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Reato non versare i diritti a SIAE e SCF (Cass. 2515/15)

21 gennaio 2015, Cassazine penale

I diritti spettanti a produttori ed artisti sono autonomi rispetto a quelli degli autori di composizioni musicali, sono oggetto di specifica tutela penale e la loro gestione non è attribuita per legge alla competenza della SIAE, ma è lasciata ai produttori discografici piena libertà di scegliere se affidarne la gestione a SCF.

Con la sottoscrizione del contratto di licenza, l'emittente acquista non solo il diritto di diffondere il repertorio discografico nazionale ed internazionale, ma anche quello di effettuare le c.d. copia tecnica delle registrazioni musicali ai fini della loro successiva diffusione. I contratti stipulati con la SIAE e la SCF autorizzano quindi l'emittente televisiva a diffondere il materiale audiovisivo, ma non ne legittimano la detenzione delle copie, la quale è comprovata dai supporti originali o da altra documentazione, nè tantomeno ne autorizzano l'uso per fini pubblicitari.

Integra il delitto di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171, lett. a), la condotta dell'emittente radiofonica che, pur avendo assolto gli obblighi di legge nei confronti degli autori e dei titolari dei diritti connessi, diffonda e riproduca brani musicali in violazione delle disposizioni contrattuali pattuite con l'Associazione cui è demandata la tutela dei diritti dei produttori fonografici (Società Consortile Fonografici), omettendo di munirsi dei supporti originali da cui derivare la c.d. copia tecnica.

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

 Sent., (ud. 16/10/2014) 21-01-2015, n. 2515

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIALE Aldo - Presidente -

Dott. GRILLO Renato - Consigliere -

Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere -

Dott. GAZZARA Santi - Consigliere -

Dott. SCARCELLA Alessio - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

- A.R., n. (OMISSIS);

- A.G., n. (OMISSIS);

avverso la sentenza della Corte d'appello di TRENTO in data 27/09/2013;

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. F. Baldi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udite, per il ricorrente, le conclusioni dell'Avv. F. B., sostituto processuale dell'Avv. A. G., che ha chiesto accogliersi il ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 27/09/2013, depositata in data 25/11/2013, la Corte d'appello di TRENTO in parziale riforma della sentenza del tribunale di TRENTO dell'11/01/2012, appellata da A.R. e A.G., assolveva i medesimi dal reato di cui all'art. 171 ter, lett. c), legge n. 633/1941 per insussistenza del fatto e, per l'effetto, rideterminava la pena (già condizionalmente sospesa dal primo giudice, per il solo A.R.) per il residuo reato di cui all'art. 171, lett. a), legge citata, nella misura di Euro 4.000,00 di multa ciascuno, con eliminazione della statuizione relativa alle pene accessorie irrogate e confermando nel resto l'impugnata sentenza (fatti contestati come commessi dal maggio 2007 al 25 maggio 2009).

2. Hanno proposto ricorso A.R. e A.G., a mezzo del difensore fiduciario procuratore speciale - cassazionista, impugnando la predetta sentenza e deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p..

2.1. Deducono, con il primo motivo, il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e), per contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione.

In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza per aver la Corte d'appello, da un lato, assolto i ricorrenti dall'imputazione di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, lett. c), per assenza di prova della diffusione di brani musicali protetti da diritto d'autore, e, dall'altro, invece confermato la condanna inflitta nei loro confronti per il reato di cui all'art. 171, lett. a), legge citata, in forza dello stesso materiale probatorio, senza tener conto che anche la fattispecie per cui è intervenuta condanna poggia sul medesimo presupposto (ossia la diffusione delle opere musicali); in ciò consisterebbe, quindi, l'incoerenza e l'illogicità della motivazione.

2.2. Deducono, con il secondo motivo, il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. b), per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale.

