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Protezione internazionale, onere di allegazione (Cass. 7831/19)

20 marzo 2019, Cassazione civile

Nei procedimenti diretti al riconoscimento alla protezione internazionale, vige, ben vero, il principio dell'attenuazione dell'onere probatorio e del dovere officioso del giudice di cooperare alla verifica delle situazioni allegate dal ricorrente, suscettibili di controllo informativo attraverso la consultazione di attendibili fonti internazionali, ma la parte interessata ha comunque un onere di allegazione dei fatti costitutivi.

Quando il cittadino straniero che richieda il riconoscimento della protezione internazionale, abbia adempiuto all'onere di allegare i fatti costitutivi del suo diritto, sorge il potere-dovere del giudice di accertare anche d'ufficio se, ed in quali limiti, nel Paese straniero di origine dell'istante si registrino fenomeni di violenza indiscriminata, in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, che espongano i civili a minaccia grave e individuale alla vita o alla persona.

Lo  stato di particolare vulnerabilità soggettiva quale presupposto della protezione umanitaria non può essere invocato in modo convincente solo in virtù dell'addotta condizione di solitudine di chi è cresciuto in patria in un orfanotrofio: infatti, anche in considerazione di tale contesto di origine, è pur sempre ragionevolmente ipotizzabile che il tessuto di relazioni del luogo di provenienza sia pur sempre più ricco e variegato di quello, tutto da costruire in un Paese straniero, che parla una altra lingua ed è impregnato da un'altra cultura e in cui il richiedente è comunque solo.

 

Corte di Cassazione

sez. I Civile, ordinanza 19 febbraio – 20 marzo 2019, n. 7831

Presidente Genovese – Relatore Cesare

Fatti di causa

1. Con sentenza del 12/1/2018 la Corte di appello di Napoli ha respinto l'appello presentato da Jo. Mo., cittadino bengalese, avvero l'ordinanza del 22/12/2016 con cui il Tribunale di Caserta aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale, principale o sussidiaria, e in subordine di protezione umanitaria, a spese compensate.

Il ricorrente aveva raccontato di essere cresciuto quale orfano in un istituto in Bangladesh, nella provincia di Sylhiet e essere fuggito dal suo Paese di origine, nel 2013, all'età di diciotto anni, alla volta della Libia, in un viaggio che gli aveva finanziato un conoscente; di aver lavorato in Libia cinque mesi e dopo la chiusura dell'azienda di essersi imbarcato per l'Italia.

La Commissione territoriale aveva respinto la richiesta di protezione, ritenendo meramente economiche le ragioni dell'espatrio e l'insussistenza di una situazione di violenza indiscriminata nella zona di provenienza.

Il Tribunale aveva escluso l'astratta configurabilità dei presupposti della protezione internazionale e aveva ritenuto irrilevante ai fini della protezione umanitaria il fatto che il richiedente asilo avesse un regolare impiego.

La Corte territoriale ha esaminato l'appello del Mo., che aveva insistito sulle richiesta di protezione sussidiaria e umanitaria, e ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo che le forti tensioni e gli scontri fra le forze governative e gli aderenti al partito nazionalista di opposizione, che si erano registrati in Bangladesh, non avevano neppure indirettamente interessato l'appellante, che aveva lasciato il Paese di origine su consiglio di un ricco amico che gli aveva prestato il denaro necessario; del tutto irrilevanti sono state giudicate le vicende occorse al richiedente in Libia; è stato infine escluso che le condizioni di povertà nel Paese di origine potessero legittimare la concessione di un permesso per ragioni umanitarie.

2. Avverso la predetta sentenza, pubblicata il 12/1/2018 e non notificata, ha proposto ricorso Jo. Mo., con atto notificato il 9/7/2018, svolgendo quattro motivi.
Ha resistito con controricorso, notificato il 10/7/2018, l'Amministrazione dell'Interno, chiedendo il rigetto del ricorso.

