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Viola la CEDU il mancato rinvio pregiudiziale alla CGUE? (Corte EDU, Georgiou vs. Grecia, 2023)

14 marzo 2023, Corte europea per i diritti delllUuomo

Viola l'articolo 6 sull'equo processo il mancato esame da parte della Corte di cassazione, senza motivazione, della richiesta del ricorrente di chiedere un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea e va garantito il diritto ricorrente di ottenere la ripartura del caso.

L'articolo 6, paragrafo 1, impone ai tribunali nazionali l'obbligo di motivare, alla luce del diritto applicabile, le decisioni con cui rifiutano di sottoporre una questione pregiudiziale;

- quando la Corte viene investita di una violazione dell'articolo 6 § 1 in tale contesto, il suo compito consiste nell'assicurarsi che la decisione impugnata che rifiuta il rinvio sia stata debitamente accompagnata da tali motivi;

- sebbene spetti alla Corte effettuare questo controllo in modo rigoroso, non le spetta esaminare gli eventuali errori commessi dai giudici nazionali nell'interpretazione o nell'applicazione del diritto pertinente;

- nel contesto specifico dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ciò significa che i tribunali nazionali contro le cui decisioni non esiste un ricorso giurisdizionale di diritto interno sono tenuti a giustificare il rifiuto di sottoporre alla CGUE una questione pregiudiziale sull'interpretazione del diritto dell'UE alla luce delle eccezioni previste dalla giurisprudenza della CGUE. Devono quindi indicare le ragioni per cui ritengono che la questione non sia pertinente, o che la disposizione del diritto dell'UE in questione sia già stata interpretata dalla CGUE, o ancora che la corretta applicazione del diritto dell'UE sia così ovvia da non lasciare spazio a ragionevoli dubbi.

 (traduzione canestriniLex automatica non ufficiale)

Corte europea per i diritti dell'Uomo

TERZA SEZIONE

CASO GEORGIOU c. GRECIA

(Ricorso n. 57378/18)

 

 SENTENZA

Art. 6 § 1 (penale) - Equo processo - Mancato esame da parte della Corte di cassazione, senza motivazione, della richiesta del ricorrente di chiedere un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea

Art. 46 - Esecuzione della sentenza - Riapertura del procedimento interno, se richiesta, per consentire l'esame della domanda di rinvio pregiudiziale

 

STRASBURGO

14 marzo 2023

 

La presente sentenza diventerà definitiva nelle circostanze previste dall'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può essere soggetta a revisione editoriale.

Nel caso Georgiou c. Grecia,

La Corte europea dei diritti dell'uomo (Terza Sezione), riunita in Camera composta da:

Pere Pastor Vilanova, Presidente,
Georgios A. Serghides,
Yonko Grozev,
Darian Pavli,
Peeter Roosma,
Ioannis Ktistakis,
Andreas Zünd, giudici,
e Milan Blaško, cancelliere di sezione,

visto il ricorso

il ricorso (n. 57378/18) contro la Repubblica ellenica presentato alla Corte ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione") da un cittadino greco, il signor Andreas Georgiou ("il ricorrente"), il 3 dicembre 2018;

la decisione di notificare al Governo greco ("il Governo") la denuncia relativa all'articolo 6 § 1 della Convenzione e di dichiarare irricevibile il resto del ricorso;

le osservazioni delle parti;

la decisione di non tenere un'udienza;

Avendo deliberato in privato il 14 febbraio 2023,

pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:

INTRODUZIONE

1. Il ricorso verte su una richiesta alla Corte di cassazione greca di chiedere un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), presentata dal ricorrente nell'ambito di un procedimento penale a suo carico, e sull'asserita assenza di motivazione da parte della Corte di cassazione nel rifiutare tacitamente tale richiesta.

I FATTI

2. Il ricorrente è nato nel 1960 e vive a Darnestown (Maryland, Stati Uniti). Il ricorrente è stato rappresentato dagli avvocati S. Potamitis, A. Demetriades, K. Papadiamantis e V. Psaltis, che esercitano ad Atene.

3. Il Governo era rappresentato dai suoi delegati agenti, la sig.ra E. Tsaousi, consigliere giuridico presso il Consiglio giuridico dello Stato e la sig.ra A. Dimitrakopoulou, consigliere senior presso il Consiglio giuridico dello Stato.

