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Ragionevole dubbio, quale motivazione? (Cass. 10093/19)

7 marzo 2019, Cassazione penale

La legge richiede che la penale responsabilità sia affermata oltre ogni ragionevole dubbio: il rispetto di detto principio sottende una motivazione adeguata, che rifletta una valutazione completa del compendio probatorio, letto anche alla luce del contributo conoscitivo e critico offerto dalla difesa, e dia conto dunque delle criticità emerse, risolvendole sulla base degli elementi che valgono a suffragare l'assunto accusatorio, in assenza di residue ipotesi alternative, o prendendo atto dell'impossibilità di giungere a quella conferma.

A ben guardare, con riguardo al tema dell'oltre ogni ragionevole dubbio, possono prospettarsi due situazioni patologiche:

1) che il Giudice abbia affermato di poter superare il ragionevole dubbio, peraltro incorrendo in vizi della motivazione, riferiti alla valutazione riguardante la conferma dell'ipotesi accusatoria;

2) che il Giudice abbia palesato le ricostruzioni alternative, scegliendone una, in quanto ritenuta preferibile, ma senza premurarsi di fornire al riguardo una specifica giustificazione.

In entrambe le ipotesi è in realtà ravvisabile un vizio inerente alla motivazione, ma nel secondo caso è ravvisabile anche una violazione di legge, in quanto la decisione, che non risolve la pur esplicitata ambivalente lettura del compendio probatorio e lascia aperta l'interpretazione alternativa, si pone direttamente in contrasto con il cogente canone di valutazione, consacrato dalla norma processuale.

Deve in realtà convenirsi che la regola di giudizio sancita dall'art. 533 c.p.p., non ha mutato la natura del sindacato di legittimità, giacchè le plurime ipotesi ricostruttive non possono essere dedotte come tali, allorchè il Giudice abbia sottoposto quella pluralità ad attenta disamina, essendo d'altro canto escluso che possa essere chiesto alla Corte di cassazione un giudizio di merito.

In tale prospettiva si comprende che non possa invocarsi l'ipotesi di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), al di fuori della deduzione di un vizio di motivazione, allorchè si prospetti la sussistenza di ipotesi ricostruttive alternative.

E tuttavia, senza che ciò implichi un giudizio di merito ed anzi nel pieno rispetto dello scrutinio di legittimità, non può escludersi che dallo stesso testo della motivazione emerga la mancata soluzione del conflitto tra ipotesi antagoniste, pur esplicitate, ciò che, nel costituire violazione dell'art. 546 c.p.p., integra altresì una diretta violazione del canone di giudizio sancito dall'art. 533 c.p.p..

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

(ud. 05/12/2018) 07-03-2019, n. 10093

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETRUZZELLIS Anna - Presidente -

Dott. RICCIARELLI Massimo - Rel. Consigliere -

Dott. VILLONI Orlando - Consigliere -

Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere -

Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) E.G., nato il (OMISSIS);

2) V.U., nato il (OMISSIS);

3) E.M.C., nata il (OMISSIS);

avverso la sentenza emessa in data 07/07/2017 dalla Corte di appello di Napoli;

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Ricciarelli Massimo;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Tampieri Luca, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;

uditi i difensori, Avv. Francesco Picca e Mario Griffo per E.G. e anche in sost. dell'Avv. Romolo Vignola per V.U., che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e riportandosi ai motivi relativamente alla posizione di V.;

uditi i difensori Agostino De Caro e Giovanni Aricò per E.M.C., che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 7/7/2017 la Corte di appello di Napoli ha confermato quella del Tribunale di Napoli Nord del 22/1/2016, con cui E.G., V.U. ed E.M.C. sono stati riconosciuti colpevoli dei delitti di corruzione ex artt. 319 e 321 c.p., loro rispettivamente contestati ai capi A) e B), in relazione ad utilità erogate al V. in cambio di un trattamento di favore riservato dal V., quale assistente capo della Polizia Penitenziaria presso l'istituto di pena di (OMISSIS), a C.N., ivi ristretto.

2. Ha presentato ricorso E.G. tramite il suo difensore.

2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 266 c.p.p. e ss., e art. 271 c.p.p..

In particolare sottolinea che le intercettazioni disposte nell'ambito del procedimento traevano origine da due decreti adottati ai sensi dell'art. 267 c.p.p., comma 2, in data 27/1/2014 e 5/2/2014 nel procedimento 66057/2010, che difettavano di una motivazione in ordine agli indizi di reità e alla indispensabilità delle intercettazioni.

Dal decreto del 5/2/2014 in particolare non era dato ricavare il reato in ordine al quale avrebbe dovuto svolgersi l'attività di intercettazione, risultando inoltre carente la motivazione in ordine all'urgenza.

Non erano in particolare descritte ed articolate le ipotesi delittuose di criminalità organizzata ipotizzate, in violazione dei principi espressi dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 36874 del 2017 in procedimento Romeo.

