La particolare tenuità del fatto del rifiuto di sottoposri all'etiloemro non può essere negata per le eventuali gravi conseguenze che avrebbero potuto scaturire dalla conduzione di una vettura sotto l'effetto di un'alterazione alcolica.
Corte di Cassazione
Sez. 4 penale
Sentenza
Num. 37189 Anno 2022
Presidente: MONTAGNI ANDREA
Relatore: RANALDI ALESSANDRO
Data Udienza: 14/07/2022 - dep. 3/10/2022
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG;
SENTENZA
sul ricorso proposto da: VS nato a TORINO il **/1953 avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino, per quanto qui rileva, ha confermato la sentenza di primo grado che, in sede di rito abbreviato, ha dichiarato la responsabilità di SV in ordine al reato di "rifiuto" ex art. 186, comma 7, cod. strada (fatto del 28.9.2017).
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.) quanto segue.
Con i primi due motivi, violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la sentenza impugnata erroneamente affermato la non rilevanza dell'omissione del previo avviso di cui all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. ai fini dell'integrazione del reato di "rifiuto" e comunque per non avere individuato il momento in cui è dovuto l'avviso in questione, sia in astratto, sia nel caso concreto.
Con il terzo motivo, vizio di motivazione in ordine all'esclusione del riconoscimento della particolare tenuità del fatto, nel caso esclusa per le possibili gravi conseguenze che avrebbero potuto derivare dalla conduzione di una vettura sotto l'effetto di alterazione alcolica, argomentazione illogica in quanto il rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcolimetrico non può mai essere equiparato all'ammissione di uno stato di alterazione.
Con il quarto motivo, vizio di motivazione in ordine all'omessa concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione, in assenza di giudizio prognostico richiesto dall'art. 164 cod. pen. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente alla valutazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e alla sospensione condizionale della pena.
4. Il difensore dell'imputato ha depositato una memoria scritta con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso.
5. I primi due motivi non possono trovare accoglimento, sulla scorta del costante orientamento secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, la violazione dell'obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia al conducente da sottoporre a prelievo ematico presso una ufficiale struttura sanitaria, finalizzato all'accertamento del tasso alcolemico esclusivamente su richiesta dalla polizia giudiziaria, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado ma che deve ritenersi sanata, ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen., qualora l'imputato formuli una richiesta di rito abbreviato (cfr. Sez. 4, n. 40550 del 03/11/2021, Rv. 282062 - 01; Sez. 4, n. 16131 del 14/03/2017, Rv. 269609 - 01). Nella specie, il giudizio è stato celebrato con rito abbreviato, per cui la nullità dedotta deve ritenersi comunque sanata.
6. Sono, invece, fondati i restanti motivi.
6.1. Quanto alla valutazione in ordine alla sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., la sentenza impugnata ne argomenta illogicamente il diniego, valorizzando un pericolo insussistente (si accenna alle gravi conseguenze "che avrebbero potuto scaturire dalla conduzione di una vettura sotto l'effetto di un'alterazione alcolica"); in effetti, lo stato di ebbrezza, nel caso, non è stato in alcun modo accertato (si contesta, infatti, il reato di "rifiuto" a sottoporsi ad accertamento etilonnetrico); né risultano indicati quali precedenti penali fonderebbero il presupposto ostativo del comportamento abituale, per il quale necessita la commissione di almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (cfr. Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266591 - 01).
6.2. Quanto ai benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione, è appena il caso di rilevare che la sentenza impugnata non ha offerto alcuna motivazione in ordine alla valutazione prognostica posta a fondamento della mancata concessione degli stessi, sicché il giudice del rinvio dovrà adeguatamente motivare in proposito, qualora non dovesse ritenere configurabile l'esimente della particolare tenuità del fatto.
7. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere parzialmente annullata con riferimento alla valutazione della sussistenza della particolare tenuità del fatto e, in caso negativo, della eventuale concessione dei benefici di legge, con rinvio per nuovo giudizio su tali punti ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Il ricorso va rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e in ordine alla concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione, con rinvio per nuovo giudizio su tali punti ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso il 14 luglio 2022 - deposito 3 ottobre 2022