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Sospensione della prescrizione per emergenza COVID19 è legittima (Cass. 21367/20)

17 luglio 2020, Cassazione penale

L'epidemia che ha colpito il paese è un fatto extra ordinem che ha reso necessaria l'adozione di molto drastiche misure di limitazione dei movimenti fisici delle persone, allo scopo di evitare la diffusione del contagio. Proprio la natura di quello specifico fattore scatenante (il virus), ha imposto misure sempre più limitative dei diritti delle persone, della libertà di movimento, dell'iniziativa economica, sicchè la sospensione pressochè totale dell'attività giudiziaria, che evidentemente non poteva essere esercitata stante il divieto quasi assoluto di movimento delle persone, era misura emergenziale finalizzata allo scopo di prevenire la diffusione del contagio.

 La disciplina della prescrizione, ivi compresa la sua sospensione e interruzione, è norma sostanziale che trova copertura nell'art. 25 Cost., comma 2 che stabilisce il principio di irretroattività della legge sfavorevole: va peraltro considerato che l'art. 83 del D.L. n. 18 del 2020 conv. con la L. 24 aprile 2020, n. 27, e successivamente modificato dal D.L. 30 aprile 2020, n. 28, conv. con la L. 26 giugno 2020, n. 70, dispone la sospensione del corso della prescrizione in ragione della sospensione dei termini per il compimento di attività processuali e del rinvio delle udienze, è conseguente alla sostanziale paralisi di fatto dell'attività giudiziaria per evidenti ragioni di tutela della salute pubblica, inclusa quella dell'imputato e del suo difensore, valore che costituisce un prius.

La disposizione menzionata, per lo scopo dichiarato, era perciò destinata ad essere applicata ai processi penali pendenti, e quindi ad avere efficacia retroattiva.

Essa ha carattere generale, in quanto è applicabile a tutte le tipologie di processi in corso e di reati; è temporanea, nel senso che predetermina, nel circoscritto lasso temporale, gli effetti sospensivi della prescrizione; ed è proporzionata rispetto allo scopo prefissato.

A tale proposito, deve essere ribadito che le misure emergenziali limitative dell'ordinario svolgimento della democrazia costituzionale - e che possono, proprio a cagione dell'emergenza, limitare l'esercizio di diritti costituzionalmente garantiti - in tanto sono, dalla Costituzione, ammesse in quanto sorrette da proporzionalità e soprattutto da temporaneità.

Il carattere generale e temporaneo, la giustiziabilità sempre garantita, la ragionevolezza rispetto allo scopo perseguito, tracciano il sentiero che l'interprete deve percorrere nella ricerca di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 83, comma 4, cit..

E' nel carattere generale, proporzionato rispetto allo scopo e temporaneo nella sua applicazione che si deve saggiare la tenuta della norma, della cui legittimità costituzionale si dubita e che giustifica, in un'ottica di bilanciamento ragionevole dei diritti costituzionali, un intervento legislativo in malam partem di limitazione del principio di irretroattività della norma penale.

Infatti, la sospensione del corso della prescrizione, che determina una indubbia limitazione/compressione dell'art. 25 Cost., comma 2 può dirsi, in certa misura ed entro certi limiti "sopportabile", nel senso che nel bilanciamento con altri principi di rango costituzionale (diritto alla vita e alla salute), consente di ritenere la flessione del principio di irretroattività della legge sfavorevole, a tali condizioni (di cui si dirà), non costituzionalmente illegittima.

La Costituzione italiana, come le altre Costituzioni democratiche e pluraliste contemporanee, richiede un continuo e vicendevole bilanciamento tra principi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi. La qualificazione come "primari" dei valori dell'ambiente e della salute significa pertanto che gli stessi non possono essere sacrificati ad altri interessi, ancorchè costituzionalmente tutelati, non già che gli stessi siano posti alla sommità di un ordine gerarchico assoluto. Il punto di equilibrio, proprio perchè dinamico e non prefissato in anticipo, deve essere valutato - dal legislatore nella statuizione delle norme e dal giudice delle leggi in sede di controllo - secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, tali da non consentire un sacrificio del loro nucleo essenziale.

Nel bilanciamento tra diritti di pari rango costituzionale attraverso il quale deve ricercarsi la misura della composizione, o quantomeno la coesistenza, tra il diritto alla vita e alla salute, ivi compresa anche quella dell'imputato e del suo difensore e di tutti gli operatori della giustizia, e il diritto dello stesso imputato di avere conoscenza, prima del fatto commesso, dei termini di prescrizione e del computo di essi, e di non vedersi computata una sospensione del corso della prescrizione disposta successivamente al fatto commesso proprio in conseguenza della sospensione di tutta l'attività giurisdizionale, ritiene il Collegio che il carattere generale e temporaneo della disposizione normativa che ha introdotto la nuova causa di sospensione della prescrizione, la sua proporzionalità e ragionevolezza rispetto allo scopo perseguito vengono in rilievo per misurare il sacrificio necessario del principio costituzionale dell'irretroattività della legge penale di sfavore. E ciò in quanto, si badi, ogni principio costituzionale è di per sè limite ad ogni altro in quanto nessun diritto, come affermato dal Giudice delle leggi, è tiranno e prevale sugli altri.

Nel bilanciamento con altri diritti di pari rango (vita e salute), nessuno dei quali prevale a priori e in astratto sugli altri, si realizza il sacrificio necessario del principio sancito dall'art. 25 Cost., comma 2. Infatti, in una situazione che coinvolge limitazioni a diversi diritti costituzionali, all'interprete spetta il bilanciamento degli stessi.

Nel caso di cui si discute, il bilanciamento tra diritti di rango costituzionale secondo ragionevolezza comporta una limitazione giustificabile, la quale costituisce una misura sopportabile al principio della irretroattività della legge penale di sfavore perchè la causa di sospensione del corso della prescrizione è di applicazione generale, proporzionata e di durata temporanea.

La specificità del fatto generatore della situazione di emergenza, fatto che appartiene alla sfera del mondo delle cose e della natura, non causato, per quanto è dato sapere, dall'uomo e solo da questi governato proprio per fronteggiare gli effetti potenzialmente lesivi dei diritti fondamentali, tra cui la vita e la salute.

La specificità dell'evento naturalistico era tale che per fronteggiarla era necessario limitare fortemente la libertà di movimento e di circolazione delle persone e, dunque, lo svolgimento stesso dell'ordinaria attività giudiziaria. E' proprio la "natura" del fatto, esogeno, ad erigere una barriera per la tenuta futura del principio inderogabile di cui all'art. 25 Cost., che ai soli limitati fini dettati dalla legislazione emergenziale e per un periodo predeterminato e circoscritto, sopporta un sacrificio necessario.

