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Vietato sequestro indiscriminato di dispositivo elettronico (Cass. 2744/25)

23 gennaio 2025, Cassazione penale

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In tema di adeguatezza e proporzionalità di un sequestro probatorio di un intero dispositivo informatico, il provvedimento per essere ritenuto legittimo deve essere giustificato dalle difficoltà tecniche che si incontrano nell'enucleare e riprodurre, in modo mirato, i dati conservati nella memoria del dispositivo. E' infatti vietata una indiscriminata acquisizione di un dispositivo contenente una massa indifferenziata di dati, ove non sussistano specifiche difficoltà tecniche. In casi siffatti comunque, il sequestro deve essere mirato all'acquisizione di specifici dati contenuti nel dispositivo, al contrario questo assumerebbe carattere marcatamente esplorativo. Ciò comporta che il vincolo deve essere ab origine commisurato, anche sul piano temporale, all'esigenza di estrapolazione dei singoli dati ben individuati e, nel contempo, che sia garantito il rispetto di un criterio di selezione, in assenza del quale il vincolo stesso risulterebbe, nel suo complesso, ingiustificato per difetto di proporzionalità.

Volendo sintetizzare i principi che governano la materia - quanto alla possibilità di disporre il sequestro probatorio di un intero dispositivo informatico - si può esporre quanto segue:

a) la via maestra è rappresentata dalla creazione di copia forense, con estrapolazione di singoli e ben individuati dati ritenuti necessari, assumendo il sequestro del dispositivo nella sua interezza un connotato di eccezionalità;

b) al ricorrere di specifiche esigenze operative e tecniche, è consentito sequestrare l'intero dispositivo, occorrendo però, in tal caso, che l'apprensione sia limitata al tempo strettamente necessario, in vista del compimento delle operazioni tecniche (ovviamente, tale dato va correlato al tipo di supporto sul quale si interviene, oltre che esser modulato sulla quantità di dati da acquisire);

c) è necessario che sia specificamente chiarito quale tipologia di difficoltà tecniche si prospetti, nel compimento delle operazioni di estrapolazione.

La proporzionalità e l'adeguatezza del sequestro sono condizioni indefettibili di legalità dello stesso, le quali richiedono un apparato motivazionale rigoroso e approfondito circa il necessario rispetto dei criteri legali di adozione del vincolo.

Corte di cassazione 
sez. I penale, ud. 21 novembre 2024 (dep. 23 gennaio 2025), n. 2744
Presidente Binenti - Relatore Lanna

Ritenuto in fatto

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Torino, decidendo sull'istanza formulata nell'interesse di R.G., ha confermato il decreto di sequestro probatorio, avente ad oggetto un telefono cellulare con all'interno una scheda sim e un tablet, nel quale pure si trovava una scheda sim, emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino il 05/07/2024 ed eseguito il 15/07/2024. Si procede nei confronti di R.G. in relazione al reato di cui all'art. 75 d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159, in quanto - trovandosi sottoposto, sin dal 15/03/2023, alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno in Bussoleno - veniva notato dalla polizia giudiziaria in Torino, in occasione della manifestazione del primo maggio ivi svoltasi, oltre ad esser stato visto in Susa lo scorso 15 giugno, durante lo svolgimento di ulteriori manifestazioni. Su delega del Pubblico ministero, dunque, la polizia giudiziaria ha dato corso a una perquisizione ed al conseguente sequestro, avente ad oggetto i beni sopra indicati.

2. Ricorre per cassazione R.G., a mezzo dell'avv. RL, deducendo tre motivi, che vengono di seguito enunciati entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione di legge in relazione all'art. 253 cod. proc. pen., per mancanza di motivazione in ordine alla supposta necessità di procedere al sequestro probatorio, in vista dell'accertamento dei fatti per i quali si procede.