4. I fatti del caso possono essere riassunti come segue.

5. Il ricorrente è stato presidente dell'Autorità statistica ellenica (ELSTAT) dal 2 agosto 2010 al 2 agosto 2015.

6. Il 10 novembre 2010, il ricorrente ha trasmesso all'Eurostat dati rivisti relativi al deficit greco per l'anno 2009. La ricorrente non aveva preventivamente presentato i dati per l'approvazione al consiglio di amministrazione di sette membri dell'ELSTAT.

7. Il ricorrente sosteneva che le sue azioni erano conformi al principio di indipendenza professionale del Codice delle statistiche europee, il cui principio 1.4 gli attribuiva esplicitamente la "responsabilità esclusiva", in quanto capo dell'autorità statistica, della decisione di diffondere le statistiche.

8. In data imprecisata, è stato avviato un procedimento penale contro il ricorrente per violazione dei doveri d'ufficio.

9. Il 6 dicembre 2016 il ricorrente è stato assolto in primo grado da tutte e tre le accuse a suo carico dal Tribunale penale di Atene composto da tre membri (sentenza n. 40428 A/2016). Le accuse erano le seguenti:

(i) violazione del suo dovere d'ufficio di impiego pieno ed esclusivo presso l'ELSTAT, poiché al momento della nomina aveva continuato a ricoprire anche una posizione presso il Fondo monetario internazionale;

(ii) violazione del suo dovere ufficiale di convocare il consiglio di amministrazione di ELSTAT dal novembre 2010 al settembre 2011; e

(iii) violazione dei suoi doveri d'ufficio per aver diffuso le informazioni sul disavanzo fiscale per il 2009 senza averle prima comunicate al consiglio di amministrazione dell'ELSTAT o averne chiesto il consenso alla diffusione.

10. Il procuratore del Tribunale penale di Atene ha presentato appello.

11. Il 1° agosto 2017 la Corte d'appello di Atene ha ritenuto che il ricorrente avesse commesso il reato di violazione dei doveri d'ufficio e lo ha dichiarato colpevole del terzo dei capi d'imputazione di cui sopra e non colpevole degli altri. Il ricorrente è stato condannato a due anni di reclusione, pena sospesa (sentenze nn. 3103/2017 e 4480/2017). In particolare, la corte d'appello ha ritenuto il ricorrente colpevole perché:

"Ad Atene, il 10 novembre 2010, egli ... trasmetteva a Eurostat una relazione sui dati fiscali della Grecia, compresi i dati sul deficit fiscale per il 2009, senza comunicarli all'ELSTAT come organismo e senza ottenere il consenso dell'ELSTAT, in violazione dell'articolo 10 § 2 A della legge n. 3832/2010, nella versione vigente all'epoca, secondo cui "l'ELSTAT in particolare (a) prepara e attua il piano statistico nazionale e compila e pubblica, in qualità di "servizio statistico nazionale" come definito all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009, le statistiche ufficiali, nazionali ed europee della Grecia...". Ha commesso questo atto intenzionalmente al fine di ottenere un vantaggio morale illegale, come specificato nella descrizione dell'atto parziale di cui sopra al punto (b), che consisteva nel rafforzamento del suo potere come presidente dell'ELSTAT e nel diventare un organo esecutivo quasi unipersonale, abolendo di fatto il suddetto organismo a fini pratici e usurpandone i poteri. L'atto di cui sopra era un mezzo oggettivamente appropriato per ottenere il beneficio previsto".

12. Il ricorrente ha presentato un ricorso per motivi di diritto.

13. Con una memoria di motivi aggiunti del 21 marzo 2018, il ricorrente ha chiesto che la CGUE si pronunciasse in via pregiudiziale. In particolare, ha sostenuto che:

"... Se, tuttavia, sussistono dubbi sulla corretta interpretazione della disposizione cruciale, la vostra Corte dovrebbe, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, chiedere alla Corte di giustizia dell'Unione europea di pronunciarsi in via pregiudiziale sul vero intento del principio 1.4 del Codice delle statistiche europee. Se tale rinvio pregiudiziale non viene effettuato, ciò costituirà una violazione del mio diritto a un equo processo, come definito nell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo...".

14. Il 7 giugno 2018 la Corte di cassazione ha respinto il suo ricorso per motivi di diritto (sentenza n. 977/2018). In tale sentenza, non vi è alcun riferimento alla richiesta di rinvio pregiudiziale del ricorrente alla CGUE.

QUADRO GIURIDICO PERTINENTE

15. Il diritto e la prassi nazionali e dell'Unione europea pertinenti sono descritti nelle sentenze della Corte nelle cause Gorou c. Grecia (n. 2) ([GC], n. 12686/03, § 15, 20 marzo 2009), Baydar c. Paesi Bassi (n. 55385/14, §§ 21-29, 24 aprile 2018) e Ilias Papageorgiou c. Grecia (n. 44101/13, § 14, 10 dicembre 2020).

