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SMS molesti sono reato (Cass. 37974/21)

22 ottobre 2021, Cassazione penale

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La turbativa commessa per mezzo del telefono è reato per tutte quelle condotte che si connotano per l'elevato carattere di invasività nella sfera del ricevente: qualunque tipo di messaggio telefonico o telematico è idoneo a integrare l'atto molesto in quanto immediatamente percepibile dal destinatario.

Devono essere ricondotti nell'alveo della previsione incriminatrice, i messaggi di testo "short messages system" (c.d. sms), trasmessi attraverso apparati telefonici mobili o fissi, non essendo essi assimilabili a quelli di tipo epistolare, in quanto il destinatario è costretto, sia de auditu che de visu, a percepirli, con corrispondente turbamento della quiete e tranquillità psichica.

Il bene giuridico tutelato dall'art. 660 c.p. è la quiete pubblica e non la libertà di comunicazione dell'interessato.

 

Cassazione Penale

sez. I, ud. 18 marzo 2021 (dep. 22 ottobre 2021) n. 37974

 Presidente Siani – Relatore Saraceno

 Ritenuto in fatto

 1. Con la decisione indicata in epigrafe il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo, all'esito di giudizio celebrato con rito abbreviato, ha condannato l'imputato D.F. alla pena di Euro 200,00 di ammenda, in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 660 c.p., aggravato ex art. 61 c.p., n. 2, per avere, per petulanza o altro biasimevole motivo, in particolare per precostituirsi versioni di comodo da fornire all'autorità giudiziaria nel procedimento penale R.G.N. R. 7008/2016 - intentato nei suoi confronti per i reati di abuso di ufficio e falso in atto pubblico -, recato disturbo a B.M.R., agente di Polizia municipale, concorrente nei reati di cui all'indicato procedimento, inviandole numerosi messaggi sull'utenza cellulare; fatto commesso nel mese di ottobre 2015. Con la medesima sentenza è stata dichiarata l'improcedibilità nei confronti del predetto imputato per estinzione, in ragione della prescrizione, degli ulteriori reati di cui ai capi a) e b) (artt. 642 e 479 c.p., contestati come commessi nell'agosto 2011); il D. è stato altresì condannato al risarcimento dei danni in favore della parte civile B., nonché alla rifusione delle spese di lite in favore della parte civile Allianz Assicurazioni s.p.a..

 