2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione di legge in ordine alla contraddittorietà e alla manifesta irragionevolezza della motivazione, con riferimento all'individuazione dei presupposti fondanti il sequestro probatorio, oltre che quanto alla loro correlazione con i fatti posti a fondamento del provvedimento. Il Tribunale del riesame ha sottolineato la natura non esplorativa del sequestro, affermando come l'indicazione di eventuali finalità ultronee, parimenti contenute nel provvedimento, sia sostanzialmente ultronea. Resta il fatto, però, che gli inquirenti potranno ora scandagliare la vita privata dell'indagato, con accesso indiscriminato alle sue comunicazioni e, consequenzialmente, con la compressione di diritti costituzionalmente garantiti.

2.3. Con il terzo motivo, viene denunciata violazione di legge, derivante da contraddittorietà e manifesta irragionevolezza della motivazione, con riferimento al rispetto dei principi di adeguatezza, proporzionalità e gradualità previsti dall'art. 275 cod. proc. pen.

Le finalità probatorie poste a fondamento del sequestro non sono specifiche, emergendo anzi la sussistenza di finalità ulteriori, rispetto all'esigenza di accertamento dei fatti in ordine ai quali si procede; ciò è dimostrato anche dalla predisposizione di una analisi forense, che non è stata circoscritta alla verifica degli spostamenti del ricorrente nelle date incriminate, per essere estesa, al contrario, all'intero patrimonio digitale contenuto nei due dispositivi. Quanto all'indicazione del lasso temporale, asseritamente necessario per il compimento degli accertamenti sui due dispositivi, il periodo di due mesi, al fine semplicemente di verificare “se risulti attiva la funzione ‘spostamenti' dell'applicazione google maps” sembra davvero non rispettoso del criterio di proporzionalità.

3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. I principi di diritto applicabili al caso di specie sono quelli della strumentalità e proporzionalità del sequestro probatorio. Il Tribunale del riesame, sul punto, ha dato conto delle ragioni giustificative dell'apprensione del telefono cellulare e del tablet del ricorrente; il provvedimento impugnato, inoltre, ha ben chiarito le ragioni della impossibilità di giungere al medesimo risultato, mediante una modalità meno invasiva rispetto a quella adottata.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato.

2. Riprendendo la sintesi effettuata in parte narrativa, è utile precisare come R.G. sia sottoposto - da oltre un anno - alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno in Bussoleno; ad onta di tale prescrizione, il ricorrente è stato notato dalla polizia giudiziaria prima a Torino, mentre prendeva parte a una manifestazione e, successivamente, in Susa, laddove partecipava ad una protesta “No Tav”. Su delega del Pubblico ministero, la polizia giudiziaria ha effettuato una perquisizione, procedendo al sequestro di un telefono e di un tablet. La conferma del decreto di sequestro probatorio, ad opera del Tribunale del riesame di Torino, costituisce dunque l'oggetto del presente ricorso.

3. Sebbene articolate in più motivi formalmente distinti, le doglianze difensive sono tra loro strettamente collegate, oltre che parzialmente sovrapponibili; esse ben si prestano, pertanto, a una agevole trattazione unitaria.

3.1. Viene in primo luogo dedotto il vizio di violazione di legge, con riferimento alla necessità di procedere all'apprensione dei beni, in presenza della sopra detta ipotesi di reato. Rappresenta la difesa come, in sede di ricorso per cassazione - avverso la decisione del Tribunale del riesame, confermativa di un decreto di sequestro probatorio – sia consentito dedurre esclusivamente il vizio di violazione di legge; rientra in tale ambito, però anche il vizio della motivazione, allorquando questa si presenti – come avvenuto, in ipotesi difensiva, nel caso di specie - totalmente carente.

Secondo la difesa, infatti, non risulterebbe adeguatamente esplorato il tema della necessità di procedere all'apprensione dei beni di cui sopra: il procedimento è instaurato, infatti, per ipotesi di reato ex art. 75 d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159 e l'elemento oggettivo di tale fattispecie, pacificamente, coincide con l'allontanamento del soggetto dal domicilio coatto; tale dato, nella concreta vicenda, risulterebbe già sufficientemente provato, grazie alla valenza dimostrativa dei fotogrammi versati nell'incarto processuale.