Ragioni della decisione

1. I primi tre motivi di ricorso sono strettamente connessi e possono essere esaminati congiuntamente.
1.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all'art.3 del D.Lgs.251/2007, perché i giudici di merito non avevano applicato i corretti criteri ermeneutici, non compiendo alcuna attività istruttoria officiosa in merito alle circostanze dedotte dal richiedente e alle condizioni sociopolitiche del Bangladesh, con particolare riguardo alla regione di provenienza, ossia il Sylhiet, caratterizzata dalla presenza di formazioni terroristiche e da un attentato realizzato nel 2017 dall'ISIS.
1.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ex art.360, comma 1, n.5, cod.proc.civ., l'omessa valutazione circa fatti decisivi oggetto di discussione e assume la contraddittorietà palese della motivazione laddove esclude l'esposizione del ricorrente alle situazioni di violenza del Bangladesh, pur collocandolo in una zona del Paese fra le più turbolente (il Sylhiet).
1.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione di legge in relazione all'art.14 D.Lgs.251/2007 perché la Corte di appello aveva ritenuto la mancanza dei presupposti per la concessione della protezione sussidiaria, senza verificare la situazione specifica della zona di provenienza del richiedente e affermando apoditticamente che non sarebbe esposto a situazioni di violenza. In tale prospettiva il Giudice non avrebbe dovuto fermarsi dinanzi al racconto reso dal richiedente dinanzi alla Commissione circa le ragioni che lo avevano indotto a lasciare il Paese, ma avrebbe dovuto altresì considerare le circostanze solo successivamente dedotte dal richiedente circa una situazione di instabilità socio politica o di violenza indiscriminata nel paese di provenienza.
1.4. La Corte di appello ha esaminato la richiesta di protezione sussidiaria del richiedente, dando atto dell'esistenza in Bangladesh di forti tensioni politiche fra gruppi contrapposti (forze governative e partito nazionalista di opposizione), ma ne ha escluso la rilevanza per il fatto che Jo. Mo. aveva sempre vissuto nel lontano villaggio di Moulvibazar nella regione del Syliet, senza essere mai stato minimamente coinvolto nelle attività politiche e nelle tensioni e negli scontri conseguenti.
1.5. Il ricorrente si duole che la Corte territoriale non abbia esperito i dovuti accertamenti per verificare la situazione destabilizzata della regione di Syliet sotto il profilo della presenza di formazioni terroristiche e del rischio di attentati, ma non deduce, come sarebbe stato necessario, di aver allegato tale specifica circostanza nei gradi di merito e tanto meno dà conto degli specifici atti processuali da cui tale deduzione risulterebbe, così innescando il dovere di verifica d'ufficio in capo al Giudice.
1.6. Nei procedimenti diretti al riconoscimento alla protezione internazionale, vige, ben vero, il principio dell'attenuazione dell'onere probatorio e del dovere officioso del giudice di cooperare alla verifica delle situazioni allegate dal ricorrente, suscettibili di controllo informativo attraverso la consultazione di attendibili fonti internazionali, ma la parte interessata non è affatto esonerata dai propri oneri di allegazione dei fatti costitutivi.
Quando il cittadino straniero che richieda il riconoscimento della protezione internazionale, abbia adempiuto all'onere di allegare i fatti costitutivi del suo diritto, sorge il potere-dovere del giudice di accertare anche d'ufficio se, ed in quali limiti, nel Paese straniero di origine dell'istante si registrino fenomeni di violenza indiscriminata, in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, che espongano i civili a minaccia grave e individuale alla vita o alla persona, ai sensi dell'art. 14, lett. c), D.Lgs. n. 251 del 2017 (Sez. 6, 28/06/2018, n. 17069; Sez. 6, 28/06/2018, n. 17075).
1.7. In ogni caso la deduzione di una situazione ad alto rischio per i civili viene formulata anche nel ricorso in modo assolutamente generico, solo attraverso l'affermazione di un recente attentato terroristico dell'ISIS, cosa per vero sostenibile con riferimento a numerosi Paesi occidentali.
Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma dell'art. 14, lett. c), del D.Lgs. n. 251 del 2007, la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all'origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia. (Sez. 6, 31/05/2018, n. 13858).
Occorre tener presente che la direttiva n. 2004/83 indica all'art. 15 i tre tipi di «danno grave» che costituiscono le condizioni che devono essere soddisfatte affinché una persona possa essere considerata ammissibile alla protezione sussidiaria qualora, conformemente all'art. 2, lett. e), della stessa direttiva, sussistano fondati motivi di ritenere che essa corra un rischio effettivo di subire un tale danno qualora rientri nel paese di origine. Il danno definito all'art. 15, lett. c), della direttiva è costituito da una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
La Corte di Giustizia ha chiarito che il legislatore dell'Unione ha utilizzato l'espressione «conflitto armato interno o internazionale», che differisce dalle nozioni poste a fondamento del diritto internazionale umanitario, che invece distingue, da un lato, i «conflitti armati internazionali» e, dall'altro, i «conflitti armati che non presentano carattere internazionale», avendo così inteso concedere la protezione sussidiaria non soltanto in caso di conflitto armato internazionale e di conflitto armato che non presenta carattere internazionale così come definiti dal diritto internazionale umanitario, ma anche in caso di conflitto armato interno, purché questo sia caratterizzato dal ricorso ad una violenza indiscriminata (Corte giustizia UE, sez. IV, 30/01/2014, n. 285).
L'esistenza di una minaccia e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria può essere considerata provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti impegnate con una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia. (Corte giustizia UE, grande sezione, 17/02/2009, n. 465).
1.8. Il ricorrente sottolinea che il Giudice non avrebbe dovuto considerare solo l'oggetto del racconto reso dal richiedente alla Commissione ma avrebbe dovuto altresì valutare le deduzioni successive: il principio è esatto in teoria, ma inconferente in concreto, perché la Corte di appello ha valutato le tensioni politiche e gli scontri, escludendone la rilevanza in relazione a un concreto rischio personale del richiedente; la Corte territoriale non ha valutato specificamente il pericolo di esposizione a danno grave per violenza indiscriminata conseguente ad attentati terroristici, allegati - a quanto risulta dal ricorso- solo ora dal ricorrente e comunque in modo del tutto generico e senza prospettare un apprezzabile grado di esposizione dei civili al rischio indiscriminato di violenza diffusa.
2. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all'art.32 D.Lgs.25/2008 in relazione all'art.5, comma 6, D.Lgs. 286/1998, poiché la Corte di appello aveva rigettato la richiesta di protezione umanitaria sul presupposto che il ricorrente aveva addotto solo il proprio stato di povertà, mentre erano stati prospettati plurimi motivi di vulnerabilità (lo stato di orfano, la crescita in istituto, l'abbandono del Paese al raggiungimento della maggior età, l'inserimento lavorativo in Italia ove vive da quattro anni).