16. Il principio 1.4 del Codice delle statistiche europee recita come segue:

"I direttori degli Istituti nazionali di statistica e di Eurostat e, se del caso, i direttori di altre autorità statistiche hanno la responsabilità esclusiva di decidere i metodi, le norme e le procedure statistiche, nonché il contenuto e il calendario dei comunicati statistici".

LA LEGGE

PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE

17. Il ricorrente lamentava il fatto che la Corte di cassazione avesse respinto la richiesta di rinvio pregiudiziale senza alcuna giustificazione. Egli ha invocato l'articolo 6 della Convenzione, le cui parti pertinenti recitano come segue:

"1. Nell'accertamento dei suoi diritti e doveri di carattere civile o di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti, [...] ogni persona ha diritto a un'equa [...] udienza [...] da parte di [un] [...] tribunale [...]".

Ammissibilità

18. La Corte osserva che il ricorso non è manifestamente infondato né irricevibile per altri motivi elencati nell'articolo 35 della Convenzione. Deve pertanto essere dichiarato ricevibile.

Il merito
Le osservazioni delle parti

19. Il ricorrente ha sostenuto che, nonostante la giurisprudenza della Corte, la Corte di cassazione ha omesso di esaminare la sua richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE. Non solo la Corte di cassazione non aveva esaminato i criteri pertinenti o fornito alcuna motivazione per il suo rifiuto di chiedere un rinvio pregiudiziale, ma non aveva nemmeno menzionato la richiesta del ricorrente. Inoltre, non aveva nemmeno menzionato la memoria del ricorrente in cui tale richiesta era stata formulata. Nella memoria, il ricorrente aveva spiegato quale fosse la corretta interpretazione del Principio 1.4, aveva fornito prove sul significato di tale principio a sostegno della sua interpretazione e aveva chiesto alla Corte di Cassazione, se avesse avuto ancora dubbi sulla corretta interpretazione, di chiedere una pronuncia pregiudiziale. Secondo il ricorrente, la richiesta contenuta nella memoria era chiara e non era subordinata al fatto che la Corte di cassazione avesse dubbi sul significato della disposizione in questione. Il ricorrente ha aggiunto che il principio dell'indipendenza del presidente dell'ELSTAT è di fondamentale importanza per l'affidabilità delle statistiche nazionali all'interno dell'Unione europea (UE). Il fatto che la Corte di Cassazione non abbia affrontato questa questione critica significa che il dovere professionale fondamentale del ricorrente in qualità di presidente non è stato preso in debita considerazione.

20. Il Governo ha sostenuto che dalla formulazione della richiesta di rinvio pregiudiziale era evidente che il ricorrente aveva sollevato una questione da trattare solo se la Corte di Cassazione avesse avuto dubbi sull'interpretazione del principio 1.4 del Codice delle statistiche europee. Secondo il Governo, il contenuto della sentenza della Corte di Cassazione dimostrava che la decisione dei tribunali nazionali non poteva essere considerata arbitraria, totalmente irragionevole, contraddittoria o incoerente, e quindi non si poneva alcuna questione ai sensi dell'articolo 6 § 1. Non era necessario che la Corte di Cassazione desse una risposta dettagliata. Inoltre, la Corte di Cassazione aveva incluso nella sua sentenza le considerazioni cruciali e dettagliate del giudice che si occupava del merito del caso. Non vi era quindi alcun dubbio che i giudici nazionali avessero prestato la dovuta attenzione, preso in considerazione e valutato tutte le affermazioni del ricorrente e fornito una motivazione adeguata, in linea con i requisiti della Convenzione.

21. Per quanto riguarda in particolare il rigetto della richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE, il Governo ha sostenuto che era chiaro che la Corte di Cassazione non aveva avuto dubbi sull'interpretazione e sul significato delle disposizioni applicate, "il che non è smentito da un'eventuale diversa interpretazione proposta dal ricorrente". Le disposizioni, compreso il principio 1.4 del Codice delle statistiche europee, erano, secondo le valutazioni sia della Corte di cassazione sia della Corte d'appello, sufficientemente chiare, e pertanto non era necessario un rinvio preliminare alla CGUE da parte dei giudici nazionali per giungere alla sentenza finale. Un'interpretazione da parte della CGUE delle parole "l'unica responsabilità" nel principio 1.4 del Codice delle statistiche europee, indipendentemente dalla forza formale del Codice, non contribuirebbe in modo sostanziale alla valutazione dei motivi di ricorso da parte della Corte di Cassazione. Pertanto, una richiesta di pronuncia pregiudiziale, anche se ritenuta ammissibile dalla CGUE, non avrebbe avuto un'influenza decisiva sull'esito della causa. Il Governo ha inoltre sostenuto che, in ogni caso, spetterebbe al giudice nazionale applicare il diritto dell'UE dopo l'emissione del rinvio pregiudiziale, che non avrebbe alcuna influenza decisiva sull'esito del caso. In ogni caso, nel caso di specie, una pronuncia pregiudiziale non era stata ritenuta necessaria dai giudici nazionali.

