Ai reati tributari commessi antecedentemente alla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (causa C-105/14, Taricco) si applica integralmente la normativa sulla prescrizione, atteso che il giudice nazionale non può disapplicarla in virtù del principio di irretroattività.
Corte di Cassazione
Sez. II penale, sentenza dd. 02-03-2018, n. 9494
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 15/07/2016, la Corte di Appello di Bari confermava, sia pure parzialmente, la sentenza con la quale il giudice dell'udienza preliminare del medesimo tribunale, con sentenza del 06/06/2013, aveva condannato i ricorrenti di cui in epigrafe per reati di usura, frodi fiscali ed associazione per delinquere.
2. Contro la suddetta sentenza, tutti i suddetti imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno proposto separati ricorsi per cassazione deducendo i motivi di seguiti indicati.
3. S.R. - condannato per i reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8 (capi sub n-o) e art. 416 c.p. (capo sub z) - a mezzo del proprio difensore, ha dedotto la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) per avere la Corte Territoriale aderito in modo acritico alla sentenza di primo grado e, quindi, per avere motivato in modo carente ed in contrasto con le risultanze processuali. Il difensore, infatti, dopo avere riportato le censure dedotte con l'atto di appello che avevano evidenziato la mancanza di elementi di prova che giustificassero la condanna - ha sostenuto che la Corte Territoriale non le aveva esaminate.
4. D.R.T. - condannato per i reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8 (capo sub p) e art. 416 c.p. (capo sub z) - a mezzo del proprio difensore, ha dedotto:
4.1. La violazione dell'art. 63 c.p.p., comma 2: la difesa, in relazione alle dichiarazioni rese dal B., ne ha sostenuto l'inutilizzabilità in quanto egli aveva "sin dall'inizio spiegato agli inquirenti il modus operandi delle asserite operazioni finanziarie illecite, dichiarandosi ben a conoscenza delle stesse per avere operato addirittura su un conto corrente del legale rappresentante di una delle società cartiere e traducendosi, ciò, in una compartecipazione alle dette operazioni illecite";
4.2. La violazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8: ad avviso della difesa, contrariamente a quanto ritenuto da entrambi i giudici di merito, le fatture emesse dal ricorrente non erano per operazioni inesistenti ma per operazioni esistenti "ma che non permettevano di svelare la vera natura del prodotto venduto, ossia mosto da uva da tavolo che, come tutti gli operatori del settore sanno, non può essere commercializzato per la produzione di vino". Poco rilevante ai fini accusatori, poi, doveva ritenersi il contenuto delle intercettazioni che non avevano consentito di captare informazioni penalmente rilevanti: "infatti, non una sola volta è stata fermata la cd. "staffetta" che, nell'ottica accusatoria, consegnava i soldi al M. per verificare se, di soldi si trattasse";
4.3. La violazione dell'art. 416 c.p.: ad avviso della difesa, non solo non vi era alcuna prova della struttura associativa ma non era neppure stato provato che gli asseriti proventi dell'Iva venissero distribuiti tra i partecipanti. In particolare, non era ravvisabile l'affectio societatis in quanto l'imputato aveva effettuato solo tre operazioni ritenute illecite ed in un arco temporale di due mesi; non era un commerciante di uva e/o di vino; non si era avvalso della collaborazione di altrettanto "uomini esperti";
4.4. Trattamento sanzionatorio: la difesa ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte Territoriale aveva negato la concessione delle attenuanti generiche pur sussistendone i presupposti fattuali.
5. B.F. - condannato per i reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8 (capi sub n-o) e art. 416 c.p. (capo sub z) - a mezzo del proprio difensore ha dedotto:
5.1. La violazione degli artt. 188 e 191 c.p.p.: la difesa, in relazione all'interrogatorio reso dall'imputato in data 24/06/2010 nel corso del quale aveva reso dichiarazioni auto ed etero accusatorie decisive ai fini del giudizio di colpevolezza, ne ha eccepito l'inutilizzabilità patologica in quanto, pur avendo il medesimo assunto la veste di indagato già in data 23/06/2010 con l'iscrizione nel registro mod. 21, fu convocato, il giorno successivo (24/06/2010) dal Pubblico Ministero come semplice persona informata dei fatti ex art. 362 c.p.p. per poi - una volta che il ricorrente aveva ammesso di essere coinvolto nel giro delle false fatturazioni - essere sentito, senza soluzione di continuità, come indagato alla presenza di un difensore di ufficio. Il suddetto modus procedendi, ad avviso della difesa, aveva inciso sulla capacità di autodeterminazione del ricorrente ex artt. 181 e 191 c.p.p. in quanto, per effetto della violazione delle disposizioni di cui agli artt. 375, 63 e 64 c.p.p., il B., convocato come semplice persona informata dei fatti, era stato tenuto all'oscuro della circostanza che, in realtà era indagato; era stato privato della possibilità di rivolgersi ad un difensore di fiducia nonchè dello spatium deliberandi di cui all'art. 375 c.p.p., comma 4; era stato immediatamente interrogato pur non sussistendo alcuna ragione di urgenza ex art. 97 c.p.p., comma 4.
