La domanda di riparazione per ingiusta detenzione non poteva essere presentata a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), trattandosi di istanza che deve essere proposta seguendo le forme del codice di rito penale (quindi per iscritto e con deposito nella cancelleria della Corte di appello che ha pronunciato la sentenza), la successiva introduzione della normativa emergenziale dovuta alla pandemia COVID-19 ha però ammesso la possibilità per le parti private di depositare atti del procedimento penale a mezzo PEC e dunque, anche l'istanza per ingiusta detenzione.
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la relativa domanda è legittimamente presentata dal difensore costituito in maniera generico procuratore speciale dall'interessato nel mandato ad /item apposto a margine dell'istanza: infatti, nei casi in cui nel giudizio penale sia prescritto che la parte stia in giudizio col ministero di difensore munito di procura speciale, il mandato, in virtù del generale principio di conservazione degli atti, deve considerarsi valido, sia con riguardo al conferimento della procura a impugnare al difensore sia all'oggetto dello specifico gravame, anche quando la volontà del mandante non sia trasfusa in rigorose formule sacramentali, ovvero sia espressa in forma incompleta, potendo il tenore dei termini usati nella redazione della procura speciale e la sua collocazione escludere ogni incertezza in ordine all'effettiva portata della volontà della parte.
in generale, si deve riconsocere validità di procure speciali pur non rispondenti a tutti i canoni formali di cui all'art. 122 c.p.p. se sia riscontrabile un chiaro collegamento con la domanda che si sia proposta.
Cassazione penale
sez. IV, ud. 1 febbraio 2023 (dep. 20 febbraio 2023), n. 7033
Presidente Piccialli – Relatore Serrao
Ritenuto in fatto
1. G.R.A.X. propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta in relazione alla privazione della libertà personale subita, nella forma della custodia cautelare in carcere, dal 20 ottobre 2018 all'8 novembre 2018 e, nella forma degli arresti domiciliari, dall'8 novembre 2018 al 2 aprile 2019 nell'ambito di un procedimento nel quale era indagato del reato di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 artt. 73, comma 5, e artt.385, 61 n. 11 c.p. conclusosi con sentenza assolutoria irrevocabile il 26 aprile 2019.
2. Il ricorrente deduce, con unico articolato motivo, violazione degli artt. 177 e 606 lett.c) c.p.p. non essendo l'art. 24, comma 6-sexies, L. 28 ottobre 2020, n. 137 applicabile al caso di specie - violazione del principio di tassatività delle nullità - carenza e illogicità della motivazione.
2.1. La pronuncia di inammissibilità si fonda sul rilievo che l'istanza è stata trasmessa a mezzo PEC priva di firma digitale del procuratore speciale. Il ricorrente evidenzia che, dopo aver trasmesso il 23 aprile 2021 tempestiva istanza a mezzo PEC priva di sottoscrizione del difensore e procuratore speciale della richiedente, la Cancelleria aveva chiesto il 27 luglio 2021 al difensore di procedere al deposito in forma cartacea della documentazione; il 28 luglio 2021 il difensore aveva eseguito il deposito in forma cartacea dei documenti, richiesto dalla cancelleria perché quelli inviati per via telematica risultavano illeggibili, e della medesima istanza di riparazione, debitamente sottoscritta dal difensore e procuratore speciale.
2.2. Il ricorrente lamenta che, a seguito del deposito degli atti cartacei, sia stato formato un nuovo fascicolo per cui, in relazione a tale istanza, la Corte di appello ha emesso ordinanza di inammissibilità per tardività, ritenendo la domanda di riparazione proposta oltre i due anni dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento era divenuta irrevocabile.
2.3. Con riguardo alla prima istanza, pur avendo la difesa chiesto la revoca per evidente errore materiale dell'ordinanza di inammissibilità per tardività, la Corte territoriale ha ritenuto che essa fosse viziata da nullità in quanto priva di sottoscrizione senza considerare che, non essendo la sottoscrizione digitale prevista a pena di inammissibilità, a differenza del termine biennale per la richiesta, essa dovesse essere considerata ai sensi dell'art. 181 c.p.p. una nullità sanabile. La comunicazione proveniente dalla cancelleria in data 27 luglio 2021 aveva, infatti, la funzione di consentire di sanare le irregolarità riscontrate nel deposito telematico, derivando l'apertura di un nuovo fascicolo a seguito del deposito cartaceo da un errore materiale della cancelleria.