In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza per aver la Corte d'appello confermato la condanna per la L. n. 633 del 1941, art. 171, lett. a), ritenendo violato l'art. 6 del contratto SCF (contratto di licenza per la riproduzione e l'utilizzazione di fonogrammi) poichè i ricorrenti avrebbero omesso di munirsi dei supporti originali, da cui eventualmente derivare la c.d. copia tecnica; in realtà, sostengono i ricorrenti, l'applicazione della sanzione penale prevista dalla L. n. 633 del 1941, art. 171, lett. a), opera laddove non vengono adempiuti da parte dell'emittente gli obblighi di legge nei confronti degli autori e rispetto ai diritti connessi (nella specie, dei produttori fonografici), mentre, nel caso in esame, vi sarebbe stata, al più, una violazione degli obblighi delle parti contraenti legati al contratto SCF che prevede in capo al titolare della licenza specifici poteri di controllo (la cui violazione, in base all'art. 7 del predetto contratto, prevede in caso di inadempimento di detti obblighi, la risoluzione); l'errore giuridico della Corte, quindi, consisterebbe nell'aver individuato i presupposti della responsabilità penale dei ricorrenti non nel disposto dell'art. 171, lett. a), legge n. 633/1941, ma nella disciplina pattizia inter partes di cui al contratto SCF;

l'emittente, infatti, aveva diritto di copia, essendo autorizzata e con licenza a riprodurre i vari fonogrammi contenenti i brani musicali sotto forma di files e di trasmetterli con sequenza automatica.

Motivi della decisione

3. Il ricorso dev'essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.

4. Ritiene il Collegio, peraltro, che ambedue i motivi di ricorso possano essere trattato congiuntamente, attesa l'omogeneità e la evidente connessione logica dei profili di doglianza ad essi sottesa.

4.1. Per meglio comprendere le ragioni della decisione di questa Corte, è necessario un, seppur sintetico, inquadramento fattuale della vicenda. In data 26 maggio 2009 una pattuglia del Comando GDF di Trento si recava presso la sede legale della TCA S.r.l. per procedere ad una verifica fiscale ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32 e 33, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, nonchè in forza della L. n. 68 del 2001. Nell'ambito dell'attività di ricerca documentale, si procedeva altresì alla disamina dei documenti contenuti nelle postazioni informatiche e nel server aziendale.

All'interno di quest'ultimo veniva individuata una directory denominata "musica" composta da 895 cartelle contenenti 12.693 files formato "mp3", a fronte dei quali non venivano reperiti e/o esibiti i supporti originali idonei a giustificare il legittimo possesso dei files multimediali. Veniva, a giustificazione, esibito un contratto stipulato con la SCF (Società Consortile Fonografici), nonchè l'autorizzazione rilasciata dalla SIAE (Società italiana autori ed editori) a diffondere in trasmissioni televisive in ambito locale musica tutelata dal diritto d'autore.

4.2. Tanto premesso, la difesa dei ricorrenti sostiene che vi sia stato un errore giuridico della Corte, ossia l'aver individuato i presupposti della responsabilità penale dei ricorrenti non nel disposto dell'art. 171, lett. a), legge n. 633/1941, ma nella disciplina pattizia inter partes di cui al contratto SCF; l'emittente, secondo quanto sostenuto, aveva diritto di copia, essendo autorizzata e con licenza a riprodurre i vari fonogrammi contenenti i brani musicali sotto forma di files e di trasmetterli con sequenza automatica.

4.3. Detta tesi, seppure suggestiva, non può essere accolta.

A confutazione di quanto sopra, osserva il Collegio quanto segue. Per quanto riguarda la SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori), questa, per conto dei propri associati e delle Società di Autori straniere da essa rappresentate in Italia, concede alle imprese radiotelevisive che operano sul territorio nazionale, anche via cavo e satellite, le autorizzazioni ad utilizzare il repertorio musicale.

Per regolamentare i rapporti con le imprese radiotelevisive pubbliche e private la Sezione Musica della SIAE dispone di condizioni generali di licenza distinte per emittenti radiofoniche e per emittenti televisive. Condizioni differenziate di licenza sono inoltre previste in base al carattere nazionale o locale dell'emittente. Le licenze rilasciate alle emittenti radiotelevisive nazionali riguardano non soltanto il repertorio musicale ma anche gli altri repertori amministrati dalla SIAE: lirica e balletto, arti figurative, opere drammatiche e letterarie. Le licenze includono anche l'autorizzazione ad effettuare registrazioni delle opere, solo per la diffusione radiotelevisiva. Non sono invece incluse nella licenza della SIAE le utilizzazioni delle opere musicali in spot pubblicitari e i diritti di sincronizzazione di opere musicali nelle colonne sonore di opere cinematografiche o assimilate. Per ottenere la licenza d'uso, l'emittente deve versare alla SIAE un compenso in percentuale sugli introiti lordi connessi all'attività di diffusione. Le aliquote del compenso per l'utilizzo del repertorio tutelato dalla Sezione Musica sono in rapporto al tipo di programmazione dell'emittente (palinsesto) e quindi secondo le modalità di utilizzazione delle opere all'interno dei programmi.