E' praticabile un'interpretazione costituzionalmente orientata e reputa la questione di legittimità costituzionale manifestamente infondata, a condizione che la sospensione del corso della prescrizione, per preservare il carattere proporzionato e strettamente temporaneo della stessa, sia così modulata, per i processi fissati e rinviati d'ufficio:

a) fino all'11 maggio 2020, per le udienze ricadenti nel periodo 9 marzo-11 maggio 2020 e rinviate d'ufficio a data successiva all'11 maggio 2020. In tal senso dispone l'art. 83, comma 4, cit. il cui originario termine del 15 aprile 2020 è stato prorogato all'11 maggio 2020;

b) fino al 30 giugno 2020, in relazione ai procedimenti le cui udienze risultavano fissate nel periodo successivo, ovvero dal 12 maggio 2020, e siano state rinviate dai capi degli uffici giudiziari, a data successiva al 30 giugno 2020, con il provvedimento ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. g) cit., ma con sospensione del corso della prescrizione solo fino al 30 giugno 2020, come dispone il D.L. n. 18 del 2020, art. 83, comma 9.

La condizione di inferiorità psichica richiesta dall'art. 609-bis c.p., comma 2, n. 1, si verifica, come nel caso in esame, nei casi in cui il soggetto passivo versi in una condizione, genetica o sopraggiunta, permanente o transitoria, di incapacità, totale o parziale, che non permette di esprimere un valido consenso alla prestazione sessuale e di cui l'imputato ha approffitato nella consapevole rappresentazione di tale inferiorità che egli ha sfruttato per accedere alla sfera sessuale della vittima.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

(ud. 02/07/2020) 17-07-2020, n. 21367

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSI Elisabetta - Presidente -

Dott. SOCCI Angelo Matteo - Consigliere -

Dott. GAI Emanuela - rel. Consigliere -

Dott. MACRI' Ubalda - Consigliere -

Dott. ZUNICA Fabio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

D.M.R., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 29/05/2019 della Corte di Appello di Bologna;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Barberini Roberta, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per i fatti anteriori al 29/11/2006 per prescrizione e inammissibilità nel resto.

udito per la parte civile l'avv. CB che ha depositato conclusioni scritte e nota spese;

udito per l'imputato l'avv. RN che ha insistito nell'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 29 maggio 2019, la Corte d'appello di Bologna in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rimini, ha ridotto la pena, ad anni sette di reclusione, inflitta a D.M.R. in relazione al reato di cui all'art. 81 c.p., comma 2, art. 609 bis c.p., comma 1 e comma 2, n. 1 perchè, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con cadenza di due o tre volte alla settimana, con violenza, agendo dopo aver chiuso a chiave la porta dell'ufficio e con forza a fronte dei dinieghi della persona offesa, approfittando della condizione di inferiorità fisica e psichica della stessa, la costringeva a subire e compiere atti sessuali consistiti in toccamenti, palpeggiamenti e rapporti vaginali, anali e orali. In (OMISSIS). La sentenza ha confermato la condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile con assegnazione di una provvisionale.

1.1. In particolare, il giudice di secondo grado ha confermato la ricostruzione dei fatti e la valutazione della prove operata dal Tribunale di Rimini, nonchè la solidità del compendio probatorio posto a base della sentenza di primo grado, costituito dalle dichiarazioni della persona offesa M.S., persona portatrice di una invalidità al 100%, in quanto affetta da epilessia dalla nascita corretta da intervenuto chirurgico, con deficit cognitivo e capacità pari a quella di una bambina, con grave depressione e anoressia. La persona offesa, impiegata con progetti annuali presso il Comune di Novafeltria, aveva raccontato di aver subito, per circa 12 anni, molto invasive e insistenti attenzioni sessuali da parte dell'imputato, Segretario comunale, che aveva preteso anche rapporti sessuali con penetrazione anale e vaginale, nonostante il suo rifiuto e dopo avere chiuso a chiave la porta dell'ufficio; atti sessuali commessi approfittando dell'inferiorità psichica della donna, con invalidità accertata e deficit cognitivo, da parte di colui dal quale dipendeva la conferma del proprio contratto di lavoro e che, oltre tutto, la sovrastava anche per prestanza fisica. L'attendibilità della persona offesa era stata affermata dai giudici del merito anche sulla scorta delle video riprese acquisite agli atti, filmati dal chiaro contenuto, che, nella parte di rilievo, vengono riassunti dalla sentenza impugnata, e sulla scorta dei quali è stata tratta la dimostrazione del dissenso della donna, manifestato con linguaggio gestuale del corpo ed anche a parole ("basta" cfr. pag. 3), oltre che la prova dei rapporti sessuali che erano stati registrati. Peraltro, lo stesso imputato, di ventitrè anni più vecchio della persona offesa, aveva nel corso dell'esame dibattimentale ammesso i fatti dal 2006 in poi, dichiarando che erano conseguenti all'iniziativa della donna e giustificando gli stessi in ragione di una relazione amorosa intessuta (o altro simile) con la persona offesa di cui si era innamorato.

La sentenza impugnata ha poi disatteso le censure difensive in punto di sussistenza delle condizioni di inferiorità psichica e attendibilità della stessa e la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per l'effettuazione di una nuova perizia e, accogliendo il solo motivo sul trattamento sanzionatorio, ha ridotto la pena inflitta per il reato continuato come contestato, confermando nel resto la sentenza del Tribunale in punto statuizioni civili.

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:

2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione alla illogicità e contraddittorietà della motivazione sulla valutazione dell'attendibilità della persona offesa, nonchè omessa e incompleta valutazione delle censure difensive e travisamento della prova.

Sostiene il ricorrente che la Corte d'appello avrebbe condiviso il giudizio di attendibilità della persona offesa con travisamento della prova. Avrebbe travisato le dichiarazioni della persona offesa, in parte trascritte nel ricorso, nella parte in cui aveva, la corte territoriale, dato rilievo all'incapacità di rivelare le violenze sessuali asseritamente subite per timore di perdere il lavoro e l'affetto dei suoi cari. Il ricorrente lamenta inoltre il travisamento del contenuto delle intercettazioni ambientali, in relazione all'inferiorità psichica, la mancata adeguata valutazione delle relazioni peritali e delle testimonianze dei Dott.ri C. e F., ed il travisamento dei fatti considerati nel loro complesso.

2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione all'errore sul fatto, ex art. 47 c.p., quanto al consenso al compimento degli atti sessuali. Travisamento del fatto in relazione alle dichiarazioni rese dall'imputato e parzialmente riportate nel ricorso.