Segnala inoltre che erano state disposte tardivamente le proroghe delle operazioni di intercettazione in relazione al decreto del 5/2/2014, in quanto dopo una prima proroga richiesta il 12 marzo 2014 ed autorizzata il 13 marzo, la successiva era stata chiesta il 4 aprile e autorizzata in pari data oltre il termine di venti giorni.

Parimenti avrebbero dovuto reputarsi tardive le proroghe successive alla prima, disposte in relazione al decreto 28 maggio 2014.

Inoltre deduce che le operazioni di intercettazione effettuate nell'ambito del procedimento n. 66057 del 2010 avrebbero dovuto considerarsi inerenti ad un diverso procedimento, non essendo dunque utilizzabili i relativi risultati nell'ambito del procedimento principale n. 59346 del 2010, non sussistendo connessione e non venendo in rilievo reati per i quali sia obbligatorio l'arresto in flagranza.

Rileva infine che erano state disposte operazioni di intercettazione anche con riguardo a reati comuni, non di criminalità organizzata, relativamente ai quali indebitamente si era fatto ricorso a decretazione d'urgenza, A fronte di tali rilievi la Corte aveva fornito risposte inadeguate e parziali, dovendosi considerare inutilizzabili tutti gli esiti delle intercettazioni.

2.2. Con il secondo motivo, riguardante il capo A), deduce violazione di legge in relazione agli artt. 319 e 321 c.p., e artt. 192 e 530 c.p.p..

La Corte non aveva valutato elementi indicati dalla difesa in relazione all'interpretazione della conversazione n. 10340 del 10/8/2014, da valutarsi alla luce di ulteriori risultanze e di elementi di natura logica, destinati a suffragare l'assunto difensivo che il riferimento di E.M.C. alla mazzetta avrebbe dovuto intendersi fatto alla regalia destinata al nipote E.A. in vista della sua imminente partenza per le vacanze.

Sul punto la Corte aveva fornito motivazione apodittica, peraltro diversa da quella del primo Giudice, che aveva invece fatto leva sulla pretesa brusca interruzione operata da E.G. al momento in cui la sorella aveva fatto riferimento alla mazzetta.

2.3. Con il terzo motivo, riguardante il capo B), denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 319 e 321 c.p., e artt. 192 e 530 c.p.p..

Incongruamente era stata ravvisata l'utilità dedotta nel patto corruttivo nell'impiego consistente nell'assistenza ad una bambina per il quale era previsto un modesto compenso, assicurato alla moglie del V., avuto riguardo al ruolo dominante del C., in grado di procurare ben altri impieghi.

Inoltre la Corte non aveva motivato sulla ravvisabilità dell'ipotesi di cui all'art. 318 c.p..

2.4. Con il quarto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 133, 62-bis e 163 c.p., e art. 447 c.p.p..

Nè il primo Giudice nè la Corte di appello avevano preso in considerazione la doglianza riguardante il mancato accoglimento della richiesta di applicazione di pena, subordinata alla concessione del beneficio della sospensione, formulata in limine.

In ogni caso il ricorrente avrebbe dovuto reputarsi meritevole di una riduzione della pena, considerando che il predetto aveva agito per assicurare al congiunto un trattamento più lieve e non per gestire i rapporti del C., essendo stati veicolati in carcere alimenti e medicinali.

3. Ha presentato ricorso il V. tramite il suo difensore.

3.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 266, 267, 270 e 271 c.p.p..

Espone al riguardo argomenti corrispondenti a quelli del primo motivo del ricorso E.G..

3.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 192 c.p.p., e artt. 319 e 321 c.p., con riguardo al capo A).

Contesta la motivazione con cui la Corte ha disatteso gli argomenti difensivi in ordine al significato da attribuire alla mazzetta menzionata nella conversazione intercettata, come regalia destinata ad E.A. in partenza per le vacanze.

La Corte, nel segnalare che gli interlocutori avevano contezza di poter essere intercettati, non aveva spiegato come la donna potesse aver incautamente fatto riferimento alla mazzetta nel senso inteso dall'accusa.

Inoltre la Corte non aveva chiarito il motivo per cui in base alla interpretazione proposta il V., già a disposizione dei familiari del C., dovesse essere ulteriormente remunerato per le notizie relative allo stato di salute.

Sottolinea inoltre ulteriori profili di illogicità della motivazione sul punto utilizzata dalla Corte per suffragare la tesi accusatoria, pur non avendo escluso che la donna potesse aver fatto una regalia al nipote.

3.3. Con il terzo motivo denuncia vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al diniego delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio.

La Corte non aveva individuato elementi idonei ad escludere la concessione delle attenuanti generiche, a fronte dell'incensuratezza e del corretto comportamento processuale, valorizzabile anche al fine di muovere da una pena base inferiore, avendo il ricorrente perseguito il solo interesse di procurare un'attività lavorativa alla moglie.

3.4. Con il quarto motivo deduce mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di patteggiamento.

La Corte aveva omesso di motivare in ordine alla doglianza concernente il mancato accoglimento della richiesta di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p..

