Home
Lo studio
Risorse
Contatti
Lo studio

Decisioni

Dipendente infedele commette furto non appropriazione indebita (Cass. 36938/23)

7 settembre 2023, Cassazione penale

Ai fini della delimitazione dei confini tra il reato di furto e quello di appropriazione indebita, possono rientrare nella nozione di possesso vari casi di detenzione, ma deve comunque trattarsi di detenzione "nomine proprio" e non in "nomine alieno", come in tutti i casi di persone che abbiano la disponibilità materiale della cosa ad altri appartenente in virtù del rapporto di dipendenza che le lega al titolare del diritto.

Corte di Cassazione 

sez V penale

 udienza 14 giugno 2023 - deposito 7 settembre 2023), n. 36938

 

Ritenuto in fatto

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 26 aprile 2022 dalla Corte di appello di Bologna, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna che aveva condannato P.D. per il reato di furto aggravato (così diversamente qualificando l'originaria imputazione di appropriazione indebita).

Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputato - nella qualità di commesso della gioielleria "(omissis) s.r.l." - si sarebbe impossessato di orologi, denaro e gioielli, o asportandoli dal negozio presso il quale lavorava o vendendoli a terzi, senza versare in cassa il corrispettivo incamerato.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.

2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 521 c.p.p.

Rappresenta che: il giudice di primo grado aveva riqualificato in furto l'originaria imputazione di appropriazione indebita; la diversa qualificazione giuridica del fatto non era stata mai prospettata all'imputato nel corso dell'intero procedimento.

Tanto premesso, il ricorrente sostiene che la riqualificazione giuridica del fatto operata dal giudice di primo grado avrebbe determinato una lesione della garanzia del contraddittorio e una violazione dei principi affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità e dalla Corte EDU.

2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli articolo 624 e 646 c.p.p.

Contesta la qualificazione giuridica del fatto come furto, sostenendo che dovrebbe ritenersi integrato il diverso reato di appropriazione indebita.

Al riguardo, evidenzia che l'imputato era un dipendente "storico" della gioielleria, aveva il potere di applicare sconti, di accettare pagamenti rateali dalla clientela ed era deputato alla chiusura della cassa e alla consegna degli incassi.

In considerazione di tali elementi, a parere del ricorrente, non potrebbe essere messo in dubbio che l'imputato avesse il possesso dei beni sottratti, essendo titolare di un autonomo potere di disposizione degli stessi.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

4. L'avv. MZ, per la parte civile, ha depositato memoria scritta con la quale ha chiesto di rigettare il ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Al riguardo, va ricordato che, in tema di correlazione tra accusa e sentenza, la diversa qualificazione del fatto effettuata dal giudice di merito non determina alcuna compressione o limitazione del diritto al contraddittorio - anche alla luce del principio affermato da Corte EDU 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia essendo consentito all'imputato di contestarla nei successivi gradi di giudizio (cfr. Sez. 6, n. 422 del 19/11/2019, Calvanese, Rv. 278093).

Ebbene, nel caso in esame, la riqualificazione è stata operata in primo grado e, dunque, l'imputato ha avuto ben due gradi di giudizio per contestarla. E, infatti, l'ha concretamente contestata sia in appello che con il ricorso per cassazione. Senza contare che, come rilevato dalla Corte di appello, non era vero che la diversa qualificazione giuridica non era stata mai prospettata nel corso dell'intero procedimento, atteso che, nella querela presenta dalla persona offesa (acquisita ai sensi art 512 cpp), i fatti erano stati ricondotti proprio l'ipotesi delittuosa del furto.

1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Al riguardo, va ricordato che "ai fini della delimitazione dei confini tra il reato di furto e quello di appropriazione indebita, possono rientrare nella nozione di possesso vari casi di detenzione, ma deve comunque trattarsi di detenzione "nomine proprio" e non in "nomine alieno", come in tutti i casi di persone che abbiano la disponibilità materiale della cosa ad altri appartenente in virtù del rapporto di dipendenza che le lega al titolare del diritto" (Sez. 2, n. 4853 del 20/12/1993, Balzaretti, Rv. 197781; Sez. 5, n. 31993 del 05/03/2018, Franceschino, Rv. 273639; Sez. 5, n. 37419 del 21/06/2021, Manoliu, Rv. 281873).

Quanto alle circostanze evidenziate dal ricorrente (relative al fatto che l'imputato aveva il potere di applicare sconti, di accettare pagamenti rateali, di chiudere la cassa e di consegnare gli incassi), va rilevato che esse, di per sé, non attribuiscono un autonomo potere dispositivo sui beni, in quanto relative alle mansioni che normalmente vengono attribuite a un dipendente, che le svolge sotto le direttive del titolare dell'esercizio commerciale.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'articolo 616 cpp, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, che deve determinarsi in Euro 3.000,00. Il ricorrente, altresì, è tenuto alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalla costituita parte civile, che vanno liquidate complessivamente in Euro 3.600,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi Euro 3.600,00, oltre accessori di legge.