2. Avverso la precisata sentenza ha proposto ricorso l'interessato a mezzo del difensore avvocato VD, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p.: -violazione di legge in relazione alla ritenuta riconducibilità della condotta alla fattispecie di cui all'art. 660 c.p.. La condotta tipizzata nella norma incriminatrice, con riferimento al mezzo del reato della comunicazione telefonica, non ricomprende i messaggi inviati con gli attuali sistemi di messaggistica istantanea, aventi peculiarità differenti che sfuggono alle ragioni di tutela penale sottese alla fattispecie in argomento. A tale approdo esegetico è pervenuta da tempo la giurisprudenza di legittimità, valorizzando il carattere non invasivo di tale forma di comunicazione, alla quale il destinatario può sottrarsi, non già disattivando l'apparato telefonico con conseguente lesione, in tale evenienza, della propria libertà di comunicazione, ma semplicemente bloccando l'utente sgradito e così impedendo la ricezione di messaggi indesiderati, senza compromettere la libera fruizione del mezzo del telefono. L'unico settore in cui la giurisprudenza è pervenuta a conclusioni parzialmente difformi è quello afferente ai c.d. sms, in quanto il destinatario sarebbe costretto a percepirli, sia de auditu che de visu, prima di poterne individuare il mittente. Ma tale indirizzo interpretativo merita di essere riconsiderato alla luce delle incalzanti innovazioni tecnologiche che hanno stravolto i principi di funzionamento degli apparati telefonici mobili, tramutati in sofisticati computer dalle infinite possibilità di utilizzo, tra cui anche quella di bloccare l'utente sgradito e di limitare nei suoi solo confronti la visualizzazione di messaggi indesiderati. E ciò era noto alla persona offesa che, in uno dei messaggi riportati nella decisione, aveva diffidato il ricorrente dal proseguire la condotta tenuta, minacciando di bloccare il contatto; - violazione di legge in relazione all'art. 61 c.p., n. 2 e carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione: l'aggravante è stata ritenuta sussistente pur difettando un "accertamento giurisdizionale" sui reati che fungono da presupposto (il processo per i reati di abuso di ufficio e falso pende in fase dibattimentale e, all'attualità, nemmeno ha avuto inizio l'attività istruttoria) ovvero, in alternativa, un accertamento incidentale, affatto omesso nella decisione impugnata; il decidente ha sostenuto tanto lapidariamente quanto assertivamente che la condotta dell'imputato era stata dettata dall'esigenza di concordare versioni di comodo da rendere nell'ambito del procedimento n. 7008/2016, mentre il contenuto dei messaggi fornisce indicazioni in senso diverso; - violazione di legge penale processuale (artt. 583 e 541 c.p.p.) con riguardo alla condanna alle spese in favore della parte civile Allianz s.p.a.: in difetto di una dichiarazione di colpevolezza dell'imputato per il reato di cui all'art. 642 c.p., dichiarato estinto per prescrizione, non era possibile alcuna pronunzia sulle relative statuizioni civili. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento per l'udienza del 18 marzo 2021 ai sensi dell'art. 23 ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23 convertito dalla L. 18 dicembre 2020, il Sostituto Procuratore generale, Dott.ssa Franca Zacco, ha depositato requisitoria scritta, chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato con conseguente revoca della statuizioni civili in favore di B.M.R., nonché revoca della condanna alle spese in favore di Allianz Assicurazioni s.p.a..

 

Considerato in diritto

 

1. Il ricorso merita accoglimento nei limiti che si diranno.

 

2. Il primo motivo è infondato.

 

2.1. Nel caso in esame non è in discussione la materiale commissione dei fatti ad opera dell'imputato, che non risulta averla mai negata, ma esclusivamente la riconducibilità della tipologia di condotta contestata alla fattispecie prevista dall'art. 660 c.p.. La decisione impugnata ha ricondotto le comunicazioni, ritenute moleste, alla categoria sia degli sms che dei messaggi whatsapp (p. 14), inviati in un numero elevato, anche in orari serali e notturni, in un arco temporale di oltre sette giorni. Il ricorso contesta la statuizione di reità, in primo luogo negando in radice, in nome dei principi di legalità e tassatività, la possibilità di estendere la nozione di mezzo telefonico ai mezzi telematici di qualsivoglia genere; in secondo luogo, e in relazione al profilo saliente del bene giuridico protetto, sollecitando il superamento dell'indirizzo interpretativo, secondo cui la molestia commessa con il mezzo del telefono comprende anche quella posta in essere attraverso l'invio di "short messages system", trasmessi attraverso sistemi telefonici mobili o fissi, dal momento che i moderni dispositivi di telefonia consentono di impedire il singolo contatto non desiderato, semplicemente bloccando l'utenza, senza che l'utilizzatore sia costretto a spegnere il proprio apparecchio cellulare, con nocumento della libertà di comunicazione.

 

2.2. Giova in premessa rammentare che, come questa Corte insegna, con la disposizione prevista dall'art. 660 c.p. il legislatore, attraverso la previsione di un fatto recante molestia alla quiete di un privato, ha inteso tutelare la tranquillità pubblica per l'incidenza che il suo turbamento ha sull'ordine pubblico, data l'astratta possibilità di reazione. L'interesse privato individuale riceve una protezione soltanto riflessa e la tutela penale è accordata anche senza e pur contro la volontà delle persone molestate o disturbate, dal momento che ciò che viene in rilievo è la tutela della tranquillità pubblica per i potenziali riflessi sull'ordine pubblico di quei comportamenti idonei a suscitare nel destinatario reazioni violente o moti di ribellione.