4. Ha proposto ricorso E.M.C. tramite il suo difensore.

4.1. Con il primo motivo denuncia mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di escussione di E.A..

La Corte aveva omesso di motivare sulla richiesta di ammissione della testimonianza di E.A., destinata a chiarire il riferimento alla mazzetta fatto da E.M.C. e la circostanza della regalia ricevuta dalla predetta.

Si trattava di tema essenziale, deducibile anche in sede di giudizio abbreviato.

4.2. Con il secondo, il terzo e il quarto motivo deduce violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di corruzione di cui al capo A), vizio di motivazione sullo stesso punto e violazione della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

Il nucleo fondante la condanna di E.M.C. era costituito dalla pretesa dazione di una mazzetta, risalente al (OMISSIS).

Indebitamente la Corte aveva omesso di valorizzare possibili letture alternative del significato della conversazione intercorsa in tale data, violando il principio sancito dall'art. 533 c.p.p..

La Corte aveva ammesso la possibilità della regalia, ma aveva ritenuto che nel colloquio si fosse inteso introdurre l'argomento della ricompensa spettante all'agente di custodia.

In tal modo tuttavia aveva omesso di considerare che non vi era nulla da introdurre, in quanto la conversazione si era subito chiusa.

La Corte aveva altresì omesso di considerare gli argomenti offerti dalla difesa in ordine al significato del riferimento alla mazzetta e al regalo fatto dalla zia al figlio di E.G., il quale il giorno dopo aveva telefonato per ringraziarla di quel regalo, nonchè in ordine ai dati interni alla conversazione.

In assenza di riscontri favorevoli alla tesi accusatoria e in presenza di una plausibile e confermata spiegazione favorevole alla tesi difensiva, non si sarebbe potuto attribuire alla conversazione il significato di un effettivo riferimento al compenso destinato all'agente di custodia, nel dubbio imponendosi ai sensi dell'art. 533 c.p.p., la tesi assolutoria.

Inoltre nella prospettiva seguita dalla Corte secondo cui si sarebbe trattato di compensare la prestazione consistita nell'informazione riguardante lo stato di salute, non era stato spiegato come la ricorrente potesse aver dato al fratello la somma da consegnare al V., le apprensioni circa lo stato di salute del C. essendo sorte al mattino e non essendo risultato un successivo incontro tra i due fratelli.

4.3. Con il quinto e il sesto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione del fatto.

Richiama gli argomenti tratti anche dal compendio delle conversazioni intercettate, dai quali era possibile cogliere le pressioni esercitate sul C. dagli agenti di custodia per averne favori di vario genere e i commenti fatti dai predetti alla notizia della nuova carcerazione del C., in vista di pressioni sul predetto per ottenere il suo interessamento alla sistemazione di moglie e figli.

Richiamati gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità rileva la ricorrente che avrebbe dovuto semmai ravvisarsi il delitto di cui all'art. 319-quater c.p., in relazione all'accordo illecito derivante da altrui induzione, o, in assenza di un accordo di tipo corruttivo, il delitto di cui all'art. 323 c.p..

4.4. Con il settimo e con l'ottavo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e all'attenuante di cui all'art. 323-bis c.p..

La stessa motivazione utilizzata per la concessione delle attenuanti generiche, incentrata sulla motivazione al delitto fornita dall'affetto per il marito, avrebbe potuto giustificare una riduzione della pena entro i limiti per la concessione del beneficio della sospensione condizionale, mentre la Corte aveva fornito al riguardo una motivazione volta ad accomunare le posizioni, senza rispondere alle specifiche doglianze, dovendosi inoltre considerare inconferente il riferimento alla persistenza nell'illecito e alla mancanza di resipiscenza, a fronte del contegno processuale della ricorrente.

Era stata inoltre prospettata la tenuità del fatto, in relazione all'esiguo valore elargito, valutabile sul piano economico e sotto il profilo della tipologia del favore.

La Corte si era soffermata sulla valutazione economica in rapporto al beneficio conseguito dal C., ma ponendosi al di fuori della sfera di applicazione dell'attenuante.

Motivi della decisione

1. I motivi relativi all'utilizzabilità delle conversazioni intercettate sono inammissibili, perchè genericamente formulati e in parte manifestamente infondati.

1.1. Va al riguardo osservato che chi deduca l'inutilizzabilità di atti processuali ha l'onere di indicare, a pena di inammissibilità per genericità della doglianza, gli atti specificamente affetti da vizio e di chiarirne l'incidenza sul compendio probatorio valutato dai giudici di merito, in modo da dimostrarne la decisività (Cass. Sez. U. n. 23868 del 23/4/2009, Fruci, rv. 243416).

D'altro canto, non compete alla Corte di cassazione, in mancanza di specifiche deduzioni, verificare se esistano cause di inutilizzabilità di atti del procedimento che non appaiano manifeste, in quanto implichino la ricerca di evidenze processuali che è onere della parte interessata rappresentare adeguatamente (Cass. Sez. U. n. 39061 del 16/7/2009, De Iorio, rv. 244328).

