Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia, al quale sia già stato notificato l’avviso di udienza, non ha effetto con riferimento a tale udienza, che può essere ritualmente celebrata, essendo il difensore rinunciante ancora onerato della difesa dell’imputato fino alla eventuale nomina di un difensore di ufficio; ne consegue che l’assenza del difensore di fiducia all’udienza non comporta l’obbligo di nominarne uno d’ufficio al ricorrente, nè costituisce condizione ostativa alla regolare celebrazione del processo di legittimità.
E' inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello
Corte di Cassazione
sez. III Penale, sentenza 4 ottobre – 11 dicembre 2019, n. 50004
Presidente Izzo – Relatore Semeraro
Ritenuto in fatto
1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza del 20 marzo 2018, in riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma del 22 gennaio 2014, in accoglimento della richiesta di concordato ex art. 599-bis c.p.p., ha rideterminato la pena inflitta a L.F. , per i capi 1), 2), 3), 4) e 5) D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, in 2 anni ed Euro 10.000,00 di multa, quale aumento per la continuazione rispetto ai reati di cui alla sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma del 22 gennaio 2011, irrevocabile il 10 aprile 2014.
2. Il difensore di L.F. ha proposto il ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 20 marzo 2018.
2.1. Con unico motivo, si deduce il vizio di violazione di legge, in relazione all’art. 157 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 4 e si eccepisce, con riferimento al capo 2) della sentenza impugnata, commesso il (omissis) , il decorso del termine di prescrizione di anni 7 e mesi 6.
Secondo il ricorrente, la Corte di appello, nonostante l’accordo ex art. 599-bis c.p.p., avrebbe dovuto dichiarare estinto per prescrizione il reato sub capo 2), la sentenza ex art. 129 c.p.p. avendo avuto ad oggetto la cessione hashish e non cocaina.
Dalle sentenze impugnate emerge che il ricorrente rese dichiarazioni spontanee confessorie con le quali chiarì che la sostanza ceduta al R. il giorno (omissis) fosse hashish e non cocaina: tale circostanza troverebbe riscontro nei fatti contestati al ricorrente al capo 3) dell’imputazione, relativi alla cessione al R. di un rilevante quantitativo di hashish e marijuana avvenuta il 22 dicembre 2009, e nella sentenza emessa nei confronti del R. dalla Corte di Appello di Roma, il quale, giudicato separatamente con riferimento all’episodio de quo, è stato ritenuto responsabile della detenzione ai fini di cessione di 200 gr. di sostanza stupefacente di tipo hashish.
Si chiede quindi di annullare senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento al capo 2) dell’imputazione in quanto il reato estinto per prescrizione e di escludere la relativa pena.
Considerato in diritto
1. L’udienza dinanzi alla Corte di cassazione del 7 maggio 2019 fu rinviata per il legittimo impedimento del difensore avv. FMM.
L’avviso per l’udienza odierna è stato spedito e notificato all’avv. FMM il 3 luglio 2019.
La cancelleria nella stessa data ha notificato l’avviso anche all’avv. ADA, per mero errore, poiché tale difensore aveva difeso il ricorrente in altro processo.
La rinuncia al mandato difensivo da parte dell’avv. FMMè stata depositata presso la Corte di cassazione il 1 ottobre 2019.
Pertanto, deve ritenersi che il rapporto processuale sia correttamente instaurato.
Va ribadito il principio per cui, cfr. Sez. 3, n. 31952 del 20/09/2016, dep. 2017, P., Rv. 270633 - 01, nel giudizio di cassazione, la rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia, al quale sia già stato notificato l’avviso di udienza, non ha effetto con riferimento a tale udienza, che può essere ritualmente celebrata, essendo il difensore rinunciante ancora onerato della difesa dell’imputato fino alla eventuale nomina di un difensore di ufficio; ne consegue che l’assenza del difensore di fiducia all’udienza non comporta l’obbligo di nominarne uno d’ufficio al ricorrente, nè costituisce condizione ostativa alla regolare celebrazione del processo di legittimità.
2. Il ricorso di L.F. è inammissibile.
A seguito della reintroduzione del concordato in appello rivivono i principi elaborati dalla giurisprudenza.
La questione dedotta concerne in primo luogo la qualificazione giurisprudenza del reato sub 2).
2.1. Va ribadito il principio espresso da Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258, che ha affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall’art. 599 c.p.p., comma 4 non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione.
In applicazione del principio, la Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso dell’imputato rinunciante ai motivi di appello in punto di qualificazione del reato.
2.2. Ne consegue che non è possibile, in sede di legittimità, a seguito del concordato in appello, dare al reato di cui al capo 2 una qualificazione giuridica diversa.
2.3. L’inammissibilità del ricorso determina anche l’impossibilità di rilevare l’eventuale prescrizione maturata prima della sentenza di appello.
Cfr. in tal senso la sentenza delle Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818, per cui "L’inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d’ufficio, ai sensi dell’art. 129 c.p.p. e art. 609 c.p.p., comma 2, l’estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata nè eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso. (In motivazione la Corte ha precisato che l’art. 129 c.p.p. non riveste una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, attribuendo al giudice dell’impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione)".
3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, si condanna altresì il ricorrente al pagamento della somma di Euro 2.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.