2.4. La difesa rimarca che la provenienza dell'atto dalla casella di posta elettronica certificata è stata ritenuta dal giudice amministrativo sostitutiva di sottoscrizione elettronica, non potendo esservi dubbi in merito alla provenienza dell'atto depositato a mezzo PEC. Inoltre, fra i documenti allegati alla domanda di riparazione, vi era la procura speciale con nomina del difensore espressamente finalizzata alla proposizione dell'istanza ex art. 314 c.p.p..
3. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria, concludendo per l'inammissibilità o in subordine per il rigetto del ricorso.
4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
1. La Corte territoriale ha ritenuto che, in ogni caso, la documentazione integrativa non potesse sanare la nullità dell'istanza priva di sottoscrizione, trattandosi di requisito che in base agli artt. 315 e 645 c.p.p. è previsto a pena di inammissibilità. I giudici della riparazione hanno, inoltre, escluso che la procura speciale, separatamente formata e recante la data del 13 dicembre 2019, di molto antecedente quella del deposito via PEC dell'istanza, potesse attestare la riferibilità certa dell'atto alla persona dell'interessato.
2. Le questioni sottoposte al Collegio involgono, in primo luogo, l'ammissibilità dell'istanza di riparazione per ingiusta detenzione presentata a mezzo posta elettronica certificata (PEC); in caso positivo, l'ammissibilità di un'istanza alla quale, sebbene priva di sottoscrizione, sia allegata la procura speciale; infine, in caso di risposta negativa alla seconda questione, l'ammissibilità dell'integrazione dell'istanza priva di sottoscrizione in data successiva alla scadenza del termine previsto, a pena d'inammissibilità, dall'art. 315, comma 1, c.p.p..
3. Con riguardo alla prima questione, giova ricordare che, con sentenza di questa sezione (Sez. 4, n. 39765 del 23/05/2019, Lyadi, Rv. 277557 - 01), si era affermato che la domanda di riparazione per ingiusta detenzione non può essere presentata a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), trattandosi di istanza che deve essere proposta seguendo le forme del codice di rito penale (art. 645 c.p.p., richiamato dall'art. 315, comma 3, c.p.p.), quindi per iscritto e con deposito nella cancelleria della Corte di appello che ha pronunciato la sentenza.
A tale conclusione il giudice di legittimità era giunto osservando che al procedimento per ingiusta detenzione, ancorché concernente l'esistenza di una obbligazione pecuniaria nei confronti del soggetto colpito da custodia cautelare, si applicano le norme del codice di rito penale (Sez. U, n. 34535 del 27/06/2001, Petrantoni, Rv. 21961401; Sez. 3, n. 26370 del 25/03/2014, Hadfi, Rv. 25918701; Sez. 4, n. 45409 del 16/10/2013, Pelella, Rv. 25755401; Sez. 3, n. 48484 del 22/10/2003, Salvi, Rv. 228441) e che, secondo la giurisprudenza di legittimità, nel processo penale non è consentito alla parte privata l'uso della posta elettronica certificata per la trasmissione dei propri atti alle altre parti nè per il deposito presso gli uffici, perché l'utilizzo di tale mezzo informatico - ai sensi dell'art. 16, comma 4, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 - è riservato alla sola cancelleria per le comunicazioni richieste dal pubblico ministero ex art. 151 c.p.p. e per le notificazioni ai difensori disposte dall'autorità giudiziaria (Sez. 4, n. 21056 del 23/01/2018, D'Angelo, Rv. 27274101; Sez. 5, n. 48911 del 01/10/2018, N, Rv. 27416001; Sez. 2, n. 31314 del 16/05/2017, P, Rv. 27070201).