 

L'elemento materiale della "molestia" è costituito dall'interferenza non accetta che altera dolorosamente, fastidiosamente o importunamente, in modo immediato o mediato, lo stato psichico di una persona (Sez. 1, n. 19718 del 24/03/2005, Guarnieri, n. m.) e l'atto per essere molesto deve non soltanto risultare sgradito a chi lo riceve, ma dev'essere anche ispirato da biasimevole, ossia riprovevole motivo o rivestire il carattere della petulanza, che consiste in un modo di agire pressante ed indiscreto, tale da interferire nella sfera privata di altri attraverso una condotta fastidiosamente insistente e invadente.

 

Questa Corte ha, da tempo, anche affermato che il reato di molestia o disturbo alle persone non ha natura necessariamente abituale e non pretende sempre e comunque una reiterazione di comportamenti intrusivi e sgraditi nella vita altrui, sicché può essere realizzato anche con una sola azione purché particolarmente sintomatica la stessa dei motivi specifici che l'hanno ispirata.

 

Con riferimento all'intento della condotta costituito da biasimevole motivo è sufficiente, infatti, anche il compimento di un unico gesto, come nel caso di una sola telefonata effettuata con modalità rivelatrici dell'intrusione nella sfera privata del destinatario (sez. 1, n. 3758 del 07/11/2013, Moresco, Rv. 258260; sez. 6, n. 43439 del 23/11/2010, N., Rv. 248982; Sez. 1, n. 11514 del 16/03/2010, P.G. in proc. Zamò, Rv. 246792).

 

2.3. La quaestio iuris sul significato da attribuire alla locuzione "col mezzo del telefono", utilizzata dal legislatore del 1930, si è posta nel momento in cui si è reso necessario verificare la riconducibilità o meno alla previsione normativa di innovative modalità di lesione, imprevedibili al momento della posizione della fattispecie.

 

Con riferimento ai messaggi di posta elettronica, idonei a provocare turbamento o fastidio nel destinatario, Sez 1, n. 24510 del 17/06/2010, D'Alessandro, Rv. 247558, ha precisato come la sentita esigenza di espandere la tutela della tranquillità individuale incontra il limite coessenziale della legge penale costituito dal "principio di stretta legalità" e di tipizzazione delle condotte illecite, sanciti dall'art. 25 Cost., comma 2, e dall'art. 1 c.p..

 Il mezzo telefonico assume rilievo ai fini dell'ampliamento della tutela penale -altrimenti limitata alle molestie arrecate in luogo pubblico o aperto al pubblico proprio per il carattere invasivo della comunicazione alla quale il destinatario non può sottrarsi, se non disattivando l'apparecchio telefonico; la comunicazione telefonica comporta, infatti, una immediata interazione tra il chiamante e il chiamato e una diretta intrusione del primo nella sfera delle attività del secondo. La citata pronunzia, pur dando continuità all'orientamento ermeneutico, secondo cui " Nella generica dizione di cui all'art. 660 c.p., "col mezzo del telefono", sono compresi anche la molestia e il disturbo recati con altri analoghi mezzi di comunicazione a distanza", come mediante il citofono (Sez. 6, n. 8759 del 05/05/1978, Ciconi, Rv. 139560), per essere l'azione perturbatrice dei due sistemi di telecomunicazione vocale perfettamente identica, ha, tuttavia, escluso che l'interpretazione estensiva della locuzione in esame possa essere dilatata sino a comprendere anche le modalità di comunicazione asincrona, come l'invio di posta elettronica, che utilizza la rete telefonica e la rete cellulare delle bande di frequenza, ma non il telefono, né costituisce applicazione della telefonia, consistente, invece, nella teletrasmissione, in modalità sincrona, di voci o di suoni.

