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Spese ordinarie e spese straordinarie nel mantenimento dei figli

12 dicembre 2017, AA.VV.

Le spese ordinarie sono comprese nell'assegno di mantenimento deciso al momento della separazione, quelle straordinarie no: la distinzione nel silenzio della legge è affidata all'interprete.

Uno degli aspetti che verranno regolamentati sin dal primo momento della separazione fra coniugi, è quello o dell'assegno di mantenimento a favore dei figli.

L'assegno di mantenimento comprende le spese ordinarie ma non quelle straordinarie, che dovranno essere versate extra (normalmente nella misura del 50%, e con necessità di consenso preventivo se superiori ad una certa cifra).

Ma come si distinguono le spese ordinarie da quelle straordinarie?

Di seguito si riporta (praticamente letteralmente, data la chiarezza) un estratto di un articolo di Natali e Piselli tratto dall'analisi ben più approfondita "Affidamento e mantenimento dei figli: unicita? dello status e difficile distinguo fra spese ordinarie e spese straordinarie", La rivisita Neldiritto, 6/2014, nonchè un vademecum giurisprudenziale elaborato (senza che sia vincolante)  del Tribunale di Varese.

Si vedano, peraltro, anche le cd. "Linee Guida per la definizione delle modalità di approvazione e di rimborso delle spese extra assegno di mantenimento per figli minori e maggiorenni non economicamente indipendenti" del Foro di Milano, approvate - non vincolanti, ma orientative - nel dicembre 2017; il Consiglio nazionale forense ha pubblicato analoghe linee guida per le modalità di mantenimento dei figli nei contenziosi per facilitare e rendere più trasparente la distinzione tra il mantenimento ordinario e la determinazione delle spese straordinarie. All’interno del documento, pertanto, sono individuati i criteri di distinzione delle due voci di credito, prevedendo le modalità di identificazione delle spese ordinarie e straordinarie in caso di mancata espressa pattuizione e/o accordo tra le parti sul punto, anche in relazione alla distinzione tra le spese “extra assegno” obbligatorie e quelle subordinate al consenso di entrambi i genitori. Infine le linee guida si occupano delle modalità di rimborso al genitore anticipatario e chiariscono il rapporto tra l’assegno di mantenimento e gli assegni familiari e gli adempimenti necessari per la deducibilità fiscale delle spese straordinarie.

Criteri distintivi tra spese ordinarie e straordinarie.

Occorre rilevare che i concetti di "ordinario" e "straordinario"  in riferimento alle spese vengono adoperati dal legislatore in materia completamente eterogenee (vedi, in materia di usufrutto, locazione e possesso, etc.). Il significato che tale espressioni assumono nel contesto della separazione personale e del divorzio tra coniugi ha però autonoma connotazione, poiché si tratta non di ordinaria o straordinaria manutenzione (concetti imputabili a beni inanimati) ma di ordinario o straordinario mantenimento, con riferimento alle condizioni di vita dei figli. [1]

Inoltre, va subito notato che il nostro codice civile non contiene una espressa disciplina in materia di spese straordinarie, né si preoccupa di definire, se pur in via chiaramente generale e astratta, il concetto di spesa ordinaria o di mantenimento.[2]

Infatti l?art. 155 comma 2, c.c. si limita a stabilire la misura e il modo con cui ciascuno dei genitori deve contribuire al mantenimento, alla cura, all?istruzione e all?educazione dei figli, senza alcuna distinzione di merito all?ordinarietà o straordinarietà delle spese necessarie al loro sostentamento.

Conseguentemente, la portata e il contenuto delle spese ordinarie e straordinarie sono frutto di un?elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.

Le spese ordinarie

La giurisprudenza stabilisce chiaramente che "le spese riguardanti il sostentamento e le cure ordinarie sono ricomprese nell'assegno corrisposto mensilmente a tiolo di mantenimento in quanto aventi carattere ordinario" (sentenza Cass. n. 925/05).

Così sono state ritenute "ordinarie":

  • le spese alimentari,
  • di igiene personale,
  • vestiario,
  • ricreative,
  • nonché quelle per regali,
  • spostamenti urbani e
  • acquisto di libri.

Con specifico riguardo al settore scolastico/educativo, si rileva in giurisprudenza che vengono considerate come ?spese ordinarie?, anche se parametrate nell?arco di un anno e non di carattere giornaliero, quelle effettuate per l?acquisto di libri scolastici, di materiale di cancelleria, dell?abbigliamento necessario per lo svolgimento dell?attività fisica a scuola, della quota di iscrizione alle gite scolastiche. Tutto ciò, ovviamente, basandosi sulla considerazione che la frequenza scolastica da parte del minore, con i suoi correlati attività e adempimenti, non ha carattere eccezionale ed imprevedibile ma, al contrario, obbligatorio e fondamentale.