2.3. Con il terzo motivo deduce la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione all'art. 609 bis c.p. sul requisito della violenza o costringimento e sull'approfittamento delle condizioni di inferiorità psichica della persona offesa. Travisamento del fatto e segnatamente delle dichiarazioni della persona offesa riportate in parte nel ricorso.

2.4. Con il quarto motivo deduce la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione agli artt. 81 e 132 c.p.mancata indicazione della violazione più grave sulla quale è stato operato l'aumento per la continuazione, nullità della sentenza.

2.5. Con il quinto motivo deduce la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione all'art. 157 c.p. e omessa dichiarazione di prescrizione dei reati commessi fino al 29/11/2006, tenuto conto del termine di prescrizione del reato di violenza sessuale e della data di pronuncia della sentenza di appello del 29/05/2019.

2.4. Con il sesto motivo deduce la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio per i fatti anteriori al 29/11/2006 per prescrizione, con rideterminazione della pena da parte della Corte, e inammissibilità nel resto.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato con riguardo al quinto motivo di ricorso. Al suo accoglimento consegue l'annullamento della sentenza senza rinvio con riferimento alle condotte di reato di violenza sessuale sino alla data della pronuncia in grado di appello e di quelle per le quali la prescrizione del reato è maturata fino alla data odierna e con rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

2. Seguendo l'ordine logico dei motivi, il ricorso appare, quanto al primo motivo attinente al merito dell'affermazione di responsabilità, manifestamente infondato perchè diretto, come chiaramente desumibile dal riepilogo del contenuto di cui sopra (vedi supra n. 1.1 del ritenuto in fatto), a sollecitare una rivalutazione delle prove - dietro la deduzione del vizio di travisamento delle stesse e della carenza argomentativa - in chiave alternativa a quella già effettuata dai giudici di appello.

Deve osservarsi, in generale, che le censure proposte dal ricorrente non sono consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, come pure l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da incongruenze di ordine logico.

In particolare, il difensore del ricorrente dedica ampio spazio, nel ricorso, alla rilettura e rivalutazione diretta delle prove il contenuto delle quali è in parte trascritto nel ricorso.

A questo proposito va ricordato che la Corte di cassazione è giudice della motivazione del provvedimento impugnato e non giudice delle prove acquisite nel corso del procedimento, con la conseguenza che il vizio di motivazione, che risulti dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati, in tanto sussiste se ed in quanto si dimostri che il testo del provvedimento sia manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non invece quando si opponga alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621). La rivalutazione del materiale probatorio, attraverso una ri-lettura delle prove (verbali) è un'operazione non consentita in questa sede, risolvendosi, in definitiva, a chiedere un terzo grado di merito attraverso la prospettazione del vizio di motivazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).

E', infatti, principio consolidato quello secondo cui alla Corte di Cassazione è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez. Un., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Anche dopo la modifica dell'art. 606 c.p.p., lett. e), è esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 7380 dell'11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716).

3. Il primo motivo di ricorso che dedica ampio spazio e riporta per esteso le dichiarazioni della persona offesa e dell'imputato non supera il vaglio di ammissibilità non contendo vizi deducibili nel giudizio di legittimità. Anche la doglianza sul giudizio di attendibilità della persona offesa e sulla carenza motivazionale si fonda sul una prospettazione in chiave alternativa delle dichiarazioni di costei che, peraltro, non tiene conto della circostanza che l'imputato ha ammesso i fatti commessi a decorrere dal 2006, mentre, quando ai fatti pregressi, la sentenza impugnata dà atto che la persona offesa li aveva raccontati alla psicologa Dott.ssa Sp. (pag. 12) a cui si era rivolta per la cura dei disturbi alimentari e alla quale aveva manifestato anche i suoi propositi suicidari. Significativa, per il positivo giudizio di attendibilità della persona offesa, è la circostanza del disvelamento: la donna si era rivolta alla psicologa perchè accusava disturbi alimentari e nel corso dell'indagine sulla natura di questi erano emerse le violenze sessuali che ella aveva raccontato alla psicologa.

La Corte d'appello, contrariamente all'assunto difensivo, argomenta in modo convincente e assolutamente adeguato, logico e congruo il giudizio di attendibilità della persona offesa. La sentenza impugnata, dopo aver dato atto che l'imputato aveva ammesso i fatti a decorrere dal 2006, atti sessuali che, secondo la tesi difensiva, erano avvenuti su iniziativa della stessa persona offesa, persona invalida al 100% con deficit cognitivo, ha evidenziato, a confutazione dell'assunto difensivo, che erano stati acquisiti agli atti dei filmati che raccontavano in presa diretta gli approcci sessuali dell'imputato nei quali la gestualità della persona offesa era inequivoca circa il suo dissenso al compimento degli stessi (pag. 3 e ss). La stessa persona offesa aveva raccontato di non avere provato piacere nel corso degli innumerevoli rapporti sessuali, ma anzi di avere provato anche dolore fisico. Del resto, secondo la sentenza impugnata, i filmati hanno fotografato il comportamento dell'imputato che usava una notevole dose di energia fisica per superare la ritrosia della donna (pag. 5).

La richiesta di rivalutazione dei filmati (primo motivo) in chiave alternativa e diretta a sostenere il consenso al compimento degli atti sessuali (secondo motivo) non può trovare ingresso alla luce della diffusa motivazione che poggia sulle dichiarazioni della vittima e su dati obiettivi (filmati) di cui il ricorrente non contesta l'utilizzazione, ma solo la lettura che ne è stata data dai giudici di merito che, con doppio accertamento, hanno ritenuto dimostrata l'assenza di consenso, quanto ai rapporti sessuali sussunti sotto l'art. 609 bis c.p., comma 1 perchè commessi con l'uso della violenza (forza e blocco delle braccia) e provato l'approffittannento delle condizioni di inferiorità psichica di cui all'art. 609 bis c.p., comma 2.

4. Quanto alla condotta di reato ai sensi dell'art. 609 bis c.p., comma 2, n. 1, rammenta questo Collegio, che non rileva il profilo dell'accertamento del consenso della vittima al compimento dell'atto sessuale nell'ipotesi di violenza sessuale induttiva in quanto il consenso, eventualmente prestato, è comunque viziato dallo stato di inferiorità.

