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Accordi estradizioni sono espressione di politica estera (Cass. 33594/12)

3 settembre 2012, Cassazione penale

Rientra nella discrezionalità del legislatore, nell'ambito anche di linee generali di politica estera , concludere accordi con altri Stati alle condizioni ritenute più conformi agli orientamenti adottati in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniere: tali accordi 

Gli accordi estradizioni costituiscono espressione di scelte di politica legislativa e criminale che, nell'ottica della cooperazione internazionale fra Stati in tale ambito, sono state effettuate dal legislatore e non sono sindacabili nell'ottica del giudizio di legittimità costituzionale.

 

Corte di Cassazione

sez. VI Penale, sentenza 3 settembre 2012, n. 33594

Ritenuto in fatto
1. T.D. ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa il 2 -4-12- ed a lui notificata l’11-4-12 -dalla Corte d'appello di Palermo , che ha rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, applicata in forza dell'ordinanza in data 23-3-2012, con la quale era stato convalidato l'arresto a fini estradizionali del T., eseguito ex art. 716 cpp a Palermo, in relazione a un ordine di cattura emesso il 28-2-1999 dall'autorità giudiziaria degli Stati Uniti , per il reato di associazione a delinquere finalizzata alla frode e all'evasione fiscale ai danni del Governo degli Stati Uniti. Ha rilevato la Corte d'appello che , a norma dell'art. VIII del Trattato di
estradizione Italia -Usa del 13 ottobre 1983, ratificato con L. 225/1984, è esclusa ogni rilevanza all'eventuale prescrizione del reato secondo la legge dello Stato richiesto.

2. Il ricorrente eccepisce, con il primo motivo, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8 del trattato di estradizione Italia-Usa del 13 ottobre 1983, ratificato con L. 225/1984, e reiterato con accordo del 3-5-2006, ratificato con L. 25/2009. I reati ascritti al T. sarebbero stati commessi dal 1991 al 1994.

Soltanto nel 1999 però sarebbe stato emesso l'ordine di cattura , pochi mesi dopo l'allontanarsi dal territorio statunitense del T., il quale aveva fatto ritorno in Brasile, suo paese d'origine. Orbene, mentre l'accordo firmato a Washington, il 25-6-2003, fra Unione Europea e Stati Uniti prevede , all' art 4 , che un fatto dia luogo ad estradizione se è punibile dalla legge dello Stato richiedente e dalla legge dello Stato richiesto, l'art. VIII del Trattato di estradizione firmato a Roma il 3-5-2006 (che ha ribadito gli accordi sanciti nel 1983 fra i due Stati) ha disposto che l'estradizione non è concessa se, per il reato per il quale è richiesta, l'azione penale o l'esecuzione della pena sono prescritte per decorso del tempo, secondo le leggi della Parte richiedente e non di entrambe le parti.

Nel caso di specie, i reati sarebbero prescritti per la legge italiana ma non per quella statunitense. Ciò darebbe luogo ad una palese diseguaglianza per una molteplicità di fattori: per gli stessi fatti, l'Italia non potrebbe richiedere l'estradizione di un soggetto dagli Stati Uniti perché in Italia il reato sarebbe prescritto; non è assolutamente garantita una condizione di parità con gli Stati Uniti nella limitazione della sovranità dello Stato italiano ; si ha una palese violazione del diritto di difesa del soggetto interessato , che può essere perseguito senza sapere quando tale possibilità potrà cessare per decorso del tempo. E infine non può trascurarsi la diseguaglianza fra l'Accordo stipulato nel 2003 dall'Unione Europea e il Trattato stipulato dall'Italia proprio nella parte in cui gli Stati contraenti non hanno pattuito un trattamento paritario fra di esse. 

2.1.Con il secondo motivo, si deduce vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata. L'Autorità giudiziaria turca , che aveva preso in esame la posizione del T. nell'ambito di una pregressa procedura estradizionale, aveva considerato il reato prescritto sia in Turchia che negli Stati Uniti poiché , sebbene la prescrizione potesse essere interrotta nel caso di fuga dell'indagato dal territorio americano, tale sospensione non poteva superare i tre anni.

