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Tatuaggi e forze armate e di polizia (CdS, 4305/18)

16 luglio 2018, Cassazione penale

Il tatuaggio è incompatibile con arruolamento in forze armate o di polizia solo se al momento della domanda sono visibile con l'uniforme  o - se invisibili - deturpanti o indicativi di personalità abnorme.

La presenza del tatuaggio è sempre causa di esclusione dalle forze armate  qualora esso, quale che ne sia l'entità o il soggetto rappresentato, sia collocato "nelle parti del corpo non coperte dall'uniforme", dovendosi, a tal fine, fare riferimento a tutti i tipi di uniforme utilizzate e/o utilizzabili nell'ambito del servizio. In questa ipotesi, l'amministrazione non è titolare di alcuna discrezionalità, non dovendo procedere ad alcuna valutazione, dovendo bensì solo prendere atto degli esiti di un mero accertamento tecnico (copertura o meno del tatuaggio da parte delle divise).

Il tatuaggio può diventare causa di esclusione - ancorché non collocato in "parti visibili" come innanzi precisate - allorché esso venga considerato "deturpante" per sede e natura, ovvero "indice di personalità abnorme" in virtù del suo "contenuto" (id est, di quanto da esso rappresentato).

In queste ulteriori due ipotesi, l'esclusione non è "vincolata" quale conseguenza dell'esito di un accertamento tecnico (come nel caso di tatuaggio in parti del corpo non coperte da uniforme), se non della mera constatazione di un dato di fatto, ma essa costituisce l'eventuale misura adottata all'esito di una valutazione che costituisce esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'amministrazione e che - salvo i limiti rappresentati dalla sussistenza dei vizi di difetto di motivazione ovvero di eccesso di potere per illogicità e/o irragionevolezza - non è sindacabile dal giudice amministrativo in sede di giudizio di legittimità.

Detti principi valgono anche per i gruppi sportivi Fiamme Oro.

 


Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

(ud. 18/01/2018) 16-07-2018, n. 4305

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9561 del 2016, proposto da:

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

C.F., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati (..)

T.A., F.M. non costituiti in giudizio;

nei confronti

B.E., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato LB, con domicilio eletto presso lo studio PM;

Federazione M.I., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato MS;

sul ricorso numero di registro generale 9914 del 2016, proposto da:

E.B., rappresentato e difeso dall'avvocato LB

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello.Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

F.C., rappresentato e difeso dagli avvocati (..)

A.T., M.F., CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano non costituiti in giudizio;

Federazione M.I., rappresentato e difeso dall'avvocato (..);

per la riforma

quanto al ricorso n. 9561 del 2016:

della sentenza del T.A.R. LAZIO, SEZ. I TER n. 09903/2016, resa tra le parti, concernente graduatoria di merito concorso pubblico per titoli per l'assunzione di n. 25 atleti da assegnare ai gruppi sportivi della Polizia di Stato - Fiamme Oro

quanto al ricorso n. 9914 del 2016:

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO -SEZ. I TER n. 09903/2016, resa tra le parti, concernente graduatoria di merito concorso pubblico per titoli per l'assunzione di n. 25 atleti da assegnare ai gruppi sportivi della Polizia di Stato - Fiamme Oro

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di C.F., B.E., Federazione M.I., Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 gennaio 2018 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi per le parti gli avvocati Galluzzo (Avv.to dello Stato), Pellizzer, Pellegrino, Bernardini e Selvaggi

Svolgimento del processo


1.Con l'appello in esame, il Ministero dell'Interno impugna la sentenza 22 settembre 2016 n. 9903, con la quale il TAR per il Lazio, sez. I-ter, previa riunione di tre ricorsi rispettivamente proposti da A.T. (r.g. n. 9658/2015), F.C. (r.g. n. 9708/2015) e M.F. (r.g. n. 11799/2015):

- ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da A.T.;

- ha respinto il ricorso proposto da M.F.;

- ha accolto il ricorso proposto da F.C. e, per l'effetto, ha annullato il decreto del Capo della Polizia 14 maggio 2015, di approvazione della graduatoria del concorso pubblico per titoli per l'assunzione di 25 atleti da assegnare ai gruppi sportivi della Polizia di Stato - Fiamme Oro, nella parte relativa all'inserimento di E.B. al 1 posto della graduatoria della disciplina motociclismo - specialità velocità.