La valutazione della Corte

22. Per quanto riguarda i principi generali che regolano l'applicazione dell'articolo 6 della Convenzione in casi che sollevano questioni simili a quelle che devono essere affrontate nel presente caso, la Corte fa riferimento alla sua giurisprudenza pertinente in materia (si vedano, in particolare, Dhahbi c. Italia, n. 17120/09, § 31, 8 aprile 2014, Baydar, sopra citata, §§ 41-44, e Bio Farmland Betriebs S.R.L. c. Romania, no. 43639/17, §§ 48-51, 13 luglio 2021).

23. Nella causa Vergauwen e altri c. Belgio ((dec.), no. 4832/04, §§ 89-90, 10 aprile 2012), la Corte ha stabilito i seguenti principi:

- L'articolo 6, paragrafo 1, impone ai tribunali nazionali l'obbligo di motivare, alla luce del diritto applicabile, le decisioni con cui rifiutano di sottoporre una questione pregiudiziale;

- quando la Corte viene investita di una violazione dell'articolo 6 § 1 in tale contesto, il suo compito consiste nell'assicurarsi che la decisione impugnata che rifiuta il rinvio sia stata debitamente accompagnata da tali motivi;

- sebbene spetti alla Corte effettuare questo controllo in modo rigoroso, non le spetta esaminare gli eventuali errori commessi dai giudici nazionali nell'interpretazione o nell'applicazione del diritto pertinente;

- nel contesto specifico dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ciò significa che i tribunali nazionali contro le cui decisioni non esiste un ricorso giurisdizionale di diritto interno sono tenuti a giustificare il rifiuto di sottoporre alla CGUE una questione pregiudiziale sull'interpretazione del diritto dell'UE alla luce delle eccezioni previste dalla giurisprudenza della CGUE. Devono quindi indicare le ragioni per cui ritengono che la questione non sia pertinente, o che la disposizione del diritto dell'UE in questione sia già stata interpretata dalla CGUE, o ancora che la corretta applicazione del diritto dell'UE sia così ovvia da non lasciare spazio a ragionevoli dubbi.

24. Nel caso di specie, il ricorrente ha chiesto alla Corte di cassazione, nella sua memoria del 21 marzo 2018, di chiedere alla CGUE di pronunciarsi in via pregiudiziale sul vero intento del principio 1.4 del Codice delle statistiche europee. La decisione della Corte di cassazione non era soggetta ad alcun ricorso di diritto interno. La Corte di cassazione aveva quindi l'obbligo di motivare il suo rifiuto di chiedere alla CGUE una pronuncia pregiudiziale.

25. La sentenza della Corte di cassazione del 7 giugno 2018 non contiene né un riferimento alla domanda presentata dal ricorrente né alcuna motivazione per cui si è ritenuto che la questione da lui sollevata non meritasse di essere sottoposta alla CGUE. Ciò premesso, non è possibile stabilire dal contenuto e dalla motivazione della sentenza n. 977/2018 della Corte di Cassazione se la questione sia stata considerata irrilevante, se sia stata considerata come relativa a una disposizione chiara o già interpretata dalla CGUE, o se sia stata semplicemente ignorata (cfr. Dhahbi, sopra citata, § 33, e contrasto Vergauwen e altri, sopra citata, § 91). Per quanto riguarda l'argomentazione del Governo secondo cui il ricorrente aveva chiesto un rinvio pregiudiziale solo nel caso in cui la Corte di Cassazione avesse avuto dubbi sull'interpretazione dei principi applicabili (si veda il paragrafo 20 supra), la Corte osserva che ciò non può influire sulla sua conclusione poiché, come stabilito in precedenza, la Corte di Cassazione non ha fornito alcuna motivazione nel respingere tale richiesta.