Ne consegue, come chiarito da Sez. 3, n. 2646 del 27/1/2004, Laffy, Rv. 227029, che l'induzione ad un atto sessuale mediante abuso delle condizioni di inferiorità psichica si risolve nell'approfittamento e nella strumentalizzazione da parte dell'agente di tali condizioni di vulnerabilità per accedere alla sfera intima della sessualità della persona che, a causa di ciò, viene ad essere utilizzata quale mezzo per la soddisfazione sessuale dell'agente, il quale dispone del corpo della vittima che, per effetto di tali comportamenti, da soggetto di una relazione sessuale, viene ridotta al rango di "oggetto" dell'atto sessuale (Sez. 3, n. 36896 del 13/03/2013, T., non mass.).

Pertanto, la condizione di inferiorità psichica richiesta dall'art. 609-bis c.p., comma 2, n. 1, si verifica, come nel caso in esame, nei casi in cui il soggetto passivo versi in una condizione, genetica o sopraggiunta, permanente o transitoria, di incapacità, totale o parziale, che non permette di esprimere un valido consenso alla prestazione sessuale e di cui l'imputato ha approffitato nella consapevole rappresentazione di tale inferiorità che egli ha sfruttato per accedere alla sfera sessuale della vittima.

La sentenza ha fatto corretta applicazione dei principi in tema e con motivazione congrua ha confermato l'affermazione della responsabilità sia in relazione alle condotte commesse con violenza (comma 1) sia per quelle commesse mediante abuso dell'inferiorità psichica. Da cui la manifesta infondatezza del secondo e terzo motivo di ricorso. Consegue la manifesta infondatezza delle censure di violazione di legge denunciate con il secondo e terzo motivo di ricorso.

5. La violazione di legge di cui all'art. 81 c.p., comma 2 e art. 132 c.p. non è stata devoluta nei motivi di appello. In ogni caso è assorbita dall'accoglimento del quinto motivo di ricorso.

6. Il quinto motivo di ricorso è fondato e il suo accoglimento comporta il rilievo della prescrizione delle condotte di reato di violenza sessuale la cui prescrizione è maturata alla data della pronuncia della sentenza in grado di appello e che non è stata dichiarata dai giudici dell'impugnazione (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266819 - 01), e cioè delle condotte commesse fino al 29/11/2006, nonchè di quelle la cui prescrizione è maturata fino alla data di pronuncia della presente sentenza.

Il tempo necessario a prescrivere il reato di cui all'art. 609 bis c.p., ai sensi degli artt. 157-161 c.p. ratione temporis, è di anni dodici e mesi sei (termine lungo), a cui va sommato il tempo in cui il corso della prescrizione è stato sospeso e, quanto al caso in esame, viene in rilievo la causa di sospensione della prescrizione introdotta dal D.L. 18 marzo 2020, n. 18, art. 83, comma 4 conv. con mod. con la L. 24 aprile 2020, n. 27.

6.1. Questa Corte si interroga, dovendo applicare l'art. 83, comma 4, cit. che ha introdotto una causa di sospensione del corso della prescrizione, della legittimità costituzionale di siffatta previsione.

In virtù del carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale, il giudice a quo deve in primo luogo verificare che il giudizio alla sua attenzione "non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale" (c.d. "rilevanza"), vale a dire, che la disposizione della cui costituzionalità si dubita dovrà essere applicata nel giudizio a quo e quindi che quel medesimo giudizio non potrà essere definito se prima non viene risolto il dubbio di legittimità costituzionale che ha investito la relativa disposizione. Il presupposto della rilevanza della questione nel giudizio a quo deriva dal disposto della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23 secondo cui la questione di legittimità costituzionale può essere proposta solo quando "il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione" della suddetta questione di costituzionalità. Occorre dunque stabilire in primo luogo se la norma della cui legittimità costituzionale si dubita dovrà essere necessariamente applicata nel presente giudizio.

La questione risulta rilevante nel presente giudizio.

Per effetto dell'accoglimento del quinto motivo di ricorso, devono essere accertate quali altre condotte delittuose addebitate al ricorrente sono, ad oggi (2 luglio 2020), prescritte. Per determinare il tempo necessario a prescrivere si devono computare, nel relativo calcolo, le cause di sospensione del suo decorso, tra cui quella introdotta dall'art. 83, comma 4, cit..

6.2. Stabilita la rilevanza della questione nel caso in esame, l'indagine si sposta sul profilo della non manifesta infondatezza della questione di legittimità della norma della cui legittimità costituzionale si discute, per verificare se il giudice a quo, anche d'ufficio, debba sollevare la questione di legittimità costituzionale.

La normativa emergenziale, emanata per fronteggiare la diffusione del COVID, relativa alla trattazione dei processi penali (e civili), è così definita:

Il D.L. n. 18 del 2020, art. 83, comma 1, conv. con la L. 24 aprile 2020, n. 27, e successivamente modificato dal D.L. 30 aprile 2020, n. 28, conv. con la L. 26 giugno 2020, n. 70, prevede che "le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva all'11 maggio 2020".

Dell'art. 83, cit., i commi 6 e 7 per il periodo successivo, a partire dal 12 maggio 2020, hanno demandato ai capi degli uffici l'adozione delle misure necessarie al contenimento dell'epidemia di COVID-19, tra queste, in particolare è stata prevista, al comma 7, lett. g), la possibilità di disporre il "rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3". Nel caso in cui il capo dell'ufficio adotti il provvedimento ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. g), cit., disponendo il rinvio delle udienze fissate dal 12 maggio 2020, il comma 9, prevede che il corso della prescrizione rimanga sospeso per il tempo in cui è rinviato, ai sensi della lett. g), comma 7, e comunque non oltre il 30 giugno 2020.

La disciplina prevista dai commi 6, 7 e 9 non rileva nel caso in esame perchè l'udienza era stata fissata al 13 marzo 2020, e dunque ricadeva nella previsione del rinvio d'ufficio obbligatorio a data successiva all'11 maggio 2020, ai sensi dell'art. 83, cit., comma 1.

Strettamente correlata alla previsione del rinvio delle udienze, al comma 2, è stabilita la sospensione di tutti i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, sospensione che, originariamente prevista per il periodo dal 9 marzo al 15 aprile, successivamente è stata estesa fino all'11 maggio 2020 (dal D.L. n. 28 del 2020).

Del citato art. 83, il comma 4 prevede che "Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli artt. 303 e 308 c.p.p.".

Tale regola generale fa dipendere la sospensione della prescrizione dalla sospensione dei termini processuali per i procedimenti che si trovano nelle condizioni indicate nel comma 2, ossia che si trovano nella fase procedimentale in cui sta decorrendo un termine per il compimento di un atto. Il decorso di tale termine è stato dalla legge sospeso, con conseguente sospensione anche del decorso del termine di prescrizione del reato. Anche se dell'art. 83, il comma 4 non ha richiamato espressamente il comma 1, che disciplina il rinvio delle udienze fissate nel periodo di sospensione dell'attività giudiziaria, ci si deve chiedere, in primo luogo, se la sospensione della prescrizione debba operare anche nei processi che vengano ad essere rinviati in forza del disposto del comma 1.

