ha già avuto modo di precisare che l'aiuto, prestato dal terzo, integra gli estremi del reato in questione solo quando è in rapporto di causalità con l'intenzione del condannato di sottrarsi all'esecuzione della pena. Sulla base di tali principi, si è esclusa la responsabilità di chi, pur consapevole della condizione di condannato che si sottrae all'ordine di carcerazione, non svolge alcuna specifica attività di copertura del latitante rispetto alle ricerche degli organi di polizia, ma intrattiene con questi rapporti interpersonali leciti, non svolgendo nessuna attività concreta per favorirne l'intento (cfr., Sez. 6, n. 37980 dell'1/06/2016, Marigliano, Rv. 268150 - 01; Sez. 6, n. 9936 del 15/01/2003, Pipitone, Rv 223978 - 01; Sez. 6, n. 11487 del 20/10/1988, Castagnuolo, Rv 179802 - 01).
In tal caso, infatti, i comportamenti adottati per umana solidarietà, che non importino alcuna attività di copertura del latitante, non integrano il reato in questione per difetto del suo elemento oggettivo.
Diversamente, nel caso in cui la condotta si traduce in un aiuto idoneo a conseguire l'effetto di sottrarre taluno all'esecuzione della pena, dall'adempimento di doveri di solidarietà umana, nascenti da rapporti di parentela e di coniugio o da altri legami socialmente rilevanti, non può derivare esclusione della punibilità.
Nel caso in esame, il giudice d'appello si è attenuto puntualmente a tali principi di diritto e ha dato conto del contributo causale offerto da ciascuno degli imputati al raggiungimento del risultato perseguito, consistito nell'aiutare il latitante a sottrarsi all'esecuzione della pena.
4. In particolare, quanto al reato di cui al capo A), dalle intercettazioni era risultato che E.E., D.D. e A.A. avevano partecipato alla trasferta del latitante da P a S; A.A. aveva anche controllato, su richiesta del suocero G.G., l'esterno dell'abitazione, per verificare se vi fossero le condizioni ottimali per lo spostamento del latitante verso San Luca, e aveva anche messo a disposizione di D.D. l'autovettura utilizzata per lo spostamento del padre da S a P (auto rivelatasi provvidenziale, per come affermato da D.D., atteso che aveva consentito al latitante di darsi alla fuga seminando la polizia).
Trattasi di condotte volte a consentire, attraverso l'uso di più autovetture e con tutte le cautele del caso, a G.G. di spostarsi da un luogo ad un altro, eludendo i controlli delle Forze dell'ordine e un'eventuale cattura.
Quanto ai reati di cui al capo B), era stato accertato che A.A., B.B., E.E. e D.D. avevano posto in essere le condotte descritte nell'imputazione per permettere a G.G. di incontrare la moglie senza il rischio di essere individuato o localizzato dalle forze di polizia per l'esecuzione della sua definitiva condanna. Entrambi i giudici del merito hanno rimarcato sia che i realizzati incontri con il ricercato erano avvenuti grazie all'accorgimento tecnico dell'uso di autovetture prese a noleggio, come tali pulite e non previamente identificabili dalla polizia giudiziaria, nonché alle concomitanti cautele logistiche (trasbordo del familiare da un'ulteriore diversa vettura) sia che B.B., sulle auto su cui saliva, caricava delle buste della spesa.
Con tali condotte era stato assicurato al latitante G.G. di potere rimanere in luogo o in luoghi protetti in condizioni di sicurezza, lontano dall'attenzione investigativa (del resto, come rimarcato nella sentenza impugnata, la sua latitanza ha avuto un'apprezzabile durata: segno di un efficace funzionamento del sistema messo in atto dai suoi familiari). Era assicurato, quindi, "al latitante di permanere in luoghi protetti, ricevendo quanto necessario per potervi rimanere".
Quanto ai reati di cui ai capi E) e F), ascritti a C.C., la Corte di appello, nel condividere le valutazioni del giudice di primo grado, ha sottolineato che le risultanze investigative avevano accertato inequivocabilmente che l'imputato si era occupato di fornire ospitalità ed appoggio logistico al latitante, tenendolo nell'abitazione di proprietà di I.I. in via (Omissis) a C, ove al piano terra erano domiciliati J.J. e I.I., mentre al primo piano vivevano K.K., C.C., L.L. e M.M.
L'apprestamento di un servizio di monitoraggio con telecamere presso le abitazioni dei membri delle famiglie Romeo e Morabito aveva accertato che ogni giorno, all'alba, C.C. effettuava un preliminare servizio di esplorazione, al fine di verificare presenze o movimenti sospetti, e poi prendeva a bordo del veicolo intestato alla moglie il latitante, unitamente al quale si allontanava per fare rientro in orario serale.
Le cautele, utilizzate nello spostamento del latitante dall'immobile e nel farvelo rientrare di sera per il tramite di preventivi giri perlustrativi, effettuati all'alba, oltre all'uso di più autovetture, erano da ritenersi sintomatiche della consapevolezza da parte dell'imputato che la propria condotta fosse finalizzata a garantire al latitante di evitare la cattura. In tal modo, inoltre, l'imputato aveva aiutato il latitante a sottrarsi alle ricerche delle autorità preordinate a eseguire l'ordinanza di custodia in carcere, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria il 25 luglio 2017.
A fronte di siffatte argomentazioni la difesa ha tentato di accreditare una differente lettura delle risultanze probatorie che i Giudici di merito, nei rispettivi gradi di giudizio, hanno dimostrato di avere correttamente effettuato attraverso pertinenti e puntuali riferimenti alle fonti di prova utilizzate, che danno conto del concreto aiuto, fornito consapevolmente da ciascuno dei ricorrenti al latitante G.G., che era così riuscito a sottrarsi alla cattura e a perpetrare la propria latitanza.
I ricorrenti, però, non hanno prospettato alcuna reale contraddizione logica della motivazione della sentenza impugnata; né hanno lamentato una incompleta descrizione degli elementi di prova rilevanti per la decisione, intesa come incompletezza dei dati informativi desumibili dalle carte del procedimento. Con i motivi proposti, quindi, i ricorrenti hanno sollecitato un'inammissibile rivalutazione degli elementi probatori, rispetto ai quali è stata proposta una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dalla Corte territoriale nell'ambito di un sistema motivazionale logicamente completo ed esauriente.
Questa Corte, pertanto, non ha ragione di discostarsi dal consolidato principio di diritto secondo il quale, a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ad opera dell'art. 8della legge 20 febbraio 2006, n. 46, è precluso al giudice di legittimità sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In tal caso, infatti, si domanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, qual è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (così, tra le tante, Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623 - 01).
5. Privi di specificità sono i motivi dedotti da A.A., E.E. e C.C. concernenti il diniego delle attenuanti generiche.
La decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che rispetta appieno la previsione normativa, anche per quanto concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio. Va considerato, infatti, che, in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la determinazione della pena e i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la cosiddetta motivazione implicita (Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 227142 - 01) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua", Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201 - 01; Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Urrata, Rv. 211583 - 01), ma afferma anche che la ratio della disposizione di cui all'art. 62-bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti, consistenti, nel caso in esame, nel "profilo personologico" degli imputati e nella valenza negativa della condotta posta in essere (Sez.2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 - 01).
6. In definitiva i ricorsi sono inammissibili e ciò comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della sanzione pecuniaria di Euro tremila, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2025.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2025.