26. Vi è stata pertanto una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione.

(traduzione canestriniLex automatica non ufficiale)

APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 41 E 46 DELLA CONVENZIONE

27. L'articolo 41 della Convenzione prevede:

"Se la Corte constata una violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente interessata consente una riparazione solo parziale, la Corte accorda, se necessario, un'equa soddisfazione alla parte lesa".

28. Le parti pertinenti dell'articolo 46 della Convenzione prevedono:

"1. Le Alte Parti Contraenti si impegnano a rispettare la sentenza definitiva della Corte in ogni causa in cui sono parti.

2. La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri, che ne controlla l'esecuzione."

(...)"

Articolo 41 della Convenzione

29. Il ricorrente non ha avanzato alcuna richiesta di danni patrimoniali o non patrimoniali, né di costi e spese. Ha sostenuto che ciò che gli premeva era la riapertura del procedimento interno.

30. In queste circostanze, la Corte non è chiamata a pronunciare alcuna sentenza ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione.

Articolo 46 della Convenzione

31. La Corte ribadisce la sua giurisprudenza secondo cui una sentenza in cui constata una violazione impone allo Stato convenuto l'obbligo giuridico di porre fine alla violazione e di ripararne le conseguenze in modo da ripristinare per quanto possibile la situazione esistente prima della violazione (si veda Kurić e altri c. Slovenia (giusta soddisfazione) [GC], n. 26828/06, § 79, CEDU 2014). Gli Stati contraenti che sono parti di una causa sono in linea di principio liberi di scegliere i mezzi con cui dare esecuzione a una sentenza in cui la Corte ha riscontrato una violazione. Questa discrezionalità in merito alle modalità di esecuzione di una sentenza riflette la libertà di scelta connessa all'obbligo primario degli Stati contraenti ai sensi della Convenzione di assicurare i diritti e le libertà da essa garantiti (articolo 1). Se la natura della violazione consente una restitutio in integrum, spetta allo Stato convenuto provvedervi, non avendo la Corte né il potere né la possibilità pratica di farlo essa stessa.

32. La Corte osserva di aver riscontrato una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione per il fatto che la Corte di cassazione non ha esaminato la richiesta del ricorrente di chiedere una pronuncia pregiudiziale alla CGUE.

33. In linea di principio, non è compito della Corte prescrivere esattamente come uno Stato debba porre fine a una violazione della Convenzione e riparare alle sue conseguenze. Tuttavia, è chiaro che il ripristino della "situazione più vicina possibile a quella che sarebbe esistita se la violazione in questione non si fosse verificata" (cfr. Papamichalopoulos e altri c. Grecia (articolo 50), 31 ottobre 1995, § 38, Serie A n. 330-B; Vistiņš e Perepjolkins c. Lettonia (giusta soddisfazione) [GC], no. 71243/01, § 33, CEDU 2014; e Chiragov e altri c. Armenia (giusta soddisfazione) [GC], n. 13216/05, § 59, 12 dicembre 2017) consisterebbe, nel caso di specie, nell'adottare misure volte a garantire la riapertura del procedimento interno, se richiesta, affinché la domanda di rinvio pregiudiziale sia esaminata dalla Corte di cassazione.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,

Dichiara il ricorso ammissibile;
ritiene che vi sia stata una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione;
Ritiene che l'adozione di misure da parte dello Stato convenuto per garantire la riapertura del procedimento dinanzi alla Corte di cassazione, se richiesto, costituirebbe un'adeguata riparazione per la violazione dei diritti del ricorrente.

Fatto in inglese e notificato per iscritto il 14 marzo 2023, ai sensi dell'articolo 77, paragrafi 2 e 3, del Regolamento della Corte.

Milan Blaško Pere Pastor Vilanova
Cancelliere Presidente

 

 Ai sensi dell'articolo 45 § 2 della Convenzione e dell'articolo 74 § 2 del Regolamento della Corte, il parere separato del giudice Serghides è allegato alla presente sentenza.

P.P.V.
M.B.

OPINIONE CONCORRENTE DEL GIUDICE SERGHIDES

I. Introduzione

1. La presente sentenza riguarda la denuncia del ricorrente secondo cui la Corte di cassazione greca aveva respinto la sua richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) senza fornire alcuna giustificazione e, pertanto, con la sua omissione aveva violato l'articolo 6 § 1 della Convenzione.

