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Cessione di sostanza stupefacente non tabellata (C.Cass., sent. 19056/2007)

17 maggio 2007, Nicola Canestrini

Difettando nel nostro ordinamento una definizione farmacologia dello stupefacente ed essendo stata adottata la nozione legale di esso, sono soggette alla normativa che vieta la loro cessione tutte e soltanto le sostanze specificamente indicate negli elenchi di cui al DPR 309/1990.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I PENALE, SENTENZA 17 MAGGIO 2007, N. 19056

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ordinanza del 27/10/2006 (dep. l'8/11/2006) il Tribunale di Bari ha confermato l'ordinanza custodiale 3/10/2006 emessa dal Gip del Tribunale di Bari nei confronti di S. B. quale indagato di detenzione al fine di spaccio di sostanza stupefacente nonché del reato di cui all'art. 586 C.P. in danno di F. A., suicidatosi con un salto dal balcone subito dopo avere ingerito semi di "Rosa hawaiana" acquistati presso il B..

Richiamate, quanto ai fatti, le risultanze delle investigazioni quali illustrate nell'ordinanza custodiale, il Tribunale del riesame ha rilevato come non potesse nutrirsi dubbio alcuno sulla natura stupefacente dei semi in questione, avendo la consulenza tossicologica accertata la presenza del principio attivo dell'Amide dell'Acido Lisergico, inserito nella prima tabella delle sostanze stupefacenti, e comunque essendo pacifico e notorio l'effetto di natura allucinogena procurato dalla ingestione di semi di "rosa hawaiana" indirettamente tabellata; di tale natura stupefacente era peraltro ben consapevole l'indagato così come chiaramente desumibile dalle conversazioni intercettate. Il Tribunale ha inoltre sottolineato la ricorrenza nella specie dell'ipotesi di cui all'art. 586 C.P., non essendo idoneo nella specie ad interrompere il nesso causale l'eventuale subingresso di concause, quali l'assunzione di farmaci o la presenza di un disturbo psichico, e dovendosi comunque sempre tenere conto dell'effetto allucinogeno e quindi della prevedibile perdita di vista dei confini del reale. Quanto alle esigenze cautelari il Tribunale ha sottolineato il pericolo di reiterazione di fatti analoghi, l'inserimento dell'indagato nei canali di acquisto e smercio di stupefacenti veicolati tramite il proprio esercizio commerciale, la personalità negativa del B..

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell'indagato deducendo, con tre motivi, violazione di legge e vizi di motivazione sia con riferimento alla classificazione dei semi sia con riferimento al ravvisato nesso causale tra la vendita di tali semi e l'evento morte successivamente verificatosi.

Osserva

Quanto alla prima questione il ricorrente ha rilevato, richiamando la giurisprudenza in materia, come erroneamente si fosse attribuita rilevanza penale alla detenzione dei semi in oggetto, non essendo la pianta ed i suoi semi inseriti nelle tabelle e non assumendo significatività alcuna la rilevata presenza nei semi di un principio stupefacente.

Quanto alla seconda questione il ricorrente ha sostenuto la assoluta mancanza del nesso causa effetto tra la condotta posta in essere dal B. ed il suicidio del giovane, anche valutato il fatto che la vendita delle sostanze fornite all'A. era consentita; inoltre si era irritualmente tenuto conto della indagine autoptica effettuata dal P.M. senza dare di essa comunicazione alla parte indagata e quindi rendendola inutilizzabile. Infine il ricorrente ha contestato la sussistenza nella specie di esigenze cautelari.

Il ricorrente, nei due motivi che, per la loro stretta connessione ben possono essere esaminati congiuntamente, pone duplice questione:

1. si chiede, in primo luogo, se la vendita di semi di "rosa hawaiana" (Ipnea violacea limneus o Argyreia Nervosa o Baby Hawaian Wood Rose) contenente il principio attivo dell'Amide dell'Acido Lisergico (LSA), inserito nella prima tabella delle sostanze stupefacenti , integri il reato di cui all'art. 73 DPR 309/90;

2. si chiede, in secondo luogo, se, in caso di morte dell'acquirente (avvenuta per essersi la vittima gettata dal balcone subito dopo l'ingestione dei semi di Rosa Hawaiana) possa ravvisarsi l'ipotesi di cui all'art. 586 C.P. a carico di chi abbia detti semi venduto alla vittima stessa.

Quanto al primo quesito, il Collegio ritiene debba darsi continuità all'indirizzo, posto dalle sentenza n. 9973/98 delle Sezioni Unite di questa Corte, e seguito da uniforme indirizzo delle Sezioni semplici (cfr.ex multis Cass. sentenze nn. 6874/99 13315/00 33576/01 29958/03 - 34072/03 20907/05), alla stregua del quale deve affermarsi, con specifico riguardo al caso sottoposto:

· che, difettando nel nostro ordinamento una definizione farmacologia dello stupefacente ed essendo stata adottata la nozione legale di esso, sono soggette alla normativa che vieta la loro cessione tutte e soltanto le sostanze specificamente indicate negli elenchi predisposti;

· che di inserimento nell'elenco predisposto, nel caso di vegetali contenenti naturalmente un principio attivo già inserito in tabella, può parlarsi solo quando anche tale vegetale foglia, semi etc. sia distintamente compreso in tale elenco;

· che, non essendo i semi di Rosa Hawaiana ceduti dal B. al giovane A., inclusi nelle tabelle allegate al DPR 309/90, non può, allo stato dell'attuale normativa, affermarsi che la loro cessione integri il reato di spaccio di stupefacenti.

Quanto al secondo quesito, è agevole rilevare che, difettando, secondo quanto sin qui detto, una condotta dell'imputato costituente reato che possa porsi in relazione di causa effetto con la morte del soggetto passivo in accordo con i principi formulati da questa Corte in subjecta materia (cfr. da ultimo: Cass. sent. n. 14302/06), deve escludersi nel caso sottoposto la sussistenza dell'ipotesi di cui all'art. 586 C.P. (pur rimanendo, ovviamente, impregiudicata la possibilità di ravvisare nella condotta stessa gli elementi per ricondurre la vicenda a diversa ipotesi delittuosa, quale quella di cui all'art. 589 C.P.).

Dalle sintetizzate statuizioni discende che, annullata senza rinvio l'ordinanza impugnata che dall'osservanza degli indicati principi si è totalmente sottratta, debba dichiararsi l'inefficacia della misura cautelare adottata a carico del B. e disporsi la sua scarcerazione alle condizioni di legge nonché le comunicazioni di rito.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e per l'effetto dichiara l'inefficacia della misura cautelare applicata nei confronti di B. S. con ordinanza 3/10/2006 del Gip del Tribunale di Bari; ordina la scarcerazione del predetto B., se non detenuto per altra causa. Si comunichi al P.G. in sede ai sensi dell'art. 626 C.P.P.