 Invero, "L'invio di un messaggio di posta elettronica, - esattamente proprio come una lettera spedita tramite il servizio postale - non comporta (a differenza della telefonata) nessuna immediata interazione tra il mittente e il destinatario", in quanto "L'azione del mittente si esaurisce nella memorizzazione di un documento di testo (colla possibilità di allegare immagini, suoni o sequenze audiovisive) in una determinata locazione della memoria dell'elaboratore del gestore del servizio, accessibile dal destinatario" e "la comunicazione si perfeziona, se e quando il destinatario, connettendosi, a sua volta, all'elaboratore e accedendo al servizio, attivi una sessione di consultazione della propria casella di posta elettronica e proceda alla lettura del messaggio".

Viceversa, possono e devono essere ricondotti nell'alveo della previsione incriminatrice, i messaggi di testo "short messages system" (c.d. sms), trasmessi attraverso apparati telefonici mobili o fissi, non essendo essi assimilabili a quelli di tipo epistolare, "in quanto il destinatario è costretto, sia de auditu che de visu, a percepirli, con corrispondente turbamento della quiete e tranquillità psichica".

Secondo tale pronunciamento, dunque, l'evento immateriale - o psichico - del turbamento del soggetto passivo costituisce condizione necessaria ma non sufficiente ai fini della sussistenza del reato, dovendo necessariamente concorrere gli ulteriori profili circostanziali della condotta del soggetto attivo, tipizzati dalla norma incriminatrice, e nella locuzione "col mezzo del telefono" rientrerebbero solo le comunicazioni che avvengono con modalità sincrona, dando luogo ad una immediata interazione tra soggetto agente e destinatario della comunicazione, anche se effettuate non propriamente con il mezzo del telefono, ma con altri analoghi mezzi di comunicazione a distanza (come il citofono), secondo un'interpretazione teleologica e non strettamente letterale del dettato normativo.

 

2.3. Ma già Sez. 1, n. 36779 del 27/09/2011, Ballarino e altro, Rv. 250807, ritornando sul tema della configurabilità del reato di molestie con lo strumento della posta elettronica e muovendo dal rilievo che i risultati dell'innovazione tecnologica consentono di inviare messaggi e-mail, in entrata e in uscita, attraverso i normali apparecchi telefonici, fissi o mobili, sostanzialmente con le stesse modalità di invio degli sms, ha precisato che al termine telefono, espressivo "dell'instrumentum della contravvenzione de qua", va equiparato, senza esondare dal perimetro dei possibili significati della formulazione letterale impiegata dal legislatore, qualsiasi mezzo di trasmissione, tramite rete telefonica e rete cellulare delle bande di frequenza, di voci e di suoni imposti al destinatario, senza possibilità per lo stesso di sottrarsi alla "immediata" interazione con il mittente.

 

Si è rimarcato, infatti, come non possa essere considerato dirimente il criterio incentrato sul carattere sincronico o a-sincronico del contenuto della comunicazione, cui ha fatto ricorso la sentenza D'Alessandro per escludere la rilevanza penale della molestia con lo strumento della posta elettronica sul presupposto che la modalità della forma comunicativa è asincrona e, viceversa, per ribadire l'inclusione nella previsione della norma incriminatrice della molestia citofonica, stante la sostanziale identità dei due sistemi di telecomunicazione vocale; ciò che deve essere ritenuto decisivo e', invece, il diverso criterio dell'invasività del mezzo impiegato per raggiungere il destinatario dell'azione perturbatrice.

 

Sviluppando l'impostazione ermeneutica, seguita da Sez. 3, n. 28680 del 26/06/2004, Modena, Rv. 229464, secondo la quale quello che l'art. 660 c.p. ha voluto incriminare non è solo il messaggio molesto che il destinatario è costretto ad ascoltare per telefono, ma ogni messaggio che è costretto a percepire, sia de auditu che de visu, perché entrambi i tipi di messaggio sono idonei a mettere a repentaglio la libertà e la tranquillità psichica del ricevente, la sentenza Ballarino è pervenuta alla conclusione, ritenuta conforme alla lettera e alla ratio della norma, che anche l'invio di un messaggio di posta elettronica può realizzare in concreto una diretta e sgradita intrusione del mittente nella sfera delle attività del destinatario, quando la comunicazione sia accompagnata da un avvertimento acustico, che ne indichi l'arrivo in forma petulante, con un'intensità tale da condizionare la tranquillità del ricevente.