Anche la spesa mensile per la frequenza scolastica con annesso semi-convitto è stata considerata come ?spesa ordinaria? in relazione al normale standard di vita seguito dal minore fino al momento della crisi familiare, con eventuale possibilità peraltro di aumentare l?assegno di mantenimento precedentemente disposto per far fronte a tale esigenza.[3]

Con particolare riguardo a quelle sanitarie, sono state qualificate, come ordinarie, dalla giurisprudenza, in questo senso sicuramente condivisibile, quelle relative a una normale visita pediatrica di controllo o all?acquisto di medicinali da banco[4], le spese per la baby-sitter[5] o quelle relative a prestazioni sanitarie mutuabili.[6]

Come condivisibilmente osservato, il contributo al mantenimento fissato dal giudice, in quanto rata mensile di un contributo annuale (spese ordinarie), tiene in considerazione ?esigenze complessive di vita dei figli? e ricomprende ?anche quelle spese che, sia pur non ricorrenti ogni mese, possono ritenersi prevedibili in un determinato assetto di vita (ad esempio le spese per l?abbigliamento, per l?acquisto di libri scolastici)?. [7]

Le spese straordinarie

Tuttavia, tale contributo ?non può però ritenersi esaustivo delle esigenze dei figli medesimi, in relazione ad avvenimenti o alle scelte che trascendono le prevedibili e normali esigenze di vita quotidiana?.[8]

Esso è invero determinato in misura tale ?da contemperare le contrapposte necessità dell?obbligato e dei beneficiati in regime di normalità: e quindi l?apporto si rivela inadeguato per fronteggiare le spese ? sempre sostenute nell?interesse dei figli e ragionevoli in relazione alle loro esigenze, nonché compatibili con il tenore di vita dei genitori ? tante volte ingenti, dipendenti da situazioni, scelte o fatti che a quel criterio di normalità (intesa in senso economico) sfuggono e che, pertanto, sono separatamente rimborsabili?.

Il riferimento è alle ?spese straordinarie?, le quali vengono a comprendere particolari spese ulteriori rispetto agli oneri più strettamente attinenti al mantenimento quotidiano della prole, assolto dall?assegno perequativo mensile posto a carico del genitore non collocatario o non affidatario.

Si tratta di spese riguardanti aspetti tra loro diversificati, ma per lo più attinenti a particolari momenti della sfera scolastica, sportiva, ludico-ricreativa e medico-sanitaria dei figli non sussumibili nelle ordinarie esigenze dei medesimi.

Le aule di tribunale definiscono ?straordinarie? le spese: ?non ricorrenti e, comunque, non prevedibili in anticipo sempre che di apprezzabile importo, ad esclusione di natura voluttuaria (ossia per bisogni ludici, non strettamente necessari)" (Tribunale di Catania, ord. 11.10.2010; il Tribunale di Catania già il 04 novembre 2008, definiva le spese straordinarie come: ?quelle connotate dal requisito dell?imprevedibilità che non ne consente l?inserimento nell?assegno mensile, il quale copre le normali esigenze di vita quotidiana ma non gli esborsi (eventualmente anche periodici) dettati da esigenze specifiche non quantificabili ex ante proprio perché non rientranti nella consuetudine di vita avuto riguardo al livello sociale del nucleo familiare?).).

Dette spese non possono essere ricomprese neppure con il consenso di entrambi i coniugi nell'assegno di mantenimento, dato che ?? la soluzione di includere le spese straordinarie, in via forfettaria, nell?ammontare dell?assegno posto a carico di uno dei genitori può rivelarsi in netto contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall?articolo 155 cod. civ. E con quello dell?adeguatezza del mantenimento, poiché si introduce, nell?individuazione del contributo in favore della prole, una sorta di alea incompatibile con i principi che regolano la materia? (Cass. civ., n. 9372, del 08 giugno 2012).

La ?straordinarietà? delle spese straordinarie è stata rinvenuta, sia in dottrina che in giurisprudenza, nell?essere tali esborsi connessi a necessità filiali ?occasionali? o ?imprevedibili?[9], non quantificabili ex ante, o perché legate a contingenze sopravvenute e imprevedibili, anche nell?entità, o perché non rientranti nella consuetudine di vita dei figli avuto riguardo al livello sociale del nucleo familiare.

