In tema di ricettazione, il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è particolarmente lieve, deve sempre escludersi la tenuità del fatto, mentre se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può procedersi alla verifica della sussistenza degli ulteriori elementi, desumibili dall'art. 133 cod. pen., che consentono di configurare l'attenuante "de qua", e che va, al contrario, esclusa quando emergano elementi negativi, sia sotto il profilo strettamente obbiettivo (quale l'entità del profitto), sia sotto il profilo soggettivo della capacità a delinquere dell'agente
Corte di Cassazione
sez. II Penale
sentenza 6 ottobre – 16 novembre 2020, n. 32108
Presidente Cervadoro – Relatore Mantovano
Ritenuto in fatto
1. Con il provvedimento impugnato la Corte di appello di Taranto, parzialmente riformando la sentenza emessa dal Tribunale di Taranto il 24 ottobre 2018, ha confermato il giudizio di responsabilità dei due imputati in ordine al concorso nella ricettazione di un cellulare e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva, ha ridotto la pena loro inflitta.
2. Avverso il detto provvedimento ricorrono i due imputati con unico atto sottoscritto dal difensore di fiducia deducendo:
2.1 violazione di legge e vizio assoluto di motivazione poiché la corte di appello ha omesso ogni motivazione in merito alla specifica doglianza sollevata dal difensore ed illustrata con il secondo motivo di appello, con cui si contestava la decisione del giudice di primo grado che aveva escluso l'ipotesi attenuata di cui all'articolo 648 capoverso cod.pen., in ragione del modestissimo valore economico del bene oggetto della condotta criminosa, un cellulare che non era neppure uno smartphone. Il collegio di secondo grado avrebbe dovuto valutare non soltanto il valore della cosa ricettata, ma tutti gli elementi di natura soggettiva e oggettiva che caratterizzavano la vicenda e tra questi il carattere occasionale dell'attività illecita svolta da soggetti non inseriti in contesti di criminalità organizzata.
2.2 Violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio poiché la pena inflitta appare eccessiva e sproporzionata rispetto al fatto di reato contestato, la cui speciale tenuità non è stata tenuta in giusta considerazione.
Considerato in diritto
1.1 Il primo motivo di ricorso è fondato e rende superfluo l'esame del secondo.
In tema di ricettazione, il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è particolarmente lieve, deve sempre escludersi la tenuità del fatto, mentre se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può procedersi alla verifica della sussistenza degli ulteriori elementi, desumibili dall'art. 133 cod. pen., che consentono di configurare l'attenuante "de qua", e che va, al contrario, esclusa quando emergano elementi negativi, sia sotto il profilo strettamente obbiettivo (quale l'entità del profitto), sia sotto il profilo soggettivo della capacità a delinquere dell'agente. (Nella specie, la Corte ha escluso la sussistenza dell'attenuante con riguardo alla ricettazione di reperti archeologici di valore). (Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013 - dep. 30/12/2013, Brunetti, Rv. 25811801)
Va ricordato che non è censurabile la decisione del giudice di merito che abbia negato l'attenuante speciale di cui al secondo comma dell'art. 648 cod.Pen. in forza dell'esame globale del fatto e, cioè, di una valutazione ricomprendente oltre a componenti oggettive anche quelle soggettive del reato, così estendetesi a tutti gli elementi menzionati nell'art. 133 cod.Pen.. Ai fini dell'accertamento della gravità o della "particolare tenuità del fatto" non può invero prescindersi dalla considerazione della personalità del suo autore, la cui eventuale pericolosità sociale desumibile anche dai precedenti penali risultanti a suo carico si riverbera inevitabilmente sul fatto stesso conferendogli particolari connotazioni rilevanti ai fini del giudizio. (Sez. 2, n. 6292 del 29/10/1990 - dep. 10/06/1991, Spica, Rv. 18740101)
Nel caso in esame, tuttavia, la corte di appello ha omesso qualsivoglia motivazione in ordine alla specifica richiesta dell'attenuante in parola sollevata dalla difesa nell'atto di appello, che non è stata neppure riportata in sentenza nella esposizione dei motivi di gravame.
Inoltre mentre il tribunale aveva escluso la detta attenuante in ragione del valore non infimo del bene, la corte ha giustificato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in favore dei due imputati valorizzando lo scarso valore del cellulare oggetto del reato, così implicitamente aderendo alle argomentazioni dell'appellante che aveva invocato l'attenuante della particolare tenuità in ragione del contenuto valore economico del telefono.
È giurisprudenza consolidata di questa Corte che, nella motivazione della sentenza, il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo; nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, (in questo senso v. Cass. Sez. 4 sent. n. 1149 del 24.10.2005 dep. 13.1.2006 rv 233187).
E tuttavia nel caso in esame il ragionamento della corte appare intrinsecamente contraddittorio poiché non riconosce l'attenuante più favorevole invocata dal difensore, ma concede le circostanze attenuanti generiche valorizzando uno degli elementi che avrebbe potuto giustificare l'accoglimento dell'istanza difensiva, senza individuare altri motivi ostativi al riconoscimento dell'attenuante del fatto di particolare tenuità, quali, ad esempio, i precedenti penali dell'imputato.
L'accoglimento del primo motivo rende superflua la valutazione della seconda censura.
Si impone pertanto l'annullamento della sentenza limitatamente all'omessa pronunzia sulla richiesta dell'attenuante in parola, con rinvio alla Corte di Appello di Lecce, che preso atto dell'irrevocabilità del giudizio di colpevolezza valuterà l'eventuale sussistenza di elementi per accogliere o respingere l'istanza difensiva.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa valutazione della attenuante di cui all'articolo 648 capoverso cod.pen. con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Lecce.
Dichiara irrevocabile l'affermazione di penale responsabilità.