Inoltre , risulta dalla documentazione proveniente dall'Ambasciata italiana a Brasilia che il T., cittadino italiano, è un imprenditore estremamente noto in Brasile, dove gode di diffuso prestigio. Egli non gode invece di buona salute, essendo affetto da una serie di patologie , documentate attraverso certificazioni sanitarie, che non possono che aggravarsi all'interno del carcere.

La Corte d'appello non ha tenuto conto inoltre che la figlia del T. risiede stabilmente in Italia ed è sposata con un italiano e che il T. è esente da precedenti penali sia in Italia che in Brasile: circostanze tutte che avrebbero dovuto indurre la Corte territoriale a escludere il pericolo di fuga.

3. Propone distinto ricorso il difensore del T., il quale , in un contesto argomentativo non dissimile da quello enucleabile dal ricorso dell'indagato , lamenta con unico motivo , violazione di legge ex artt. 606 co 1 lett. c) ed e), in relazione agli artt. 125, 714 co 2, 715, 292, co 2 lett. C) e c) bis cpp , anche in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui agli artt. 274 lett. B) e 275 cpp, in assenza del presupposto del pericolo di fuga, solo apparentemente motivato.

Il difensore evidenzia, in particolare, che il T. non ha cercato in alcun modo di evitare l'arresto. Prova ne sia che , quando è stato arrestato, si trovava in un albergo nel quale si era registrato con il suo vero nome, era in possesso di un regolare passaporto ed ha scelto di vivere in Brasile non per sottrarsi alla giustizia statunitense ma perché in Brasile egli è nato ed ha vissuto la maggior parte della sua vita. Si chiede quindi annullamento dell'ordinanza impugnata.

Considerato in diritto

4. La questione di legittimità costituzionale sollevata con il primo motivo di ricorso è manifestamente infondata. Rientra infatti nella discrezionalità del legislatore, nell'ambito anche di linee generali di politica estera , concludere accordi con altri Stati alle condizioni ritenute più conformi agli orientamenti adottati in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniere.

E l'esercizio, da parte del legislatore, della discrezionalità che gli compete sfugge al sindacato di costituzionalità fin quando non si risolva in violazione dei canoni di uguaglianza e di ragionevolezza , enucleabili dall'art 3 Cost. Al riguardo, la Corte costituzionale (sent. 25-3-96 n 89, in G.U.3-4-96 n 14) ha chiarito che il principio di eguaglianza esprime un giudizio dì relazione, in virtù del quale a situazioni eguali deve corrispondere l'identica disciplina e , all'inverso , discipline differenziate andranno coniugate a situazioni differenti.

Ciò equivale a postulare che la disamina della conformità di una norma al principio di eguaglianza deve incentrarsi sul "perché" una determinata disciplina operi , all'interno del tessuto egualitario dell'ordinamento, quella specifica distinzione e quindi trarne le debite conclusioni in ordine al corretto uso o meno del potere normativo. Il giudizio di eguaglianza, pertanto, è in sé un giudizio di ragionevolezza, vale a dire un apprezzamento di conformità tra la regola introdotta e la "causa" normativa che la deve assistere.

Ove la disciplina positiva si discosti dalla funzione che la stessa è chiamata a svolgere nel sistema e ometta quindi di operare il doveroso bilanciamento dei valori che, in concreto, risultano coinvolti, sarà la stessa "ragione" della norma a venir meno, introducendo una selezione di regime giuridico priva di causa giustificativa e dunque fondata su scelte arbitrarie che ineluttabilmente perturbano il canone dell'uguaglianza.

Ogni tessuto normativo presenta quindi - e deve presentare- una "motivazione" obiettivata nel sistema, che si manifesta come entità tipizzante, del tutto avulsa dai motivi, storicamente contingenti, che possono avere indotto il legislatore a scegliere una specifica opzione. Se dall'analisi di tale motivazione scaturirà il riscontro di una carenza di "causa" o " ragione" della disciplina introdotta, allora e soltanto allora potrà dirsi realizzato un vizio di legittimità costituzionale della norma, derivante dalla "irragionevole"- e per ciò stesso arbitraria- scelta di introdurre un regime che necessariamente finisce per omologare fra loro situazioni diverse o, al contrario, per differenziare il trattamento di situazioni analoghe.