2.1. Quanto alla richiesta di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, giova una premessa relativamente alla disciplina transitoria.

Questa Corte, con sentenza del 23/1/2019 n.4890, condivisa dal Collegio che intende garantirle continuità, ha precisato che la normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito nella legge n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari dettata dall'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 286 del 1998 e dalle altre disposizioni consequenziali, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno, non trova applicazione in relazione alle domande di riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (5/10/2018) della nuova legge, che devono essere scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione. In tale ipotesi, all'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base dei presupposti esistenti prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito nella legge n. 132 del 2018, farà seguito il rilascio da parte del Questore di un permesso di soggiorno contrassegnato dalla dicitura «casi speciali» e soggetto alla disciplina e all'efficacia temporale prevista dall'art. 1, comma 9, di detto decreto legge.

2.2. Il ricorrente non dà affatto conto nel suo ricorso, in violazione del principio di autosufficienza, di come e quando nel corso del processo egli avrebbe allegato e provato la circostanza dell'inserimento lavorativo in Italia, che il Giudice del merito non avrebbe valutato.
La condizione di orfano cresciuto in istituto, unico ulteriore elemento di fatto addotto dal ricorrente, si risolve in una prospettazione sotto altri profili della condizione di povertà e debolezza economica; il ricorrente inoltre non lamenta in realtà una violazione di legge, così come mostra di aver dedotto, e neppure l'omesso esame di un fatto storico decisivo, perchè la Corte di appello ha valutato la sua situazione di vulnerabilità soggettiva, ma semmai una carenza motivazionale non riconducibile alla configurazione normativa attualmente delineata dall'art.360, n.5 cod.proc.civ.
La Corte di appello ha chiaramente argomentato in ordine al cosiddetto «catalogo aperto» della protezione umanitaria e ha motivatamente giustificato la mancata inclusione in esso della povertà, quale opzione legata a scelte legislative discrezionali in rapporto a parametri economici; né il ricorrente ha dedotto una situazione di povertà estrema che metta a repentaglio l'esistenza stessa dell'individuo.
Né lo stato di particolare vulnerabilità soggettiva quale presupposto della protezione umanitaria può essere invocato in modo convincente solo in virtù dell'addotta condizione di solitudine, perché il ricorrente è cresciuto in patria in un orfanotrofio: infatti, anche in considerazione di tale contesto di origine, è pur sempre ragionevolmente ipotizzabile che il tessuto di relazioni del luogo di provenienza sia pur sempre più ricco e variegato di quello, tutto da costruire in un Paese straniero, che parla una altra lingua ed è impregnato da un'altra cultura e in cui il richiedente è comunque solo.
3. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.
Poiché risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato non si applica l'art. 13 comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

La Corte
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagare al controricorrente le spese di lite, liquidate in Euro 2.100,00 per compensi, oltre oneri accessori di legge e spese prenotate a debito.