2. Concordo pienamente con la sentenza e, di conseguenza, con tutti i punti del suo dispositivo. L'unico motivo per cui ho deciso di scrivere questa opinione concorrente è quello di spiegare quelle che ritengo essere le basi giuridiche del potere della Corte di indicare misure individuali, al fine di contribuire all'esecuzione delle proprie sentenze e, in particolare, nel caso di specie, nel ritenere "che l'adozione di misure da parte dello Stato convenuto per garantire la riapertura del procedimento dinanzi alla Corte di cassazione, se richiesto, costituirebbe una riparazione adeguata per la violazione dei diritti del ricorrente" (si veda il paragrafo 33 della sentenza e il punto 3 del suo dispositivo).

3. La necessità di approfondire la questione nasce dal fatto che, sebbene la Corte indichi molto spesso nelle sue sentenze misure generali e individuali, essa omette tuttavia di fare riferimento o almeno di approfondire la base giuridica o le basi per farlo, a parte trattare tali questioni sotto la voce "Articolo 46 della Convenzione", come ha fatto la Corte nella presente sentenza, lasciando così intendere che la sua base giuridica sia l'articolo 46. L'obiettivo di questo parere non è solo quello di rafforzare la sentenza in esame, ma anche di dimostrare che non ci sono dubbi sul fatto che la Corte abbia il potere di contribuire all'attuazione delle proprie sentenze.

4. Prima di approfondire la base giuridica del potere della Corte di contribuire all'esecuzione delle proprie sentenze, è opportuno spiegare la differenza tra attuazione ed esecuzione, poiché è nel contesto dell'attuazione e non dell'esecuzione delle sentenze della Corte che viene effettuata l'indicazione di misure individuali (oltre che, naturalmente, generali).

II. Differenza tra attuazione ed esecuzione
delle sentenze della Corte

5. Ritengo che ogni possibile critica negativa al contributo o alla partecipazione della Corte all'esecuzione delle proprie sentenze possa essere giustamente risolta spiegando la differenza tra l'attuazione e l'esecuzione delle sentenze.

6. A mio modesto parere, "attuazione" è un termine più ampio di "esecuzione", perché la prima è il processo di messa in atto di una sentenza o di una decisione, a partire dal momento in cui la causa viene decisa e la sua formulazione viene formulata dai giudici, mentre l'esecuzione ha luogo dopo la pronuncia della sentenza. Considerando l'esecuzione da questo punto di vista, l'articolo 46 § 2 della Convenzione non può quindi costituire un ostacolo che impedisca alla Corte di contribuire all'esecuzione delle sue sentenze, poiché l'esecuzione delle sue sentenze da parte delle autorità nazionali, sotto la supervisione del Comitato dei Ministri (CdM), è solo una parte del processo di esecuzione nel suo complesso e inizia dopo la pronuncia della sentenza. In altre parole, se si considera che l'esecuzione inizia prima della pronuncia e comprende la formulazione della sentenza, non vi sarà alcun contrasto tra il ruolo della Corte e quello delle Alte Parti Contraenti o del CdM, poiché questi ultimi non possono rivendicare alcun ruolo nella supervisione di una sentenza prima della sua pronuncia.

7. Va sottolineato che, fatta salva la procedura di cui all'articolo 46 §§ 3-5 della Convenzione, tutto il contributo della Corte all'esecuzione delle proprie sentenze avviene all'interno o nell'ambito della sentenza stessa, che deve essere eseguita, e non al di fuori di tale contesto. Si tratta di un contributo proattivo da parte della Corte. L'effettiva esecuzione di una sentenza, che è un requisito del principio di effettività come norma di diritto internazionale, dovrebbe essere sempre nella mente della Corte quando redige la sua sentenza e prevede misure generali o individuali che devono essere adottate dallo Stato convenuto che ha violato una disposizione della Convenzione.

III. Le basi giuridiche del potere della Corte di indicare misure individuali

8. A mio avviso, le basi giuridiche che consentono alla Corte di indicare misure individuali, compresa la misura prevista al punto 3 del dispositivo della presente sentenza, sono molteplici e possono essere riassunte come segue:

(a) l'articolo 46 della Convenzione, in base al quale la misura individuale di cui al punto 33 viene esaminata nella presente sentenza. L'articolo 46 § 1 prevede la forza vincolante delle sentenze della Corte per le Alte Parti contraenti, ed è ovvio che la Corte, nel pronunciarle, deve renderle chiare e utili agli Stati per garantirne l'osservanza sotto il controllo del CdM. L'efficacia è un requisito della forza vincolante delle sentenze. Se le sentenze della Corte non avessero forza vincolante, non sarebbe necessario che siano efficaci né che vengano eseguite. Oltre al paragrafo 1, anche i paragrafi 3-5 dell'articolo 46 possono dimostrare che la Corte ha il potere di partecipare all'esecuzione delle proprie sentenze, ma poiché queste disposizioni non sono rilevanti per i fatti del presente caso, non le tratterò ulteriormente.