Infatti, diversamente dalla legislazione emanata per fronteggiare gli eventi sismici che prevedeva, accanto alla disposizione della sospensione dei termini processuali anche la sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui il processo era rinviato (vedi D.L. 28 aprile 2009, n. 39, art. 5, comma 8, conv. con la L. 24 giugno 2009, n. 77), la disposizione di cui all'art. 83 non contiene alcuna previsione espressa di sospensione del decorso del termine di prescrizione nel periodo nel quale il processo è rinviato.

Si tratta invero di una incongruenza apparente, in quanto il mero rinvio dell'udienza, dettato dalla impossibilità di celebrarla in forza del disposto di cui al comma 1, è certamente "atto del procedimento" al quale il comma 4, per il tramite del comma 2, collega la sospensione del corso della prescrizione.

Il rinvio d'udienza conseguente alla sospensione dei termini processuali viene ad essere attratto nell'orbita di applicazione del comma 2, con la conseguenza che la sospensione della prescrizione, che opera per l'intero periodo nel quale opera la sospensione dei termini processuali di cui al comma 2, si applica anche ai procedimenti rinviati quando l'attività di udienza ricadeva nel periodo 9 marzo-11 maggio 2020, nel quale era obbligatorio disporre il rinvio d'ufficio ad una data successiva all'11 maggio 2020.

Dunque, la sospensione della prescrizione si applica anche ai procedimenti rinviati d'ufficio ai sensi del comma 1, anche se, in relazione a tali procedimenti, l'unico atto da compiere era lo svolgimento dell'udienza.

Ne consegue che, per i procedimenti con udienze ricadenti nel periodo 9 marzo - 11 maggio 2020, per i quali è stato disposto il rinvio d'ufficio, fatte salve le eccezioni previste dall'art. 83, comma 3, il rinvio dell'udienza rende operativa la sospensione del corso della prescrizione.

La questione è, quindi, rilevante nel caso concreto poichè l'originaria udienza del 13 marzo 2020 è stata rinviata, d'ufficio, al 2 luglio 2020, e quindi questa Corte di legittimità deve applicare l'art. 83 commi 1, 2 e 4, cit..

6.3. Quanto al profilo della non manifesta infondatezza, i dubbi di costituzionalità della normativa emergenziale introdotta nel periodo c.d. COVID riguardano la causa di sospensione del corso della prescrizione di nuovo conio, prevista dal D.L. n. 18 del 2020, art. 83 comma 4, conv. con la L. 24 aprile 2020, n. 27, come successivamente modificato dal D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito con L. 26 giugno 2020, n. 70 e la sua ipotizzata applicazione ai fatti di reato commessi prima della sua entrata in vigore.

Il dubbio di costituzionalità concerne il profilo della violazione del principio di irretroattività della legge sfavorevole di cui all'art. 25 Cost., comma 2, che, quanto al caso in esame, attiene alla prevedibilità per l'imputato dei termini di prescrizione dei reati commessi e del relativo computo degli stessi.

La riconosciuta natura sostanziale dell'istituto della prescrizione a seguito delle pronunce della Corte costituzionale sulla c.d. "regola Taricco" (ordinanza 24 del 2017 e sentenza n. 115 del 2018) pone l'interprete ad interrogarsi sulla legittimità costituzionale della nuova causa di sospensione del corso della prescrizione.

Nell'escludere una scissione tra la disciplina della prescrizione e gli eventi sospensivi e interruttivi della stessa, le citate pronunce hanno affermato la natura sostanziale dell'intero istituto della prescrizione, non distinguendo al suo interno gli aspetti sostanziali per i quali opera il divieto di applicazione retroattiva di cui all'art. 25 Cost., comma 2, dai profili processuali, suscettibili, di applicazione secondo la regola del tempus regit actum.

Scrive la Corte costituzionale (sentenza n. 115 del 2018): "un istituto che incide sulla punibilità della persona, riconnettendo al decorso del tempo l'effetto di impedire l'applicazione della pena, nel nostro ordinamento giuridico rientra nell'alveo costituzionale del principio di legalità penale sostanziale enunciato dall'art. 25 Cost., comma 2, con formula di particolare ampiezza".

La prescrizione pertanto "deve essere considerata un istituto sostanziale che il legislatore può modulare attraverso un ragionevole bilanciamento tra il diritto all'oblio e l'interesse a perseguire i reati fino a quando l'allarme sociale indotto dal reato non sia venuto meno (potendosene anche escludere l'applicazione per delitti di estrema gravità), ma sempre nel rispetto di tale premessa costituzionale inderogabile (ex plurimis, sentenze n. 143 del 2014, n. 236 del 2011, n. 294 del 2010 e n. 393 del 2006; ordinanze n. 34 del 2009, n. 317 del 2000 e n. 288 del 1999)" (sent. n. 115/2018)".

Già in sede di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la Corte costituzionale aveva affermato che "nell'ordinamento giuridico nazionale il regime legale della prescrizione è soggetto al principio di legalità in materia penale, espresso dall'art. 25 Cost., comma 2" aggiungendo che il principio di legalità della pena riguarda anche il regime legale della prescrizione" (vedi ordinanza n. 24 del 2017, par. 4 e 5).

Negli stessi termini la Corte costituzionale si era già espressa con la pronuncia n. 265 del 2017 e quella n. 143 del 2014, secondo cui la prescrizione nell'attuale configurazione costituisce un istituto di natura sostanziale (par. 3), e in epoca precedenza le pronunce n. 324 del 2008 e n. 393 del 2006 che parimenti configurano la prescrizione quale istituto di natura sostanziale.

6.4. Il Collegio si interroga sulla possibilità di percorrere una interpretazione costituzionalmente orientata della norma, essendo preciso dovere del giudice a quo la ricerca di una interpretazione adeguatrice di una norma della cui legittimità costituzionale si dubita.

Da tempo la giurisprudenza costituzionale richiede al giudice a quo la verifica della praticabilità dell'interpretazione adeguatrice o conforme (tra le tante vedi sent. n. 356 del 1996; n. 350 del 1997, n. 133-115-190 del 2000; n. 270 del 2011, 184 del 2012, n. 10 del 2013, decisione, quest'ultima, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato la "manifesta inammissibilità" della questione che non aveva percorso la via dell'interpretazione adeguatrice) e ciò in quanto "le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perchè è possibile darne interpretazioni incostituzionali, ma perchè è impossibile darne interpretazioni costituzionali" (tra le più recenti sent. n. 21-46 del 2013; 42 e 83 del 2017; n. 77 del 2018) secondo "gli ordinari strumenti ermeneutici" (sent. n. 191 del 2018).

