Anche lo stato di gravidanza del difensore può costituire un legittimo impedimento a comparire in udienza purché, analogamente a quanto previsto per le condizioni di salute, determini uno stato di malattia ovvero di minaccia di parto prematuro adeguatamente documentato da specifiche attestazioni sanitarie.
Non ha diritto al rinvio dell'udienza il difensore, nominato quando già la gravidanza era in corso, che aveva avuto tutto il tempo necessario per scegliere un sostituto processuale ed il difensore designato al suo posto, a sua volta, aveva a sua disposizione un periodo congruo per preparare in modo adeguato la difesa del condannato, considerato il tipo di causa in cui avrebbe dovuto prestare l’attività difensionale, se oggettivamente priva di difficoltà.
Come il difensore impedito per ragioni di salute, anche quello impedito da uno stato gravidanza implicante rischi per la salute della madre o del nascituro, tenuto conto, in particolare, della prossimità della data del parto, non ha l’obbligo di nominare un sostituto sempreché la protrazione di questa sua particolare condizione o il suo aggravamento costituiscano eventi improvvisi e imprevedibili e sia in concreto possibile la nomina di un sostituto processuale in grado di assicurare all’assistito un’adeguata difesa.
Corte di Cassazione
sez. I Penale, sentenza 30 ottobre – 13 novembre 2020, n. 31999
Presidente Di Tomassi – Relatore Aliffi
Ritenuto in fatto
1. Con la decisione in epigrafe, il Tribunale di Forlì, giudice dell’esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concessa a B.A. , alias G.A. , con la sentenza resa dal Tribunale di Pavia in data 10.12.2014, irrevocabile il 15.1.2015.
A ragione osservava che il condannato, come previsto dall’art. 168 c.p., comma 1, n. 2), entro cinque anni dalla data di irrevocabilità di tale sentenza è stato condannato con pronuncia del Tribunale di Forlì, in data 28.2.2019 alla pena di anni 2 mesi 4 di reclusione ed Euro 800,00 di multa.
2. Avverso la decisione ha proposto ricorso il B. chiedendo l’annullamento del provvedimento.
Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 111 Cost., comma 4, art. 6, comma 3 lett. c), Convenzione Edu nonché agli artt. 666, 127 e 420 ter c.p.p., sostenendo che il giudice dell’esecuzione aveva rigettato l’istanza di rinvio dell’udienza avanzata dal suo difensore di fiducia nonostante lo stesso avesse dedotto e tempestivamente comunicato l’impedimento assoluto a parteciparvi per gravi ragioni di salute documentate da certificazione medica attestante gravidanza con altissimo rischio in considerazione della minaccia di aborto con prescrizione di riposo assoluto e di astensione da attività lavorativa prima della data di inizio del periodo obbligatorio pre parto.
Il Tribunale, seguendo un percorso giustificativo illogico e contraddittorio, partendo dal presupposto che possa essere legittimo esclusivamente l’impedimento per stato di gravidanza riferito ai due mesi che precedono la data presunta del parto non ha tenuto conto delle indicazioni presenti nella certificazione medica allegata sull’impossibilità oggettiva del difensore di svolgere attività lavorativa anche nel periodo precedente; inoltre non ha considerato che il difensore di fiducia non disponeva di sostituti processuali e che comunque non vi era alcun onere di procedere alla nomina di un sostituto in ragione del tipo di procedimento che era stato instaurato dal pubblico ministero quando già sussisteva la causa di impedimento; anche nel caso in cui il difensore impedito si fosse determinato a nominare un sostituto, quest’ultimo sarebbe stato onerato di un incarico delicato che non avrebbe potuto assolvere, contrariamente a quanto si legge nell’ordinanza impugnata, ripotandosi alla memoria scritta in atti perché oggettivamente carente per essere priva dei necessari riferimenti alla sentenza posta a fondamento della richiesta di revoca del beneficio ancora non conosciuta al momento del suo deposito. D’altra parte, a seguito della pronuncia a sezioni unite n. 41432 del 27.7.2016, è ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità che il difensore di fiducia ha l’onere di nominare un sostituto processuale e di indicare le ragioni dell’impossibilità di provvedervi solo quando deduce un impedimento dovuto à concomitante impegno professionale non quando l’impedimento è cùostituito da ragioni di salute. Non vi è motivo per non estendere detto principio, in analogia a quanto già stabilito per il giudizio davanti al Tribunale di sorveglianza, anche nell’udienza camerale prevista per il giudizio di esecuzione.
