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Idoneo al concorso finanziere che abbia assunto sostanza stupefacentei (Cons. Stato, 3854/11)

26 marzo 2012, Nicola Canestrini

Un isolato episodio di assunzione di sostanza stupefacente, risalente nel tempo e in giovane età non inficia le qualità morali nemmeno per un aspirante ufficiale delle forze armate o di polizia. 

L'eventuale assunzione di sostanze stupefacenti, qualora il fatto abbia avuto caratteri di unicità e si connoti di altri elementi che siano idonei a farne escludere la reiterazione, non può essere ex se elemento escludente per la partecipazione ai concorsi nelle forze armate.

CONSIGLIO DI STATO

IV, SENTENZA 27 GIUGNO 2011, N. 3854

 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 marzo 2011 il Cons. Diego Sabatino e udito per le parti l?avvocato dello Stato Maurizio Greco;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso iscritto al n. 6747 del 2010, il Ministero dell'economia e delle finanze - Comando generale della Guardia di finanza propone appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda, n. 5033 del 30 marzo 2010 con la quale è stato accolto il ricorso proposto da D M per l'annullamento della determina del Comando Generale della Guardia di Finanza del 20.01.2010 di esclusione del ricorrente dal concorso per titoli ed esami per il reclutamento di 147 allievi finanzieri del contingente ordinario della Guardia di Finanza per l'anno 2009, poiché non in possesso del requisito di cui all'art. 2, comma 1, lettera g) del bando, nonché della proposta di esclusione, della determinazione in data 17 giugno 2009.

A sostegno delle doglianze proposte dinanzi al giudice di prime cure, la parte ricorrente aveva premesso di aver partecipato al concorso per titoli ed esami per il reclutamento di 147 allievi finanzieri del contingente ordinario della Guardia di Finanza per l'anno 2009, risultandone escluso perchè non in possesso del requisito di cui all'art. 2, comma 1, lettera g) del bando. In particolare, gli veniva contestato un episodio, risalente al 15 agosto 1999, quando era stato segnalato dalla compagnia carabinieri di Pozzuoli per illecita detenzione di sostanza stupefacente presumibilmente di tipo hashish.

Avverso il provvedimento esclusivo, proponeva ricorso al T.A.R., evidenziando l?illegittimità dell?azione amministrativa che non aveva considerato la minima rilevanza del fatto.

Costituitosi il Ministero dell?economia e delle finanze - Comando generale della Guardia di finanza, il ricorso veniva deciso con la sentenza appellata. In essa, il T.A.R. riteneva fondate le doglianze, facendo riferimento alla giurisprudenza consolidata di questo Consiglio in merito alla valutazione della gravità del fatto imputato.

Contestando le statuizioni del primo giudice, la parte appellante evidenziava la correttezza del comportamento dell?amministrazione, in relazione alle peculiarità delle funzioni del Corpo della Guardia di finanza.

Nel giudizio di appello, si costituiva D M, chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.

All?udienza del 31 agosto 2010, l?istanza cautelare veniva respinta con ordinanza n. 3980/2010.

Alla pubblica udienza del 29 marzo 2011, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.

DIRITTO

1. - L?appello non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.

2. - Con l?unico motivo di diritto, l?amministrazione appellante evidenzia come la condotta censurata in sede concorsuale, consistente nell?aver fatto uso di stupefacenti, sia stata correttamente posta a fondamento della decisione di esclusione, essendo idonea ad escludere integri nel caso in specie. In particolare, viene contestato che il fatto attribuito all?appellato potesse essere considerato come momento episodico, in ragione dell?assunzione anche saltuaria di sostanza stupefacente come elemento sufficiente a considerare integrata la ragione di esclusione dal concorso.

2.1. - La doglianza non è condivisibile.

La giurisprudenza della Sezione ha evidenziato, con continuità di orientamenti, come l'eventuale assunzione di sostanze stupefacenti, qualora il fatto abbia avuto caratteri di unicità e si connoti di altri elementi che siano idonei a farne escludere la reiterazione, non possa essere ex se elemento escludente per la partecipazione ai concorsi nelle forze armate.

In particolare, tracciando un quadro dei fatti dai quali l'amministrazione può trarre una valutazione della rilevanza della fattispecie, si è affermato che un singolo e isolato episodio di assunzione di sostanza stupefacente, avvenuto in giovanissima età e risalente nel tempo,non può essere ragionevolmente assunto come indice rivelatore di mancanza delle qualità morali che si richiedono agli aspiranti all'arruolamento nei corpi armati e di polizia dello Stato (Consiglio di Stato, sez. IV, 31 marzo 2009, n. 1897), così che tale singola circostanza non può essere posta a fondamento del giudizio di non possesso della condotta incensurabile da parte di soggetto candidato all'arruolamento nelle Forze armate (Consiglio di Stato, sez. IV, 16 aprile 2010, n. 2173).

Nel caso in esame, poi, il candidato ha evidenziato altri elementi aggiuntivi a dimostrazione della reale unicità del fatto, quali lo svolgimento del periodo triennale di ferma quale volontario delle forze armate.

Si tratta quindi di un complesso di circostanze che escludono che il mero richiamo al precedente episodio effettivamente accertato comporti in sé la prova dell?esistenza di fatti ostativi alla partecipazione alla procedura concorsuale. Pertanto, sotto tale profilo di carenza motivazionale, deve essere ritenuta del tutto corretta la valutazione operata dal giudice di prime cure, la cui decisione va integralmente confermata.

3. - L?appello va quindi respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:

1. Respinge l'appello n. 6747 del 2010;

2. Condanna il Ministero dell?economia e delle finanze - Comando generale della Guardia di finanza a rifondere a D M le spese del presente grado di giudizio che liquida in € 3.000,00 (euro tremila, comprensivi di spese, diritti di procuratore e onorari di avvocato) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2011, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione Quarta - con la partecipazione dei signori:

Giorgio Giaccardi, Presidente

Diego Sabatino, Consigliere, Estensore

Andrea Migliozzi, Consigliere

Fulvio Rocco, Consigliere

Silvia La Guardia, Consigliere