La disciplina emergenziale trova fondamento nella Delib. Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, che ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, art. 7, comma 1, lett. c) e art. 24, comma 1, ha dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Lo stato di emergenza, implicitamente ammesso dalla Costituzione, è da essa presupposto. Come osservato dalla più attenta dottrina l'emergenza non sta affatto "fuori" dalla Costituzione, e dunque non vi è alcuna necessità di normarla più dettagliatamente. Essa è dalla Costituzione non soltanto presupposta, ma contemplata. L'emergenza è parte della vita, e dunque è anche parte della vita degli ordinamenti democratico-costituzionali. Il diretto fondamento costituzionale dell'emergenza si individua nei tradizionali principi del "primum vivere" e della "salus rei publicae".

La situazione di fatto generatasi a seguito della diffusione dell'epidemia, che è entrata prepotentemente nell'ordinamento giuridico, come fatto eccezionale, mette in luce tutti i limiti di interpretazione delle norme con le ordinarie categorie giuridiche e con il ricorso a schemi interpretativi o procedure predeterminate. L'esegesi della norma e la sua interpretazione, nel quadro dei principi costituzionali, non può essere condotta seguendo canoni già percorsi, ma deve, in qualche misura, fare i conti con la capacità adattativa delle norme e dei principi costituzionali di fronte alla situazione di emergenza generatasi da un fatto esogeno, estraneo all'ordinamento giuridico. Ciò vale anche, ed in primo luogo, con riferimento al principio costituzionale dell'irretroattività della legge penale che qui viene in gioco. In tale ambito all'interprete spetta il compito di indagare, se e con quali limiti, l'art. 25 Cost., comma 2, nella parte in cui impone l'irretroattività della norma introduttiva di una nuova causa di sospensione della prescrizione, possa manifestare la sua capacità adattativa alla necessità di fare fronte al pericolo generato da quell'evento eccezionale. E ciò in quanto tale evento esogeno risulta potenzialmente lesivo di altrettanti diritti di rango costituzionale, tra cui vi è certamente, il diritto alla vita e alla salute.

Come osservato da una autorevole dottrina, nessun principio può avanzare la pretesa di valere fino al punto di annullare gli altri. Deve essere ricercata una formula di composizione o, quantomeno, di convivenza, che individua un metaprincipio, una Grundnorm.

A seguito dell'evoluzione della pandemia COVID si sono succeduti i decreti d'urgenza del Governo, i D.P.C.M., e diversi provvedimenti delle Regioni, con cui si è limitata progressivamente la libertà di circolazione e di iniziativa economica. Si è prevista l'applicazione di norme incriminatrici e di sanzioni amministrative di progressiva gravità per chi violi le disposizioni dei decreti-legge e della normativa secondaria (emanata in base ad essi). Sul versante giudiziario i processi civili e penali sono stati rinviati d'ufficio, salvo alcune tipologie di processi, e, quanto ai processi penali, sono sospesi i termini processuali, nonchè quelli di prescrizione e di custodia. Infine, sono stati attribuiti poteri straordinari ai dirigenti degli uffici giudiziari per la disciplina della fase successiva all'11 maggio 2020 fino al 30 giugno.

Infatti, dopo il D.L. n. 11 del 2020 che prevedeva, all'art. 1, comma 1, il rinvio d'ufficio delle udienze a data successiva al 22 marzo 2020, è stato emanato il D.L. n. 18 del 2020, c.d. "Cura Italia" che estendeva il termine al 16 aprile 2020, termine poi spostato all'11 maggio 2020, dapprima D.L. n. 23 del 2020, ex art. 36, comma 1, e poi dal D.L. 30 aprile 2020, n. 28, art. 3conv. con la L. 26 giugno 2020, n. 70.

Come già detto l'itinerario interpretativo dell'art. 83, comma 4, cit., deve seguire canoni ermeneutici che non possono prescindere dalla circostanza che la legge è intervenuta in una peculiare situazione emergenziale.

L'epidemia che ha colpito il paese è un fatto extra ordinem che ha reso necessaria l'adozione di molto drastiche misure di limitazione dei movimenti fisici delle persone, allo scopo di evitare la diffusione del contagio. Proprio la natura di quello specifico fattore scatenante (il virus), ha imposto misure sempre più limitative dei diritti delle persone, della libertà di movimento, dell'iniziativa economica, sicchè la sospensione pressochè totale dell'attività giudiziaria, che evidentemente non poteva essere esercitata stante il divieto quasi assoluto di movimento delle persone, era misura emergenziale finalizzata allo scopo di prevenire la diffusione del contagio.

L'interpretazione secondo le ordinarie categorie giuridiche è messa in crisi dal fatto extra ordinem. La necessità di fronteggiare la diffusione del contagio, da cui dipende la salvaguardia di diritti, la vita e la salute, che preesistono e senza i quali neppure si può discutere di regole processuali e di diritti degli imputati nel processo, ha messo in chiaro il potenziale conflitto con altri diritti di pari rango la cui composizione non può prescindere dalla natura dell'intervento legislativo destinato ad operare in un contesto specifico e di durata temporanea.

6.5. In quest'ottica, la sospensione della prescrizione non è riconducibile, a parere del Collegio, alla disciplina generale dettata dall'art. 159 c.p., laddove stabilisce che "il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge". Non si può, in altre parole, semplicisticamente concludere che il legislatore abbia introdotto una nuova causa di sospensione tra le tante.

Tale prospettazione pone una serie di dubbi interpretativi che non risolvono il possibile contrasto con l'irretroattività della legge sfavorevole: se la disciplina della prescrizione, ivi compresa la sua sospensione e interruzione, è norma sostanziale che trova copertura nell'art. 25 Cost., comma 2 che stabilisce il principio di irretroattività della legge sfavorevole, come ha sancito a chiare lettere la Corte costituzionale nella nota sentenza sull'affaire Taricco, allora anche il richiamo che l'art. 159 c.p. fa alla disposizione di legge (art. 83 nel nostro caso) che stabilisce la sospensione del procedimento, richiede che la norma (richiamata) che sospende il procedimento sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Diversamente ragionando dubbi di incostituzionalità sorgerebbero con riguardo proprio all'art. 159 c.p., che risulterebbe disposizione contenente al suo interno una deroga indeterminata al principio di irretroattività, e risulterebbe perciò incostituzionale proprio in quanto consentirebbe di applicare retroattivamente le successive cause di sospensione del corso della prescrizione, introdotte per suo tramite. Come a dire che il legislatore avrebbe finito per consentire una manifestazione del potere legislativo in deroga al principio di irretroattività consentendo di introdurre retroattivamente norme derogatorie. Tale esegesi - come peraltro osservato anche dalla dottrina -, si risolverebbe in un surrettizio aggiramento del principio di irretroattività in peius.

