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Non esiste una responsabilità penale di gruppo nemmeno durante una manifestazione

26 marzo 2012, Nicola Canestrini

La condotta dell'indagato non può esseere valutata complessivamente e in maniera indifferenziata neppure durante una manifestazione, come se si trattasse di un soggetto collettivo: va invece operata la necessaria distinzione in ordine alle responsabilità individuali di ognuno come emergenti, a livello indiziario, con riferimento alle singole contestazioni.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI PENALE, SENTENZA 29 NOVEMBRE 2011 ? 14 FEBBRAIO 2012, N. 5857

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. - Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Venezia, in funzione di giudice del riesame, ha parzialmente riformato l'ordinanza cautelare emessa il 25 maggio 2011 dal G.i.p. del Tribunale di Padova nei confronti di A.W. , F.D. , B..N., R..S., E.D. e E..Z., sottoposti ad indagini per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, violenza privata e lesioni personali, commessi in occasioni di manifestazioni politiche, sostituendo alla misura cautelare dell'obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria, la sola misura dell'obbligo di presentazione quotidiana presso i Carabinieri dei rispettivi comuni di residenza e, per il solo Z., l'obbligo di presentazione trisettimanale presso la questura di Padova.

2. - L'avvocato Paolo Berti, nell'interesse degli indagati, ha presentato ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:

- erronea applicazione degli artt. 272 e 282 c.p.p., limitatamente alle posizioni di A., F. , E., N. e S. , in quanto la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria impone al giudice di tenere conto del luogo di abitazione dell'imputato, da intendersi anche come luogo di dimora, al fine di consentire il proseguimento delle normali attività svolte dalla persona sottoposta alla misura; nella specie, questa esigenza non risulta essere stata rispettata dal momento che tutti gli indagati risultano avere la propria dimora in Padova, dove frequentano l'università, mentre la misura disposta impone loro di presentarsi giornalmente alle Stazione dei Carabinieri presso i propri comuni di residenza anagrafica, distanti anche diversi chilometri da Padova (ad esempio, N. e E. risiedono rispettivamente ad (omissis)), in questo modo rendendo oltremodo gravosa la misura, che impedisce agli indagati di continuare a poter frequentare i corsi universitari e post universitari in (omissis);

- manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari, perché vengono ritenute gravi per l'incolumità delle Forze dell'ordine e dei manifestanti le condotte contestate agli indagati, nonostante si tratti di episodi di resistenza a pubblici ufficiali, poste in essere attraverso spinte o lesioni lievissime; inoltre, priva di giustificazione è la valutazione prognostica circa la possibile concessione della sospensione condizionale della pena, che non tiene conto della sostanziale incensuratezza degli indagati;

- violazione degli artt. 272 e 275 c.p.p., con riferimento alla posizione di Z. - al quale sono contestati solo due episodi di resistenza -, in quanto la misura disposta non ha alcuna relazione in termini di adeguatezza rispetto alla natura e grado di esigenza cautelare che si vuole garantire.

3. - In data 28 novembre 2011 l'avvocato Berti ha depositato nuovi motivi. Preliminarmente ha sostenuto il permanere dell'interesse al ricorso degli indagati, nonostante nelle more sia intervenuto il provvedimento del G.i.p. che li ha autorizzati ad adempiere l'obbligo di presentazione presso la questura di Padova, sottolineando che tale autorizzazione è limitata al periodo di svolgimento delle lezioni universitarie, finito il quale dovrebbe riprendere effetto l'originario provvedimento.

Inoltre, facendo riferimento al secondo motivo del ricorso, ha ribadito la mancanza di motivazione sul pericolo di recidivazione nei reati, rilevando che il Tribunale ha omesso di rispondere alle specifiche doglianze circa l'insussistenza delle esigenze cautelari.

Infine, viene rilevato come a seguito delle modifiche apportate alle modalità di applicazione delle misure cautelari la posizione di N. è divenuta sostanzialmente analoga a quella di Z., sicché per entrambi il mantenimento della misura appare meramente afflittivo, comunque inidoneo rispetto alla stesse finalità cautelari.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. - L'intervenuta modifica delle misure cautelari nelle modalità e nel luogo di presentazione alla polizia giudiziaria non ha fatto venire meno l'interesse al ricorso dal momento che gli indagati hanno contestato anche la sussistenza delle esigenze cautelari, tuttavia deve ritenersi superato il primo motivo, con cui si contestava l'originario provvedimento proprio in quanto rendeva oltremodo gravoso l'obbligo di presentazione nei luoghi di residenza.

5. - Riguardo alle esigenze cautelari il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.

Il Tribunale, riprendendo le argomentazioni utilizzate dal G.i.p., ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari in relazione al pericolo di reiterazione dei reati, desumendo ciò dalle condotte poste in essere dagli indagati, che i giudici hanno definito "funzionali alla conquista violenta degli spazi pubblici e della visibilità delle proprie iniziative politiche"; inoltre, nell'ordinanza impugnata si è sottolineato che gli indagati si sono resi responsabili di altri atti di violenza in occasione di manifestazioni o iniziative politiche nella città di Padova; infine, sono stati menzionati alcuni procedimenti penali in corso, a carico di alcun degli indagati, per reati della stessa indole.

Premesso che il riferimento alla "conquista violenta di spazi pubblici e della visibilità politica" appare sfornito di qualsiasi riscontro, oltre ad apparire una valutazione congetturale, si osserva che la condotta degli indagati è stata valutata complessivamente e in maniera indifferenziata, come se si trattasse di un soggetto collettivo, senza operare alcuna distinzione in ordine alle responsabilità individuali di ognuno così come emergenti, a livello indiziario, con riferimento alle singole contestazioni. Il pericolo di reiterazione appare affermato in rapporto al "gruppo", con qualche breve cenno ad alcune posizioni, ma manca una valutazione personalizzata, tanto è vero che subiscono un trattamento indifferenziato posizioni che, invece, appaiono piuttosto distanti.

Inoltre, la valutazione oggettiva delle condotte ha occupato l'intero orizzonte di accertamento delle esigenze cautelari, a scapito di una attenta valutazione della personalità di ogni indagato, omettendo di considerare su elemento significativo a questi fini, come quello della incensuratezza di tutti i ricorrenti. Il riferimento ai procedimenti pendenti appare del tutto insufficiente per una completa valutazione, non solo perché si tratta di vicende ancora oggetto di accertamento, ma anche perché alcuni procedimenti non riguardano reati commessi con violenza, ma si riferiscono, ad esempio, a manifestazioni non autorizzate.

6. - Il rilevato vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Venezia che, in diversa composizione, procederà a un nuovo esame.

 P.Q.M.

 Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Venezia per nuovo esame.

 

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