Va pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere nei confronti di un imputato per uno dei delitti previsti dall’art. 171 ter L. 633/1941 che, in relazione al medesimo fatto, sia già stato sottoposto a procedimento, definitivamente conclusosi, per l’illecito amministrativo.
TRIBUNALE DI ROVERETO
in composizione monocratica
sentenza 2/23 dd. 10.1.2023
in persona del Giudice Dott. Fabio Peloso, all’udienza di data 10/01/2023, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
- ex artt. 442 e 649 c.p.p. -
nei confronti di:
BD nato a Rovereto il **, residente in **, difeso di fiducia dall’Avv. Nicola Canestrini, del Foro di Rovereto
LIBERO – PRESENTE
IMPUTATO
del reato p. e p. dall'art. 171bis l. n. 633/1941, perché, in qualità di legale rappresentante e amministratore unico della *** Srl, per trarne profitto, deteneva a scopo commerciale o imprenditoriale, il programma per elaboratore denominato “Adobe Acrobat Pro DC” privo della relativa licenza d’uso e che risultava installato su n. 5 personal computer in uso ai dipendenti della predetta società.
In Rovereto, il 26 giugno 2019.
Con l’intervento del Pubblico Ministero, Dott. Elisa Beltrame, e del difensore dell’imputato, Avv. Nicola Canestrini.
Conclusioni delle parti:
Le parti hanno concordemente chiesto pronunciarsi sentenza di non doversi procedere per essere già inflitta sanzione sostanzialmente penale per lo stesso fatto in applicazione diretta dell’art. 50 CDFUE.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. L’imputato è stato tratto a giudizio per rispondere del reato di detenzione abusiva a scopo imprenditoriale di programmi per elaboratore, analiticamente descritto in rubrica, e processato nelle forme del rito abbreviato condizionato alla produzione di documenti.
1.2. L’imputato deve considerarsi presente, pur mai comparso, in quanto rappresentato in udienza dal difensore di fiducia, procuratore speciale nominato per la richiesta di un procedimento speciale.
1.3. A norma dell’art. 441, co. 5, c.p.p., si è proceduto all’acquisizione d’ufficio del verbale di contestazione della violazione amministrativa di cui all’art. 174 bis L. 633/1941 della G.D.F. di ** di data 10/07/2019 e della documentazione relativa all’oblazione della sanzione amministrativa.
1.4. In esito alla discussione, le parti hanno concluso come in epigrafe.
Dagli atti di indagine, emerge pacificamente la sussistenza del fatto contestato.
Infatti, nel corso di un accesso effettuato dalla G.D.F. di **, in data **/2019, presso la sede di ***, veniva rilevata in cinque PC l’installazione del software “Adobe Acrobat Pro DC”, in assenza della relativa licenza d’uso.
Risulta parimenti che l’imputato fosse l’amministratore unico della società, donde, era evidentemente ascrivibile alla sua attività la detenzione abusiva del software.
Nel corso del giudizio, si sono acquisiti, ex art. 441, co. 5, c.p.p., i sopra richiamati atti della procedura sanzionatoria amministrativa.
Da tali atti risulta che, per il medesimo fatto contestato nel presente giudizio, è stata contestata all’imputato, quale l.r.p.t. della società *** S.r.l., la violazione dell’art. 174 bis L. 633/1941, norma che sanziona amministrativamente con pena pecuniaria la medesima violazione punita dall’art. 171 bis L. 633/1941.
In seguito a tale contestazione, l’imputato, quale l.r.p.t. della detta società, ha effettuato il pagamento in misura ridotta ex art. 16 L. 689/1981, concludendosi così il procedimento sanzionatorio amministrativo, con il pagamento della sanzione di € 2.273,00 (Cfr. quietanza F23 di data 09/08/2019 in atti).
Ne consegue che, per lo stesso fatto, l’imputato è stato sottoposto ad un procedimento sanzionatorio amministrativo ex L. 633/1941 ed è ora sottoposto a procedimento penale.