6.6. Nell'ottica della verifica della non manifesta infondatezza della questione della norma della cui legittimità costituzionale si dubita, l'indagine deve muovere dal disposto dell'art. 83, cit., dalla sua natura di norma emergenziale dettata dalla peculiare situazione generata dalla pandemia, e come tale non applicabile a casi analoghi e soprattutto non esportabile ad altri casi, come invece avverrebbe qualora si volesse far richiamo all'art. 159 c.p..

Si è già visto come la particolare situazione (fatto pandemico e quindi esogeno rispetto all'ordinamento giuridico) per le sue stesse caratteristiche abbia reso necessaria la sospensione dell'attività giudiziaria, salve le specifiche deroghe dell'art. 83, cit. prevedendo il rinvio d'ufficio di tutte le udienze (art. 83, comma 1). Strettamente correlata alla previsione del rinvio delle udienze è la sospensione di tutti i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, originariamente prevista per il periodo dal 9 marzo al 15 aprile e, successivamente, estesa fino all'11 maggio 2020, e la sospensione del corso della prescrizione, diversamente modulata (prima fase fino all'11. maggio 2020, secondo la previsione dell'art. 83, comma 1, cit., e poi nella successiva fase, nel caso di adozione del provvedimento del capo dell'ufficio per il periodo dal 12 maggio 2020 al 30 giugno 2020).

L'art. 83, comma 4 cit. che dispone la sospensione del corso della prescrizione in ragione della sospensione dei termini per il compimento di attività processuali e del rinvio delle udienze, è conseguente alla sostanziale paralisi di fatto dell'attività giudiziaria per evidenti ragioni di tutela della salute pubblica, inclusa quella dell'imputato e del suo difensore, valore che costituisce un prius.

La disposizione menzionata, per lo scopo dichiarato, era perciò destinata ad essere applicata ai processi penali pendenti, e quindi ad avere efficacia retroattiva.

Essa ha carattere generale, in quanto è applicabile a tutte le tipologie di processi in corso e di reati; è temporanea, nel senso che predetermina, nel circoscritto lasso temporale, gli effetti sospensivi della prescrizione; ed è proporzionata rispetto allo scopo prefissato.

A tale proposito, deve essere ribadito che le misure emergenziali limitative dell'ordinario svolgimento della democrazia costituzionale - e che possono, proprio a cagione dell'emergenza, limitare l'esercizio di diritti costituzionalmente garantiti - in tanto sono, dalla Costituzione, ammesse in quanto sorrette da proporzionalità e soprattutto da temporaneità.

Il carattere generale e temporaneo, la giustiziabilità sempre garantita, la ragionevolezza rispetto allo scopo perseguito, tracciano il sentiero che l'interprete deve percorrere nella ricerca di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 83, comma 4, cit..

Peraltro, deve essere altrettanto chiaro che la circostanza che la norma che dispone la sospensione del corso della prescrizione sia stata dettata per fronteggiare un fenomeno pandemico eccezionale non autorizza ancora a dire che la disposizione di legge non potrebbe violare mai e in nessun caso il principio dell'irretroattività della legge sfavorevole sancito dall'art. 25 Cost..L'eccezionalità della situazione, che ha generato tale fonte normativa, non consente di per sè la irragionevole compressione e, tanto meno, la violazione dei principi costituzionali. Ma è nel carattere generale, proporzionato rispetto allo scopo e temporaneo nella sua applicazione che si deve saggiare la tenuta della norma, della cui legittimità costituzionale si dubita e che giustifica, in un'ottica di bilanciamento ragionevole dei diritti costituzionali, un intervento legislativo in malam partem di limitazione del principio di irretroattività della norma penale.

Infatti, la sospensione del corso della prescrizione, che determina una indubbia limitazione/compressione dell'art. 25 Cost., comma 2 può dirsi, in certa misura ed entro certi limiti "sopportabile", nel senso che nel bilanciamento con altri principi di rango costituzionale (diritto alla vita e alla salute), consente di ritenere la flessione del principio di irretroattività della legge sfavorevole, a tali condizioni (di cui si dirà), non costituzionalmente illegittima.

In tale ambito giova richiamare le parole della stessa Corte costituzionale che, nella sentenza n. 85 del 2013 (sul caso Ilva), ha affermato che "Tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri". La tutela deve essere sempre "sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro" (sentenza n. 264 del 2012). Se così non fosse, si verificherebbe l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe "tiranno" nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona".

La Costituzione italiana, come le altre Costituzioni democratiche e pluraliste contemporanee, richiede un continuo e vicendevole bilanciamento tra principi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi. La qualificazione come "primari" dei valori dell'ambiente e della salute significa pertanto che gli stessi non possono essere sacrificati ad altri interessi, ancorchè costituzionalmente tutelati, non già che gli stessi siano posti alla sommità di un ordine gerarchico assoluto. Il punto di equilibrio, proprio perchè dinamico e non prefissato in anticipo, deve essere valutato - dal legislatore nella statuizione delle norme e dal giudice delle leggi in sede di controllo - secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, tali da non consentire un sacrificio del loro nucleo essenziale" (par. 9).

Nel bilanciamento tra diritti di pari rango costituzionale attraverso il quale deve ricercarsi la misura della composizione, o quantomeno la coesistenza, tra il diritto alla vita e alla salute, ivi compresa anche quella dell'imputato e del suo difensore e di tutti gli operatori della giustizia, e il diritto dello stesso imputato di avere conoscenza, prima del fatto commesso, dei termini di prescrizione e del computo di essi, e di non vedersi computata una sospensione del corso della prescrizione disposta successivamente al fatto commesso proprio in conseguenza della sospensione di tutta l'attività giurisdizionale, ritiene il Collegio che il carattere generale e temporaneo della disposizione normativa che ha introdotto la nuova causa di sospensione della prescrizione, la sua proporzionalità e ragionevolezza rispetto allo scopo perseguito vengono in rilievo per misurare il sacrificio necessario del principio costituzionale dell'irretroattività della legge penale di sfavore. E ciò in quanto, si badi, ogni principio costituzionale è di per sè limite ad ogni altro in quanto nessun diritto, come affermato dal Giudice delle leggi, è tiranno e prevale sugli altri.