Al concorso innanzi indicato, con riferimento alla disciplina "motociclismo - specialità velocità", era stato dichiarato vincitore E.B. (punti 25,75), seguito, nell'ordine, da F.C. (21,60), M.F. (20,70) e A.T. (20,30).

La sentenza impugnata ha dapprima dichiarato - in accoglimento dei ricorsi incidentali proposti da C. e F. - l'inammissibilità per difetto di interesse del ricorso proposto da A.T..

Ciò in quanto, poiché in suo favore "non avrebbero dovuto essere computati punteggi per le gare con riferimento alle quali il concorrente non aveva ottenuto alcun posizionamento utile", ne consegue che T. non avrebbe potuto "ottenere un punteggio superiore a punti 18,50, anziché 20,30", il che non gli consente di superare nessuno dei tre concorrenti meglio classificati.

La sentenza ha, quindi, accolto il ricorso proposto da F.C., poiché il B. presenta sull'avanbraccio destro un tatuaggio "di dimensioni tali (cm. 15x7) da coprirne quasi tutta la parte interna, raffigurante la testa di un alieno di colore verde": tatuaggio di "dimensioni non modeste . . . e ben visibile con la divisa estiva a maniche corte".

Da ciò consegue - secondo la sentenza impugnata - la violazione del D.M. n. 198 del 2003, richiamato dagli artt. 2 e 8 del bando di concorso, il quale prevede (tabella 1, punto 2, lett. b), quale causa di non idoneità per l'ammissione ai concorsi, la presenza di tatuaggi "sulle parti del corpo non coperte dall'uniforme; o quando, per la loro sede e natura, siano deturpanti; o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme".

Né rileva "la circostanza dell'astratta rimuovibilità del tatuaggio, in quanto . . . i requisiti di partecipazione al concorso devono essere posseduti dal candidato al momento della scadenza della domanda di partecipazione ed il principio della par condicio osta alla possibilità che possano farsi valere requisiti maturati successivamente".

Infine, la sentenza ha respinto il ricorso proposto da M.F. e rivolto a censurare la valutabilità di taluni titoli del C., quali quelli di "campione under 20" e di "campione esordienti".

Contrariamente a quanto dedotto dal F., la sentenza ha affermato che "tali titoli sono stati valutati dalla Commissione in quanto previamente verificati e certificati dalla Federazione M.I. quale ente organizzatore delle competizioni".

Né, infine, possono sussistere dubbi, secondo la sentenza, in ordine all'attribuzione al C. del titolo di secondo classificato nella graduatoria assoluta predisposta dalla FMI (v. pag. 19 sent.).

2.1. Avverso tale decisione, il Ministero dell'Interno propone i seguenti motivi di appello (come desumibili dalle pagg. 6 - 10 ric.):

error in iudicando, poiché "la decisione non ha tenuto conto che l'amministrazione aveva ben valutato che l'idoneità psicofisica del primo classificato sig. B. era stata dichiarata per il concorso di diverse circostanze consistenti nell'evidenza clinica del trattamento di rimozione in atto, nella certificazione da parte di un qualificato professionista sanitario nonché in ragione della effettiva emendabilità dell'alterazione cutanea rilevata". Ciò in quanto:

a) in sostanza, "avendo appurato, in sede di accertamento dei requisiti fisici, la presenza di un tatuaggio in via di rimozione, in relazione alla certificazione medica presentata, viene oramai ordinariamente disposta la sospensione degli accertamenti, fissando poi la verifica, in un termine generalmente utile alla procedura concorsuale, onde offrire al candidato la possibilità di ripresentarsi con il tatuaggio rimosso". Peraltro, nel caso di specie, il tatuaggio in via di rimozione "non sarebbe in effetti visibile con la divisa ordinaria estiva e invernale (con giacca), ma solamente con la divisa estiva di servizio ordinario con la camicia atlantica a manica corta";

b) "nell'insindacabile esercizio della propria discrezionalità tecnica, la p.a. ha ritenuto, pure nella peculiarità del servizio presso i gruppi sportivi Fiamme Oro, che la presenza di un tatuaggio ancora in fase di rimozione e una eventuale cicatrice all'esito di tale procedura non avrebbero comportato alcun nocumento all'immagine dell'amministrazione o al decoro della divisa".

