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Prove documentali sempre producibili durante l'istruttoria penale (Cass. 48861/09)

21 dicembre 2009, Cassazione penale

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Il termine perentorio per il deposito della lista testimoniale nel processo penale non riguarda la prova documentale, dovendosi escludersi, che l'art. 493 c.p.p., il quale disciplina l'esposizione introduttiva e le richieste di prova avanzate dalle parti, preveda una preclusione alla esibizione di documenti, ed all'ammissione di essi da parte del giudice, in un momento successivo a quello fissato dalla norma suddetta, essendo tale preclusione esplicitamente limitata alle prova che devono essere indicate nelle liste di cui all'art. 468 c.p.p.; in caso di esibizione di documenti successiva all'esposizione introduttiva, tuttavia, deve essere garantito alle altri parti il diritto di esaminarli, secondo quanto prescrive l'art. 495 c.p.p., comma 3.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Sent., (ud. 18/11/2009) 21-12-2009, n. 48861

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente

Dott. BARTOLINI Francesco - Consigliere

Dott. GENTILE Domenico - rel. Consigliere

Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere

Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

1) D.C.I. N. IL (OMISSIS);

1) P.C. N. IL (OMISSIS);

2) P.G. N. IL (OMISSIS);

3) P.V. N. IL (OMISSIS);

4) PL.CA. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 6/2005 GIUDICE DI PACE di BOBBIO, del 17/01/2008;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/11/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;

Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vito D'Ambrosio che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Letto il ricorso proposto dalla Parte civile costituita che ha chiesto l'annullamento della sentenza.

Svolgimento del processo

Il Giudice di pace di Bobbio, con sentenza del 17.01.08 giudicava P.C., P.G., P.V., Pl.

C., per i reati ex artt. 633 e 635 c.p. per avere arbitrariamente invaso un terreno di proprietà di D.C. I. e per avere danneggiato, tagliandoli, degli alberi siti nel medesimo terreno, il tutto senza autorizzazione del proprietario; e all'esito del giudizio, assolveva P.C. e P.V. con formula ampia, ex art. 530 c.p.p., comma 1 e P.G. e Pl.Ca. con la formula di cui all'art. 530 c.p.p., comma 2 "per contraddittorietà della prova che i fatti sussistano". Il Giudice di pace motivava la sua decisione osservando che non "non vi è certezza sulla proprietà dell'appezzamento di terreno ove è avvenuto il taglio" sicchè mancava la prova: - sia in ordine all'invasione del terreno altrui e: - sia in ordine alla coscienza e volontà degli imputati di porre in essere una condotta con la consapevolezza della sua arbitrarietà.

Ricorre per cassazione la Parte civile, a tutela degli interessi civili, deducendo:

MOTIVO ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. D) ed E).

Il ricorrente censura la decisione impugnata per violazione di legge e illogicità della motivazione, avendo escluso l'ammissione di prove testimoniali e documentali decisive per la decisione, in violazione dell'art. 468 c.p.p..

Il ricorrente lamenta che il Giudice di pace ha motivato l'assoluzione degli imputati sulla base dell'incertezza circa la proprietà del terreno oggetto di invasione e degli alberi recisi, mentre avrebbe, contraddittoriamente ed illogicamente, vietata la prova contraria testimoniale e la prova documentale addotte dalla parte civile.

Il ricorrente osserva che tali prove hanno il carattere della decisività perchè sono tese alla dimostrazione della proprietà del terreno in questione e all'individuazione della persona del proprietario.

L'esclusione di tali prove sarebbe avvenuta in violazione di legge, atteso:

- che il Giudice di pace ha escluso la produzione di prove documentali (atti notarili, mappe catastali, fotografie) sul presupposto della tardività della produzione laddove, invece, tale tardività era esclusa dall'art. 468 c.p.p. che non pone preclusioni temporali per la produzione di prove documentali;

- che il Giudice di pace non aveva ammesso le prove testimoniali, richieste a prova contraria dalla parte civile, sul presupposto che non erano state indicate nelle liste tempestivamente depositate, laddove invece, l'art. 468 c.p.p., comma 4 prevede un termine perentorio solo per le liste di testi a prova diretta e non anche per quelli a prova contraria.

Chiede pertanto l'annullamento della sentenza con rinvio.

Motivi della decisione

Il ricorso per cassazione, a tutela degli interessi civili, avverso la sentenza del giudice di pace di proscioglimento dell'imputato è ammissibile per la parte civile costituita, atteso che la riforma della L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 9, ha escluso la possibilità, in tali casi, di appello del PM e della parte civile.

Premesso che nella specie gli imputati sono stati citati a giudizio nelle forme ordinarie D.Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 20, risulta estensibile alla parte civile la facoltà di impugnazione riconosciuta, in via generale, dall'art. 576 c.p.p..

