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Senza informare lo stato di cittadinanza cittadino UE non può essere estradato (Cass.10659/22)

24 marzo 2022, Cassazione penale

In tema di estradizione di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea verso un paese terzo sussiste l'obbligo di informare lo Stato membro della richiesta di estradizione ove la persona di cui è reclamata la consegna soggiorni di fatto nel territorio dell'Unione nel momento in cui la richiesta è presentata.

In tema di estradizione per l'estero, l'autorità giudiziaria italiana, ai fini della verifica della "base ragionevole" per ritenere che l'estradando ha commesso il reato non è tenuta a valutare autonomamente la consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ma deve soltanto verificare che la relazione sommaria dei fatti, allegata alla domanda, consenta di ritenere probabile, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, che l'estradando abbia commesso il reato in questione

Corte di Cassazione 

Sez. VI penale

Num. 10659 Anno 2022

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: CAPOZZI ANGELO
Data Udienza: 15/03/2022


SENTENZA

sul ricorso proposto da
LK, nata in Ucraina il **/1981

avverso la sentenza del 16/12/2021 della Corte di appello di Milano

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi;
letta la requsitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonietta Picardi, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
In procedimento svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha dichiarato sussistenti le condizioni per l'estradizione di KL agli Stati Uniti d'America in relazione al reato di "associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e frode agli Stati Uniti" - Title 18, Unite States Code, Sections 317 and 1546 (a).

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la estradanda che con atto del difensore deduce:

2.1. Con il primo motivo, violazione dell'art. 11 del trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America del 13 ottobre 1983 e recepito con legge del 26 maggio 1984 n. 225 non avendo la Corte di appello domandato allo Stato richiedente la documentazione aggiuntiva indicata dal ricorrente (v. allegato 3 al ricorso), la cui produzione in sede estradizionale non è stata autorizzata dal giudice statunitense, al fine di valutare la situazione indiziaria posta a base della posizione della estradanda.

2.2. Con il secondo motivo, violazione di legge e mancanza della motivazione in relazione all'art. 10 del trattato citato con riferimento alle deduzioni difensive aventi ad oggetto i gravi indizi di colpevolezza a carico della estradanda con riferimento ai già citati documenti indicati dalla difesa ed essendosi la Corte limitata ad un mero formale controllo della esistenza dei requisiti richiesti dalla norma, risultando una mera attività di segreteria svolta dalla ricorrente all'interno della organizzazione.

2.3. Con il terzo motivo, violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione agli artt. 698 e 705, comma 2, cod. proc. pen. in relazione alla situazione epidemica in atto.

3. Con memoria del 28/2/2022 la difesa della estradanda fa rilevare l'omessa comunicazione da parte dello Stato richiesto della richiesta di estradizione da parte degli Stati Uniti allo Stato Croato del quale la estradanda è cittadina (v. documento di identità e verbale di identificazione allegati), obbligo desumibile dagli artt. 18 e 21 del TFUE e già affermato dalla giurisprudenza di legittimità il cui inadempimento inficia la procedura estradizionale.

4. Il ricorso è fondato per quanto di ragione.

5. I primi due motivi sono valutabili congiuntamente facendo entrambi leva sull'omessa considerazione della istanza difensiva volta alla acquisizione di documentazione probatoria indicata dalla stessa difesa.

I motivi sono manifestamente infondati, oltre che genericamente proposti.

La Corte di appello ha correttamente valutato gli elementi di prova allegati dallo Stato richiedente alla base della richiesta di estradizione della ricorrente. A tal fine ha considerato la dichiarazione giurata dell'agente speciale del Federal Bureau of investigation RL con specificazione dei fatti e delle fonti di prova, correlato all'"Affidavit in supporto alla richiesta di estradizione" a firma del Sostituto Procuratore degli Stati Uniti JER di conferma delle circostanze descritte nella suddetta dichiarazione giurata dell'FBI. Analitica è poi la disamina delle fonti di prova da parte della Corte di appello ( v. pg. 3 e ss. della sentenza) con specifico riferimento al coinvolgimento delle estradanda nell'ambito della organizzazione criminale dedita a favorire l'immigrazione clandestina di soggetti provenienti dalla Russia e dalla Comunità degli Stati indipendenti, procurando agli stessi documentazione in vario modo falsa.

In tal modo la Corte si è esaustivamente conformata all'orientamento di legittimità secondo al quale in tema di estradizione per l'estero, l'autorità giudiziaria italiana, ai fini della verifica della "base ragionevole" per ritenere che l'estradando ha commesso il reato, prevista dall'art. X, par. 3, lett. b), del trattato di estradizione con gli Stati Uniti d'America del 13 ottobre 1983, non è tenuta a valutare autonomamente la consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ma deve soltanto verificare che la relazione sommaria dei fatti, allegata alla domanda, consenta di ritenere probabile, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, che l'estradando abbia commesso il reato in questione (Sez. 6, n. 11947 del 15/01/2019, Hernandez Frieri, Rv. 275293).

Rispetto alla incensurabile valutazione espressa dalla Corte, generico è l'assunto sulla incidenza probatoria della documentazione - peraltro in lingua inglese - proposta dalla difesa ed allegata al ricorso.

6. Il terzo motivo è manifestamente infondato oltre che genericamente proposto rispetto ai diffusi protocolli a livello internazionale volti ad impedire la diffusione del contagio pandemico, in assenza di qualsiasi condizione patologica in capo alla estradanda.

7. Deve purtuttavia essere rilevato che, a fronte della dichiarazione da parte della estradanda del possesso della cittadinanza croata (oltre che ucraina) in sede di identificazione (v. verbale in atti) - ora corroborata dalla documentazione allegata dalla difesa relativa al relativo passaporto e carta di identità emessi dallo Stato croato - non risulta essere stata data comunicazione da parte dello Stato italiano della richiesta di estradizione allo Stato croato.

8. E' stato affermato, in tema di estradizione di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea verso un paese terzo, che sussiste l'obbligo di informare lo Stato membro della richiesta di estradizione solo ove la persona di cui è reclamata la consegna soggiorni di fatto nel territorio dell'Unione nel momento in cui la richiesta è presentata, e non quando si trovi al di fuori di tale spazio territoriale perché già materialmente consegnata allo Stato richiedente, in quanto destinataria di un precedente provvedimento definitivo di estradizione (Sez. 6, n. 26310 del 26/05/2021, Klug, Rv. 281543 - 01). E' stato spiegato che la Corte di giustizia dell'Unione europea (6 settembre 2016, Petruhhin,C-182/15; 10 aprile 2018, Pisciotti, C.191/16; 17 dicembre 2020, BY con l'intervento di Generalstaatsanwaltschaft Berlin, C-398/19) ha stabilito il principio secondo cui, quando ad uno Stato membro nel quale si sia recato un cittadino avente la cittadinanza di un altro Stato membro viene presentata una domanda di estradizione da parte di uno Stato terzo, esso è tenuto ad informare lo Stato membro del quale la persona reclamata ha la cittadinanza, al fine di consentire alle autorità di quest'ultimo la possibilità di emettere un mandato d'arresto europeo per la sua consegna ai fini dell'esercizio dell'azione penale.

9. All'omessa obbligatoria interlocuzione da parte dello Stato italiano consegue, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano perché questa proceda alla verifica della condizione allegata dalla ricorrente per il conseguente eventuale adempimento richiesto dalle disposizioni comunitarie mediante nota da parte del competente organo di governo italiano allo Stato croato con la quale sia comunicata la richiesta di estradizione in esame.

10. Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 15/03/2022.

Il Componente estensore ente Ango apozzi, Pier efan