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Estradizione negata, indennizzo deve escludere concorso di colpa (Cass. 3315/22)

1 febbraio 2022, Cassazione penale

In caso di privazione della libertà personale nell'ambito di una procedura di estradizione passiva conclusasi senza l'adozione di una sentenza irrevocabile favorevole all'estradizione, il riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione presuppone comunque che non sia ravvisabile un comportamento doloso o gravemente colposo dell'instante che abbia concorso a dare causa all'ingiusta detenzione.

 

CORTE DI CASSAZIONE

Sezione IV Penale Num. 3315 Anno 2022

PRESIDENTE: FERRANTI DONATELLA

RELATORE: PAVICH GIUSEPPE

DATA UDIENZA: 21/01/2022

 

sul ricorso proposto da:

C nato il  **/1997

avverso l'ordinanza del 15/01/2020 della CORTE APPELLO di TRENTO

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;

lette/sentite le conclusioni del PG

 RITENUTO IN FATTO

 1. La Corte d'appello di Trento, con ordinanza resa in data 15 gennaio 2020, ha accolto l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione avanzata per conto di C in relazione al periodo di sottoposizione del medesimo alla misura cautelare della custodia in carcere per complessivi 181 giorni in relazione al reato di traffico di sostanze stupefacenti, per il quale la Moldavia, suo Paese d'origine, aveva emesso mandato d'arresto chiedendone l'estradizione, richiesta respinta dalla stessa Corte d'appello di Trento con sentenza in data 15 febbraio 2019 (data in cui il C veniva scarcerato) sul rilievo della sussistenza delle ragioni ostative di cui all'art. 705, comma 2, cod.proc.pen. (in relazione alla possibilità che, in caso di estradizione, il C fosse sottoposto a trattamenti lesivi dei suoi diritti fondamentali).

 Nell'accogliere le ragioni del C e nel respingere le argomentazioni contrarie proposte dall'Avvocatura distrettuale dello Stato con apposita memoria, la Corte trentina ha escluso che potesse parlarsi di colpa grave dell'instante, il quale fin da subito aveva protestato la sua innocenza ed aveva altresì prospettato ai giudici italiani le condizioni di detenzione in Moldavia, a suo dire disumane: elemento, quest'ultimo, poi posto a base della decisione di respingere la richiesta di estradizione e di disporre la scarcerazione del C.

 Ha poi escluso, la Corte di merito, che il pericolo di fuga dell'estradando fosse desumibile dal fatto che egli era evaso in Patria, ricorrendo anche alla corruzione: ciò, secondo la Corte territoriale, risultava del resto anche nell'ambito del procedimento di estradizione, durante il quale la stessa Corte distrettuale non aveva ricollegato alcun pericolo di fuga alla pregressa evasione.

 2. Avverso la prefata ordinanza insorge l'Amministrazione dell'Economia e delle Finanze, per il tramite dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, con ricorso articolato in due motivi.

 2.1. Con il primo motivo si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'esclusione della colpa grave in capo al C. Deduce l'Amministrazione ricorrente che é sufficiente che la parte instante abbia anche soltanto concausato il provvedimento restrittivo della libertà; richiama poi la propria memoria presentata alla Corte di merito, nella quale si osservava che il C, arrestato in Moldavia per reati in materia di stupefacenti, era evaso ricorrendo al mezzo della corruzione; che, una volta arrestato in Italia, non aveva mai contestato in modo specifico gli addebiti, limitandosi di fatto a chiedere la sostituzione della misura inframuraria con quella degli arresti donniciliari; che il primo rigetto di tale richiesta aveva, bensì, formato oggetto di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione, ma ciò aveva attinenza esclusivamente con le modalità esecutive della misura cautelare, mentre il secondo provvedimento di rigetto della sostituzione della misura cautelare, che conteneva ulteriori elementi deponenti per il pericolo di fuga, non era stato annullato dalla Suprema Corte; e che, infine, il diniego dell'estradizione era stato motivato esclusivamente con il rischio della sottoposizione del C a trattamenti inumani nel caso di restrizione dello stesso nelle carceri moldave (in relazione a quanto disposto dall'art. 705, comma 2, cod.proc.pen.), mentre per il resto - insiste l'Amministrazione ricorrente - sussistevano tutte le condizioni per l'estradizione. 

