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Violazione di corrispondenza costituisce forma di maltrattamento? (Cass. 29961/20)

29 ottobre 2020, Cassazione penale

Solo il terzo illecito della medesima indole dà legalmente luogo alla serialità che osta all'applicazione della speciale tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p.

Agli effetti della legge penale, sono considerati reati della stessa indole non soltanto quelli che violano una stessa disposizione di legge, ma anche quelli che, pur essendo preveduti da disposizioni diverse di questo codice ovvero da leggi diverse, nondimeno, per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li determinarono, presentano, nei casi concreti, caratteri fondamentali comuni.

La pluralità dei reati può concretarsi non solo in presenza di condanne irrevocabili, ma anche nel caso in cui gli illeciti si trovino al cospetto del giudice che, dunque, è in grado di valutarne l'esistenza.

Il reato di violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza non presenta caratteri fondamentali comuni con il reato di maltrattamento in famiglia.

  

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

(ud. 15/09/2020) 29-10-2020, n. 29961

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VESSICHELLI Maria - Presidente -

Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere -

Dott. SCORDAMAGLIA Irene - Consigliere -

Dott. MOROSINI E. M. - rel. Consigliere -

Dott. BORRELLI Paola - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C.R.R., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 10/01/2019 della CORTE di APPELLO di TORINO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Elisabetta Maria Morosini;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Di Leo Giovanni, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;

udito il difensore della parte civile, avv. CDA, che ha concluso associandosi alla richiesta del procuratore generale, depositando conclusioni scritte e nota spese.

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di C.R.R. in ordine al reato di cui all'art. 616 c.p., per aver preso cognizione del contenuto di una lettera raccomandata spedita dalla Agenzia delle Entrate e diretta alla ex convivente L.G. che in quel momento, dopo aver sporto denuncia di maltrattamenti nei confronti del predetto imputato, era ospite presso una struttura protetta.

2. Avverso la sentenza propone ricorso l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale deduce violazione di legge in punto di diniego della causa di punibilità di cui all'art. 131-bis c.p..

La Corte di appello ha negato la sussistenza dei presupposti dell'istituto in parola, sulla ritenuta abitualità della condotta da collegarsi "a quelle per le quali il ricorrente è chiamato a rispondere in altra sede giudiziaria sempre ai danni della L.".

Obietta il ricorrente che al giudice di merito sarebbe sfuggito il fondamentale dato cronologico: i fatti di maltrattamento oggetto del diverso procedimento si arrestano ai primi mesi del 2013 mentre la condotta qui in rassegna risale al (OMISSIS), dunque non è ricollegabile, sotto alcun profilo, ai fatti precedenti.

L'imputato sarebbe incorso in un errore scusabile, commesso in buona fede, e privo di conseguenze considerato che lui stesso si è attivato per consegnare la lettera alla destinataria.

Non ricorre il requisito della abitualità, come disegnato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 13681 del 25/02/2016 (Rv 266591), poichè non vengono in rilievo "reati della stessa indole".

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

2. Il collegio ritiene che, in base agli stessi elementi di fatto ricavabili dalla sentenza impugnata, possano ravvisarsi i presupposti di applicabilità dell'art. 131-bis c.p., in conformità con gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità (cfr. per tutte Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj).

2.1 L'art. 131-bis c.p., comma 1 stabilisce che: "nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, comma 1, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale".

La Corte di appello ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 131-bis c.p. (limiti edittali e particolare tenuità dell'offesa) ad eccezione di quello della "abitualità", sul rilievo che, in altro procedimento, l'imputato era stato rinviato a giudizio per i delitti di maltrattamenti e di lesione personale.

2.2. L'art. 131-bis c.p., comma 3 stabilisce che il comportamento è abituale nel caso in cui, tra gli altri, l'autore "abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità".

Tale specifica ipotesi di "comportamento abituale" postula, a sua volta, due requisiti: la commissione di più reati; la identità di indole.

2.2.1. Sul comportamento abituale le Sezioni Unite Tushaj hanno chiarito che:

- non si parla di condanne ma di reati;

- il tenore letterale lascia intendere che l'abitualità si concretizza in presenza di una pluralità di illeciti della stessa indole (dunque almeno due) diversi da quello oggetto del procedimento nel quale si pone la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis.

In breve, il terzo illecito della medesima indole dà legalmente luogo alla serialità che osta all'applicazione dell'istituto;

- la pluralità dei reati può concretarsi non solo in presenza di condanne irrevocabili, ma anche nel caso in cui gli illeciti si trovino al cospetto del giudice che, dunque, è in grado di valutarne l'esistenza (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591).

2.2.2. Sulla identità di indole va ricordato che a mente dell'art. 101 c.p. "agli effetti della legge penale, sono considerati reati della stessa indole non soltanto quelli che violano una stessa disposizione di legge, ma anche quelli che, pur essendo preveduti da disposizioni diverse di questo codice ovvero da leggi diverse, nondimeno, per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li determinarono, presentano, nei casi concreti, caratteri fondamentali comuni".

2.3. Nella specie si procede solo per il reato di cui all'art. 616 c.p..

Mentre non convince la correlazione, tracciata dalla Corte di appello, tra l'apertura di una missiva proveniente dalla Agenzia delle entrate rispetto ai pregressi fatti di maltrattamenti e lesioni (oggetto di un decreto di rinvio a giudizio che la Corte di appello si limita a citare senza compiere nessuna concreta disamina incidentale delle relative circostanze di fatto, cfr. sul punto Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, Kostandin, Rv. 278347).

In sostanza, in relazione al caso esaminato, il collegio non ravvisa, in concreto, quei caratteri fondamentali comuni (cfr. sul tema Sez. 5, n. 53401 del 30/05/2018, M., Rv. 274186) tra reato di cui all'art. 616 c.p. e reati oggetto di altro procedimento idonei ad integrare quella identità di indole, ritenuta dal giudice di merito unico elemento ostativo al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p..

3. Consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

L'inerenza della vicenda a rapporti familiari impone, in caso di diffusione della presente sentenza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato non punibile per particolare tenuità del fatto.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2020