Val la pena sottolineare che il criterio talora utilizzato dalla giurisprudenza per l?individuazione concreta di dette spese è quello della verifica ?a contrario? o ?per esclusione?, rispetto alle spese già ricomprese nell?assegno mensile, diretto a coprire esigenze di vita di natura ?ordinaria? come, ad esempio, quelle alimentari, di igiene personale, vestiario, ricreative, nonché quelle per regali, spostamenti urbani e acquisto di libri.[10]

Quanto al carattere occasionale e solo eventuale di tali spese, in dottrina è stato rilevato che le spese straordinarie ?a differenza dell?assegno, non vengono erogate in misura fissa e corrente ogni mese, con una destinazione generica al mantenimento, ma solo a richiesta a copertura di singoli e determinati esborsi?.[11]

Occorre tuttavia una maggior specificazione di tale concetto di spesa e, in vero, la giurisprudenza, sia di legittimità sia di merito, ha tentato più volte di fornire un?enucleazione organica delle ?spese straordinarie? anche mediante la formulazione di specifici protocolli, che, provenendo da diversi Tribunali, risultano però comunque inevitabilmente difformi fra loro e comunque non sono idonei a dare una definizione generale e astratta di tali particolari spese.

Obblighi dei coniugi per le spese straordinarie

?L?affidamento congiunto presuppone un?attiva collaborazione dei genitori nell?elaborazione e la realizzazione del progetto educativo comune? (Cass., sent. n. 10174, del 20.06.2012).

Le singole decisioni, quanto meno di quelle più importanti, è necessario che vengano assunte sulla base di effettive consultazioni tra i genitori, e quindi con il consapevole contributo di ciascuno di essi. In altre parole, le ?scelte straordinarie? devono essere sempre prima concordate (così come le spese ne ne derivano).

 Ne discende che il genitore che richieda all?altro il rimborso di spese sostenute per il minore deve dimostrare al giudice di aver provveduto a consultare preventivamente l?ex coniuge, al fine di ottenere il suo consenso (e quindi si consiglia di chiedere il consenso con largo anticipo e per iscritto).

Ne consegue che, nelle scelte ?di maggior interesse? della vita quotidiana del minore ? quali, di regola, quelle attinenti alla sua istruzione, ciascun genitore, in ogni caso ed in ogni tempo, ha un autonomo potere di attivarsi nei confronti dell?altro per concordarne le eventuali modalità, e, in difetto, ricorrere all?autorità giudiziaria: il giudice verificherà e bilancerà l'interesse del minore e la compatibilità con le condizioni economiche dei genitori  e potrà obbligar eil coniuge in dissenso sulle spese straordinarie a rimborsare la sua parte qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso.

 

(Fonte: Luca Christian NATALI e Sabrina PISELLI, "Affidamento e mantenimento dei figli: unicita? dello status e difficile distinguo fra spese ?ordinarie? e spese ?straordinarie", La rivisita Neldiritto, 6/2014, giugno 2014, Neldiittoeditore. Per facilitare la lettura online, sono stati elaborati i contenuti aggiungendo sottoparagrafi e cambiate alcune frasi, aggiungendo peraltro qualche specificazione). 


[1] V. protocollo elaborato a cura del Tribunale di Varese, Diritto di famiglia. Spese ordinarie e straordinarie, in www.tribunale.varese.it, riprodotto in calce.

[2] Per vari dei presenti riferimenti, si consenta il rinvio a NATALI-PISELLI, La Suprema Corteinterviene sulle spese straordinarie per i figli: il padre facoltoso deve pagare di più!.

[3] Tribunale per i minorenni Bari, decreto 6 ottobre 2010, in www.diritto.it

[4] Trib. Civ. Catania, Sez. I, 4 dicembre 2008.

[5] Cfr. Cass., 26 marzo 2004 n. 6074, Cass. 28 aprile 2004 n. 8099, Corte d?Appello Napoli 13 luglio 2007, in www.minoriefamiglie.it, come citate da NATALI-PISELLi, la Suprema Corte interviene sulle spese straordinarie per i figli: il padre facoltoso deve pagare di più!, cib. Ibid

[6] Così Cass. N. 925/05

[7] Cfr. Tribunale Messina 3/01/2006, come citata da Florio, Aspetti patrimoniali nella crisi della famiglia. Le spese straordinarie: queste sconosciute. Riflessioni alla luce della pronuncia della Cassazione 12.04.10 n. 8676, articolo 4.05.10, in www.filodiretto.com.