3.1.1. Il principio di diritto al quale occorre fare riferimento, allora, è quello dettato da Sez. 2, n. 46130 del 04/10/2023, Santandrea, Rv. 285348, a mente della quale: ‹‹L'obbligo di motivazione che, a pena di nullità, deve sorreggere il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possano considerarsi il corpo del reato ovvero cose a esso pertinenti e alla concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare, non essendo sufficiente il mero richiamo agli articoli di legge, senza, tuttavia, descrivere i fatti, né la ragione per la quale i beni sequestrati dovessero considerarsi corpo di reato o cose ad esso pertinenti, né la finalità probatoria perseguita›› (così anche Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, Macis, Rv. 274781).

3.1.2. Nella concreta fattispecie, il Tribunale del riesame ha individuato tale necessità – in via primaria - nell'esigenza di verificare, tramite le funzioni di google maps e attraverso la visione della cronologia delle stesse, se il R.G. si trovasse in Torino e Susa, in occasione delle manifestazioni sopra indicate. Il provvedimento, dunque, cristallizza anzitutto la sussistenza di una finalità specifica, consistente nella verifica in ordine alla partecipazione del ricorrente alle due manifestazioni, rispettivamente tenutesi a Torino e Susa.

Nel decreto di sequestro, però, era menzionata la ricorrenza di (neanche meglio precisate) finalità ulteriori; il Tribunale del riesame, sul punto, afferma la ininfluenza delle stesse. Siffatta valutazione, però, è monca e incongrua, atteso che essa non elide la già ritenuta sussistenza di tali finalità, evidentemente estranee allo spettro di quelle che consentono l'adozione dell'avversato provvedimento; sulla coerenza e legittimità di tali scopi dell'originario provvedimento di sequestro, il Tribunale del riesame si sarebbe dovuto pronunciare specificamente. Consequenzialmente, l'impugnata ordinanza avrebbe anche dovuto dichiarare quali finalità fossero avulse, rispetto all'alveo di quelle atte a legittimare il sequestro, in quanto congetturali o esplorative.

La doglianza difensiva, pertanto, è fondata.

3.2. Il tema dei vizi deducibili viene in rilievo, in particolare, con riferimento alle prospettazioni difensive sussunte nel secondo motivo; possono essere richiamati, quindi, i principi di diritto ripetutamente enunciati, in sede di legittimità.

3.2.1. Questa Corte ha chiarito come l'impugnazione in sede di legittimità, avverso i provvedimenti emessi in materia di sequestro preventivo o probatorio, sia ammessa esclusivamente laddove venga dedotto il vizio di violazione di legge; in tale nozione, però, confluisce anche la vasta gamma dei vizi che integrano "errores in iudicando" o "in procedendo", oltre che i difetti motivazionali tanto rilevanti e radicali, da destrutturare l'intera struttura argomentativa posta a sostegno del provvedimento, rendendolo del tutto sfornito dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, per tale ragione, non in grado di esporre l'iter logico seguito dal giudice (fra tante, si vedano Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 e, sulla medesima direttrice interpretativa, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656). È utile richiamare, altresì, il dictum di Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710, che ha escluso la deducibilità ex art. 325 cod. proc. pen. del vizio di illogicità, stabilendo quanto segue: ‹‹In tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice››; su questa falsariga si colloca un intero filone giurisprudenziale (pacifico e del tutto consolidato), atteso che, negli esatti termini, si sono espresse, fra le altre, Sez. 3, n. 37451 del 11/04/2017, Gazza, Rv. 270543 e Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, Vespoli, Rv. 242916 (si veda anche Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi, rv. 252430, a mente della quale: ‹‹In tema di riesame delle misure cautelari reali, costituisce di violazione di legge legittimante il ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma primo, cod. proc. pen. sia l'omissione totale della motivazione sia la motivazione fittizia o contraddittoria, che si configurano, la prima, allorché il giudice utilizzi espressioni di stile o stereotipate e, la seconda, quando si riscontri un argomentare fondato sulla contrapposizione di argomentazioni decisive di segno opposto, con esclusione della motivazione insufficiente e non puntuale››).