Non può quindi venire in rilievo , nell'ottica di un contrasto con l'art. 3 Cost. , qualsiasi incoerenza , disarmonia o contraddittorietà che una determinata previsione normativa possa presentare , giacché, ove così fosse, al controllo di legittimità costituzionale verrebbe impropriamente a sovrapporsi una verifica di opportunità, per di più condotta sulla base di un parametro di giustizia ed equità indeterminato ed etereo. Norma illegittima e norma inopportuna sono pertanto due concetti che non si sovrappongono ,do vendo si il sindacato di costituzionalità arrestare di fronte a discipline che costituiscano estrinsecazioni di scelte che solo il legislatore è abilitato a compiere.

4.1 Non è difficile, nel caso in esame, individuare nella clausola di cui all'art. VIII del Trattato di estradizione Italia-Usa, la "causa normativa" che ne costituisce il fondamento e che consiste nella finalità di impedire che il reo possa sfuggire alla sanzione penale, rifugiandosi nello Stato in cui il reato commesso si prescriva nel termine più breve. La disciplina in esame è coerente con tale finalità e costituisce espressione di scelte di politica legislativa e criminale che, nell'ottica della cooperazione internazionale fra Stati in tale ambito, sono state effettuate dal legislatore e non sono sindacabili nell'ottica del giudizio di legittimità costituzionale. Né è corretto sostenere che l’opzione normativa in disamina dia luogo alle conseguenze irrazionali segnalate dal ricorrente.

La circostanza che l'Italia, in una situazione speculare, non potrebbe chiedere l'estradizione di un soggetto dagli Stati Uniti perché in Italia, paese richiedente, il reato sarebbe prescritto, anche se non lo fosse negli Stati Uniti , non deriva da una irrazionalità della norma del trattato ma, più semplicemente, dal fatto che la legislazione italiana prevede un termine prescrizionale più breve. Né si vede come ciò possa risultare ostativo ad una condizione di parità con gli Stati Uniti, essendo ogni stato libero di stabilire normativamente quali debbano essere i termini prescrizionali dei reati. Ancor meno l’assetto normativo in disamina può vulnerare il diritto di difesa dell'imputato, al quale è sufficiente interpellare un avvocato del paese richiedente per sapere quando scadrà il termine di prescrizione del reato ivi commesso e quando dunque egli potrà essere sicuro di non poter essere più perseguito.


Nemmeno è possibile invocare come tertium comparationis la diversa disciplina  nucleabile da trattati stipulati da organismi internazionali distinti - anche se di essi l'Italia fa parte - e maturati in contesti giuridici e politici contrassegnati da una profonda alterità.


5. Sono infondati anche il secondo motivo del ricorso presentato dal T. e l'unico motivo del ricorso presentato dal difensore. Sulle questioni dedotte infatti, le determinazioni della Corte d'appello sono sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum, avendo la Corte evidenziato che il T. si era sottratto per ben tredici anni all'esecuzione del provvedimento restrittivo della libertà personale; che le cure farmacologiche a cui l'istante era sottoposto non incidevano sul pregresso quadro cautelare, non elidendo il pericolo di fuga; e che il T. aveva anche la cittadinanza brasiliana, paese in cui egli viveva abitualmente.

Dalle cadenze motivazionali dell'ordinanza impugnata traspare dunque una valutazione attenta e puntuale della fattispecie concreta, avendo la Corte territoriale preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuta al provvedimento reiettivo attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali , in nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza logica.

Ma quand'anche la motivazione del provvedimento impugnato presentasse dei vizi, essi sfuggirebbero comunque al sindacato di questa Corte poiché l'art. 719 cpp ammette il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti emessi dalla Corte d'appello in materia cautelare, nell'ambito della procedura estradizionale, esclusivamente per violazione di legge.


6. L'infondatezza del ricorso ne determina il rigetto , con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali. A norma dell'art. 94 co 1-ter disp att. C.p.p., copia del presente provvedimento va trasmessa , a cura della cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario in cui il ricorrente è ristretto perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 co 1 bis disp att. cpp.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94-1/ter disp. att. c.p.p.