Per quanto riguarda SCF (Società Consortile Fonografici), si tratta del consorzio che gestisce in Italia la raccolta e la distribuzione dei compensi, dovuti ad artisti e produttori discografici, per l'utilizzo in pubblico di musica registrata, come stabilito dalle direttive dell'Unione Europea e dalla legge sul diritto d'autore.

Attraverso il rilascio di un'unica licenza, SCF offre la possibilità di utilizzare il repertorio musicale delle case discografiche che rappresenta e, a richiesta, di effettuare le copie tecniche funzionali all'utilizzo dei brani stessi.

Gli artt. 73 e 73 bis, della legge sul diritto d'autore (L. n. 633 del 1941) riconoscono al produttore discografico ed all'artista interprete il diritto a percepire un compenso per l'utilizzazione, con o senza scopo di lucro, di musica registrata e/o videoclip mediante diffusione radiofonica e televisiva "ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite".

Il compenso è dovuto anche in occasione della trasmissione del repertorio discografico con le nuove tecnologie, come il Digitale Terrestre radio e TV. L'art. 72, lett. a), della stessa legge riconosce inoltre ai produttori discografici il diritto esclusivo di autorizzare la riproduzione delle copie tecniche necessarie per l'emissione.

Orbene, questa Corte (Sez. 3, n. 27074 del 08/06/2007 - dep. 11/07/2007, P.M. in proc. Bonacini, Rv. 237216), ha precisato che i diritti spettanti a produttori ed artisti sono autonomi rispetto a quelli degli autori di composizioni musicali, sono oggetto di specifica tutela penale e la loro gestione non è attribuita per legge alla competenza della SIAE, ma è lasciata ai produttori discografici piena libertà di scegliere se affidarne la gestione a SCF.

Ai contratti che già da tempo regolavano i rapporti tra la discografia, RAI e RTI, in anni recenti si sono aggiunte le Convenzioni con le associazioni di categoria più rappresentative dell'emittenza radio e TV. In tale ambito SCF ha sottoscritto contratti di licenza con i network nazionali: RAI, RTI, La7. Sono state inoltre sottoscritte delle convenzioni con le associazioni di settore maggiormente rappresentative - AERANTI e FRT. Come per la SIAE non sono incluse nella licenza della SCF le utilizzazioni delle opere musicali in spot pubblicitari. In particolare, TCA S.r.l. (di cui l' A.R., come dalla contestazione, risulta essere legale rappresentante ed amministratore di diritto e l' A.G., socio ed amministratore di fatto), risulta dagli atti aver stipulato la convenzione SCF mediante l'adesione all'associazione AERANTI.

4.4. Premesso quanto sopra, la tesi difensiva si rivela infondata, atteso che, con la sottoscrizione del contratto di licenza, l'emittente acquista non solo il diritto di diffondere il repertorio discografico nazionale ed internazionale, ma anche quello di effettuare le c.d. copia tecnica delle registrazioni musicali ai fini della loro successiva diffusione. I contratti stipulati con la SIAE e la SCF autorizzano quindi l'emittente televisiva a diffondere il materiale audiovisivo, ma non ne legittimano la detenzione delle copie, la quale è comprovata dai supporti originali o da altra documentazione, nè tantomeno ne autorizzano l'uso per fini pubblicitari.

La totale assenza degli elementi giustificativi richiesti configura, quindi, la violazione dell'art. 171, lett. a), della L. n. 633 del 1941, atteso che, come accertato in sede istruttoria, non era stato possibile individuare alcun supporto originale e/o altra documentazione che legittimasse la detenzione e l'utilizzo dei predetti files multimediali.

Perdono, quindi, di spessore argomentativo le doglianze difensive che - muovendo dall'erroneo presupposto per cui il fatto che l'emittente avesse il diritto di copia, fosse autorizzata a riprodurre i vari fonogrammi contenenti i brani musicali sotto forma di files e di trasmetterli con sequenza automatica -, tentano di sostenere un errore interpretativo della Corte d'appello (ossia l'aver individuato i presupposti della responsabilità penale dei ricorrenti non nel disposto della L. n. 633 del 1941, art. 171, lett. a), ma nella disciplina pattizia inter partes di cui al contratto SCF).