 

La pronuncia in esame, valorizzando uno dei profili tratteggiati nelle sequenze motivazionali della sentenza D'Alessandro, nella parte in cui non ha mancato di riconoscere che la posta elettronica utilizza anche il mezzo di trasmissione della rete telefonica e della rete cellulare delle bande di frequenza, ha delineato il diverso criterio connotato dall'invasività della notifica di arrivo, così inquadrando l'esito della condotta penalmente rilevante nella percezione obbligata da parte del destinatario del ripetuto avvertimento acustico, che può rivelarsi molesto proprio come l'invio ripetuto di squilli telefonici, già riconosciuto nella giurisprudenza di legittimità, come idoneo a determinare una significativa intrusione nell'altrui sfera personale ingenerata dall'attività di comunicazione in sé considerata e a prescindere dal suo contenuto (da ultimo: Sez. F, n. 45315 del 27/08/2019, Manassero, Rv. 277291).

 

Situazione affatto diversa da quella in cui il destinatario dei messaggi di posta elettronica, per nulla avvertito dell'arrivo, decida di aprire la posta elettronica pervenuta, così volontariamente accedendo al suo contenuto, come per la corrispondenza epistolare, senza subire alcun condizionamento costituito "da segni o rumori premonitori".

 

2.4. Alla luce di tali condivisibili precisazioni, se ciò che rileva è il carattere invasivo della comunicazione non vocale, rappresentato dalla percezione immediata da parte del destinatario dell'avvertimento acustico che indica l'arrivo del messaggio, ma anche - va soggiunto - dalla percezione immediata e diretta del suo contenuto o di parte di esso, attraverso l'anteprima di testo che compare sulla schermata di blocco, il distinguo tra messaggistica istantanea e messaggi di testo telefonici (sms) non ha più ragion d'essere, sia l'una che gli altri potendo realizzare in concreto una diretta e immediata intrusione del mittente nella sfera delle attività del ricevente. 2.5. Ne' merita condivisione l'affermazione che, a differenza della comunicazione fatta con il mezzo del telefono, la "messaggeria telematica" non presenta carattere invasivo, ben potendo il destinatario di messaggi non desiderati da un determinato utente (sgradito), evitarne agevolmente la ricezione, senza compromettere in alcun modo la propria libertà di comunicazione, semplicemente escludendo o bloccando il contatto indesiderato (Sez. 1, n. 24670 del 07/06/2012, Cappuccio, Rv. 253339), mentre "il mezzo telefonico assume rilievo... proprio per il carattere invasivo della comunicazione alla quale il destinatario non può sottrarsi, se non disattivando l'apparecchio telefonico, con conseguente lesione, in tale evenienza, della propria libertà di comunicazione, costituzionalmente garantita (art. 15 Cost., comma 1)" (Rv. 253339 citata).

 

Va, per vero, innanzitutto ribadito che il reato in esame mira a prevenire il turbamento della tranquillità pubblica attuato mediante l'offesa alla quiete privata e non alla libertà di comunicazione del destinatario dell'atto molesto o di disturbo; va, poi, osservato che il criterio utilizzato per escludere il carattere invasivo della messaggistica istantanea non è dirimente, in quanto con le stesse modalità è possibile evitare la ricezione anche degli sms (sgraditi), come pure escludere la chiamata telefonica proveniente da un'utenza (sgradita) sia dall'apparato mobile sia da quello fisso, sfruttando la funzionalità di blocco presente sulla maggior parte dei cordless e in generale sugli apparecchi dotati di display e menu delle impostazioni.

 

Ed allora, si può concludere che ciò che rileva è l'invasività in sé del mezzo impiegato per raggiungere il destinatario, non la possibilità per quest'ultimo di interrompere l'azione perturbatrice, già subita e avvertita come tale, ovvero di prevenirne la reiterazione, escludendo il contatto o l'utenza sgradita senza nocumento della propria libertà di comunicazione.

