Home
Lo studio
Risorse
Contatti
Lo studio

Decisioni

Rifiutare le cure impedisce differimento pena (Cass. 17180/22)

3 maggio 2022, Cassazione penale

I trattamenti sanitari nei confronti del detenuto sono incoercibili ma, se potenzialmente risolutivi di condizioni di salute deteriori, in forza delle quali il detenuto medesimo chiede il differimento della pena, o una misura alternativa alla detenzione, la loro accettazione si pone come condizione giuridica necessaria alla positiva valutazione della relativa richiesta.

 

Corte di Cassazione

sez. I penale, ud. 13 aprile 2022 (dep. 3 maggio 2022), n. 17180
Presidente Mogini – Relatore Rocchi

Ritenuto in fatto

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Napoli rigettava l'istanza di differimento della pena ai sensi dell'art. 147 c.p., anche nelle forme della detenzione domiciliare, avanzata da C.R. alla luce della sua condizione di AIDS conclamata.

Il Tribunale dava atto che C.R. aveva ripetutamente rifiutato la terapia antiretrovirale prescritta dai sanitari, benché avvisato dei relativi rischi, ritardando anche la raccolta dei dosaggi di tipizzazione linfocitaria. Secondo il Tribunale, il valore dei CD4 inferiori a 100 al 17/5/2021 non poteva essere valutato ai fini del differimento dell'esecuzione della pena; anche il differimento obbligatorio ai sensi dell'art. 146 c.p., si fonda su requisiti specifici, tra i quali la mancata risposta alle terapie.

2. Ricorrono per cassazione i difensori di C.R. , deducendo la mancanza di motivazione in relazione alle gravissime condizioni di salute del detenuto e al rischio quoad vitam.

Il Tribunale non aveva dato atto delle produzioni difensive e, in particolare, della documentazione del domicilio del ricorrente. L'ordinanza richiamava il rifiuto delle terapie e dei controlli, senza ricordare che C.R. era in sciopero della fame e della continuità delle verifiche per l'allontanamento delle figlie minori, circostanza che aveva ripercussione sulle sue condizioni di salute anche psicologiche, con conseguente peggioramento complessivo.

Secondo i ricorrenti, le condizioni di salute del detenuto permangono a rischio morte, tanto che il Procuratore generale aveva dato parere favorevole alla applicazione della detenzione domiciliare.

In un secondo motivo i ricorrenti deducono violazione di legge.

Il Tribunale aveva indicato la necessità di un bilanciamento tra gli interessi coinvolti dalle condanne e la tutela della salute del ricorrente: in realtà, l'ordine di esecuzione riguardava fatti vetusti, mentre il Tribunale di Sorveglianza non era competente a provvedere sulla misura cautelare in atto; l'ordinanza non teneva conto della regolare condotta penitenziaria tenuta da C.R. , affetto da AIDS conclamato fin dal 2009.

La relazione sanitaria non evidenziava soltanto la mancata collaborazione del detenuto, ma il suo peggioramento fisico e psicologico a prescindere da tale rifiuto. Già nel 2018 era stata rilevata l'incompatibilità delle condizioni di salute con il regime carcerario. L'indice di Karposki e il valore dei CD4 sono ben al di sotto dei limiti di legge e impongono il differimento della pena.

Il Tribunale non aveva tenuto conto della sofferta decisione di interrompere l'alimentazione e le terapie, dovuta ad uno stato di disperazione. Ma le condizioni di salute non dipendevano affatto da tale decisione essendo già gravissime anche in precedenza.

Per di più, alla luce delle condizioni di salute del detenuto, lo stesso non poteva più considerarsi pericoloso.

3. Il Sostituto Procuratore generale, V. M., nella requisitoria scritta conclude per il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

1. L'istanza di differimento della pena, presentata ai sensi degli artt. 146 e 147 c.p., e, in via subordinata, sull'art. 47 ter comma 1 ter ord. pen., si fondava sulla condizione di AIDS conclamata in cui si trova il detenuto.

Il Tribunale di Sorveglianza, per giustificare il rigetto dell'istanza, fa leva sul rifiuto del detenuto di assumere la terapia antiretrovirale prescritta dai sanitari nonché di sottoporsi alla raccolta dei dosaggi di tipizzazione linfocitaria ad intervalli prestabiliti.