In coerenza con tali principi, che configurano un parallelismo tra la disciplina del processo penale e quella del procedimento per riparazione d'ingiusta detenzione, l'introduzione nel periodo emergenziale di una serie di disposizioni che hanno consentito alle parti private, fino al 31 luglio 2021, il deposito in cancelleria di determinati atti del procedimento penale a mezzo posta elettronica certificata (art. 24, comma 4, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, che esclude espressamente il deposito a mezzo pec degli atti elencati ai commi 1 e 2, segnatamente gli atti il cui deposito avviene tramite il portale del processo penale telematico) ha reso ammissibile, in linea di princìpio, il deposito dell'istanza di riparazione per ingiusta detenzione eseguita a mezzo pec in data 23 aprile 2021; la cancelleria ha, infatti, correttamente ricevuto e iscritto l'istanza nel ruolo generale con il n. 48/21.
4. Con riguardo al secondo profilo, va ricordato che l'art. 315 c.p.p., nel disciplinare il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, richiama le norme sulla riparazione dell'errore giudiziario e, pertanto, l'art. 645 c.p.p., dove è previsto che l'istanza debba essere presentata dalla parte interessata o da un procuratore speciale.
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno precisato che "La domanda di riparazione per ingiusta detenzione costituisce atto personale della parte che l'abbia indebitamente sofferta. Pertanto la sua proposizione, in quanto espressione della volontà della parte di far valere il diritto alla riparazione in giudizio può avvenire, oltre che personalmente, anche per mezzo di procuratore speciale (nominato nelle forme previste dall'art. 122 c.p.p.) ma non per mezzo del difensore con procura, avendo la legge voluto garantire sia l'autenticità dell'iniziativa, sia la sua diretta e inequivocabile derivazione dalla volontà dell'interessato; mentre alla presentazione della domanda può provvedere anche il difensore con procura che ha il potere di compiere e ricevere, nell'interesse della parte, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati" (Sez. U. Sentenza n. 8 del 12/03/1999, dep. 10/06/1999, Sciamanna, Rv. 213508).
In ossequio a tale principio, si è ribadito in tempi più recenti che: "La domanda di riparazione per ingiusta detenzione, costituendo atto personale della parte che l'abbia indebitamente sofferta, può essere proposta soltanto da questa personalmente o dal soggetto munito della procura speciale prevista dall'art. 122 c.p.p., da intendersi quale atto concettualmente distinto dal mero mandato di rappresentanza e difesa in giudizio" (così Sez. 4, n. 7372 del 14/01/2014, Rv. 259319 - 01 che, nella fattispecie concreta, ha escluso la legittimazione del difensore, nominato con un mandato a margine del ricorso che non conteneva uno specifico riferimento alla volontà della parte di trasferire il potere di esercitare l'azione riparatoria).
4.1. Con particolare riferimento alla istanza di riparazione per ingiusta detenzione, proponibile solo dall'interessato o da un suo procuratore speciale ex art. 122 c.p.p., costituisce, dunque, requisito imprescindibile di ammissibilità la riferibilità certa dell'atto alla persona dell'interessato, desumibile da elementi oggettivi, inequivocabilmente apprezzabili e sussistenti sin dalla sua presentazione. In difetto della sottoscrizione, tale certa riferibilità può eventualmente trarsi dalla procura speciale ritualmente sottoscritta e contenuta nell'atto stesso come un corpo unico, o, ancora, dalla attestazione di diretto deposito dell'istanza da parte del soggetto proponente (Sez. 3, n. 30404 del 08/04/2016, Tagliasco, Rv. 267225 - 01; Sez. 4, n. 1125 del 17/04/1996, Comito, Rv. 205436 - 01).
4.2. Anche tali principi devono essere riletti alla luce della disciplina normativa emanata in periodo emergenziale, posto che a norma dell'art. 24, commi 6-bis e 6-sexies D.L. n. 137/2020 la sottoscrizione digitale è requisito previsto a pena d'inammissibilità con esclusivo riferimento a tutti gli atti di impugnazione, comunque denominati, e, in quanto compatibili, alle opposizioni di cui agli artt. 410,461 e 667, comma 4, del codice di procedura penale e ai reclami giurisdizionali previsti dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, nonché alle richieste di riesame o di appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali. La natura non impugnatoria dell'istanza di riparazione per ingiusta detenzione non consente, dunque, secondo il tenore di tale disciplina normativa, di ritenere che la sottoscrizione digitale del difensore sia requisito previsto a pena d'inammissibilità dell'atto trasmesso a mezzo di posta elettronica certificata.
