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Truffa online: l'inadempimento è reato (Cass. 45115/19)

6 novembre 2019, Cassazione penale

Integra il reato di truffa contrattuale la mancata consegna della merce acquistata e pagata, nel caso in cui siano stati indicati un "prezzo conveniente" di vendita sul "web" e un falso luogo di residenza del venditore, posto che tale circostanza, rendendo difficile il rintraccio, evidenzia sintomaticamente la presenza del dolo iniziale del reato, da ravvisarsi nella volontà di non adempiere all’esecuzione del contratto sin dal momento dell’offerta on-line.

La vendita on line è fondata sull’affidamento del compratore nella offerta del venditore che viene pubblicizzata esclusivamente attraverso un portale internet. Ne deriva che il venditore non può vedere la merce che acquista e si affida integralmente per l’indicazione delle caratteristiche, le qualità del prodotto ed il prezzo di vendita alle indicazioni che vengono pubblicizzate dal venditore. Proprio tale particolare caratteristica delle vendite on line determina la natura di artificio e raggiro della messa in vendita di un oggetto ad un prezzo estremamente conveniente in assenza dello stesso, ovvero, senza che la successiva mancata consegna sia dovuta a specifici fattori intervenuti ed adeguatamente esposti dal venditore, ove lo stesso ometta anche la dovuta restituzione del prezzo. Tale condotta, infatti, stigmatizza la presenza del dolo iniziale di truffa poiché manifesta chiaramente l’assenza di reale volontà di procedere alla vendita da parte del soggetto che, incamerato il prezzo, ometta la spedizione, rifiuti la restituzione della somma ed altresì ometta di indicare qualsiasi circostanza giustificativa tale doloso comportamento. E sotto il profilo oggettivo, gli artifici e raggiri vanno individuati nella registrazione presso un portale di vendite on line, nella pubblicazione dell’annuncio unito alle descrizione del bene, nella indicazione di un conveniente prezzo di vendita che sono tutti fattori tesi a carpire la buona fede dell’acquirente ed a trarre in inganno il medesimo.

Corte di Cassazione

sez. II Penale

sentenza 17 settembre – 6 novembre 2019, n. 45115
Presidente De Crescienzo – Relatore Pardo

Ritenuto in fatto

1.1 Con sentenza in data 11 ottobre 2018, la Corte di appello di Firenze, confermava la pronuncia del tribunale monocratico di Firenze del 23 luglio 2015 che aveva condannato alle pene di legge M.S. e R.M. , in quanto ritenuti colpevoli del delitto di concorso in truffa.

1.2 Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati; M. deduceva:
- mancanza o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e), quanto alla affermazione di responsabilità;
- inosservanza od erronea applicazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione alla quantificazione della pena, irrogata in misura non proporzionata.

1.3 R. lamentava:
- erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 640 c.p., in ordine al riconoscimento nella condotta posta in essere di tutti gli elementi costitutivi la fattispecie di truffa, sebbene fossero assenti artifici e raggiri;
- manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e) nella parte in cui l’affermazione di responsabilità era stata basata su affermazione apodittiche e sulla condotta processuale dell’imputato, senza che fosse stata data risposta alle doglianze proposte con l’atto di appello;
- mancanza della motivazione con riferimento alla determinazione della pena.

Considerato in diritto

I ricorsi sono manifestamente infondati e devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili.
2.1 Invero, secondo i precedenti giurisprudenziali di questa corte, integra il reato di truffa contrattuale la mancata consegna della merce acquistata e pagata, nel caso in cui siano stati indicati un "prezzo conveniente" di vendita sul "web" e un falso luogo di residenza del venditore, posto che tale circostanza, rendendo difficile il rintraccio, evidenzia sintomaticamente la presenza del dolo iniziale del reato, da ravvisarsi nella volontà di non adempiere all’esecuzione del contratto sin dal momento dell’offerta on-line (Sez. 2, n. 43660 del 19/07/2016, Rv. 268448); ed in altra ipotesi in cui l’imputato che, dopo essersi accreditato sul sito "(…)" ed aver messo in vendita un bene, aveva riscosso il prezzo richiesto senza consegnare il bene all’acquirente, provvedendo - dopo la transazione - a far cancellare il proprio "account" dal predetto sito, in modo da ostacolare le operazioni dirette alla sua identificazione, si è affermato che il mancato rispetto da parte di uno dei contraenti delle modalità di esecuzione del contratto, rispetto a quelle inizialmente concordate con l’altra parte, unito a condotte artificiose idonee a generare un danno con correlativo ingiusto profitto, integra l’elemento degli artifici e raggiri richiesti per la sussistenza del reato di cui all’art. 640 c.p. (Sez. 6, n. 10136 del 17/02/2015, Rv. 262801).

E del resto la vendita on line è fondata sull’affidamento del compratore nella offerta del venditore che viene pubblicizzata esclusivamente attraverso un portale internet. Ne deriva che il venditore non può vedere la merce che acquista e si affida integralmente per l’indicazione delle caratteristiche, le qualità del prodotto ed il prezzo di vendita alle indicazioni che vengono pubblicizzate dal venditore. Proprio tale particolare caratteristica delle vendite on line determina la natura di artificio e raggiro della messa in vendita di un oggetto ad un prezzo estremamente conveniente in assenza dello stesso, ovvero, senza che la successiva mancata consegna sia dovuta a specifici fattori intervenuti ed adeguatamente esposti dal venditore, ove lo stesso ometta anche la dovuta restituzione del prezzo. Tale condotta, infatti, stigmatizza la presenza del dolo iniziale di truffa poiché manifesta chiaramente l’assenza di reale volontà di procedere alla vendita da parte del soggetto che, incamerato il prezzo, ometta la spedizione, rifiuti la restituzione della somma ed altresì ometta di indicare qualsiasi circostanza giustificativa tale doloso comportamento. E sotto il profilo oggettivo, gli artifici e raggiri vanno individuati nella registrazione presso un portale di vendite on line, nella pubblicazione dell’annuncio unito alle descrizione del bene, nella indicazione di un conveniente prezzo di vendita che sono tutti fattori tesi a carpire la buona fede dell’acquirente ed a trarre in inganno il medesimo.

L’applicazione dei sopra esposti principi comporta proprio affermare l’infondatezza manifesta dei motivi di gravame proposti in punto sussistenza della truffa nei ricorsi degli imputati, poiché i giudici di merito, con valutazione conforme, hanno proprio evidenziato l’avvenuta cessione di un bene (personal computer) ad un prezzo certamente conveniente (140 Euro) che non veniva seguita nè dalla restituzione del prezzo nè da alcuna giustificazione sulla mancata consegna.

2.2 Quanto agli altri motivi, proposti da entrambi i ricorrenti si osserva che:
- la responsabilità del M. è correttamente giustificata dalla corte di appello che indica specificamente a pagina 6 della motivazione i criteri sulla base dei quali affermare anche l’esistenza dell’elemento soggettivo in capo al ricorrente il quale, intestandosi una carta in uso al correo in cambio di una somma di denaro, certamente accettava il rischio dell’uso illecito;
- adeguata appare la giustificazione fornita dalla corte di appello circa la determinazione della pena poiché il giudice di secondo grado ha dedicato ampie osservazioni ai motivi di doglianza sul punto, evidenziando l’abituale dedizione al delitto contro il patrimonio di entrambi i ricorrenti e la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento della recidiva oltre che l’avvenuta determinazione della sanzione in misura pari ai minimi sui quali veniva operato l’aumento ex art. 99 c.p..

In conclusione, le impugnazioni devono ritenersi inammissibili a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 3; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 2.000,00 ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.