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Reato costringere la fidanzata a scendere dall'auto (Cass. 35092/19)

31 luglio 2019, Cassazione penale

La nozione di violenza privata è riferibile a qualsiasi atto o fatto posto in essere dall’agente che si risolva comunque nella coartazione della libertà fisica o psichica del soggetto passivo che viene così indotto, contro la sua volontà, a fare, tollerare o omettere qualche cosa, indipendentemente dall’esercizio su di lui di un vero e proprio costringimento fisico.

Nel delitto di violenza privata è tutelata la libertà psichica dell’individuo, e la fattispecie criminosa ha carattere generico e sussidiario rispetto ad altre figure in cui la violenza alle persone è elemento costitutivo del reato, sicché, esso reprime genericamente fatti di coercizione non espressamente considerati da altre norme di legge; inoltre, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a comprimere la libertà di autodeterminazione e di azione della persona offesa.

Corte di Cassazione

sez. V Penale, sentenza 9 aprile – 31 luglio 2019, n. 35092
Presidente Pezzullo – Relatore Belmonte

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Patti riconosceva DBG colpevole del reato di lesioni personali aggravate dalla premeditazione e violenza privata ai danni di P.I. condannandolo alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, condizionalmente sospesa, oltre al pagamento delle spese processuali.

2. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Messina riformava parzialmente la decisione di primo grado escludendo l’aggravante della premeditazione, e preso atto della remissione di querela, dichiarava non doversi procedere con riferimento al reato di lesioni confermando nel resto la sentenza di primo grado.

3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’imputato, con il ministero del difensore, il quale ne ha chiesto l’annullamento svolgendo due motivi.

3.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione al reato di violenza privata, per travisamento del fatto e della prova, laddove la Corte ha condannato l’imputato per un fatto - l’essersi avvicinato con l’autovettura a quella sulla quale si trovava la persona offesa costringendola ad accostare commesso, tuttavia, da altra persona, ovvero il conducente del veicolo sul quale l’imputato si trovava.

3.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Considerato in diritto

1. Il ricorso non è fondato.

2. Come premesso, con il primo motivo di ricorso si contesta che il D.B. , non essendo il conducente dell’autovettura che si era accostato a quella sulla quale si trovava la persona offesa, non poteva essere ritenuto responsabile di avere ostacolato la marcia della Peugeot condotta da S.A. , sulla quale si trovava anche P.I. .

2.1. E, tuttavia, il ricorrente omette completamente di confrontarsi con la motivazione consegnata, sul punto, dalla sentenza gravata, la quale, invece, a pg. 3, esclude espressamente la ravvisabilità di violenza nell’episodio suddetto, non essendo emerso dalla ricostruzione dei fatti emergente dall’istruttoria, alcuna manovra del conducente dell’autovettura finalizzata a ostacolare la marcia dell’auto sulla quale era la P. . Sicché, la corte territoriale, per tale segmento della condotta, ha escluso del tutto il fatto. La violenza privata è stata, invece, ravvisata nel successivo comportamento dell’imputato, quando, in maniera irruenta, estraeva con forza la ragazza dall’abitacolo del veicolo, nonostante la chiara manifestazione di volontà della stessa che non era intenzionata a continuare la conversazione con il suo ex fidanzato con il quale aveva già avuto una accesa discussione all’interno di una discoteca. È per tale segmento dell’azione che, dunque, la corte di appello ha inflitto, rectius, ha confermato la sentenza di condanna di primo grado, correttamente ritenendo integrata, nella condotta del ricorrente che con la forza afferrando la ragazza per le braccia, la costringeva a uscire dal veicolo.