(b) l'articolo 45 della Convenzione, che prevede che la Corte debba motivare le proprie sentenze. A mio avviso, tale motivazione può comprendere anche le modalità con cui la Corte ritiene che le sue sentenze possano essere attuate meglio, soprattutto quando le misure individuali proposte sono inestricabilmente connesse alla questione o alle questioni sottoposte alla Corte, come nel caso di specie. A mio avviso, il principio di effettività come norma di diritto internazionale si annida nella sentenza della Corte fino alla sua effettiva esecuzione.

(c) L'articolo 32 § 1 della Convenzione, che prevede che "la competenza della Corte si estende a tutte le questioni relative all'interpretazione e all'applicazione della Convenzione e dei suoi Protocolli che le sono sottoposte come previsto dagli articoli 33, 34, 46 e 47". Il riferimento esplicito all'articolo 46 nell'articolo 32 § 1 non lascia dubbi sul fatto che la Corte possa trarre da queste due disposizioni il potere di contribuire all'esecuzione delle proprie sentenze indicando misure individuali. Allo stesso tempo, il paragrafo 2 dell'articolo 32 rafforza ulteriormente questa constatazione stabilendo che "in caso di controversia sulla competenza della Corte, la Corte decide".

(d) L'articolo 19 della Convenzione, che prevede che la Corte garantisca il rispetto degli impegni assunti dalle Parti contraenti della Convenzione. A mio avviso, ciò può essere meglio garantito se la Corte partecipa all'esecuzione delle sue sentenze indicando le misure generali e individuali che possono aiutare le Alte Parti contraenti e il CdM nei loro rispettivi compiti, vale a dire, rispettivamente, l'esecuzione e la supervisione dell'esecuzione delle sentenze.

(e) Articolo 6 § 1 della Convenzione. La pronta esecuzione della sentenza della Corte è considerata parte integrante del "processo" ai fini dell'articolo 6 (cfr. Assanidze c. Georgia [GC], n. 71503/01, § 181, 18 aprile 2004, e Burdov c. Russia (n. 2), no. 33509/04, § 65, 15 gennaio 2009). L'articolo 6 § 1 si applica non solo ai tribunali nazionali ma anche alla Corte stessa (cfr. Jean-Paul Costa, La Cour européenne des droits de l'homme - Des Juges pour la Liberté, 2a edizione, Dalloz, 2017, pag. 179). Questa disposizione consente alla Corte di contribuire all'attuazione delle proprie sentenze garantendo che le sue sentenze siano chiare e che, per quanto possibile, aiutino le Parti contraenti interessate, sotto la supervisione del CdM, ad eseguirle più efficacemente e più rapidamente. La mancata o ritardata esecuzione delle sentenze compromette la certezza del diritto e, di conseguenza, lo Stato di diritto, dato che la certezza del diritto è un aspetto dello Stato di diritto, alla luce del quale deve essere interpretato il diritto a un equo processo. Pertanto, è stato giustamente sostenuto che "dal punto di vista della CEDU, la mancata esecuzione di una decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo costituisce una violazione della Convenzione e si pone in contrasto con lo Stato di diritto" (cfr. Andrew Le Sueur, Maurice Sunkin, Jo Eric Khushal Murkens, Public Law - Text, Cases, and Materials, 4th edition, Oxford, 2019, pag. 219).

(f) Le disposizioni sostanziali pertinenti della Convenzione, in altre parole, le disposizioni presumibilmente impugnate in un determinato caso (nella fattispecie l'articolo 6) e la norma di efficacia in esse contenuta. Come ho già detto in diversi pareri separati e in opere accademiche, il principio di effettività non è solo un metodo o uno strumento o un mezzo di interpretazione, ma anche una norma di diritto internazionale sancita da ogni disposizione della Convenzione che tutela i diritti umani, nella fattispecie l'articolo 6. Esso è anche sancito dalla Convenzione di Ginevra. È sancito anche negli altri articoli della Convenzione sopra citati, ossia gli articoli 19, 32, 45 e 46. Il principio di effettività come norma di diritto internazionale dovrebbe essere insito anche in ogni sentenza della Corte. Per quanto riguarda il "viaggio" del principio di effettività come norma di diritto internazionale in un caso particolare, mi soffermerò sul punto nel prossimo paragrafo.