2.2. Si è costituito in giudizio il sig. F.C., che ha preliminarmente eccepito l'improcedibilità dell'appello per sopravvenuto difetto di interesse, poiché l'amministrazione, in esecuzione della sentenza del TAR, ha disposto l'annullamento della precedente graduatoria nella parte relativa ad E.B. ed approvato una nuova graduatoria che vede il C. collocato al primo posto.

L'appellato ha comunque concluso richiedendo il rigetto del ricorso, stante la sua infondatezza. Inoltre, ha riproposto i motivi di ricorso non esaminati dal TAR (v. pagg. 21-24 memoria del 30 gennaio 2017).

2.3. Si è altresì costituito in giudizio il sig. E.B., che - precisato di avere proposto proprio autonomo appello avverso la sentenza impugnata - ha concluso, nella presente sede, per l'accoglimento dell'appello del Ministero dell'Interno, con conseguente riforma della sentenza oggetto di impugnazione.

2.4. Si è, infine, costituita in giudizio la Federazione M.I., che ha precisato di non avere "interesse a contraddire i motivi di ricorso del Ministero dell'Interno" (v. pag. 3, memoria del 13 dicembre 2017).

2.5. Con ordinanza 17 febbraio 2017 n. 683, questa Sezione, "impregiudicata ogni ulteriore valutazione nel merito", ha accolto la domanda di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata.

All'udienza pubblica di trattazione, la causa è stata riservata in decisione.

3.1. Avvero la decisione n. 9903/2016 del TAR per il Lazio, ha proposto appello anche il sig. E.B. (r.g. n. 9914/2016), che ha articolato i seguenti motivi di impugnazione:

a1) error in iudicando per omessa applicazione del D.P.R. n. 393 del 2003 (spec. artt. 1, 2, 6, 8); erroneo presupposto di fatto; erronea rappresentazione: ciò in quanto il tipo di arruolamento, quale è quello del B., "non ammette i selezionati allo svolgimento di compiti ordinari della Polizia di Stato ma unicamente alle attività sportive proprie delle Fiamme Oro, ovvero al gruppo sportivo della Polizia di Stato, esonerandoli da ogni altro cd. servizio attivo", e ciò fino al mantenimento della qualità di atleta. Solo al momento della cessazione di tale qualità, il soggetto, ai sensi dell'art. 8 D.P.R. n. 393 del 2003, viene destinato ad altre attività istituzionali previste per il ruolo di appartenenza "fermo restando il possesso dei requisiti di idoneità al servizio in Polizia", di modo che il possesso di tali requisiti è rimesso "a successiva valutazione ovvero a quella che sarà eseguita all'atto della dismissione dal ruolo delle Fiamme Oro". Peraltro, il tatuaggio in via di rimozione "non è rappresentativo né di una personalità abnorme né tantomeno ha caratteristiche deturpanti";

b.1) error in iudicando per violazione art. 91 c.p.c., poiché il B. è stato condannato alle spese, pur essendo un mero controinteressato estraneo alla formazione del provvedimento.

3.2. Si è costituito in giudizio il sig. F.C., che - proposta anche nel presente giudizio l'eccezione di improcedibilità dell'appello per sopravvenuto difetto di interesse - ha concluso per il rigetto del medesimo, stante la sua infondatezza.

Il C. ha altresì riproposto i motivi di ricorso di primo grado non esaminati dal TAR (v. pagg. 26-29 memoria del 6 febbraio 2017).

3.3. Si sono altresì costituiti il Ministero dell'Interno e la Federazione M.I., che ha precisato di non "avere interesse a contraddire i motivi di appello proposti dal B.".

3.4. Con ordinanza 17 febbraio 2017 n. 694, questa Sezione (in conformità alla coeva ordinanza n. 683/2017) ha accolto la domanda di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata.

All'udienza pubblica di trattazione, la causa è stata riservata in decisione.

Motivi della decisione


4. Gli appelli devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 96, co. 1, Cpa, in quanto proposti avverso la medesima sentenza.

5. Il Collegio deve, innanzi tutto, respingere l'eccezione di improcedibilità di entrambi gli appelli, proposta dall'appellato C., dovuta (a suo giudizio) al sopravvenuto difetto di interesse in conseguenza della approvazione di una nuova graduatoria che, in sostanza, vede il C. collocato al 1 posto e l'esclusione del B..