2.2. Giova ricordare che, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, nel delitto di violenza privata è tutelata la libertà psichica dell’individuo, e la fattispecie criminosa ha carattere generico e sussidiario rispetto ad altre figure in cui la violenza alle persone è elemento costitutivo del reato, sicché, esso reprime genericamente fatti di coercizione non espressamente considerati da altre norme di legge; inoltre, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a comprimere la libertà di autodeterminazione e di azione della persona offesa (tra le tante, Sez. 2 n. 11522 del 3.3.2009 rv. 244199 che ha definito la libertà morale come libertà di determinarsi spontaneamente secondo motivi propri, sicché alla libertà morale va ricondotta sia la facoltà di formare liberamente la propria volontà sia quella di orientare i propri comportamenti in conformità delle deliberazioni liberamente prese - Sez. 5, n. 40291 del 06/06/2017 Cc. (dep. 05/09/2017) Rv. 271212).

2.3. Tale principio trova rispondenza in altre pronunce di questa Corte secondo cui la nozione di violenza è riferibile a qualsiasi atto o fatto posto in essere dall’agente che si risolva comunque nella coartazione della libertà fisica o psichica del soggetto passivo che viene così indotto, contro la sua volontà, a fare, tollerare o omettere qualche cosa, indipendentemente dall’esercizio su di lui di un vero e proprio costringimento fisico (Cass. 39941/2002 rv. 222847; Cass. 1176/2013 rv. 254126). È consolidata, infatti, l’opzione ermeneutica secondo cui l’elemento della violenza, nel reato di cui all’art. 610 c.p., si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione, potendo consistere anche in una violenza "impropria", che si attua attraverso l’uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui, impedendone la libera determinazione (Sez. 5, n. 4284 del 29/09/2015 - dep. 2016, Rv. 266020, in fattispecie di chiusura a chiave di una serratura di una stanza; Sez. 5, n. 11907 del 22/01/2010, Rv. 246551, in fattispecie relativa a sostituzione della serratura della porta di accesso di un vano-caldaia; Sez. 5, n. 1195 del 27/02/1998, Rv. 211230, in fattispecie di apposizione di una catena con lucchetto ad un cancello; conf. Sez. 5, n. 10133 del 05/02/2018; Rv. 272672; Sez. 5, n. 10498 del 16/01/2018, Rv. 272666; Sez. 5, n. 1913 del 16/10/2017 Ud. (dep. 17/01/2018) Rv. 272322; Sez. 5, n. 29261 del 24/02/2017, Rv. 270869; Sez. 5, n. 28174 del 14/05/2015, Rv. 265310; Sez. 5, n. 603 del 18/11/2011 Ud. (dep. 12/01/2012) Rv. 252668..) giacché, ai fini del delitto di violenza privata, non è richiesta una minaccia verbale o esplicita, essendo sufficiente un qualsiasi comportamento o atteggiamento, sia verso il soggetto passivo, sia verso altri, idoneo ad incutere timore ed a suscitare la preoccupazione di subire un danno ingiusto, finalizzato ad ottenere che, mediante tale intimidazione, il soggetto passivo sia indotto a fare, tollerare od omettere qualcosa. (principio affermato già da sez. 2 n. 11641 del 6.3.1989 rv. 182005; Conf. Sez. 5, n. 48369 del 13/04/2017, Rv. 271267).

2.4. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, non può ragionevolmente dubitarsi - e conseguentemente deve affermarsi la correttezza della decisione impugnata - che nel caso qui in scrutinio, la condotta del ricorrente sia configurabile come violenza privata, nel senso che essa - sotto il profilo oggettivo e causale - può essere considerata idonea costringere la persona offesa P.I. a uscire dall’autovettura.

3. Anche il secondo motivo di ricorso è del tutto infondato, avendo la sentenza impugnata motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche con il richiamo alla gravità del fatto, in assenza di elementi positivamente valorizzabili a favore dell’imputato, con giudizio allineato all’orientamento consolidato di questa Corte secondo cui il giudice di merito può escludere la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24.09.2008, Caridi; conf. sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 Pettinelli), essendosi limitato a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente, e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone).

4. Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.