1.2. Ciò posto, si rileva che i ricorrenti hanno genericamente prospettato vizi riguardanti alcuni decreti autorizzativi di operazioni di intercettazione e hanno dedotto la tardività di alcune proroghe.

Sta di fatto che in nessun caso hanno specificato quale concreta incidenza sul compendio probatorio, valorizzato dai Giudici di merito, avrebbe potuto avere il riconoscimento del vizio dedotto, in ragione della stretta dipendenza delle operazioni di intercettazione dall'uno o dall'altro decreto autorizzativo.

Va del resto osservato che dalla mera lettura della sentenza impugnata si evincono riferimenti ai decreti 1022/14, 2573/14 e soprattutto 2008/14, relativamente ai quali non risultano specificamente formulate doglianze inerenti alla giustificazione delle operazioni di captazione fornita dal P.M. in via d'urgenza e dal G.I.P. in sede di convalida, non essendo a tal fine rilevante che i relativi decreti risultino allegati al ricorso in quanto inseriti in un CD all'uopo predisposto.

1.3. A ben guardare deve ritenersi che i ricorrenti abbiano inteso contestare l'intero materiale acquisito attraverso le operazioni di intercettazione, censurando i primi decreti autorizzativi, come se gli altri dovessero essere automaticamente travolti dall'eventuale riconoscimento di quei vizi.

Ma si tratta di prospettiva del tutto erronea, in quanto diversamente da quanto avviene in materia di nullità (arg. ex art. 185 c.p.p., comma 1), non è ravvisabile un'inutilizzabilità derivata, quale conseguenza del riconoscimento dell'inutilizzabilità di un atto processuale.

Con specifico riguardo alla materia delle intercettazioni ciò significa che ciascun decreto autorizzativo "è dotato di autonomia e può ricevere impulso da qualsiasi notizia di reato, ancorchè desunta da precedenti intercettazioni inutilizzabili; ne consegue che il vizio di cui sia affetto l'originario decreto intercettativo non si comunica automaticamente a quelli successivi correttamente adottati, e che pertanto non è inutilizzabile la prova che non sarebbe stata scoperta senza l'utilizzazione della prova inutilizzabile" (Cass. Sez. 6, n. 3027 del 20/10/2015, dep. nel 2016, Ferminio, rv. 266496; in senso analogo Cass. Sez. 5, n. 4951 del 5/10/2010, dep. nel 2011, Galasso, rv. 249240).

Non può non richiamarsi sul punto anche l'ampia analisi del tema, contenuta in una recente sentenza, riferita alla medesima vicenda e alle medesime operazioni di intercettazione (Cass. Sez. 6, n. 5457 del 12/9/2018, dep. nel 2019, C., non ancora massimata), in cui, nel ribadirsi la non ravvisabilità di una inutilizzabilità derivata, si è osservato che ove una prova, ammessa a dispetto della sua inutilizzabilità, "non risulti destinata a giustificare in maniera costitutiva una qualche decisione o determinazione, la sua inutilizzabilità, pur persistente e rilevabile, rimane senza conseguenze anche se le informazioni che possano trarsene vengano implicitamente impiegate per l'ammissione e la ricerca di altre prove valide", essendo preclusa solo "l'utilizzazione a sostegno di una decisione o determinazione sul fatto controverso", salvo che si tratti di informazioni di cui è preclusa qualsivoglia utilizzazione anche indiretta (arg. a contrario ex. art. 202 c.p.p.).

Da ciò discende che risulta inammissibile la generica deduzione dell'inutilizzabilità di conversazioni intercettate, costituente la conseguenza derivata dall'inutilizzabilità di iniziali decreti autorizzativi, fermo restando che non sono state comunque formulate specifiche doglianze in merito al contenuto e alla motivazione del decreto 2008/14, in esecuzione del quale risultano captate le conversazioni valorizzate ai fini della ricostruzione della vicenda consacrata nel capo A).

1.4. Deve comunque osservarsi come le doglianze risultino nel loro complesso aspecifiche, giacchè fanno riferimento alla motivazione del decreto del 5/2/2014, ma non considerano che esso richiama i precedenti decreti 314/14 e 490/14, unitamente ai quali lo stesso deve essere letto, conseguendone che il mero riferimento a tale motivazione non è idoneo ad attestare l'assenza di elementi sufficienti per ricondurre le operazioni di intercettazione al contesto di base, incentrato fra l'altro su ipotesi di concussione aggravata ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7 e per legittimare le nuove intercettazioni.

1.5. All'evidenza generiche risultano le censure formulate con riferimento a decreti autorizzativi del 2015, relativamente ai quali non è stata prospettata alcuna concreta incidenza sul compendio probatorio valorizzato ai fini della decisione.