Tale provvedimento è stato adottato dall'amministrazione non già per effetto di una rinnovata ed autonoma valutazione del provvedimento anteriormente assunto (e, dunque, in esercizio autonomo del proprio discrezionale potere di autotutela), bensì in mera esecuzione della sentenza emessa dal giudice di I grado, dotata di provvisoria esecutività

Ne consegue che non vi è alcuna "contraddittorietà" nel comportamento dell'amministrazione, avendo quest'ultima sia correttamente esercitato il proprio diritto alla tutela giurisdizionale mediante proposizione dell'appello, sia, contestualmente, dato esecuzione alla sentenza (pur impugnata e, peraltro, poi sospesa nella sua esecutività da questo Consiglio di Stato); pertanto, non vi è alcun sopravvenuto difetto di interesse all'impugnazione (né dell'Amministrazione, né del B.), tale da determinare l'improcedibilità degli appelli.

6. Gli appelli proposti sono, tuttavia, infondati e devono essere, pertanto, respinti, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

6.1. E', innanzi tutto, infondato il motivo (sub lett. a1) dell'esposizione in fatto), con il quale il sig. B. afferma l'inapplicabilità allo "speciale" arruolamento nei gruppi sportivi Fiamme Oro della Polizia di Stato dei requisiti previsti, più in generale, per l'arruolamento "ordinario" nella Polizia di Stato.

In sostanza, secondo l'appellante, i requisiti previsti per l'arruolamento nella Polizia di Stato non si applicherebbero a coloro che accedono allo speciale arruolamento dei gruppi sportivi della Polizia (poiché l'arruolato "non svolgerà altro servizio se non l'attività sportiva per cui venne arruolato"), ma andranno valutati allorché l'arruolato-atleta, persa in un tempo successivo tale "qualità", potrà essere destinato, ai sensi dell'art. 8 D.P.R. n. 393 del 2003, ad "altre attività istituzionali previste per il ruolo di appartenenza . . . fermo restando il possesso dei requisiti di idoneità al servizio in Polizia".

Orbene, l'art. 1 D.P.R. 29 dicembre 2003, n. 393 (Regolamento concernente modalità per l'assunzione di atleti nei gruppi sportivi Polizia di Stato - Fiamme Oro"), prevede in tema di "assunzione degli atleti":

"1. L'accesso ai gruppi sportivi "Polizia di Stato - Fiamme Oro", di seguito denominati "Fiamme Oro", avviene, nel limite delle vacanze organiche del ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato e nell'àmbito di un contingente complessivo non superiore a quattrocento unità, mediante pubblico concorso, per titoli, riservato ad atleti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dalle federazioni sportive nazionali, in possesso di almeno uno dei titoli valutabili di cui alla tabella A, categoria I, e dei requisiti previsti per l'accesso al predetto ruolo".

Dalla lettura della disposizione si evince con chiarezza che gli appartenenti ai gruppi sportivi Fiamme Oro fanno parte del "ruolo degli agenti e degli assistenti della Polizia di Stato" e che, ai fini dell'arruolamento (pur riservato ad "atleti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI"), devono essere posseduti i "requisiti previsti per l'accesso al predetto ruolo" (cioè al ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato).

Nessuna eccezione o norma speciale è prevista dal successivo art. 2, laddove, nel disciplinare il "bando di concorso", si fa semplice riferimento alla previsione del possesso dei "requisiti richiesti per la partecipazione al concorso".

Né è possibile giungere a conclusioni diverse sulla base del successivo art. 8, il quale, nel disciplinare l' "impiego in altre attività istituzionali e passaggio ad altri ruoli", prevede (co. 1):

"Gli atleti che perdono l'idoneità alle attività delle "Fiamme Oro" per una delle cause previste dal comma 2 sono destinati, con decreto del direttore centrale degli affari generali della Polizia di Stato, ad altri compiti di istituto ed impiegati in una delle altre attività istituzionali previste per il ruolo di appartenenza, fermo restando il possesso dei relativi requisiti di idoneità al servizio di polizia.. . ."