3.2.2. La porzione più rilevante del secondo motivo non è rispettosa di tali regole ermeneutiche, dato che la difesa deduce, testualmente, l'esistenza di una “giravolta motivazionale”, così censurando espressamente la pretesa illogicità del provvedimento impugnato, che deriverebbe - in ipotesi difensiva - dal contrasto logico esistente fra due affermazioni in esso contenute. Questa parte dell'impugnazione, allora, non può che essere ritenuta inammissibile, venendo dedotte censure non consentite in sede di legittimità.

3.3. La difesa introduce poi, in particolar modo a mezzo del terzo motivo, il tema della adeguatezza e della proporzionalità dell'avversato decreto di sequestro.

Con riferimento al sequestro probatorio di un intero dispositivo informatico (in luogo della estrapolazione dei singoli dati di interesse, attraverso la creazione di copia forense), il principio di diritto è nel senso che il provvedimento possa essere ritenuto legittimo, nonché rispettoso dei principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, laddove risulti giustificato dalle difficoltà tecniche che si incontrino, nell'enucleare e riprodurre, in modo mirato, i dati conservati nella memoria del dispositivo stesso (così Sez. 5, n. 38456 del 17/05/2019, Benigni, Rv. 277343; si possono richiamare anche Sez. 2, n. 17604 del 23/03/2023, Casale, Rv. 284393, a mente della quale: ‹‹In tema di sequestro probatorio avente ad oggetto dispositivi informatici o telematici, la finalizzazione dell'ablazione del supporto alla sua successiva analisi, strumentale all'identificazione e all'estrazione dei dati rilevanti per le indagini, implica che la protrazione del vincolo, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza, debba essere limitata al tempo necessario all'espletamento delle operazioni tecniche, dovendosi, tuttavia, valutare la sua ragionevole durata in rapporto alle difficoltà tecniche di apprensione dei dati, da ritenersi accresciute nel caso di mancata collaborazione dell'indagato che non fornisca le chiavi di accesso alle banche dati contenute nei supporti sequestrati›› e Sez. 3, n. 36776 del 04/07/2024 Ferrero, rv. 286923, che si è espressa negli stessi termini).

Va infatti osservato che, anche in materia di misure reali, devono essere rispettati i principi di adeguatezza e proporzionalità. In tale prospettiva, così come è vietata l'acquisizione di un intero archivio di documentazione cartacea di un'azienda (Sez. 6, n. 43556 del 26/9/2019, Scarsini, Rv. 277211), altrettanto deve dirsi in relazione alla indiscriminata acquisizione - in difetto di specifiche ragioni - di un dispositivo, quale un personal computer, contenente una messe indifferenziata di dati informatici (Sez. 6, n. 24617 del 24/2/2015, Rizzo, Rv. 264092). Per quanto non possa dirsi ipso facto illegittimo il sequestro del dispositivo, in luogo dell'estrazione immediata del suo contenuto, ove sussistano specifiche difficoltà tecniche, deve nondimeno rilevarsi come, in casi siffatti, il vincolo sia soltanto strumentale, rispetto all'acquisizione mirata di dati in esso contenuti, risultando altrimenti di per sé privo di giustificazione, non potendosi procedere ad un'acquisizione onnicomprensiva, che assumerebbe inevitabilmente un carattere marcatamente esplorativo. Ciò comporta che il vincolo deve essere ab origine commisurato - anche sul piano temporale - all'esigenza di estrapolazione di singoli dati ben individuati e che, nel contempo, deve essere garantito il rispetto di un criterio di selezione, in assenza del quale il vincolo stesso risulterebbe, nel suo complesso, ingiustificato per difetto di proporzionalità.