1.6. Le doglianze riguardanti l'asserita tardività di alcune proroghe sono manifestamente infondate.

Ed invero la Corte territoriale ha sul punto segnalato che ai fini della tempestività della proroga occorre aver riguardo non alla data del provvedimento autorizzativo bensì all'esecuzione delle operazioni di intercettazione, autorizzate o prorogate.

Si tratta di affermazione conforme a consolidati principi (per il calcolo del termine di durata delle operazioni di intercettazione si rinvia Cass. Sez. U. n. 6 del 23/2/2000, D'Amuri, rv. 215842).

In tale prospettiva i ricorrenti si sono del tutto infondatamente limitati ad effettuare un confronto tra la data della proroga e quella del provvedimento autorizzativo o della precedente proroga, ciò che risulta all'evidenza inconferente ai fini della verifica della fondatezza dell'eccepita tardività, non risultando del resto pertinente il richiamo di giurisprudenza di legittimità concernente il non coincidente tema del dies a quo (successivo alla proroga concessa) e del dies ad quem (scadenza del periodo autorizzato) per la formulazione da parte del P.M. della richiesta di proroga (sul punto Cass. Sez. 6, n. 7772 del 11/12/2015, dep. nel 2016, Macrì, rv. 266268), fermo restando che sotto tale specifico riguardo non sono in concreto ravvisabili vizi di sorta.

1.7. Da ultimo va rimarcata la genericità e comunque la manifesta infondatezza delle doglianze relative alla violazione dell'art. 270 c.p.p..

E' al riguardo sufficiente osservare che la diversità del procedimento non dipende da connotazioni formali ed estrinseche, quali quelle relative al numero di iscrizione (Cass. Sez. 2, n. 43434 del 5/7/2013, Bianco, rv. 257834), essendo altresì irrilevante che a fronte di un procedimento originariamente unitario siano state separate poi alcune posizioni (Cass. Sez. 6, n. 8934 del 10/12/2014, dep. nel 2015, Franzosi, rv. 262648).

Occorre invece formulare una valutazione di natura sostanziale circa la stretta correlazione delle notizie di reato, potendosi ravvisare identità di procedimento anche nel caso di reati tra loro collegati sul piano oggettivo, probatorio e finalistico (Cass. Sez. 3, n. 52503 del 23/9/2014, Sarantsev, rv. 261971).

A fronte di ciò, le doglianze risultano ancora una volta generiche, in quanto muovono dal mero rilievo che talune operazioni di intercettazione siano state autorizzate nel procedimento n. 66057/10 e altre nel procedimento n. 59346/10.

In realtà non è stata formulata alcuna deduzione volta a dimostrare la mancanza di correlazione tra i fatti oggetto di un procedimento e quelli oggetto dell'altro, la stessa prospettazione difensiva essendo semmai destinata a dimostrare un continuum nella ricerca della prova, a mano a mano sviluppatasi ed estesasi attraverso nuovi decreti autorizzativi.

In particolare deve sottolinearsi che le conversazioni valorizzate nel presente procedimento sono state debitamente autorizzate e che non è stata formulata alcuna doglianza in merito all'estraneità funzionale dei decreti autorizzativi, soprattutto di quello n. 2008/14, rispetto alla verifica dei rapporti intercorsi tra gli imputati e all'accertamento di ipotesi corruttive.

Inoltre va rimarcato che anche ai fini in esame è mancata la specifica indicazione degli effetti derivanti dall'eventuale riconoscimento della diversità dei procedimenti ai fini dell'incidenza sul materiale acquisito e valorizzato dai Giudici di merito, il che assume tanto più rilievo se si considera che il decreto autorizzativo n. 2008/14, cui sono riconducibili le conversazioni valorizzate nella ricostruzione della vicenda e la cui motivazione non è stata specificamente censurata, risulta adottato nell'ambito del procedimento 59346/10, nel quale erano iscritti gli imputati, compreso il V..

2. Risultano per contro fondati i motivi di ricorso (secondo del ricorso E.G., secondo del ricorso V., primo e secondo del ricorso E.M.C.), che censurano per violazione di legge e vizio di motivazione la condanna dei ricorrenti in ordine al delitto di corruzione di cui al capo A).

2.1. Deve rilevarsi che la contestazione era incentrata sul trattamento di favore indebitamente assicurato dal V., assistente capo della Polizia penitenziario presso l'istituto di pena (OMISSIS), al detenuto C.N., in cambio di un corrispettivo in denaro, che sarebbe stato erogato da E.G. su sollecitazione di E.M.C., moglie del C..

Assumeva dunque rilievo dirimente ai fini della ricostruzione della vicenda la circostanza che fosse o meno intervenuta la dazione del compenso corruttivo nei termini prospettati.