Contrariamente a quanto rappresentato dall'appellante B., la previsione, secondo la quale il soggetto che ha perso l'idoneità alla permanenza nelle Fiamme Oro può essere altrimenti impiegato "fermo restando il possesso dei relativi requisiti di idoneità al servizio di polizia", non intende affermare che è solo in tale momento (futuro rispetto all'arruolamento) che devono essere posseduti i requisiti per la partecipazione al concorso in Polizia di Stato, ma solo che i predetti requisiti, da possedersi al termine di scadenza per la presentazione della domanda, devono permanere ("fermo restando il possesso . . ."), anche al successivo momento di transito ad altri compiti nell'ambito della Polizia di Stato.

Con riferimento al caso di specie, ciò comporta che la causa di non idoneità al concorso per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato prevista dalla Tabella 1, punto 2, lett. b) del D.M. 30 giugno 2003, n. 198 (infermità ed esiti di lesioni della cute e delle mucose visibili, tra i quali "tatuaggi sulle parti del corpo non coperte dall'uniforme o quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme"), trova piena applicazione anche in sede di arruolamento nei gruppi sportivi Fiamme Oro, nell'ambito della Polizia di Stato.

E, dunque, correttamente il bando di concorso ha richiamato e reso applicabili al concorso nelle Fiamme Oro le disposizioni ora esaminate.

6.2. Sono altresì infondati i motivi di appello proposti sia dal Ministero dell'Interno (sub lett. a) e b) dell'esposizione in fatto) sia dal B. (ulteriore profilo del motivo sub lett. a1).

6.2.1. Occorre osservare che, ai sensi della già riportata disposizione di cui alla Tabella 1, punto 2, lett. b) del D.M. 30 giugno 2003, n. 198 tra le cause di inidoneità fisica, psichica e attitudinale al concorso per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato, sono compresi, quali "lesioni della cute e delle mucose visibili", i "tatuaggi", qualora essi:

a) siano situati "sulle parti del corpo non coperte dall'uniforme";

b) o, "per la loro sede e natura, siano deturpanti";

c) o "per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme".

Come è stato già affermato dalla giurisprudenza (Cons. Stato, sez. IV, 14 giugno 2012 n. 3525), la norma regolamentare in esame considera il tatuaggio quale causa di esclusione in tre ipotesi, previste come "alternative" (come indicato dall'uso della disgiuntiva "o"), delle quali le prime due costituiscono chiare "alterazioni fisiche", la terza, invece, costituisce più propriamente, oltre che una alterazione fisica, anche un indice di inidoneità psichica.

Dall'esame della norma, può quindi affermarsi che:

- in primo luogo, la presenza del tatuaggio è sempre causa di esclusione, qualora esso, quale che ne sia l'entità o il soggetto rappresentato, sia collocato "nelle parti del corpo non coperte dall'uniforme", dovendosi, a tal fine, fare riferimento a tutti i tipi di uniforme utilizzate e/o utilizzabili nell'ambito del servizio. In questa ipotesi, l'amministrazione non è titolare di alcuna discrezionalità, non dovendo procedere ad alcuna valutazione, dovendo bensì solo prendere atto degli esiti di un mero accertamento tecnico (copertura o meno del tatuaggio da parte delle divise);

- in secondo luogo, il tatuaggio può diventare causa di esclusione - ancorché non collocato in "parti visibili" come innanzi precisate - allorché esso venga considerato "deturpante" per sede e natura, ovvero "indice di personalità abnorme" in virtù del suo "contenuto" (id est, di quanto da esso rappresentato). In queste ulteriori due ipotesi, l'esclusione non è "vincolata" quale conseguenza dell'esito di un accertamento tecnico (come nel primo caso), se non della mera constatazione di un dato di fatto, ma essa costituisce l'eventuale misura adottata all'esito di una valutazione che costituisce esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'amministrazione e che - salvo i limiti rappresentati dalla sussistenza dei vizi di difetto di motivazione ovvero di eccesso di potere per illogicità e/o irragionevolezza - non è sindacabile dal giudice amministrativo in sede di giudizio di legittimità.

Nel caso di specie, poiché non è contestato che il tatuaggio sia collocato in un punto della cute non coperto dalla divisa (v. appello Ministero Interno, pag. 8), non assume alcun rilievo quanto dedotto dall'appellante B. in ordine ad una natura non deturpante né indice di personalità abnorme del tatuaggio medesimo, essendo sufficiente, per le ragioni esposte, che il tatuaggio sia "visibile".

