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Decisioni

Violenza privata richiede coartazione della volontà della vittima (Cass. 30439/19)

10 luglio 2019, Cassazione penale

Non è configurabile il delitto di violenza privata allorquando gli atti di violenza non siano diretti a costringere la vittima ad un pati, ma siano essi stessi produttivi dell'effetto lesivo, senza alcuna fase intermedia di coartazione della libertà di determinazione della persona offesa.

Corte di Cassazione

sez. V Penale, sentenza 4 marzo – 10 luglio 2019, n. 30439
Presidente Vessichelli – Relatore De Marzo

Ritenuto in fatto

1. Per quanto ancora rileva, con sentenza del 11/12/2017 la Corte d'appello di Palermo ha confermato la decisione di primo grado, quanto alla affermazione di responsabilità, in relazione al delitto di violenza privata, di Ja. Me., parcheggiatrice abusiva presso la cittadella della salute di Trapani, la quale, per impedire la cessione del ticket di parcheggio acquistato a terze persone, lo aveva preso dalle mani della persona offesa, TP, lo aveva strappato e quindi buttato a terra.
2. Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputata è affidato ad un unico motivo, con il quale si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di cui all'art. 610 cod. pen., dal momento che la violenza esercitata attraverso la distruzione del ticket non era diretta nei confronti della P.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato.
Non è configurabile il delitto di violenza privata allorquando gli atti di violenza non siano diretti a costringere la vittima ad un pati, ma siano essi stessi produttivi dell'effetto lesivo, senza alcuna fase intermedia di coartazione della libertà di determinazione della persona offesa (Sez. 5, n. 10132 del 05/02/2018, Ippolito, Rv. 272796).
2. La sentenza impugnata va, in conseguenza, annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.