 

2.6. Alla luce delle superiori riflessioni, la sentenza impugnata non è incorsa nella denunziata violazione di legge ma, dando adeguato conto della base fattuale, con insindacabile apprezzamento di merito, ha ritenuto che i messaggi whatsapp e gli sms reiterati nel tempo, pur in difetto di risposta da parte della B., inviati anche in orari serali e notturni (chiedendole insistentemente di incontrarsi, prospettandole la necessità di confrontarsi sulla vicenda attenzionata dagli inquirenti, chiedendole, con un messaggio inviato alle ore 23.33, l'account e la password per accedere a documentazione che avrebbe potuto essere agevolmente acquisita per le vie ufficiali) avevano determinato un non trascurabile turbamento della serenità e della vita quotidiana della ricevente, già per vero compromessa per via della vicenda giudiziaria in cui risultava coinvolta con il D. e che aveva costituito il fattore determinante della condotta insistente ed invadente dal medesimo tenuta, immediatamente prima e subito dopo la convocazione della donna presso gli uffici di p.s..

 

Del tutto correttamente, alla luce di tali emergenze, e plausibilmente, ha, dunque, definito l'agire dell'imputato pressante, indiscreto, impertinente, ovverosia petulante, escludendo qualsivoglia reciprocità o ritorsione delle molestie, dal momento che la donna si era limitata ad inviare messaggi di risposta, sia pure connotati da espressioni colorite, alle sollecitazioni e importune richieste del D..

 

Proprio il fatto, poi, che l'imputato fosse stato esortato a smettere siffatti atteggiamenti esclude che egli non s'avvedesse dell'oggettivo disturbo arrecato e della inutile petulanza del suo agire. Potendosi solo aggiungere che nella fattispecie incriminatrice in esame la petulanza costituisce una modalità della condotta prima ancora che un atteggiamento soggettivo, sicché è principio consolidato che, ove la condotta sia obiettivamente petulante (fastidiosamente insistente e invadente), è sufficiente ad integrare il reato la circostanza che l'agente sia consapevole di tale suo modo di fare, non rilevando la pulsione che lo muove.

 

3. Anche il secondo motivo è destituito di fondamento. La circostanza aggravante consequenziale dell'occultamento del reato o dello scopo dell'impunità presuppone che il reato principale sia stato commesso o tentato o postula anch'esso un collegamento finalistico consistente nell'intento di commettere un reato, non come fine a se stesso, ma come mezzo per evitare il procedimento penale, e può essere ritenuta anche se il reato principale viene giudicato separatamente, in applicazione dell'art. 2 c.p.p., comma 2, attraverso una delibazione incidentale del fatto complessivamente contestato. Tanto precisato, il ricorso non è autosufficiente laddove afferma che il processo per i reati principali pende ancora in fase dibattimentale; è infondato laddove assume che non sarebbe stata effettuata nessuna analisi dei reati oggetto del separato giudizio, posto che, a p. 11 e ss., la decisione impugnata si è soffermata sulle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari dalla B. che, con riferimento al sinistro stradale denunziato come occorso in data 9/11/2011, ha negato di essere intervenuta per i rilievi del caso unitamente al collega D., ha disconosciuto la firma apposta sui verbali sequestrati, indicando nel ricorrente, con il quale aveva intrattenuto una relazione affettiva e al quale aveva fornito la propria password di accesso al portale sul quale venivano caricati i verbali, il probabile autore della sua falsificazione; dichiarazioni ritenute corroborate dai messaggi inviati in sequenza, prima e dopo le convocazioni presso gli uffici di polizia giudiziaria, esaminati nel loro contenuto e dettati, nell'interpretazione non manifestamente illogica fornita dal giudice di merito, proprio dall'esigenza del ricorrente di confrontarsi con la B., apparente firmataria del modulo di rilevazione stradale del sinistro, e di concordare una versione di comodo per contrastare le accuse prima ipotizzate e poi elevate a suo carico.