[8] Cfr. Corte appello Messina 14/10/2002.

[9] Come spese straordinarie ?quelle che per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall?ordinario regime di vita dei figli?.

[10]Ventiquattrore Avvocato, 1 maggio 1012 n. 5, 8 ss.

[11] Cfr. NAPOLITANO-RUSSO, Ascolto del minore e provvedimenti relativi alla prole, in AA.VV., Le prassi giudiziali nelle cause di separazione e divorzio, Torino, 2007, 66.

 

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Tribunale di Varese

Comitato Scientifico

EMILIO CURTO? - CHIARA DELMONTE ? CLAUDIA BONOMI - GIUSEPPE BUFFONE - FRANCESCO PAGANINI ? CRISTIANO DE GIOVANNI

DIRITTO DI FAMIGLIA
SPESE ORDINARIE E STRAORDINARIE

 

AUTONOMIA CONCETTUALE NEL DIRITTO DI FAMIGLIA

I concetti di ?ordinario? e ?straordinario? ? in riferimento alle ?spese? - vengono adoperati dal legislatore in materie completamente eterogenee (vedi, in materia di usufrutto, locazione e possesso, etc.). Sennonche?, il significato che tali espressioni assumono nel contesto della separazione personale e del divorzio tra coniugi ha autonoma connotazione, e tanto perche? non di ordinaria o straordinaria ?manutenzione? si tratta (concetti imputabili a beni inanimati) bensi? di ordinario o straordinario ?mantenimento? (concetti riferiti alle condizioni di vita dei figli).

POSSIBILE TIPIZZAZIONE ?CASO PER CASO?

Per espressa previsione normativa ex art. 155, secondo e settimo comma, c.c., vecchia formulazione, ed ex art. 155, quarto comma, c.c., attuale formulazione ed ex art. 6, terzo comma, della legge 1.12.1970, n. 898, come modificato dall?art. 11 della legge 6.03.1987, n. 74, il giudice, tenuto conto dell?accordo fra le parti (chiaramente non vincolante), determina la misura e il modo in cui il genitore non affidatario o, comunque, con cui i figli non convivono, qualora i figli siano maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, deve contribuire al loro mantenimento, il che implica che ? fuori da ogni semplificazione per categorie ? il giudice potrebbe stabilire quali specifiche spese vadano comprese e quali escluse dall?assegno previsto e in che modo debba procedersi a far fronte alle altre spese possibili.

CRITERI PER UNA TIPIZZAZIONE ?GENERALE?

Sono ?straordinarie? tutte quelle spese che non afferiscono alla soddisfazione delle esigenze di vita quotidiana di una persona normale (ovviamente, tali esigenze mutano e si accrescono nel corso del tempo, in ragione del sempre maggiore benessere e in relazione all?eta? dei figli, secondo l?id quod plerumque accidit). In conseguenza, le spese di mantenimento straordinarie sono caratterizzate dai seguenti elementi: periodicita? piu? che occasionalita? e sporadicita? (requisito temporale), gravosita? (requisito quantitativo) e necessita? o utilita? (requisito funzionale). Pertanto, vi rientrano, non solo le spese da sostenere una tantum, ma anche quelle che attengono ad un lasso piu? o meno lungo ma determinato di tempo (spese periodiche); quelle che hanno una certa consistenza sul piano pecuniario (spese gravose); quelle che mirano a realizzare interessi primari o comunque rilevanti della persona (spese necessarie o utili), fatta esclusione, quindi, di quelle meramente voluttuarie. Sono, quindi, spese straordinarie quelle che, non riguardando la soddisfazione di esigenze di vita quotidiana della persona normale (dell?homo ejusdem condicionis et professionis), quali lavarsi, mangiare, vestirsi ? aspetto negativo -, siano periodiche e non fisse, gravose e non vili, necessarie o utili e non meramente futili o voluttuarie ? aspetti positivi -, nonche? le spese a esse immediatamente propedeutiche o consequenziali (spese strumentali). Applicando i suddetti principi, a titolo esplicativo, le spese straordinarie si possono raggruppare in tre filoni tipici, con tutti i menzionati limiti di una simile classificazione, anche con riferimento alla loro accezione: a. spese relative alla salute (acquisto di particolari farmaci, non certo dell?aspirina o dell?acqua ossigenata; visite specialistiche; interventi chirurgici; pratica di particolari terapie, quali inalazioni termali, fisioterapia); b. spese relative all?istruzione (rette di asili privati; tasse scolastiche, tasse universitarie, libri, corsi di specializzazione); c. spese relative alla cultura e allo sport (abbonamento ad una rivista specialistica e non certo ad una ludica, palestra, piscina). Tale contributo alle spese straordinarie presuppone che sia data adeguata documentazione degli importi e delle causali di detti esborsi.