5.2. La violazione dell'art. 8 D.Lgs. cit.: la difesa, in relazione al capo d'imputazione sub n), ha contestato la motivazione con la quale la Corte Territoriale aveva disatteso la tesi difensiva, sostenendo che si basava su dati processuali (dichiarazione del B.; conversazione telefonica del 20/03/2010) travisati.
6. C.L. - condannato per i reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000 art. 2 (capi sub r1, s1, t1, u1) art. 8 (capo sub v) e art. 416 c.p. (capo sub z) - a mezzo del proprio difensore ha dedotto:
6.1. La violazione dell'art. 649 c.p.p.: la difesa, in punto di fatto, ha premesso che, all'udienza del 15/12/2015, la Corte Territoriale aveva acquisito, su istanza della difesa che l'aveva prodotta, la sentenza n. 341/2015 passata in giudicato con la quale il giudice monocratico del tribunale di Trani aveva assolto l'imputato perchè il fatto non sussiste dal reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2 relativi a fatti sovrapponibili (quanto ai soggetti, all'oggetto ed alle annualità) a quelli contestati ai capi sub r1) s1) t1) u1). Nonostante la Corte avesse acquisito la sentenza "ai fini del ne bis in idem", non aveva sul punto speso alcuna parola: il che integrava il vizio di omessa motivazione;
6.2. La violazione degli artt. 157 e 161 c.p.: ad avviso della difesa, i reati di cui ai capi sub r1) s1) t1) u1), alla data della sentenza di appello, si erano già prescritti, anche a voler considerare il periodo di sospensione calcolato dalla Corte Territoriale: non si era, invece, prescritto il reato sub v) essendo relativo ad emissione di fatture per operazioni inesistenti per l'anno 2008. Ciononostante la Corte, invocando la sentenza del 08/09/2015 (c.d. Taricco) pronunciata dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia, aveva disapplicato la normativa italiana in materia di sospensione dei termini di prescrizione (art. 160 c.p. ss.), pervenendo, così ad un giudizio di colpevolezza che non trovava alcuna giustificazione alla luce dei principi nazionali fra cui quelli della irretroattività e della legalità;
6.3. la violazione dell'art. 192 c.p.p.: la difesa ha, comunque, sostenuto che non vi era alcuna prova in relazione ai reati di cui all'art. 2 D.Lgs. cit. in quanto la tesi accusatoria (secondo la quale l'imputato avrebbe svolto il ruolo di interposizione fittizia tra alcune cartiere e l'Azienda Vinicola "Alla grotta s.r.l.") non era stata suffragata da elementi certi ed univoci. Infatti, l'unico dato probatorio era stato desunto dagli accertamenti della Guardia di Finanza che, però, si fondava su un mero giudizio di verosimiglianza come tale inidoneo a giustificare una condanna penale. Al contrario, la Corte Territoriale non aveva assolutamente esaminato la consulenza di parte prodotta nel giudizio di primo grado, dalla quale emergeva che la Olvin s.r.l. era un'azienda di notevoli dimensioni, particolarmente strutturata che acquistava ingenti quantitativi di mosto e vini che poi commercializzava ad altre aziende tra le quali anche "Alla Grotta s.r.l.". D'altra parte, anche le indagini aventi ad oggetto le cd. cartiere, dovevano ritenersi inaffidabili in quanto eseguite solo a campione. La Corte, poi, non aveva considerato nè le spiegazioni che avevano dato della vicenda processuale gli imputati L.M. ed L.E., nè quelle date dagli autotrasportatori. Infine, la Corte non aveva rilevato che la Olvin srl, a tutto concedere, non aveva conseguito, dal meccanismo fraudolento imputatole, alcun vantaggio fiscale: il che rendeva insussistente il reato di cui all'art. 2 D.L.gs. cit..