2.2. I Giudici di merito, a fronte di un compendio probatorio che deponeva nel suo complesso per la conferma dell'assunto secondo cui il V. assicurava al C. un trattamento di favore, facendo entrare nell'istituto di pena vivande e merci e fornendo informazioni, hanno ritenuto di poter trarre la prova della deduzione nel patto corruttivo del versamento di una somma da parte dei due fratelli E. da una serie di conversazioni del (OMISSIS), intervenute dopo che era giunta alla moglie del detenuto la notizia, non confermata, che il C. avesse avuto un malore: si è ritenuto al riguardo, in base all'interpretazione dei colloqui intercorsi, che E.M.C. avesse chiesto al fratello di interessarsi, che E.G. avesse fatto riferimento ad un prossimo incontro con il V., che di seguito costui avesse comunicato alla propria moglie che tutto andava bene, in modo da farlo sapere ai diretti interessati.

Orbene, a coronamento di tali convergenti interessamenti, è stata valutata dai Giudici di merito la conversazione n. 10288 delle 16,12, nel corso della quale i due fratelli E. avevano fatto velatamente riferimento alle rassicuranti notizie pervenute: in particolare si è attribuita rilevanza al fatto che ad un certo punto la E.M.C., rivolgendosi al fratello, gli avesse chiesto "gliel'hai data...la mazzetta che ti ho dato?", espressione intesa come riferibile ad una somma previamente consegnata dalla donna al fratello, perchè la desse al V., quale compenso per il ruolo svolto.

Era stato peraltro eccepito dagli imputati che nella conversazione si era fatto riferimento anche al figlio di E.G., di cui era imminente la partenza per le vacanze all'estero, e che la mazzetta, nel contesto di quella conversazione, avrebbe dovuto interpretarsi come somma donata dalla zia al nipote, in vista del suo viaggio, con utilizzo di un linguaggio ricorrente in famiglia in relazione a quel tipo di donativi.

A conferma di ciò era stato invocato il fatto che il giorno successivo il figlio di E.G. avesse effettivamente telefonato alla zia per ringraziarla.

La Corte territoriale ha sul punto osservato che in realtà i due interlocutori, che sapevano di poter essere intercettati, avevano utilizzato un linguaggio cauto e che anche l'inserimento nel discorso dei riferimenti al figlio avrebbe dovuto intendersi come volto a dissimulare un riferimento al C., in tal senso dovendosi altresì considerare l'altrimenti inutile menzione di un fatto banale, cioè che nel corso della mattinata il figlio fosse andato a correre, espressione volta ad evocare il buono stato di salute del C..

Inoltre la Corte ha rilevato che tale conversazione e il riferimento alla mazzetta avrebbero dovuto ricollegarsi alla precedente conversazione n. 10261 nel corso della quale, secondo tale interpretazione, la donna avrebbe esortato il fratello a contattare il V. sondandone in generale la disponibilità a fornire tempestive notizie su problemi di salute del marito, ciò a cui avrebbe dovuto correlarsi lo specifico compenso.

2.3. Tale ricostruzione tuttavia non si sottrae alle fondate e dirimenti censure esposte nei motivi di ricorso.

Deve premettersi che è stata fra l'altro dedotta, accanto al vizio di mancanza o di manifesta illogicità della motivazione, anche la violazione del principio sancito dall'art. 533 c.p.p., in forza del quale occorre che la penale responsabilità sia affermata oltre ogni ragionevole dubbio.

A quest'ultimo riguardo si osserva che tale principio detta in realtà un canone epistemologico e valutativo, che si correla all'ontologica struttura del ragionamento probatorio, scandito anche dall'art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e) e volto alla conferma dell'ipotesi di accusa (sul punto può rinviarsi alla motivazione di Cass. Sez. U. n. 30328 del 10/7/2002, Franzese, rv. 222139).

In tale prospettiva il rispetto di detto principio sottende una motivazione adeguata, che rifletta una valutazione completa del compendio probatorio, letto anche alla luce del contributo conoscitivo e critico offerto dalla difesa, e dia conto dunque delle criticità emerse, risolvendole sulla base degli elementi che valgono a suffragare l'assunto accusatorio, in assenza di residue ipotesi alternative, o prendendo atto dell'impossibilità di giungere a quella conferma.

A ben guardare, con riguardo al tema dell'oltre ogni ragionevole dubbio, possono prospettarsi due situazioni patologiche: 1) che il Giudice abbia affermato di poter superare il ragionevole dubbio, peraltro incorrendo in vizi della motivazione, riferiti alla valutazione riguardante la conferma dell'ipotesi accusatoria; 2) che il Giudice abbia palesato le ricostruzioni alternative, scegliendone una, in quanto ritenuta preferibile, ma senza premurarsi di fornire al riguardo una specifica giustificazione.

In entrambe le ipotesi è in realtà ravvisabile un vizio inerente alla motivazione, riconducibile al paradigma di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), ma nel secondo caso è ravvisabile anche una violazione di legge, riconducibile al paradigma di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in quanto la decisione, che non risolve la pur esplicitata ambivalente lettura del compendio probatorio e lascia aperta l'interpretazione alternativa, si pone direttamente in contrasto con il cogente canone di valutazione, consacrato dalla norma processuale.