Il ricorrente, insistendo per la gravità delle condizioni di C.R. , conferma che il detenuto ha in corso uno "sciopero della fame e della continuità di verifiche" per l'allontanamento delle figlie minori per il quale pende una causa davanti al Tribunale per i minorenni, ribadendo che la "decisione di interrompere l'alimentazione e le terapie sia stata soffertissima e dovuta alla profonda disperazione e preoccupazione per le figlie minori". Tuttavia, il ricorso nega che il peggioramento delle condizioni di salute sia conseguente allo sciopero predetto, sottolineando che, già nel 2018, le condizioni cliniche di C.R. avevano subito un peggioramento; sostiene, inoltre, che, poiché "il titolo esecutivo concerne fatti vetusti e finanche non ostativi" e poiché, in passato, il comportamento del detenuto in carcere è stato corretto, la sospensione della pena avrebbe dovuto essere disposta.

2. Si deve subito affermare che il tema della natura dei reati per i quali è in corso l'esecuzione (nel caso di specie: rapina aggravata, usura, associazione per delinquere) è estraneo all'oggetto dell'istanza: in effetti, gli artt. 146 e 147 c.p., non fanno alcun riferimento a tale ambito, permettendo o imponendo il differimento della pena soltanto con riferimento alle gravi condizioni di salute del soggetto.

Piuttosto, il differimento facoltativo ex art. 147 c.p. - e, di conseguenza, la detenzione domiciliare "umanitaria" prevista dall'ordinamento penitenziaria - non può essere adottato "se sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti" (art. 147 c.p., ultimo comma); tale previsione spiega il richiamo dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa recentemente nei confronti del ricorrente, troppo semplicisticamente liquidata dal ricorrente come frutto di invasione di un ambito non proprio da parte del Tribunale di Sorveglianza: al contrario, la attuale efficacia di una misura cautelare nei confronti del condannato "certifica" la sussistenza di quel pericolo della commissione di delitti menzionato dalla norma, sussistenza valutata da un'Autorità giudiziaria differente ma certamente attenta all'attualità e alla concretezza delle esigenze cautelari.

Appare semplicistico, quindi, il ragionamento fatto dai ricorrenti, secondo cui il Tribunale di Sorveglianza avrebbe dovuto occuparsi dei titoli in esecuzione appunto: risalenti e non ostativi, secondo quanto si sostiene - e che successivamente la medesima istanza sarebbe stata presentata al giudice della cautela: il Tribunale di Sorveglianza, a prescindere dalla natura dei titoli in esecuzione, aveva l'onere di verificare la sussistenza del pericolo di commissione di delitti derivante dal differimento della pena.

3. Ciò premesso, si deve dare atto che le argomentazioni svolte nel ricorso circa l'ininfluenza del rifiuto di sottoporsi alle terapie e ai controlli sulle peggiorate condizioni di salute del detenuto sono svolte interamente in fatto e sono del tutto prive di autosufficienza. Il ricorrente sostiene che l'incompatibilità con il regime carcerario era già stata rilevata nel 2018 ma si tratta di affermazione non provata e, del resto, evidentemente la valutazione del Tribunale di Sorveglianza era stata differente, non essendo stata adottata alcuna misura.

Resta, quindi, il dato riportato dall'ordinanza: secondo le relazioni sanitarie, il rifiuto di terapie e controlli implicava un ulteriore peggioramento delle difese immunitarie e un elevato rischio di infezioni opportunistiche; inoltre, la mancanza di terapie e controlli impedisce di accertare se ricorre la condizione contemplata dall'art. 146 c.p., comma 1, n. 3: se, cioè, la condizione di AIDS conclamata sia in una fase così avanzata da non rispondere più ai trattamenti disponibili e alle terapie curative.

Correttamente, quindi, il Tribunale di Sorveglianza ha ricordato il ripetuto insegnamento di legittimità secondo cui i trattamenti sanitari nei confronti del detenuto sono incoercibili ma, se potenzialmente risolutivi di condizioni di salute deteriori, in forza delle quali il detenuto medesimo chiede il differimento della pena, o una misura alternativa alla detenzione, la loro accettazione si pone come condizione giuridica necessaria alla positiva valutazione della relativa richiesta (Sez. 1, n. 5447 del 15/11/2019, dep. 2020, Bellanca, Rv. 278472; Sez. 1, n. 46730 del 18/10/2011, Salvan, Rv. 251414; Sez. 1, n. 266 del 21/02/1996, Prisinzano, Rv. 203826).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.