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Tenuità del fatto esclusa da motivazione "implicita" (Cass. 32648/20)

23 novembre 2020, Cassazione penale

Il riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto non è precluso dall'esistenza di precedenti penali gravanti sull'imputato, pur quando, sulla base di essi, si sia applicata una pena superiore al minimo edittale, atteso che i parametri di valutazione di cui all'art. 131-bis c.p., hanno natura e struttura oggettiva, ed operano su un piano diverso da quelli sulla personalità del reo.

In tema di "particolare tenuità del fatto", la motivazione può risultare anche implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice d'appello abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 c.p., per stabilire la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado. Nella specie, relativa a violenza privata, la motivazione implicita circa l'assenza della particolare tenuità è stata desunta da alcuni indici quali: la pena applicata in misura superiore al minimo edittale e la descrizione della condotta come di consistente durata e commessa con modalità allarmanti nei confronti dell'ex coniuge e dei figli minori.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

(ud. 17/09/2020) 23-11-2020, n. 32684

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAPALORCIA Grazia - Presidente -

Dott. MARINI Luigi - Consigliere -

Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere -

Dott. SOCCI Angelo M. - rel. Consigliere -

Dott. CORBETTA Stefano - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

S.C., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 31/01/2020 della CORTE APPELLO di PALERMO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere SOCCI ANGELO MATTEO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DI NARDO MARILIA che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.

Svolgimento del processo

1. La Corte di appello di Palermo con sentenza del 31 gennaio 2020 in riforma della decisione del Tribunale di Termini Imerese del 19 dicembre 2018 ha condannato, su appello del P.M., S.C. alla pena di mesi 1 e giorni 25 di arresto ed Euro 12.000,00 di ammenda, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, relativamente ai reati unificati con la continuazione di cui al D.P.R. n. 380 del 2011, art. 44, lett. B, artt. 53, 65, 72, 90 e 95 (reati accertati il (OMISSIS)).

2. S.C. ha proposto ricorso, tramite il difensore, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1.

2. 1. Violazione di legge (131 bis c.p.) e mancanza di motivazione sulla richiesta di particolare tenuità del fatto.

La difesa aveva richiesto il rigetto dell'appello del P.M. e in subordine l'applicazione dell'art. 131 bis del c.p..

La Corte di appello ha accolto l'appello del P.M. e ha condannato la ricorrente senza alcuna motivazione sulla richiesta di particolare tenuità del fatto. La sentenza nella determinazione del trattamento sanzionatorio definisce le opere abusive di non rilevante gravità e per il positivo comportamento dell'imputata (che, peraltro, aveva demolito le opere abusive prima dell'ordine di demolizione del Comune) e lo stato di incensuratezza concedeva anche la non menzione della condanna. Sostanzialmente, quindi, la Corte di appello aveva ritenuto i fatti di lieve entità e doveva applicare l'art. 131 bis c.p..

Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

3. Il ricorso risulta infondato e deve rigettarsi con condanna al pagamento delle spese processuali.

Relativamente alla particolare tenuità del fatto, deve rilevarsi che dalla motivazione della decisione impugnata (implicitamente) può escludersi la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 131 bis c.p..

L'assenza dei presupposti per l'applicabilità della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto può essere rilevata anche con motivazione implicita (Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016 - dep. 16/11/2016, Scopazzo, Rv. 26849901; vedi anche Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017 - dep. 18/05/2017, Tempera, Rv. 27003301).

Nel caso in giudizio, la pena irrogata in misura superiore al minimo edittale (pena edittale per il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. B: arresto fino a 2 anni ed ammenda da Euro 5.164,00 a 51.465,00) mesi due di arresto ed Euro 15.000,00 di ammenda, ridotta per le circostanze attenuanti generiche e poi aumentata per la continuazione a mesi 1 e giorni 25 di arresto ed Euro 12.000,00 di ammenda, implicitamente fa rilevare l'esclusione della particolare tenuità del fatto.

Infatti, "In tema di "particolare tenuità del fatto", la motivazione può risultare anche implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice d'appello abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 c.p., per stabilire la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado. Nella specie, relativa a violenza privata, la motivazione implicita circa l'assenza della particolare tenuità è stata desunta da alcuni indici quali: la pena applicata in misura superiore al minimo edittale e la descrizione della condotta come di consistente durata e commessa con modalità allarmanti nei confronti dell'ex coniuge e dei figli minori" (Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018 - dep. 09/04/2019, D, Rv. 27563502; vedi anche Sez. 5, n. 39806 del 24/06/2015 - dep. 01/10/2015, Lembo, Rv. 26531701).

Con l'irrogazione di una pena superiore al minimo edittale la Corte di appello ha escluso (implicitamente) la particolare tenuità del fatto che richiederebbe (in teoria) una determinazione della pena inferiore al minimo edittale: "L'esclusione della particolare tenuità del fatto è compatibile con l'irrogazione del minimo della pena, atteso che l'art. 131-bis c.p., può trovare applicazione solo qualora, in virtù del principio di proporzionalità, la pena in concreto applicabile risulterebbe inferiore al minimo edittale, determinato tenendo conto delle eventuali circostanze attenuanti" (Sez. 6, n. 44417 del 22/10/2015 - dep. 03/11/2015, Errfiki, Rv. 26506501).

Il trattamento sanzionatorio, superiore - in maniera rilevante - al minimo edittale, del resto, non risulta giustificato da elementi soggettivi (tutti positivi), ma solo da elementi rilevanti per la gravità oggettiva dei fatti: "Il riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto non è precluso dall'esistenza di precedenti penali gravanti sull'imputato, pur quando, sulla base di essi, si sia applicata una pena superiore al minimo edittale, atteso che i parametri di valutazione di cui all'art. 131-bis c.p., hanno natura e struttura oggettiva, ed operano su un piano diverso da quelli sulla personalità del reo" (Sez. 3, n. 35757 del 23/11/2016 - dep. 20/07/2017, Sacco, Rv. 27094801).

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 17 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2020