Deve in realtà convenirsi che la regola di giudizio sancita dall'art. 533 c.p.p., non ha mutato la natura del sindacato di legittimità, giacchè le plurime ipotesi ricostruttive non possono essere dedotte come tali, allorchè il Giudice abbia sottoposto quella pluralità ad attenta disamina, essendo d'altro canto escluso che possa essere chiesto alla Corte di cassazione un giudizio di merito (sul punto Cass. Sez. 2, n. 28957 del 3/4/2017, D'Urso, rv. 270108; Cass. Sez. 2, n. 29480 del 7/2/2017, Cammarata, rv. 270519).

In tale prospettiva si comprende che non possa invocarsi l'ipotesi di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), al di fuori della deduzione di un vizio di motivazione, allorchè si prospetti la sussistenza di ipotesi ricostruttive alternative (Cass. Sez. 3, n. 24574 del 12/3/2015, Zonfrilli, rv. 264174).

E tuttavia, senza che ciò implichi un giudizio di merito ed anzi nel pieno rispetto dello scrutinio di legittimità, non può escludersi che dallo stesso testo della motivazione emerga la mancata soluzione del conflitto tra ipotesi antagoniste, pur esplicitate, ciò che, nel costituire violazione dell'art. 546 c.p.p., integra altresì una diretta violazione del canone di giudizio sancito dall'art. 533 c.p.p..

2.4. Orbene, nel caso di specie deve ritenersi che la Corte territoriale sia incorsa in un vizio di motivazione, associato anche alla diretta violazione del canone di giudizio di cui all'art. 533 c.p.p..

La Corte invero ha dato conto della lettura alternativa prospettata dalla difesa e ha tentato di superarla sulla base di argomenti logici.

Ma a questo riguardo deve sottolinearsi che: 1) l'assunto dell'utilizzo di un linguaggio cauto, nella consapevolezza della possibilità di essere sottoposti ad intercettazione, si pone in conflitto con l'attribuzione di significato indiziante al riferimento alla mazzetta da parte di E.M.C.; 2) l'argomento per cui il riferimento al figlio di E.G. avesse carattere strumentale e che l'attività fisica del ragazzo dovesse sottendere analoga attività del C. da un lato non vale ad escludere che in realtà il figlio dovesse effettivamente partire e che di lui si fosse parlato e dall'altro non trova riscontro nei modi in cui la famiglia aveva appreso che le condizioni di salute del detenuto erano buone, sul punto essendo stato dato conto di una velata telefonata della moglie del V. a E.M.C., senza ulteriori specificazioni; 3) la correlazione della conversazione n. 10288 con la precedente 10261, in base alla quale avrebbe dovuto prospettarsi l'intendimento di chiedere al V. di fornire in generale informazioni sulle condizioni di salute del C., in cambio di un corrispettivo, non trova riscontro nel fatto che l'esigenza di quelle informazioni fosse sorta nel corso della mattinata, fermo restando che l'assunto accusatorio muove dal presupposto che la somma fosse stata consegnata da E.M.C. al fratello, senza che tuttavia sia stato dato conto di un incontro tra i due in quella giornata; 4) la circostanza che il giorno successivo il figlio di E.G. avesse ringraziato la zia e che sulla base delle produzioni difensive fosse emerso l'utilizzo in famiglia della parola mazzetta per intendere piccoli donativi non ha trovato nella motivazione una spiegazione destinata a contrastare gli assunti difensivi.

Ed anzi, proprio a quest'ultimo riguardo si rileva che la Corte ha finito per confermare la sussistenza di spiegazioni alternative.

Si legge infatti a pag. 12 della sentenza impugnata che "la diversa interpretazione elaborata dalla difesa risulta priva di fondamento essendo possibile che il nipote E.A. avesse effettivamente beneficiato di una regalia -in relazione alla quale il giorno successivo ringrazierà, non si sa quanto spontaneamente- e che i due interlocutori vi avessero fatto apparente riferimento per introdurre l'argomento relativo ai compensi per il nuovo incarico conferito al V.".

Orbene, deve sul punto rimarcarsi la manifesta illogicità di un ragionamento che fa leva sul carattere indiziante del riferimento alla mazzetta e che nel contempo inserisce tale passaggio nel contesto di un linguaggio volto invece a dissimulare il significato della conversazione.

Inoltre deve rilevarsi come il riferimento alla possibilità che il figlio di E.G. avesse effettivamente beneficiato di una regalia non si correli sul piano logico al dubbio espresso in ordine alla spontaneità del successivo ringraziamento, dubbio che avrebbe dovuto sottendere la strumentalità dei relativi riferimenti.

Al di là dell'assenza di giustificazione della mancata diretta escussione del figlio di E.G., pur richiesta con i motivi di appello, risulta evidente che la stessa Corte di appello riconosce in realtà l'esistenza di una spiegazione alternativa, ma non la risolve e si limita a scegliere una strada -incorrendo fra l'altro nei vizi di motivazione già segnalati- senza tuttavia escludere la plausibilità dell'altra e senza avvedersi che in tal modo, cioè senza la conferma dell'ipotesi accusatoria, si pone in contrasto con la regola incentrata sul superamento di ogni ragionevole dubbio.