Si è infatti ritenuto che: "Nel procedimento penale davanti al giudice di pace, in caso di proscioglimento di un imputato chiamato a giudizio nelle forme ordinarie previste dal D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 20, la persona offesa, costituita parte civile, ha la possibilità di interporre gravame, sia pure ai soli effetti civili, a norma della generale disciplina contenuta nell'art. 576 c.p.p., senz'altro applicabile anche al procedimento davanti al giudice di pace, in virtù del generale richiamo alla disciplina del codice di rito contenuta nel D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 2". Cassazione penale sez. 4^, 14 febbraio 2007, n. 15223.

Tanto premesso riguardo all'ammissibilità del ricorso, resta da osservare che i motivi proposti sono fondati.

Invero l'art. 468 c.p.p., comma 1 stabilisce un termine perentorio per il deposito della lista testi solo per la prova diretta e non anche per la prova contraria; tale prova, prevista espressamente dal comma 4, stesso art., sfugge al predetto termine, attesa la rilevanza che l'ordinamento attribuisce alla prova contraria.

Si è infatti ritenuto che: "Il termine perentorio per il deposito della lista dei testi da sentire, stabilito a pena d'inammissibilità dall'art. 468 c.p.p., comma 1, vale soltanto per la prova diretta e non anche per quella contraria prevista dallo stesso art. 468, comma 4, giacchè altrimenti il diritto alla controprova, che costituisce un aspetto fondamentale del più generale diritto di difesa, ne risulterebbe vanificato. "Cassazione penale, sez. 5^, 17 febbraio 2003, n. 12559.

Così, del pari, il termine perentorio di cui allo stesso art. 468 c.p.p., comma 1, non riguarda la prova documentale, per la quale si è espresso il principio, condiviso dal Collegio, che: "Deve escludersi, che l'art. 493 c.p.p., il quale disciplina l'esposizione introduttiva e le richieste di prova avanzate dalle parti, preveda una preclusione alla esibizione di documenti, ed all'ammissione di essi da parte del giudice, in un momento successivo a quello fissato dalla norma suddetta, essendo tale preclusione esplicitamente limitata alle prova che devono essere indicate nelle liste di cui all'art. 468 c.p.p.; in caso di esibizione di documenti successiva all'esposizione introduttiva, tuttavia, deve essere garantito alle altri parti il diritto di esaminarli, secondo quanto prescrive l'art. 495 c.p.p., comma 3". Cassazione penale, sez. 2^, 22 novembre 1994, n. 2533.

Emerge evidente così la violazione di legge in cui è incorso il Giudice di pace nella sentenza impugnata, laddove ha negato l'ammissione di testi a prova contraria e di prove documentali sull'erroneo presupposto della tardività ed imtualità della richiesta.

Per altro tale motivo può essere ammissibile in sede di legittimità solo se le prove chieste abbiano il requisito della decisività.

Poichè la sentenza impugnata fonda il proscioglimento degli imputati sulla incertezza probatoria in ordine al sito in cui si trovava il terreno invaso e in ordine alla persona cui spettava la proprietà dello stesso, non si può negare, in via di principio, che le prove richieste dalla parte civile (testi a prova contraria sulla proprietà del bene, nonchè atti notarili, mappe catastali e fotografie relative al terreno in questione) abbiano il carattere della decisività, essendo tese a superare la lacuna probatoria denunciata dal giudicante. Appare evidente che si tratta di prove che, ove risultate fondate, avrebbero la capacità di sovvertire la decisione assolutoria adottata.

Si è infatti ritenuto che: "L'"error in procedendo" rilevante "ex" art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), è configurabile soltanto quando la prova richiesta e non ammessa, confrontata con le motivazioni addotte a sostegno della sentenza impugnata, risulti decisiva, cioè tale che, se esperita, avrebbe potuto determinare una decisione diversa; la valutazione in ordine alla decisività della prova deve essere compiuta accertando se i fatti indicati dalla parte nella relativa richiesta fossero tali da poter inficiare le argomentazioni poste a base del convincimento del giudice di merito" Cassazione penale, sez. 4^ 14 marzo 2008. n. 23505.

Mancando l'impugnazione del PM, consegue l'annullamento della sentenza impugnata ai soli effetti civili, con rinvio al Giudice civile competente in grado di appello ex art. 622 c.p.p..

Agli atti è emerso il decesso, intervenuto nelle more in (OMISSIS) di Pl.Ca., come da rituale relata di notifica della citazione all'udienza odierna; atteso il proscioglimento del medesimo nel grado di merito e la mancata impugnazione del PM, di tale evento si terrà conto solo nell'eventuale successivo giudizio civile.

P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente in grado di appello per nuovo giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2009