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Tasso alcolemico: basta per tenuità del fatto? (Cass. 5009/19)

1 febbraio 2019, Cassazione penale

La particolare tenuità del fatto, applicabile anche alla guida in stato di ebbrezza, va apprezzata tenendo presenti congiuntamente gli indicatori della stessa (modalità della condotta, esiguità del pericolo o del danno, grado della colpevolezza), non basandosi esclusivamente sul tasso alcolemico.

 

Corte di Cassazione

sez. IV Penale, sentenza 4 dicembre 2018 – 1 febbraio 2019, n. 5009
Presidente Fumu – Relatore Dovere

Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Asti ha assolto P.V. dal reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b) e comma 2-sexies), per essersi posto alla guida di un autoveicolo in stato di ebbrezza alcolica (0,82 g/1) durante le ore notturne, ritenendo la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen..
2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti, deducendo la violazione di legge; assume che il Tribunale ha ritenuto il fatto di particolare tenuità sulla scorta della sola misura del tasso alcolemico del P. , senza considerare che la particolare tenuità va apprezzata tenendo presenti congiuntamente gli indicatori della stessa (modalità della condotta, esiguità del pericolo o del danno, grado della colpevolezza).

Considerato in diritto

3. Il ricorso è fondato.
3.1. Secondo la previsione dell’art. 131-bis cod. pen., nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’art. 133, comma 1, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. Lo stesso legislatore si è preoccupato di precisare che l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del comma 1, quando l’autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. Del pari, è stato espressamente formulata la definizione di comportamento abituale; tal’è quello dell’autore che sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza o che abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, è di particolare tenuità; ed è comportamento abituale anche quello di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.
Tale causa di non punibilità è configurabile - in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla norma - ad ogni fattispecie criminosa, e pertanto anche in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, non essendo, in astratto, incompatibile, con il giudizio di particolare tenuità, la presenza di soglie di punibilità all’interno della fattispecie tipica, rapportate ai valori di tassi alcolemici accertati, anche nel caso in cui, al di sotto della soglia di rilevanza penale, vi è una fattispecie che integra un illecito amministrativo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 - dep. 06/04/2016, Tushaj, Rv. 266589).
La natura di reati autonomi delle diverse fattispecie dell’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b) e c), delimitate internamente in virtù del grado alcolemico, implica che il giudizio di particolare tenuità va espresso considerando l’escursione di gravità interna alla singola fattispecie e non la complessiva scala di gravità definita dagli illeciti descritti da quelle disposizioni (e da quella di cui alla lett. a).

3.2. Ciò posto, risulta corretta l’affermazione del ricorrente secondo la quale il Tribunale avrebbe giudicato particolarmente tenue il fatto sulla scorta della sola misura del tasso alcolemico.

In effetti, l’intera motivazione del Tribunale ruota intorno a tale misura, superiore di appena 0,02 g/l alla soglia che determina la rilevanza penale del fatto (0,80 g/l). Ma in tal modo il giudice di merito ha posto nel nulla la previsione normativa che, attraverso il richiamo alle modalità della condotta e alla esiguità del danno o del pericolo richiede che venga valutata la complessiva gravità dell’illecito e non una sua componente. Come ognuno può intendere, anche un lieve stato di ebbrezza può determinare un grave pericolo per l’incolumità degli utenti della strada se il soggetto è alla guida di un pesante mezzo, percorre una via cittadina ad elevatissima velocità, in un’ora di intenso traffico veicolare e pedonale.
Ne consegue la fondatezza del ricorso.
4. La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Asti in diversa composizione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Asti in diversa composizione.