2.5. Posto che non risultano disponibili ulteriori elementi di valutazione, diversi da quelli già valorizzati dai Giudici di merito e sottoposti alle censure difensive, non può che prendersi atto in questa sede della persistenza -di carattere testuale- di un ragionevole dubbio non risolto e rafforzato dai vizi di motivazione incidenti sulla valutazione dell'ipotesi accusatoria.

Ciò impone di addivenire, con riguardo al capo A), ad una sentenza liberatoria, non avendo trovato conferma l'assunto dell'erogazione di una somma di denaro dedotta in un patto corruttivo.

La sentenza impugnata deve essere dunque annullata senza rinvio nei confronti di E.M.C. e, limitatamente al capo A), anche nei confronti di E.G. e V.U., perchè il fatto non sussiste.

3. E' inammissibile il terzo motivo del ricorso di E.G., riguardante il fatto di cui al capo B), che, secondo quanto emerge dalla ricostruzione dei Giudici di merito, è stato sostanzialmente ammesso dal ricorrente.

La doglianza risulta aspecifica, in quanto concerne solo l'inidoneità, nel quadro di un patto corruttivo, dell'utilità promessa e assicurata al V., costituita dall'impiego di C.C., moglie di costui, presso una cooperativa: in realtà la Corte ha spiegato, con valutazione immune da fratture logiche, che a C.C. era stato assicurato un compenso modesto ma protrattosi per alcuni mesi e comunque apprezzabile, proprio in cambio dei servigi garantiti dal V. al detenuto C..

Inoltre la Corte ha dato conto della configurabilità dell'ipotesi di reato di cui all'art. 319 c.p., e non di quella di cui all'art. 318 c.p., in relazione al carattere indebito dei favori prestati al detenuto, esulanti dalle funzioni dell'agente penitenziario, in quanto in violazione di norme e procedure previste dall'ordinamento penitenziario.

4. Sono inammissibili il quarto motivo del ricorso di E.G. nonchè il terzo e il quarto motivo del ricorso di V.U., relativi al trattamento sanzionatorio.

4.1. Quanto a E.M.C. la doglianza mira a sollecitare una diversa valutazione di merito, ponendosi al di fuori dello scrutinio di legittimità, in quanto invoca una riduzione della pena fondata sull'apprezzamento del movente, cioè l'esigenza di propiziare un meno rigido trattamento carcerario al congiunto, dovendosi tuttavia rilevare che non sono specificamente dedotti profili di arbitrarietà della valutazione della Corte, incentrata sulla gravità dei fatti, tali da alimentare un illecito traffico di derrate e informazioni e connotati da elevata intensità del dolo.

4.2. Analoghi rilievi valgono anche per la posizione del V., che ha invocato le attenuanti generiche e un più mite trattamento sanzionatorio, deducendo l'incensuratezza e il corretto comportamento processuale, nonchè l'intento di procurare un lavoro alla moglie, ma finendo per sollecitare una diversa valutazione di merito, non correlata alla deduzione di profili di arbitrarietà o illogicità delle valutazioni della Corte, ancorate al rilievo della gravità di una condotta indebita, protrattasi e tale da alterare le regole della convivenza della popolazione carceraria a vantaggio di uno specifico detenuto.

4.3. A seguito dell'assoluzione dei due imputati dal reato di cui al capo A), deve tuttavia eliminarsi la pena imputabile a tale reato, potendosi a tal fine far riferimento, agli effetti dell'art. 620 c.p.p., comma 1, lett. I), ai criteri utilizzati dai Giudici di merito.

In particolare deve eliminarsi la pena imputabile all'aumento operato ai sensi dell'art. 81 c.p., sulla pena base determinata con riferimento al capo B), che deve essere poi direttamente ridotta di un terzo ai sensi dell'art. 442 c.p.p.; in tal modo la pena irrogabile al V. può essere rideterminata in anni quattro di reclusione, mentre quella irrogabile ad E.G. in anni due mesi sei e giorni venti di reclusione, con revoca quanto a quest'ultimo della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, avuto riguardo all'entità della pena principale e all'inapplicabilità dell'art. 317-bis c.p..

4.4. E' infine inammissibile la doglianza incentrata sul mancato accoglimento dell'istanza di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p., dovendosi ritenere che sia stata non arbitrariamente formulata una valutazione contraria alla congruità della pena richiesta, fermo restando il sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento, a seguito della parziale assoluzione.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di E.M.C., nonchè nei confronti di V.U. ed E.G., in relazione al capo A), perchè il fatto non sussiste.

Rigetta nel resto i ricorsi di V. ed E.G.; ridetermina la pena per la residua imputazione di cui al capo B) in anni quattro di reclusione quanto a V., e in anni due, mesi sei e giorni venti di reclusione quanto ad E.G.. Revoca la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici disposta nei confronti di E.G..

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2019