A fronte di tale percorso argomentativo, prosegue  l'Amministrazione ricorrente, la Corte di merito ha liquidato gli argomenti contenuti nella memoria a suo tempo presentata dall'Avvocatura distrettuale con motivazione scarna e ai limiti dell'apparenza.

 Replicando alla detta motivazione, l'Amministrazione ricorrente ricorda che il C non chiese mai di essere scarcerato per ragioni connesse alle condizioni disumane delle carceri in Moldavia, alle quali aveva unicamente fatto un breve e vago cenno nel verbale di identificazione, e si limitò a chiedere la sostituzione della misura inframuraria con altra meno afflittiva: di tal che é priva di riscontro negli atti l'affermazione della Corte di merito secondo la quale il C avrebbe fin da subito protestato la sua innocenza e rappresentato le condizioni di detenzione disumane in Moldavia, introducendo così un elemento che avrebbe potuto far pronosticare il diniego dell'estradizione. Quanto poi al pericolo di fuga - unico argomento in relazione al quale il C ha sviluppato le sue difese per chiedere la mitigazione della misura cautelare - l'Amministrazione ricorrente evidenzia che il comportamento anteriore tenuto dal C - con particolare riguardo alla sua evasione dal carcere ricorrendo alla corruzione, nonché alla sua fuga in Italia, ove veniva catturato - aveva ampiamente contribuito all'applicazione e al mantenimento della misura cautelare emessa a suo carico.

 2.2. Con il secondo motivo l'Amministrazione ricorrente deduce in subordine, sempre sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la completa carenza argomentativa dell'ordinanza impugnata quanto meno sotto il profilo del grado della colpa, avendo i giudici trentini omesso di pronunciarsi in ordine alla configurabilità, quanto meno, della colpa lieve in capo al C, pur a fronte delle puntuali argomentazioni spese a tal fine nella memoria di costituzione rassegnata per il tramite dell'Avvocatura distrettuale: argomentazioni richiamate nel motivo di ricorso in esame.

 3. Con requisitoria scritta depositata in atti, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

 CONSIDERATO IN DIRITTO

 1. Il primo motivo di ricorso é fondato e assorbente.

 1.1. E' ben vero che, in base all'art. 714, comma 3, cod.proc.pen., l'applicazione di misure coercitive é preclusa laddove vi siano ragioni per ritenere che non sussistano le condizioni per una sentenza favorevole all'estradizione; ma, nella specie, la Corte trentina non ha in alcun modo approfondito tale aspetto, limitandosi a richiamare - e a fondare su di esse la possibilità di prevedere il diniego dell'estradizione - le generiche argomentazioni spese dal C all'atto del verbale di riconoscimento circa le condizioni carcerarie in Moldavia, in relazione alle quali egli non ha però mai formulato richiesta di scarcerazione, limitandosi a chiedere la sostituzione della misura carceraria con altra gradata.

 In altre parole, non risulta esperito dalla Corte di merito un adeguato approfondimento circa la concreta valutazione della prevedibilità di condizioni ostative all'estradizione nel periodo antecedente l'emissione della sentenza di rigetto della stessa, atteso che un argomento in tal senso non può certamente essere costituito dalla mera e generica allegazione dell'interessato circa il trattamento generalmente riservato ai detenuti in Moldavia.

 1.2. Ciò chiarito, ci si deve confrontare con il principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in base al quale, in caso di privazione della libertà personale nell'ambito di una procedura di estradizione passiva conclusasi senza l'adozione di una sentenza irrevocabile favorevole all'estradizione, il riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione presuppone comunque che non sia ravvisabile un comportamento doloso o gravemente colposo dell'instante che abbia concorso a dare causa all'ingiusta detenzione (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 52813 del 19/09/2018, Maroci, Rv. 275197).