 

4. Fondato è il terzo motivo di ricorso. Non può essere pronunciata condanna alle spese in favore della costituita parte civile in caso di estinzione del reato intervenuta prima della sentenza di primo grado e da essa rilevata e dichiarata, posto che l'art. 541 c.p.p. testualmente indica, quale presupposto della relativa statuizione di condanna, l'accoglimento della domanda di restituzione o di risarcimento del danno (Sez. 6, n. 516 del 11/04/1985, Marzotti, Rv. 170917: "Nell'ipotesi di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, l'imputato non può essere condannato al pagamento delle spese in favore della parte civile. Quest'ultima tuttavia può ricorrere al giudice civile, il quale, nella sentenza che accoglie la domanda di risarcimento o in quella di liquidazione del danno, decide in ordine al rimborso delle spese sostenute dal danneggiato intervenuto nel giudizio penale"). Diverso e', invece, il caso della prescrizione maturata dopo la sentenza di primo grado, contenente espresse statuizioni di condanna risarcitoria in favore della parte civile. Ed invero, la sopraggiunta maturazione della causa estintiva non è ostativa alla condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di impugnazione, atteso che nel dichiarare estinto per prescrizione il reato per il quale in primo grado è intervenuta condanna al risarcimento del danno il giudice di appello è tenuto a decidere su tale questione nel merito, motivando sul positivo accertamento della responsabilità dell'imputato.

 

5. La rilevata carenza di fondatezza del ricorso, che investe la devoluta non colpevolezza dell'imputato, non pregiudica tuttavia il rilievo di ufficio, ex art. 609 c.p.p., che la pena inflitta a D. per la contestata e ritenuta contravvenzione è stata assoggettata alla riduzione di un terzo per la scelta del rito, anziché della metà, ai sensi dell'art. 442 c.p.p., comma 2, come modificato dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 44.

 

Con riferimento a tale novum normativo l'orientamento interpretativo si è attestato in modo univoco sul principio secondo cui l'art. 442 c.p.p., comma 2, come novellato dalla L. n. 103 del 2017, nella parte in cui prevede che, in caso di condanna per una contravvenzione, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà, anziché di un terzo come previsto dalla previgente disciplina, si applica anche alle fattispecie anteriori, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile, ai sensi dell'art. 2 c.p., comma 4, in quanto la norma - pur essendo di carattere processuale - ha sicuri effetti sostanziali, comportando un trattamento sanzionatorio più favorevole, anche se collegato alla scelta del rito (Sez. 1, n. 39087 del 24/05/2019, Mersini, Rv. 276869;Sez. 4, n. 5034 del 15/01/2019, Lazzara, Rv. 275218; Sez. 4, n. 832 del 15/12/2017, dep. 2018, Del Prete, Rv. 271752; v. anche Sez. 1, n. 6300 del 21/12/2018, dep. 2019, Farina, n. m.; Sez. 1, n. 50435 del 25/09/2018, Giorgio, n. m.). Corollario di tali rilievi è che stante la rilevabilità di ufficio del trattamento sanzionatorio più favorevole ai sensi dell'art. 2 c.p., comma 4, l'eccedenza di pena determinata dalla inosservanza del nuovo limite, deve essere decurtata, attraverso la rideterminazione in questa sede, ai sensi dell'art. 620 c.p.p., comma 1, lett. l), della pena irrogata mediante la corrispondente riduzione per il rito.

 

6. In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla pena, che va rideterminata in Euro 150,00 di ammenda, e alla condanna alla rifusione delle spese in favore della parte civile Allianz Assicurazioni s.p.a., che va esclusa. Il ricorso va rigettato nel resto.

 

P.Q.M.

 

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena che ridetermina, con la diminuente per il rito, in Euro 150,00 di ammenda, nonché alla condanna di D.F. alla rifusione delle spese processuali in favore della Allianz s.p.a., condanna che esclude. Rigetta il ricorso nel resto.