Al riguardo, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 149/2022 del 16/06/2022, ha censurato il doppio binario sanzionatorio previsto dalla Legge sul diritto d’autore, affermando che “il sistema di “doppio binario” in esame non è normativamente congegnato in modo da assicurare che i due procedimenti sanzionatori previsti apprestino una risposta coerente e sostanzialmente unitaria agli illeciti in materia di violazioni del diritto d’autore, già penalmente sanzionati dall’art. 171-ter della legge n. 633 del 1941. I due procedimenti originano dalla medesima condotta, ma seguono poi percorsi autonomi, che non si intersecano né si coordinano reciprocamente in alcun modo, creando così inevitabilmente le condizioni per il verificarsi di violazioni sistemiche del diritto al ne bis in idem”.
La Corte Costituzionale ha così dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 649 c.p.p. nella parte in cui non prevede che il giudice pronunci sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere nei confronti di un imputato per uno dei delitti previsti dall’art. 171 ter L. 633/1941 che, in relazione al medesimo fatto, sia già stato sottoposto a procedimento, definitivamente conclusosi, per l’illecito amministrativo di cui all’art. 174 bis della medesima legge
Le considerazioni della Corte Costituzionale in ordine all’art. 171 ter L. 633/1941 valgono anche per l’art. 171 bis L. 633/1941, atteso che il sistema del doppio binario è sostanzialmente analogo e determina l’evidente violazione del diritto al ne bis in idem.
Infatti:
- gli artt. 171 bis e 174 bis 633/1941 sanzionano i medesimi fatti;
- la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 174 bis 633/1941 ha natura punitiva e sostanzialmente penale alla luce dei criteri della sentenza della CEDU nota come Engel;
- i procedimenti sanzionatori amministrativi e penali non hanno una connessione sostanziale e temporale stretta tale da renderli parti di un unico sistema integrato di tutela insuscettibile di produrre effetti sproporzionati sui diritti fondamentali secondo la sentenza della CEDU A e B contro Norvegia.
Conseguentemente, nel caso di specie, si verifica la violazione del divieto del ne bis in idem presidiata dall’art. 4 protocollo n. 7 CEDU, atteso che l’imputato è sottoposto a un processo penale successivamente all’inflizione di una sanzione sostanzialmente penale.
Atteso che la citata pronuncia della Corte costituzionale non è specificamente applicabile al caso di specie, concernendo la norma penale prevista dall’art. 171 ter L. 633/1941, il giudice può sollevare nuova questione di legittimità costituzionale, oppure, atteso che la disciplina sul diritto d’autore è materia disciplinata dal diritto derivato dell’Unione Europea, tramite la direttiva 2001/29/CE, il giudice può disapplicare la normativa interna al fine di assicurare l’applicazione dell’art. 50 CDFUE (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea), che tutela in ambito eurounitario contro le violazioni del ne bis in idem, con livello di protezione che non può essere inferiore a quello offerto della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, in forza dell’art. 53 CDFUE (Cfr. al riguardo la suddetta pronuncia della Corte costituzionale).
Ritiene questo giudice di non promuovere questione di legittimità costituzionale e di disapplicare direttamente la normativa interna contrastante con l’art. 50 CDFUE, al fine di evitare la lesione del diritto fondamentale a non essere giudicato due volte per lo stesso reato.
Per tale ragione, disapplicando la normativa sanzionatoria penale, deve pervenirsi alla pronuncia di non doversi procedere nei confronti dell’imputato, in ordine al reato ascritto, per essere stata già inflitta sanzione sostanzialmente penale per lo stesso fatto.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI ROVERETO
in composizione monocratica
- visti gli artt. 442 e 649 c.p.p.;
DICHIARA
non doversi procedere nei confronti di BD, in ordine al reato ascritto, per essere stata già inflitta sanzione sostanzialmente penale per lo stesso fatto.
Rovereto, 10/01/2023
Il Giudice
Dott. Fabio Peloso