REGIME GIURIDICO

Le spese ordinarie sono gia? ricomprese nell?assegno di mantenimento; quelle straordinarie, vanno versate a parte. Il coniuge tenuto al contributo per le spese straordinarie, vi puo? essere tenuto a semplice richiesta del genitore collocatario, purche? vi sia stato previo accordo; oppure, senza previo accordo ma previa esibizione della documentazione che ne registra l?esborso, per le sole spese il cui esborso e? obbligatorio per Legge o regolamento. Il giudice e? libero di stabilire, in sentenza, un regime unitario o diversificato. Altrimenti puo? differenziare in ragione della natura delle spese. Giova, comunque, ricordare che, secondo la Suprema Corte (da ultimo: Cass. civ., sez. I, sentenza 27 aprile 2011 n. 9376, Pres. Macioce, rel. Campanile), non essendovi coincidenza fra le decisioni di maggiore interesse per i figli e le spese straordinarie, non e? configurabile a carico del coniuge affidatario alcun obbligo di previa concertazione con l'altro coniuge sulla determinazione delle spese straordinarie, nei limiti in cui esse non implichino decisioni di maggior interesse per i figli; tuttavia, tale principio non e? inderogabile, essendo sempre possibile che il giudice, ai sensi dell'art. 155 c.c., determini, oltre che la misura, anche i modi con i quali il coniuge non affidatario contribuisce al mantenimento dei figli, in modo difforme da quanto previsto in linea di principio dalla legge (Cass., 21 gennaio 2009, n. 2182; Cass. 5 maggio 1999, n. 4459. La Corte aggiunge: il tema della preventiva concertazione, anche per quanto attiene alla materia delle spese straordinarie, appare ispirato a quella regola dell'accordo che caratterizza, come imprescindibile momento dialettico, l'individuazione da parte di entrambi i genitori, anche dopo il verificarsi della crisi coniugale, delle decisioni maggiormente corrispondenti alle esigenze del minore , nell'ambito di una funzionalizzazione, rispetto a queste ultime, dell'esercizio della potesta?.

SPESE ORDINARIE

SPESE STRAORDINARIE

Requisito temporale: spese occasionali, sporadiche

Requisito quantitativo: spese non gravose

Requisito funzionale: spese voluttuarie

Requisito temporale: spese periodiche

Requisito quantitativo: spese gravose

Requisito funzionale: spese necessarie/utili

Riguardando la soddisfazione di esigenze di vita quotidiana della persona normale (dell?homo ejusdem condicionis et professionis), quali lavarsi, mangiare, vestirsi, nonche? le spese a esse immediatamente propedeutiche o consequenziali (spese strumentali).

Spese che non riguardando la soddisfazione di esigenze di vita quotidiana della persona normale (dell?homo ejusdem condicionis et professionis), quali lavarsi, mangiare, vestirsi nonche? le spese a esse immediatamente propedeutiche o consequenziali (spese strumentali).

SPESE RELATIVE ALLA SALUTE

Acquisto dei farmaci comuni Visite routinarie

SPESE RELATIVE ALLA SALUTE

Acquisto di particolari farmaci
Visite specialistiche e interventi chirurgici
Pratica di particolari terapie, quali inalazioni termali, fisioterapia

SPESE RELATIVE ALL?ISTRUZIONE

Quaderni e spese di cancelleria Articoli di uso comune e ricorrente Buoni Pasto

SPESE RELATIVE ALL?ISTRUZIONE

Rette di asili e scuole private
Tasse scolastiche e tasse universitarie
Corsi di specializzazione
Libri
Gite scolastiche
Corsi musicali con eventuale acquisto del relativo strumento

SPESE RELATIVE ALLA CULTURA E ALLO SPORT

Abbigliamento sportivo
Acquisti di prodotti per le attivita? sportive

SPESE RELATIVE ALLA CULTURA E ALLO SPORT

Abbonamento ad una rivista specialisticaAbbonamento ad una palestra Corso di sport Corsi di musica e acquisto strumenti musicali

SPESE RELATIVE ALLA CURA DEI MINORI

Baby-Sitter

SPESE RELATIVE ALLA CURA DEI MINORI

Lezioni private