Home
Lo studio
Risorse
Contatti
Lo studio

Decisioni

Rassicurazioni diplomatiche devono essere verificabili (Cass. 9680/22)

22 marzo 2022, Cassazione penale

L'Autorità giudiziaria dello Stato richiesto deve essere posta in grado di verificare, sulla base di informazioni precise e dettagliate riguardo alle connotazioni del percorso rieducativo seguito negli istituti penitenziari ove l'estradando verrà accolto, l'affidabilità della  garanzia proveniente dallo Stato richiedente in merito all'osservanza degli standards convenzionali previsti ai fini del rispetto dei principi stabiliti dall'art. 3 CEDU.

 

Corte di cassazione

Sez. VI penale Num. 9680 Anno 2022
Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI
Relatore: DE AMICIS GAETANO
Data Udienza: 26/01/2022 - deposito 21/03/2022

 SENTENZA

sul ricorso proposto da

PP, nato il **/1993 in Moldavia

avverso la sentenza del 21/10/2021 della Corte d'appello di Milano

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tonnaso Epidendio, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

 

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 21 ottobre 2021 la Corte di appello di Milano ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione di PP, trasmessa dal Ministero della giustizia della Repubblica di Moldavia in esecuzione del mandato internazionale di arresto emesso dal Tribunale di E. in data 30 dicembre 2020 per il reato di omicidio commesso in Donduseni, tra il 18 e il 19 dicembre 2020, ai danni di RR.

 2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore del P, deducendo l'erronea applicazione dell'art. 705, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. in relazione al rischio che l'estradando sia sottoposto a trattamenti disumani o degradanti per le condizioni carcerarie dello Stato richiedente, avuto riguardo al contenuto specifico della documentazione prodotta dinanzi alla Corte d'appello (consistente in una relazione dell'Associazione "Antigone" del 2015 e in un parere emesso dal Comitato di prevenzione della tortura del Consiglio d'Europa nel 2020), che attestava le reali condizioni dell'istituto penitenziario di Chisinau n. 13, indicato quale luogo di detenzione cui il ricorrente verrebbe assegnato in caso di concessione dell'estradizione.

Si assume, al riguardo, l'erronea valutazione di maggiore attendibilità della documentazione trasmessa dal Governo moldavo con nota del 5 ottobre 2021 sullo stato del proprio sistema penitenziario, trattandosi di informazioni prive di riscontri esterni, solo generiche e non corrispondenti alla reale e concreta situazione degli istituti di pena, a fronte di quanto concretamente emerso dal citato rapporto del Consiglio d'Europa del 2020. Non può escludersi, ad avviso del ricorrente, che in quegli istituti vi sia un numero di persone detenute di gran lunga superiore rispetto alla capienza indicata e che i detenuti non ricevano alcuna assistenza sanitaria.

3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 10 gennaio 2022 il Procuratore generale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.


CONSIDERATO IN DIRITTO


1. Il ricorso è fondato e va accolto nei termini e per gli effetti qui di seguito esposti e precisati.

2. In ordine al contenuto delle su indicate ragioni di doglianza questa Suprema Corte si è in linea generale pronunziata, stabilendo il principio secondo cui, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa prevista dall'art. 698, comma 1, cod.
proc. pen., è necessario valutare se sussiste un generale rischio di trattamento disumano o degradante nel Paese richiedente, utilizzando, a tal fine, elementi oggettivi, attendibili, precisi ed opportunamente aggiornati in merito alle condizioni di detenzione colà vigenti e, verificata la sussistenza di tale rischio, deve svolgere un'indagine mirata, anche attraverso la richiesta di informazioni complementari, al fine di accertare se, nel caso concreto, l'interessato alla consegna sarà sottoposto, o meno, ad un trattamento inumano o degradante (cfr. Sez. 6, n. 28822 del 28/06/2016, Diuligher, Rv. 268109).

Si è inoltre precisato - con riferimento ad una fattispecie relativa ad una estradizione richiesta dalla Repubblica di Moldavia successivamente al rapporto dell'ONU del 21 dicembre 2017 sul tema del sovraffollamento carcerario ed ai rapporti del 30 giugno 2016 e 13 dicembre 2018 del Comitato europeo per la
prevenzione della tortura del Consiglio d'Europa, relativi a tale Stato - che, in tema di estradizione per l'estero, in presenza di una situazione di rischio di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti attestata da fonti internazionali affidabili, è onere della corte di appello, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa prevista dall'art. 698, comma 1, cod. proc. pen., richiedere informazioni integrative tese a conoscere il trattamento penitenziario cui sarà in concreto sottoposto l'estradando, ai sensi dell'art. 13 della Convenzione Europea di Estradizione, anche in mancanza di allegazioni difensive al riguardo (Sez. 6, n. 22818 del 23/07/2020, Balcan, Rv. 279567). 