Ed infatti, tra i diritti vantati dal produttore fonografico vi è quello sulla riproduzione del fonogramma. L'emittente radiofonica crea, infatti, una propria copia (dunque, riproduce) dei vari fonogrammi contenenti i brani musicali (più spesso riproducendo, sotto forma di files, i singoli brani musicali su supporti di memoria fissa), al fine di sistemarli l'uno di seguito all'altro e di trasmetterli quindi in sequenza automatica.

La suddetta condotta, viene, dunque, ad essere inclusa tra quelle oggetto di specifica autorizzazione da parte dei soggetti titolari e disciplinata dalla L.d.A., art. 72, lett. a).

Con la conseguenza che, laddove un'emittente radiofonica riproduca brani musicali violando quanto regolamentato contrattualmente con i soggetti titolari dei diritti connessi, si viene a configurare quella condotta "abusiva" citata, quale presupposto di un'attività penalmente rilevante, dall'art. 171 ter, lett. a).

E, poichè nel caso di specie, l'art. 6 del contratto con SCF prevedeva - come evidenziato dalla stessa Corte territoriale - che l'emittente era autorizzata alla riproduzione e diffusione dei documenti musicali derivanti "esclusivamente d(a) supporti originali dei fonogrammi del repertorio, (acquisiti) solo presso rivenditori autorizzati dai mandanti di SCF ovvero presso questi ultimi", è evidente che la violazione di tale previsione contrattuale da parte dell'emittente configuri quella condotta "abusiva" citata, quale presupposto di un'attività penalmente rilevante, dall'art. 171 ter, lett. a).

Può quindi essere affermato il seguente principio di diritto:

"Integra il delitto di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171, lett. a), la condotta dell'emittente radiofonica che, pur avendo assolto gli obblighi di legge nei confronti degli autori e dei titolari dei diritti connessi, diffonda e riproduca brani musicali in violazione delle disposizioni contrattuali pattuite con l'Associazione cui è demandata la tutela dei diritti dei produttori fonografici (Società Consortile Fonografici), omettendo di munirsi dei supporti originali da cui derivare la c.d. copia tecnica".

4.5. Quanto, infine, al presunto vizio motivazionale dedotto con il primo motivo (secondo cui non potrebbe affermarsi con certezza che quei brani musicali, per i quali è intervenuta l'assoluzione dal reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, lett. c), siano stati utilizzati o diffusi illecitamente), osserva il Collegio come nessuna contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione emerga dalla lettura dell'impugnata sentenza.

Ed infatti, si osserva, è pacifico che nel caso in esame vennero diffusi brani coperti dal diritto d'autore (per i quali, infatti, era stato sottoscritto da TCA s.r.l. l'apposito contratto SIAE), rispetto ai quali, come detto, in relazione all'imputazione di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171, lett. a), veniva in rilievo la "diversa" questione se fosse penalmente lecita o meno la loro diffusione e riproduzione in violazione della regolamentazione contrattuale tra l'emittente e la SCF.

Soluzione, come detto, risolta da questo Collegio con l'affermazione del predetto principio di diritto.

Il percorso argomentativo dei giudici d'appello, quindi, non presta il fianco alle dedotte censure di contraddittorietà o di illogicità manifesta, in quanto l'aver assolto i ricorrenti dall'imputazione di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, lett. C), non impediva, per le ragioni dianzi espresse, la declaratoria di condanna nei confronti dei medesimi per l'imputazione di cui all'art. 171, lett. a), della citata legge.

Deve, infatti, essere qui ricordato che il vizio denunciato di contraddittorietà della motivazione si sostanzia nell'incompatibilità tra l'informazione posta alla base del provvedimento impugnato e l'informazione sul medesimo punto esistente negli atti processuali (Sez. 3, n. 12110 del 21/11/2008 - dep. 19/03/2009, Campanella e altro, Rv. 243247), mentre quello di manifesta illogicità consiste nella frattura logica evidente tra una premessa, o più premesse nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono (Sez. 1, n. 9539 del 12/05/1999 - dep. 23/07/1999, Commisso ed altri, Rv. 215132): e l'esame della motivazione dell'impugnata sentenza ne esclude in radice la configurabilità.

5. I ricorsi devono essere, complessivamente, rigettati. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2014.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2015