6.4. La violazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8: in relazione al suddetto reato, la difesa, oltre ad invocare nuovamente il giudicato derivante dalla citata sentenza del giudice monocratico del Tribunale di Trani, ha sostenuto che non vi fosse alcuna prova della ritenuta fittizietà dei rapporti commerciali con "Alla Grotta s.r.l." come era desumibile dai prospetti contenuti nella relazione tecnica prodotta nel Corso del giudizio di primo grado;
6.5. La violazione dell'art. 416 c.p.: la difesa, dopo avere premesso che l'assoluzione dai reati fine avrebbe dovuto comportare l'assoluzione anche dal reato associativo, ha sostenuto che non vi era alcuna prova che l'imputato facesse parte del suddetto sodalizio criminale, essendo anche assente la prova del dolo. In ogni caso, il rapporto fra la Olvin, le cartiere e l'Azienda "alla Grotta s.r.l." si era concretizzato, a tutto concedere, in un semplice accordo fra più soggetti valutabile nell'ambito del concorso dei reati e non di partecipazione ad un'associazione per delinquere.
6.6. La violazione degli artt. 133 e 62 bis c.p. per non avere la Corte Territoriale concesso le attenuanti generiche e diminuita la pena pur sussistendone i presupposti fattuali.
7. M.V.S. - condannato per i reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2 (capi sub I1, L1, M1, N1, O1, P1, V1) e art. 416 c.p. (capo sub z) - a mezzo del proprio difensore, ha dedotto:
7.1. La violazione degli artt. 192 e 63 c.p.p.: in relazione ai reati di cui all'art. 2 D.Lgs. cit., la difesa ha sostenuto che la Corte Territoriale avrebbe omesso di verificare se le propalazioni dei dichiaranti - in particolare quelle del L.M. - fossero o meno ispirate ad un intento strumentale o utilitaristico come del resto lo stesso giudice dell'udienza preliminare (pag. 215 della sentenza di primo grado) aveva riconosciuto.
Le dichiarazioni del B., invece, avrebbero dovuto essere ritenute non solo inattendibili ma anche inutilizzabili erga omnes essendo state rese quando era già coinvolto in vicende fiscali.
In ogni caso, ad avviso della difesa, la Corte Territoriale non aveva adeguatamente motivato in ordine alle plurime censure sul merito della vicenda processuale dedotte con i motivi di appello con i quali si era dimostrato - sulla base della documentazione prodotta - che il ricorrente non aveva effettuato alcuna illecita operazione in quanto tutti i quantitativi del prodotto registrati in entrata, erano, in realtà, effettivamente usciti. D'altra parte tutta la ricostruzione fiscale della società "Alla Grotta" era stata oggetto di scrupoloso vaglio da parte degli organi accertatori ((OMISSIS));
7.2. La violazione degli artt. 157, 159, 160 e 161 c.p.: la difesa, in ordine alla mancata declaratoria di prescrizione dei reati contestati, ha innanzitutto contestato che i giorni utilizzati per la redazione della motivazione potessero essere conteggiati in quelli per la sospensione dei termini ex art. 159 c.p..
In secondo luogo, ha sostenuto l'erroneità della decisione nella parte in cui aveva disapplicato la normativa sulla prescrizione sulla base della sentenza della Grande Sezione cit. (c.d. Taricco): si tratta della medesima censura dedotta dal C. (supra p. 6.2.);
7.3. La violazione dell'art. 416 c.p.: la difesa, in ordine alla ritenuta partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso, ha sostenuto che la tesi accusatoria si basava sull'apodittico argomento "non poteva non sapere". Infatti, il ricorrente aveva avuto rapporti solo con il L. e con nessun altro dei numerosi partecipi e nessuna prova era stata prodotta sull'inserimento del M. nell'associazione e sul ruolo in essa svolto.
7.4. Trattamento sanzionatorio: la difesa ha censurato la sentenza impugnata sostenendone la illogicità, in ordine: a) all'eccessività della pena; b) alla mancata concessione delle attenuanti generiche; c) alla confisca per equivalente che non avrebbe potuto essere disposta in quanto l'azienda "Alla Grotta" era sorta ben prima della commissione dei fatti di reato per i quali vi era stata condanna. Infatti, l'istituto di cui all'art. 322 ter c.p. - avente natura sanzionatoria ed introdotto per i reati tributari con la L. n. 244 del 2007 - non avrebbe potuto essere esteso fino a ricomprendere fatti consumati anteriormente alla data di entrata in vigore della suddetta normativa.