(g) Il potere intrinseco della Corte basato sul suo ruolo e sulla sua missione, che è la protezione effettiva dei diritti umani. Il principio di effettività come norma di diritto internazionale è incorporato nella giurisdizione e nelle regole della Corte in quanto tribunale internazionale per i diritti umani.

(h) Insieme a quanto sopra, la norma generale e consuetudinaria del diritto internazionale con cui un tribunale internazionale per i diritti umani può contribuire all'attuazione delle proprie sentenze.

(i) L'abbondante e costante giurisprudenza in cui la Corte ha previsto misure generali e individuali, e attraverso la quale ha riconosciuto e sviluppato la propria giurisdizione a tale riguardo.

9. Il CdM non solo ha riconosciuto il potere della Corte di contribuire all'esecuzione delle proprie sentenze, ma l'ha anche sollecitata ad assumere un ruolo più attivo in alcuni casi (si veda, ad esempio, la CM/Res(2004)3 sulle "sentenze che rivelano un problema sistemico sottostante").

IV. Ulteriori riflessioni sul contributo della Corte all'esecuzione delle sue sentenze sulla base del principio di effettività come norma di diritto internazionale

10. Il principio di effettività in quanto norma di diritto internazionale prevede che le disposizioni della Convenzione, che sono norme di diritto internazionale, debbano essere efficaci e trattate come tali. Lo stesso principio vale, per quanto riguarda l'esecuzione delle sentenze della Corte, per cui esse devono essere eseguite in modo efficace, mettendo così il richiedente, per quanto possibile, nella posizione in cui si sarebbe trovato se le disposizioni della Convenzione non fossero state violate.

11. Il principio di effettività come norma di diritto internazionale ha un notevole "percorso" ιn un caso particolare che può essere paragonato a una staffetta: il principio di effettività come norma è insito nella disposizione pertinente della Convenzione, nel caso di specie l'articolo 6; poi la disposizione, attraverso l'interpretazione e l'applicazione da parte della Corte, trasmette la norma di effettività alla sentenza come un bastone, che può anche contribuire alla sua effettiva attuazione; infine la sentenza trasmette la norma di effettività al meccanismo di esecuzione delle sentenze ai sensi dell'articolo 46 della Convenzione. Quanto più rapida ed efficiente sarà questa staffetta, tanto più il principio di effettività sarà sostenuto come norma. Solo attraverso l'effettiva esecuzione della sentenza è possibile realizzare la funzione di norma del principio.

12. Il principio di effettività, in quanto norma di diritto internazionale incorporata in una sentenza della Corte e che richiede la sua effettiva attuazione, riguarda e pervade l'intera sentenza, non solo la constatazione di una violazione di una disposizione della Convenzione, ma anche qualsiasi disposizione o indicazione nella sentenza che richieda misure generali o individuali relative all'attuazione della sentenza. Le misure individuali previste al punto 3 del dispositivo della presente sentenza devono, a mio modesto avviso, essere considerate in questo senso, ossia come una parte o un elemento della norma di efficacia della sentenza.

13. Il rapporto tra il principio di effettività come norma di diritto internazionale e l'effettiva esecuzione delle sentenze della Corte è duplice: da un lato, il principio di effettività in quanto norma di diritto internazionale è la fonte principale e la base o il fondamento dell'effettiva esecuzione delle sentenze della Corte e pertanto quest'ultima è un corollario del primo; dall'altro lato, l'effettiva esecuzione delle sentenze della Corte è un requisito del principio di effettività in quanto norma di diritto internazionale, che è incorporato non solo nella disposizione della Convenzione in questione, nel caso di specie nell'articolo 6, ma anche nella sentenza della Corte e nelle disposizioni dell'articolo 46 della Convenzione.

14. Il principio di effettività come norma di diritto internazionale è anche un impulso al coinvolgimento evolutivo della Corte nell'esecuzione delle proprie sentenze. Ciò è una conseguenza della capacità del principio di effettività come norma, che è flessibile, tendendo sempre ad essere progressivo nella protezione effettiva dei diritti umani.

15. Di conseguenza, la Corte contribuisce con la sua sentenza alla formulazione della norma sull'effettività e allo stesso tempo contribuisce all'attuazione di tale sentenza.

V. Conclusione

16. Ho deciso di seguire la presente sentenza per quanto riguarda il paragrafo 33 e il punto 3 del suo dispositivo, tenendo presente l'analisi giuridica di cui sopra. Il presente parere concordante cerca umilmente di fare un passo avanti per quanto riguarda le basi giuridiche che consentono alla Corte di contribuire all'esecuzione delle sue sentenze, essendo questo un passo della massima importanza per l'effettiva tutela dei diritti umani.