Considerato in diritto
L’unico motivo non è fondato, sicché il ricorso deve essere rigettato.
1. È pacifico che l’art. 420-ter c.p.p., comma 5, trova applicazione nel procedimento di esecuzione, oltre che in quello di sorveglianza. In applicazione di tale disposizione, le serie ragioni di salute debitamente provate, costituiscono causa di rinvio dell’udienza purché tempestivamente comunicate e se, illegittimamente, disattese danno luogo a nullità di quest’ultima (Sez. 1, n. 27074 del 03/05/2017, Ferretti, Rv. 270343; Sez. 1, n. 14622 del 07/02/2019, Longo, Rv. 275329; Sez. 1, n. 10565 del 16/01/2020 Rv. 278488; Sez. 1, n. 20998 del 26/06/2020, Puca, Rv. 279333; Sez. 1, n. 21348 del 10/07/2020, Lala Ylli, Rv. 279460).
Il difensore impedito a causa di serie ragioni di salute o da altro evento non prevedibile o evitabile non ha l’onere di designare un sostituto processuale o indicare le ragioni dell’omessa nomina salvo che lo stato patologico sia prevedibile. Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, nel suo più autorevole consesso, l’impedimento deve essere giustificato da circostanze improvvise e assolutamente imprevedibili, tali da impedire anche la tempestiva nomina di un sostituto che possa essere sufficientemente edotto circa la vicenda in questione. Il rinvio per legittimo impedimento, quindi, diventa giuridicamente doveroso solo quando la situazione addotta a base dell’istanza sia impeditiva non solo della partecipazione del professionista all’udienza, ma anche della tempestiva nomina di un sostituto che possa assicurare una efficace difesa (Sez. U, n. 41432 del 21/07/2016, Nifo Sarrapocchiello, Rv. 267747-01).
Nello stesso solco tracciato dalle Sezioni Unite, è stato ulteriormente precisato che l’impedimento a comparire del difensore dovuto a ragioni di salute, attestato da idonea documentazione, dà diritto al rinvio dell’udienza quando, in relazione alla patologia, impedisca la personale comparizione e sia giustificato da circostanze improvvise e assolutamente imprevedibili, tali da impedire la tempestiva nomina di un sostituto che possa essere edotto della vicenda processuale (Sez. 2 n. 50731 del 06/12/2019, Caruso Rv. 277717; Sez. 3, n. 38475 del 31/05/2019, Gabrielli, Rv. 276761).
2. Anche lo stato di gravidanza del difensore può costituire un legittimo impedimento a comparire in udienza purché, analogamente a quanto previsto per le condizioni di salute, determini uno stato di malattia ovvero di minaccia di parto prematuro adeguatamente documentato da specifiche attestazioni sanitarie (Sez. 6, n. 26614 del 23/03/2018, Tocco, Rv. 273582).
Come il difensore impedito per ragioni di salute, anche quello impedito da uno stato gravidanza implicante rischi per la salute della madre o del nascituro, tenuto conto, in particolare, della prossimità della data del parto, non ha l’obbligo di nominare un sostituto sempreché la protrazione di questa sua particolare condizione o il suo aggravamento costituiscano eventi improvvisi e imprevedibili e sia in concreto possibile la nomina di un sostituto processuale in grado di assicurare all’assistito un’adeguata difesa.
3. Nel caso in scrutinio, il Tribunale ha fatto buon governo degli espositi principi.
Ha, infatti, desunto l’assenza di una situazione di impedimento rilevante a fini del rinvio da elementi fattuali di significato inequivoco ed in particolare dalla notevole distanza tra la data di notifica al difensore del decreto di fissazione dell’udienza e quest’ultima, dalla lontananza della data del parto e dall’assenza di certificazione che in qualche modo attualizzasse il rischio di interruzione della gravidanza, diagnosticato in epoca risalente, rispetto al periodo di svolgimento dell’udienza di cui veniva chiesto il rinvio (la certificazione risaliva a qualche mese prima). In detto contesto, il difensore, peraltro nominato quando già la gravidanza era in corso, aveva avuto tutto il tempo necessario per scegliere un sostituto processuale ed il difensore designato al suo posto, a sua volta, aveva a sua disposizione un periodo congruo per preparare in modo adeguato la difesa del condannato considerati il tipo di causa in cui avrebbe dovuto prestare l’attività difensionale, oggettivamente priva di difficoltà.
5. Al rigetto consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.