6.7. Nel bilanciamento con altri diritti di pari rango (vita e salute), nessuno dei quali prevale a priori e in astratto sugli altri, si realizza il sacrificio necessario del principio sancito dall'art. 25 Cost., comma 2. Infatti, in una situazione che coinvolge limitazioni a diversi diritti costituzionali, all'interprete spetta il bilanciamento degli stessi.

Nel caso di cui si discute, il bilanciamento tra diritti di rango costituzionale secondo ragionevolezza comporta una limitazione giustificabile, la quale costituisce una misura sopportabile al principio della irretroattività della legge penale di sfavore perchè la causa di sospensione del corso della prescrizione è di applicazione generale, proporzionata e di durata temporanea.

Non ignora il Collegio che la Corte costituzionale ha affermato il principio secondo cui l'irretroattività della legge penale di sfavore non tollera deroghe, essendo un fondamentale e irrinunciabile principio di civiltà del diritto che "erige un bastione a garanzia dell'individuo contro possibili abusi da parte del potere legislativo" (sentenza n. 32/2020). Non di meno, la Corte rileva la specificità del fatto generatore della situazione di emergenza, fatto che appartiene alla sfera del mondo delle cose e della natura, non causato, per quanto è dato sapere, dall'uomo e solo da questi governato proprio per fronteggiare gli effetti potenzialmente lesivi dei diritti fondamentali, tra cui la vita e la salute. Ma non solo. La specificità dell'evento naturalistico era tale che per fronteggiarla era necessario limitare fortemente la libertà di movimento e di circolazione delle persone e, dunque, lo svolgimento stesso dell'ordinaria attività giudiziaria. E' proprio la "natura" del fatto, esogeno, ad erigere una barriera per la tenuta futura del principio inderogabile di cui all'art. 25 Cost., che ai soli limitati fini dettati dalla legislazione emergenziale e per un periodo predeterminato e circoscritto, sopporta un sacrificio necessario.

6.8. Il Collegio ritiene praticabile un'interpretazione costituzionalmente orientata e reputa la questione di legittimità costituzionale manifestamente infondata, a condizione che la sospensione del corso della prescrizione, per preservare il carattere proporzionato e strettamente temporaneo della stessa, sia così modulata, per i processi fissati e rinviati d'ufficio:

a) fino all'11 maggio 2020, per le udienze ricadenti nel periodo 9 marzo-11 maggio 2020 e rinviate d'ufficio a data successiva all'11 maggio 2020. In tal senso dispone l'art. 83, comma 4, cit. il cui originario termine del 15 aprile 2020 è stato prorogato all'11 maggio 2020;

b) fino al 30 giugno 2020, in relazione ai procedimenti le cui udienze risultavano fissate nel periodo successivo, ovvero dal 12 maggio 2020, e siano state rinviate dai capi degli uffici giudiziari, a data successiva al 30 giugno 2020, con il provvedimento ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. g) cit., ma con sospensione del corso della prescrizione solo fino al 30 giugno 2020, come dispone il D.L. n. 18 del 2020, art. 83, comma 9.

6.9. Quanto al caso in esame, esso riguarda l'ipotesi di cui alla lett. a), in quanto l'udienza innanzi a questa Corte, originariamente fissata al 13 marzo 2020 è stata rinviata d'ufficio al 2 luglio 2020. Ai sensi dell'art. 83, comma 4, cit., la sospensione del corso della prescrizione opera fino all'11 maggio 2020. Quanto al dies a quo, la decorrenza della sospensione opera dalla data in cui avrebbe dovuto tenersi l'udienza, e non dal 9 marzo 2020, e ciò in quanto, rispetto all'udienza fissata (13 marzo 2020), erano già decorsi i termini per il compimento di atti processuali a far tempo dal 9 marzo 2020 (termine di 15 giorni per il deposito dei motivi aggiunti e delle memorie).

6.10. Tenuto conto del termine (lungo) di prescrizione per il reato di violenza sessuale, ai sensi degli artt. 157-161 c.p., di anni dodici e mesi sei, a cui vanno sommati, rispettivamente 51 giorni per la sospensione del corso della prescrizione a seguito di adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamate dalla categoria (dal 22/03/2017 al 12/05/2017), e di ulteriori 59 giorni (dal 13 marzo 2020 all'11 maggio 2020) per la sospensione del termine della prescrizione, ai sensi dell'art. 83, comma 4, cit., risultano ad oggi prescritte le condotte delittuose commesse fino al 13 settembre 2007.

La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio limitatamente alle condotte di violenza sessuale commesse fino al 13 settembre 2007, perchè estinte per prescrizione e con rinvio, ad altra Sezione della Corte d'appello di Bologna, per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

7. Infine, quanto al sesto motivo di ricorso, lo stesso risulta manifestamente infondato. Come questa Corte ha più volte affermato, le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicchè il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900). Il riconoscimento o meno di tale circostanza è un giudizio di fatto che compente alla discrezionalità del giudice, sottratto al controllo di legittimità, in presenza di congrua motivazione. Peraltro, nel menzionato giudizio il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicchè anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione del reato può essere sufficiente a riconoscerle ovvero ad escluderle (Sez. 2, n.. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419).

Sulla scorta di tali principi, si appalesano all'evidenza prive di base solida le doglianze mosse dal ricorrente laddove la Corte territoriale ha richiamato il giudizio di insussistenza di elementi positivi di valutazione già espressi dal primo giudice in ragione dell'assenza di resipiscenza dell'imputato unitamente alle circostanze dell'azione, la loro reiterazione, argomentazioni che non possono ritenersi ictu oculi illogiche e che non sono, pertanto, scrutinabili in questa sede. Anche la condizione di incensuratezza che il ricorrente allega nel motivo di ricorso, non può, di per sè sola, in assenza di elementi o circostanze di segno positivo, giustificare la concessione della diminuente in parola (Cass. Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini e altri, Rv. 260610).

8. Conclusivamente, la sentenza deve essere annullata senza rinvio limitatamente alle condotte commesse fino al 13 settembre 2007 per essere i reati estinti per prescrizione e con rinvio per la rideterminazione della pena ad altra sezione della corte d'appello di Bologna. Il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto.

9. Poichè al giudice del rinvio è demandato solo di rideterminare il trattamento sanzionatorio, per effetto della declaratoria di prescrizione di una parte delle condotte di violenza sessuale, il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado dalla parte civile che si liquidano in Euro 3.510 oltre spese generali e accessori di legge.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle condotte commesse fino al 13 settembre 2007, per essere i reati estinti per prescrizione, e con rinvio per la rideterminazione della pena ad altra Sezione della Corte d'appello di Bologna. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile che liquida in Euro 3.510 oltre spese generali e accessori di legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2020