Analoghi principi sono stati in seguito ribaditi (Sez. 6, n. 31257 del 6 ottobre 2020, Nastas, non mass.) alla luce delle più recenti conclusioni cui è in seguito pervenuto il Comitato per la prevenzione della tortura (C.P.T.) del Consiglio
d'Europa in un rapporto del 27 luglio 2020, pubblicato il 15 settembre 2020, che
ha nuovamente sottoposto a verifica lo stato complessivo delle condizioni
detentive nel Paese richiedente, ivi comprese quelle relative al carcere n. 13 di Chisinau, sulla base di una visita di controllo effettuata dal 28 gennaio al 7 febbraio 2020.


Al riguardo, in particolare, questa Corte ha osservato, nella pronuncia da ultimo richiamata, che, nel riconoscere il raggiungimento di progressi concreti in alcuni ambiti di intervento già sottoposti ai precedenti controlli ispettivi del
Comitato, il menzionato rapporto ha espresso preoccupazione per il fatto che diverse raccomandazioni da tempo formulate, in particolare quelle incentrate sulle violenze e sugli atti di intimidazione tra detenuti, sul regime applicato sia alle
persone in custodia preventiva che a quelle condannate e sulla scarsità del personale (sanitario e di sorveglianza) operante nelle carceri, non sono state prese in considerazione, evidenziando le condizioni insoddisfacenti in cui versa, in linea generale, l'istituto penitenziario di Chisinàu in termini di riparazione, igiene, ventilazione, accesso alla luce naturale e sovraffollamento in alcune celle, ove è stata verificata una distribuzione irregolare dei detenuti.


3. Nell'esaminare le ragioni di doglianza formulate dalla difesa, la Corte distrettuale si è uniformata al quadro dei su richiamati principi, là dove ha disposto l'acquisizione, tramite il Ministero della giustizia, di informazioni aggiornate dalle competenti Autorità dello Stato richiedente, sì da verificare le attuali condizioni di trattamento nei relativi istituti di pena.

Dalla nota di risposta inviata dal Ministero della giustizia in data 5 ottobre 2021, con la quale si trasmettevano gli elementi di riscontro pervenuti dalle Autorità moldave, emerge che, per il primo periodo di detenzione, previsto in una delle celle dell'istituto penitenziario n. 13 di Chisinau appositamente predisposte per i cittadini moldavi colà estradati, vi è certezza di un trattamento detentivo adeguato, atteso che gli spazi abitativi risultano completamente riparati e dotati di una superficie minima di quattro metri quadrati per detenuto.

Dopo il primo periodo di 15 giorni dall'arrivo dell'estradato, eventualmente prorogabile sulla base di circostanze non compiutamente indicate, si prevede un trasferimento - su domanda dell'interessato o su disposizione della stessa Amministrazione penitenziaria - in altro, non meglio precisato, istituto di pena, con un generico riferimento alle forme e modailtà della restrizione in una struttura di sicurezza che dovrà rispettare i criteri di detenzione separata e quelli derivanti dal contingente di detenuti che vi saranno congiuntamente trattenuti, senza tuttavia specificare come e in quale misura.

 L'Autorità giudiziaria dello Stato richiesto deve essere posta in grado di verificare, sulla base di informazioni precise e dettagliate riguardo alle connotazioni del percorso rieducativo seguito negli istituti penitenziari ove l'estradando verrà accolto, l'affidabilità della  garanzia proveniente dallo Stato richiedente in merito all'osservanza degli standards convenzionali previsti ai fini del rispetto dei principi stabiliti dall'art. 3 CEDU, così come interpretato nella giurisprudenza della Corte EDU (cfr., in motivazione, i precedenti richiamati da Sez. U, n. 6551 del 24/09/2020, dep. 2021, Ministero della giustizia - Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria, Rv. 280433).

Sulla scorta delle conclusioni cui è di recente pervenuto il C.P.T. nel richiamato rapporto, nonché di eventuali, ulteriori, informazioni suppletive incentrate sul tipo di trattamento penitenziario che, specificamente ed in concreto, dovrebbe essere riservato all'estradando, la Corte d'appello dovrà pertanto riesaminare le questioni dedotte nel su indicato motivo di ricorso, assumendo quale parametro di valutazione non solo l'aspetto del sovraffollamento all'interno della singola cella destinata alla sua accoglienza, ma il complesso dei profili di criticità che hanno costituito oggetto delle rinnovate raccomandazioni rivolte allo Stato richiedente dal Comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d'Europa.


4. Sulla base delle su esposte considerazioni s'impone, conclusivamente, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla valutazione in ordine al trattamento detentivo riservato al ricorrente dalle competenti Autorità dello Stato richiedente, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello in dispositivo indicata.

La Cancelleria provvederà all'espletamento degli incombenti ex art. 203 disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 26 gennaio 2022- deposito 21 marzo 2022