8. F.E. - condannato per i reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8 (capo sub p), art. 416 c.p. (capo sub z), art. 629 c.p. (capo sub x) a mezzo del proprio difensore, ha dedotto:
8.1. La violazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8: la difesa ha premesso che il ricorrente era stato condannato, in concorso con altri imputati, per il suddetto delitto in quanto "finanziatore dei pagamenti apparenti emessi a copertura delle fatture fittizie n. (OMISSIS) emesse dalla ditta "Cuor di Vino" di D.R. in favore della società Vinicola "Alla Grotta s.r.l.". La difesa, in proposito, non contesta il prestito di denaro che il ricorrente aveva effettuato al L.E. ma sostiene che il F. "era completamente all'oscuro delle macchinose operazioni che venivano attuate con quel denaro concesso in prestito" e che l'Accusa non aveva fornito elementi probatori idonei a comprovare una specifica consapevolezza del ricorrente dell'impiego che il L. avrebbe fatto di quei soldi e cioè che li avrebbe utilizzati a copertura di quelle determinate operazioni di cartiera. Ad avviso della difesa, infatti, tutti gli elementi addotti dai giudici di merito a sostegno della tesi accusatoria, dovevano ritenersi insufficienti in quanto su di essi era stata fornita un'attendibile versione alternativa (il F. cercava solo di recuperare il denaro prestato) alla quale la Corte territoriale non aveva dato alcuna risposta per confutarla (quanto alle intercettazioni: pag. 15 ricorso; quanto alla verifica fiscale: cfr pag. 16 ricorso; quanto alle dichiarazioni del B.: cfr pag. 20 ricorso; quanto al ruolo e alla figura di La.Ma.: cfr pag. 22 ricorso).
La Corte, infine, nulla aveva motivato in ordine al requisito soggettivo del dolo concorsuale;
8.2. La violazione dell'art. 416 c.p.: anche in ordine al suddetto reato, la difesa sostiene che non vi fosse alcuna prova (sulla coscienza e volontà di partecipare ad un'associazione per delinquere) che potesse giustificare un giudizio di colpevolezza, tanto più che l'attività di falsa fatturazione si riferiva ad un periodo di soli due mesi (settembre-ottobre 2010) laddove l'associazione risaliva al 2004;
8.3. La violazione dell'art. 629 c.p.: la difesa, in ordine alle minacce rivolte dal ricorrente al L.E. finalizzate alla restituzione della somma di Euro 20.000,00, sostiene che: a) si trattava di frasi che, seppure riferite al L., il ricorrente aveva pronunciato nel corso di conversazioni avute con il D.R. e quindi non nei confronti diretti del L.; b) il ricorrente voleva solo recuperare il denaro prestato e, quindi, era esasperato dal comportamento del L. che, ad un certo punto, si era rifiutato anche di parlargli; c) in ogni caso, a tutto concedere, nella suddetta condotta era ravvisabile un esercizio arbitrario in quanto il ricorrente intendeva solo recuperare la somma prestatagli; sul punto erroneamente la Corte aveva ritenuto che il ricorrente non avrebbe avuto la possibilità di adire il giudice per ottenere la restituzione della somma prestata, perchè, la causa di quel prestito era illecita. In realtà, quand'anche fosse provato che il ricorrente sapesse dell'uso che di quel denaro il L. avrebbe fatto, si trattava di un contratto illegale (che ammetteva la restituzione del denaro secondo il principio di cui all'art. 2033 c.c.) e non di un contratto immorale (che, invece, non avrebbe consentito di adire il giudice civile per ottenere la restituzione del prestito);
8.4. Trattamento sanzionatorio: Sul punto, la difesa si è doluta: a) della mancata concessione delle attenuanti generiche; b) dell'eccessività della pena per la continuazione; c) dell'eccessività della pena per il reato base (estorsione).