Proprio in tale prospettiva, è stato chiarito che «in tema di sequestro di dispositivi informatici o telematici, l'estrazione di copia integrale dei dati in essi contenuti realizza solo una copia-mezzo, che consente la restituzione del dispositivo, ma non legittima il trattenimento della totalità delle informazioni apprese oltre il tempo necessario a selezionare quelle pertinenti al reato per cui si procede» (Sez. 6, n. 34265 del 22/9/2020, Aleotti, Rv. 279949; per riferimenti alle modalità operative, si rinvia anche a Sez. 6, n. 13165 del 4/3/2020, Scagliarini, Rv. 279143).

3.3.1. Volendo sintetizzare, allora, i principi che governano la materia - quanto alla possibilità di disporre il sequestro probatorio di un intero dispositivo informatico - si può esporre quanto segue:

a) la via maestra è rappresentata dalla creazione di copia forense, con estrapolazione di singoli e ben individuati dati ritenuti necessari, assumendo il sequestro del dispositivo nella sua interezza un connotato di eccezionalità;

b) al ricorrere di specifiche esigenze operative e tecniche, è consentito sequestrare l'intero dispositivo, occorrendo però, in tal caso, che l'apprensione sia limitata al tempo strettamente necessario, in vista del compimento delle operazioni tecniche (ovviamente, tale dato va correlato al tipo di supporto sul quale si interviene, oltre che esser modulato sulla quantità di dati da acquisire);

c) è necessario che sia specificamente chiarito quale tipologia di difficoltà tecniche si prospetti, nel compimento delle operazioni di estrapolazione.

3.3.2. L'eseguito sequestro, nella concreta vicenda, ha riguardato per intero dispositivi elettronici - contenenti plurimi dati informatici, di eterogenea natura e provenienza - senza il compimento di alcuna previa selezione degli stessi e, comunque, in assenza dell'indicazione tanto di eventuali criteri di selezione, quanto di un tempo preventivato per la protrazione del vincolo, in correlazione alle difficoltà tecniche poste dalle operazioni di enucleazione ed estrapolazione.

Stante la mancata indicazione preventiva dell'estensione temporale, neanche presumibile, del mantenimento del bene, il Tribunale del riesame si è limitato a sottolineare come tablet e telefono siano stati appresi il 15 luglio e che, fino al 4 settembre (ossia, fino alla data del provvedimento ora impugnato) cadeva il periodo feriale. Aggiunge il Tribunale del riesame, genericamente, che tale lasso di tempo è ancora rispettoso dei parametri tecnici, entro i quali si dovrà procedere alla estrapolazione dei dati mediante copia forense; il tutto, però, resta privo della specifica indicazione del tempo che occorrerà, per il compimento delle necessarie operazioni.

3.4. In conclusione, la proporzionalità e l'adeguatezza del sequestro costituiscono condizioni indefettibili di legalità dello stesso, attenendo tali requisiti al profilo sostanziale del provvedimento; posti i principi di diritto sopra richiamati, quindi, sarebbe stata necessaria l'adozione di un più rigoroso e approfondito apparato motivazionale, circa il necessario rispetto dei criteri legali di adozione del vincolo. L'impugnato provvedimento, al contrario, motiva in modo apparente anzitutto con riferimento al tema dei tempi di mantenimento del vincolo; ulteriore vulnus dell'avversata ordinanza, poi, si rinviene nel punto in cui ritiene esser stata posta in essere una attività adeguata e proporzionata, rispetto all'esigenza di accertamento del fatto per cui si procede, senza aver però escluso che l'apprensione stessa fosse rivolta anche ad esplorare finalità ulteriori, da ciò potendo conseguire un prelievo più esteso - e sostanzialmente indiscriminato - di dati.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio degli atti, per nuovo giudizio, al Tribunale di Torino competente ai sensi dell'art. 324 co. 5 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Torino competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p.