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Rave su suolo pubblico non è reato se .. (Cass. 36228/17)

21 luglio 2012, Cassazione penale

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi ; per le (loro) riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Il diritto di riunione è tutelato nei confronti della generalità dei cittadini, che, riunendosi, possono dedicarsi a quelle attività lecite, anche se per scopo di comune divertimento o passatempo.

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

(ud. 14/06/2017) 21-07-2017, n. 36228

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORTESE Arturo - Presidente -

Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere -

Dott. BONI Monica - Consigliere -

Dott. APRILE Stefano - rel. Consigliere -

Dott. MAGI Raffaello - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

P.M., nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 14/06/2016 del TRIBUNALE di PISA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. ZACCO Franca, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste con conseguente eliminazione della pena irrogata; dato atto dell'assenza del difensore.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Pisa ha dichiarato P.M. responsabile per avere organizzato, in concorso con altre persone non identificate, senza alcuna autorizzazione una festa da ballo (cd "rave party") in luogo pubblico (art. 68 T.U.L.P.S.), essendo stato colto al mattino nell'atto di caricare su un furgone, dal medesimo noleggiato, apparecchi audio impiegati per la diffusione sonora.

2. Ricorre P.M., a mezzo del difensore avv. SZ, che chiede l'annullamento della sentenza impugnata, lamentando la violazione di legge, con riguardo al difetto dell'imprenditorialità della condotta e alla mancata apertura al pubblico del terreno ove si è svolta la festa privata cui ha partecipato il ricorrente, nonchè l'eccessività del trattamento sanzionatorio e il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto.

3. Osserva il Collegio che il ricorso appare fondato, trattandosi di un trattenimento svoltosi in mancanza di un fine di lucro, non essendo tale finalità contestata o comunque emersa; la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perchè il fatto non sussiste.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 56 del 1970, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 68 T.U.L.P.S., precisando che le disposizioni contenute nel citato articolo e nell'art. 666 c.p., - i quali dispongono che per trattenimenti di qualsiasi genere da tenere in luogo aperto al pubblico occorre la licenza del questore - violano l'art. 17 Cost., nella parte in cui si riferiscono a trattenimenti non indetti nell'esercizio di attività imprenditoriale.

Mentre per questi ultimi può configurarsi un limite alla libertà di iniziativa economica giustificabile ai sensi dell'art. 41 Cost., gli altri trattenimenti, in quanto implicano esercizio della libertà di riunione, possono essere indetti senza necessità della licenza del questore.

Dispone, infatti, l'art. 17 Cost., che i cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi e che per le (loro) riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Il diritto di riunione è tutelato nei confronti della generalità dei cittadini, che, riunendosi, possono dedicarsi a quelle attività lecite, anche se per scopo di comune divertimento o passatempo (Corte cost. sent. n. 142 del 1967) e quindi a quei trattenimenti cui si riferiscono le norme sopra citate.

Se, dunque, la riunione è indetta anche in luogo aperto al pubblico da persone che intendono riunirsi per attuare gli scopi anzidetti, fra i quali i trattenimenti di cui parlano le disposizioni R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ex art. 68, e art. 666 c.p., nessuna autorizzazione e nessun preavviso occorre.

Diversamente è a dirsi se la riunione, avente per oggetto un trattenimento di danza, di giuoco, di sport, ecc., è invece indetta in un pubblico locale da parte del titolare nell'esercizio della sua attività imprenditoriale.

In tal caso non è il diritto di riunione quello che egli intende esercitare, bensì il diritto di libera iniziativa economica che gli consente di organizzare la propria azienda e di svolgervi le attività lecite inerenti alla sua impresa.

Si è, cioè, non più nella sfera dei diritti dell'art. 17 Cost., ma di quelli tutelati dall'art. 41, che, peraltro, ammettono limiti e controlli nel pubblico interesse.

In proposito va ricordato che con la precedente sentenza n. 142 del 1967, la Corte costituzionale ha dichiarato che l'art. 68 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773, è costituzionalmente illegittimo, nei confronti dell'art. 17 Cost., nella parte nella quale vieta di dare feste da ballo in luogo esposto al pubblico senza la licenza del questore.

Tanto premesso, non essendo emerso e neppure contestato che l'indicato trattenimento musicale sia stato posto in essere con finalità di lucro o nell'esercizio di un'attività imprenditoriale, non resta che escludere la sussistenza del fatto.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2017