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Tribunale non motiva sulle richieste difensive? Condanna annullata (Cass. 6919/19)

13 febbraio 2019, Cassazione penale

Omessa motivazione sulla richiesta di applicazione della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. risultante dal verbale? Condanna annullata. 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

(ud. 30/11/2018) 13-02-2019, n. 6919

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAMACCI Luca - Presidente -

Dott. GALTERIO Donatella - Consigliere -

Dott. SOCCI Angelo Matteo - Consigliere -

Dott. GENTILI Andrea - Consigliere -

Dott. GAI Emanuela - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

L.G., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 28/11/2017 del Tribunale di Palmi;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Presidente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Lignola Ferdinando, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo

1. - Il Tribunale di Palmi, con la sentenza impugnata, ha condannato L.G., alla pena di Euro 1.200 di ammenda, in relazione ai reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93, 94 e 95 (capo c), art. 64, commi 2 e 3 e art. 71 (capo b) e ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del medesimo in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b) (capo a) perchè estinto a seguito di rilascio di permesso in sanatoria ex D.P.R. n. 380 del 2001, art. 36.

2. - Avverso la sentenza l'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto, ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo di ricorso la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'omessa motivazione sulla richiesta di applicazione della speciale causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p. e del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Motivi della decisione

3. - Rilevato che il ricorso proviene dalla Settima Sezione non essendo stata rilevata una causa di inammissibilità, il ricorso è fondato con riguardo all'omessa motivazione sulla richiesta di applicazione della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p.. Nel resto il ricorso non è fondato in forza delle ragioni di seguito esposte.

4.- Quanto al primo profilo, questo Collegio osserva che, all'udienza del 28 novembre 2017, il difensore di L.G. aveva, in sede di conclusioni, chiesto l'applicazione dell'art. 131-bis c.p..

Il Tribunale non ha risposto alla richiesta, pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Palmi per un nuovo giudizio sul punto.

5.- Quanto al secondo profilo di omessa motivazione sulla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena ex art. 163 c.p., rileva, il Collegio, che il ricorrente non aveva chiesto la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena in sede di conclusione.

Deve rammentarsi che il giudice non è tenuto a motivare in ordine al mancato esercizio del potere discrezionale di concedere d'ufficio la sospensione condizionale (Sez. 2, n. 15930 del 19/02/2016, Moundi, Rv. 266563). In ogni caso esso è di carattere generico stante l'assenza di allegazione dell'interesse del ricorrente a giovarsene, in relazione alla lievità della sanzione inflitta (inferiore nel limite minino edittale).

6. - Conclusivamente la sentenza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Palmi limitatamente alla applicabilità di cui all'art. 131 bis c.p.. Ai sensi dell'art. 624 c.p.p. deve essere dichiarata l'irrevocabilità dell'affermazione della responsabilità penale del ricorrente. Nel caso di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione, limitatamente alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, il giudice di rinvio non può dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale (Sez. 3, n. 30383 del 30/03/2016, Mazzoccoli, Rv. 267590 01).

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. e rinvia al Tribunale di Palmi.

Rigetta nel resto il ricorso.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2019