E ciò resta confermato, alla luce di quanto innanzi precisato, anche nei caso in cui il tatuaggio, come afferma l'appellante Ministero dell'Interno, sarebbe visibile non già in relazione a qualunque divisa indossata, ma "solamente con la divisa estiva di servizio ordinario con la camicia atlantica a manica corta".

6.2.2. Allo stesso modo, proprio perché nell'ipotesi di esclusione dovuta a "tatuaggio visibile" è da escludere, alla luce del dato normativo, ogni esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'amministrazione, non può trovare accoglimento la doglianza dell'amministrazione (nella misura in cui essa è rivolta avverso l'aspetto ora in esame), secondo la quale la sentenza impugnata avrebbe, per così dire, invaso la sfera del "merito amministrativo" non considerando quanto esclusivamente appartenente alle valutazioni tecnico-discrezionali dell'amministrazione

6.2.3. Il motivo di appello proposto dal Ministero dell'Interno non può trovare accoglimento nemmeno nella parte in cui con esso si afferma:

- sia che la sentenza impugnata non avrebbe considerato che il tatuaggio era "in via di rimozione", come constatato in sede di accertamento dei requisiti fisici;

- sia che la medesima sentenza non avrebbe considerato che l'amministrazione "nell'insindacabile esercizio della propria discrezionalità tecnica", in presenza, appunto, di un tatuaggio in via di rimozione, avrebbe valutato che "una eventuale cicatrice all'esito di tale procedura, non avrebbe comportato alcun nocumento all'immagine dell'amministrazione o al decoro della divisa".

Orbene, la sentenza impugnata ha condivisibilmente affermato che non può assumere alcuna rilevanza "la circostanza dell'astratta rimuovibilità del tatuaggio, in quanto . . . i requisiti di partecipazione al concorso devono essere posseduti dal candidato al momento della scadenza della domanda di partecipazione ed il principio della par condicio osta alla possibilità che possano farsi valere requisiti maturati successivamente".

Si intende affermare che il requisito fisico che il candidato deve possedere al momento della scadenza del termine di presentazione della domanda è quello - richiesto dalle disposizioni regolamentari innanzi citate - di una cute che non presenti "alterazioni" dovute a tatuaggi visibili. Peraltro, va rilevato che il "processo di rimozione", riscontrato in sede di accertamento del possesso dei requisiti fisici, si pone a tutta evidenza in un momento di per sé già successivo alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Trattandosi poi di un mero accertamento tecnico, è questo (e solo questo) l'oggetto dell'esame dell'amministrazione, esulando da ciò ogni valutazione del "nocumento all'immagine dell'amministrazione o al decoro della divisa" della futura ed eventuale cicatrice (con ciò escludendosi, quindi, anche ogni "invasione" da parte della sentenza impugnata di una presunta sfera di discrezionalità tecnica).

7. Infine, deve essere respinto il motivo di appello (sub lett. b1) dell'esposizione in fatto), con il quale il B. si duole della propria condanna al pagamento delle spese del giudizio di I grado.

Il B., in qualità di beneficiario del provvedimento impugnato, era a tutti gli effetti parte del giudizio volto all'annullamento di detto provvedimento, rivestendo la qualifica di controinteressato rispetto ai ricorsi proposti, di modo che ben ha potuto il giudice di I grado, nell'esercizio del suo potere discrezionale ex artt. 91 ss. c.p.c., disporne, stante la soccombenza, la condanna al pagamento delle spese di giudizio.

8. Per tutte le ragioni esposte gli appelli, previa loro riunione, devono essere respinti, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

Ciò comporta che deve essere dichiarata l'improcedibilità per difetto di interesse dei motivi di ricorso già proposti in I grado dal C. e riproposti con memoria nella presente sede di appello, in quanto non esaminati nel precedente gradi di giudizio.

Stante la natura delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese ed onorari del presente grado di giudizio.

PQM

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta),

definitivamente pronunciando sugli appelli proposti dal Ministero dell'Interno (r.g. n. 9561/2016) e da B.E. (r.g. n. 9914/2016):

a) riunisce gli appelli;

b) respinge gli appelli e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;

c) dichiara l'improcedibilità dei motivi riproposti dall'appellato C.;

d) compensa tra le parti spese ed onorari del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Filippo Patroni Griffi, Presidente

Fabio Taormina, Consigliere

Oberdan Forlenza, Consigliere, Estensore

Giuseppe Castiglia, Consigliere

Luca Lamberti, Consigliere