4.3. La difesa ritiene che la riferibilità dell'atto all'interessato si sarebbe dovuta, in ogni caso, desumere dalla procura speciale; anche tale assunto è, nel caso concreto, corretto.
4.4. Costantemente la Corte di legittimità ha affermato (Sez. 4, n. 25082 del 12/05/2021, Geoffrey, Rv. 281490 - 01), proprio in tema di riparazione per ingiusta detenzione, che devono ritenersi mere imprecisioni formali, non inficianti la validità della procura speciale, le irritualità che non pregiudicano la ricostruzione in termini di certezza della volontà della parte di conferire al difensore un mandato riferito alla richiesta di indennizzo, posto che per il rilascio della procura speciale non sono previste formule sacramentali (Sez. 4, n. 48571 del 5/11/2013, Cervone, Rv. 258089, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto irrilevanti, a fronte della specifica indicazione nella procura delle finalità del suo rilascio, la circostanza che fosse stata redatta su un foglio separato, non munito di numero di pagina e recante data di gran lunga anteriore a quella della presentazione del ricorso; Sez. 3, n. 4676 del 22/10/2014 dep. 2015, M. Rv. 262473).
4.5. Già in precedenza, peraltro, si era affermato che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la relativa domanda è legittimamente presentata dal difensore costituito in maniera generico procuratore speciale dall'interessato nel mandato ad /item apposto a margine dell'istanza (così la richiamata Sez. 4, n. 40293 del 10/6/2008, Allegrino, Rv. 241471). In altra, condivisibile, pronuncia si è ulteriormente precisato che, nei casi in cui nel giudizio penale sia prescritto che la parte stia in giudizio col ministero di difensore munito di procura speciale, il mandato, in virtù del generale principio di conservazione degli atti, deve considerarsi valido, sia con riguardo al conferimento della procura a impugnare al difensore sia all'oggetto dello specifico gravame (art. 576 c.p.p.), anche quando la volontà del mandante non sia trasfusa in rigorose formule sacramentali, ovvero sia espressa in forma incompleta, potendo il tenore dei termini usati nella redazione della procura speciale e la sua collocazione escludere ogni incertezza in ordine all'effettiva portata della volontà della parte (Sez. 2, n. 46159 del 11/07/2013, Ferrari, Rv. 257335, fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto valida la, procura speciale rilasciata dalla parte civile al difensore per la costituzione completa anche della cosiddetta procura ad litem, contemplando, accanto all'ampio mandato a stare in giudizio, anche il mandato difensivo individuato dall'indicazione dello specifico oggetto della causa).
4.6. Ciò che differenzia tutti i casi in cui la Corte di legittimità ha ritenuto la validità di procure speciali pur non rispondenti a tutti i canoni formali di cui all'art. 122 c.p.p. è il requisito che, in ogni caso, sia riscontrabile un chiaro collegamento con la domanda che si sia proposta. Si tratta di un requisito che la procura allegata all'istanza in esame, esaminata dal Collegio in ragione della natura della censura, soddisfa: in ‘essa si legge, infatti, che il mandato risulta espressamente conferito "per proporre domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione subita a causa del provvedimento di arresto del 19/10/2018 convalidato dal GIP del Tribunale di Viterbo che disponeva altresì la custodia cautelare in carcere..". È, quindi, specificamente finalizzata alla proposizione della domanda ex art. 314 c.p.p., e reca la sottoscrizione sia dell'istante che del difensore e procuratore speciale, dovendosene desumere la certa riferibilità dell'istanza all'interessato.
5. La disamina della terza questione è ultronea in quanto, per le ragioni espresse, il ricorso deve essere accolto, con annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma perché esamini l'istanza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti per il giudizio alla Corte di appello di Roma, alla quale rimette altresì la regolamentazione delle spese tra le parti per questo giudizio di legittimità.