 Con specifica attinenza al caso che occupa, é noto che, in tema di misure cautelari disposte nell'ambito di una procedura di estradizione passiva, la sussistenza del pericolo di fuga, che giustifica l'applicazione del provvedimento limitativo della libertà personale, deve essere motivatamente fondata su elementi specifici, concreti e sintomatici di una reale possibilità di allontanamento clandestino da parte dell'estradando (da ultimo Sez. 6, Sentenza n. 50161 del 29/11/2019, Vidrasan, Rv. 278057).

 1.3. Venendo alla posizione del C, la sussistenza del pericolo di fuga si era basata sul rilievo della pregressa evasione del medesimo (ricorrendo anche alla corruzione con danaro) e della fuga in Italia dal suo Paese d'origine; tale esigenza cautelare aveva poi formato oggetto di disamina in un primo intervento della Cassazione (Sez. 6, sentenza n. 773 del 28/12/2018, dep. 2019) in cui veniva ufficiale censurata la carenza argomentativa dell'ordinanza di rigetto della sostituzione della misura carceraria, con l'invito alla Corte di merito «a confrontarsi con le deduzioni con cui la difesa alleghi l'intervenuto mutamento del quadro cautelare operando un bilanciamento tra esigenza di contenimento, in particolare, dell'estremo del pericolo di fuga — da presidiare in ragione dell'esigenza di garantire che la persona della quale é domandata l'estradizione non si sottragga all'eventuale consegna — e misura in atto, per i caratteri di proporzione ed adeguatezza»; nel secondo intervento della Corte di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 29673 del 09/04/2019) la questione non veniva affrontata, stante la sopravvenuta carenza d'interesse del C, nel frattempo scarcerato.

 1.4. Orbene, deve constatarsi che nemmeno nella sentenza di annullamento della Sesta Sezione penale di questa Corte si confuta la sussistenza del pericolo di fuga (esigenza cautelare di cui si esorta unicamente un bilanciamento in termini di proporzione e adeguatezza con le esigenze cautelari asseritamente mitigate); e, del resto, la stessa prospettazione dell'estradando - come correttamente evidenziato dall'Amministrazione ricorrente - non mirava all'esclusione delle esigenze cautelari, se é vero che oggetto dell'istanza de líbertate a più riprese proposta nell'interesse del C non era la revoca, ma solo la sostituzione della misura cautelare a lui applicata.

 1.5. Resta il fatto che, a fronte di siffatti elementi, la Corte trentina ha apoditticamente e superficialmente ritenuto (sulla sola base delle generiche allegazioni del C) che, nella specie, vi fossero ab initio le condizioni per prevedere che l'estradizione sarebbe stata negata (ciò che avrebbe di fatto concretato un'ipotesi di ingiustizia formale della detenzione ex art. 714, comma 3, cod.proc.pen.), trascurando, di fatto, di esaminare adeguatamente la configurabilità della condotta quanto meno colposa del C e di un suo apporto quanto meno concausale alla disposta restrizione cautelare nei suoi confronti: sul punto é corretta l'osservazione dell'Amministrazione ricorrente che censura il mancato esame complessivo ex post della vicenda (in termini autonomi rispetto alle statuizioni cautelari) da parte della Corte di merito, che ha comunque omesso di valutare se la condotta di evasione del C (ricorrendo anche alla corruzione) e di fuga in altro Paese abbia avuto incidenza quanto meno concausale sulle determinazioni cautelari.

 L'ordinanza impugnata va pertanto annullata, con rinvio alla Corte d'appello di Trento, per nuovo giudizio, nel quale sarà eventualmente valutato, ove occorra, anche il grado della colpa che dovesse ravvisarsi nel comportamento del C; alla predetta Corte territoriale va pure demandata la  regolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.

 P.Q.M. 

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Trento, cui demanda anche la regolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 21 gennaio 2022