9. L.M. e L.E. - condannati per i reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8 (capi sub L-M-N-O-P-T) e art. 416 c.p.(capo sub z) - con separati ricorsi redatti dai rispettivi difensori ma dal contenuto perfettamente sovrapponibile, hanno dedotto:
9.1. La violazione dell'art. 63 c.p.p.: la difesa di entrambi gli imputati ha eccepito l'inutilizzabilità delle dichiarazioni resa da B.F. il 24/06/2010: si tratta della medesima doglianza dedotta dallo stesso B. ed illustrata supra al p. 5.1. La difesa, peraltro, ha eccepito anche la violazione dell'art. 178 c.p.p., lett. c) in quanto la convocazione del B. come semplice persona informata dei fatti, ex art. 362 c.p.p., aveva consentito al Pubblico Ministero di eludere sia le garanzie di cui all'art. 375 c.p.p., commi 3 e 4 sia quella di cui all'art. 369 bis c.p.p., comma 1 (tempestiva nomina di un difensore col quale concordare un'appropriata linea difensiva);
9.2. La violazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8: la difesa ha premesso che, in entrambi i giudizi di merito, aveva sostenuto che le ditte accusate di essere "cartiere" acquistavano "in nero", da fornitori locali, mosti provenienti dalla lavorazione di uve da mensa per poi rivenderli al M., come dimostrato sulla base di elementi desunti dalla svolta istruttoria: di conseguenza, operando come intermediatrici tra i produttori pugliesi ed il destinatario finale del mosto, non necessitavano di alcuna organizzazione aziendale. Sennonchè, non era chiaro sulla base di quali riscontri ed argomenti la Corte territoriale - se non ricorrendo ad una motivazione apodittica e comunque omettendo di pronunciarsi sulle risultanze istruttorie indicate a sostegno della tesi difensiva - avesse ritenuto di disattendere la suddetta tesi difensiva.
La difesa ha, poi, osservato che la Corte - a fronte di un'ipotesi accusatoria che postulava l'emissione di false fatture per agevolare risparmio illecito di imposta - aveva trascurato di considerare l'esistenza di note di credito che, in senso opposto alla ipotesi accusatoria, riducevano i costi detraibili, incrementando l'imponibile della Vinicola "Alla Grotta".
Di conseguenza, secondo l'assunto difensivo, una volta "accertata l'effettività delle vendite, seppure per mosti derivanti dalla lavorazione delle uve da mensa in luogo di quelli derivanti dalla lavorazione di uve da vino, deve escludersi l'astratta configurabilità della violazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2 e 8", in quanto "la qualità della merce oggetto di transazione non rileva non potendosi invocare nè l'inesistenza oggettiva dell'operazione, nè l'inesistenza soggettiva e neppure fenomeni di sovrafatturazione".
Peraltro, sempre ad avviso della difesa, anche ove si volesse accedere alla ricostruzione effettuata dalla Corte Territoriale, il reato contestato non sarebbe configurabile in quanto, secondo il meccanismo frodatorio ipotizzato dall'accusa, l'eventuale risparmio dell'Iva era integralmente eroso dal "costo" delle fatture stesse, sicchè mancava il dolo specifico "di favorire l'evasione d'imposta" richiesto dall'art. 8 D.Lgs. cit..
9.3. La violazione dell'art. 416 c.p.: secondo la difesa dei ricorrenti, una volta accertata l'insussistenza dei reati fine, anche il reato associativo rimarrebbe travolto in quanto, pur essendovi fra i medesimi autonomia, il mancato accertamento dei reati fine e, quindi, del relativo programma criminoso, non può non riflettersi anche sul reato associativo.
In ogni caso, la Corte non avrebbe adeguatamente motivato in ordine al programma criminoso e all'esistenza di una struttura organizzativa. Infatti, la circostanza che tutti i documenti prodotti dal L.E. fossero destinati al M., costituirebbe al più la prova di un concorso. Inoltre la circostanza che, da una parte, il L.E. era sottoposto ad usura ed estorsione da parte di coloro che figuravano come suoi subordinati, e, dall'altra, le ditte foggiane non presentavano alcuna parvenza di operatività, portava ad escludere la configurabilità di una struttura associativa.
Infine, non vi era alcuna prova del dolo richiesto dal reato associativo.
Il L.E., ha, poi, contestato che vi fosse alcuna prova sul ruolo attribuitogli di organizzatore ed unico promotore dell'associazione (pag. 26 ricorso).
9.4. ASSORBIMENTO DEL REATO SUB T) IN QUELLO SUB M): la difesa ha contestato la motivazione con la quale la Corte Territoriale aveva respinto la suddetta richiesta, obiettando che la suddetta motivazione si fondava "erroneamente sul presupposto che rileva - ai fini dell'unicità o pluralità di reati - la diversità soggettiva dei destinatari delle false fatturazioni per ciascun periodo d'imposta laddove, invece, l'art. 8 attribuisce rilevanza esclusivamente al soggetto che mette le fatture. Nel senso che un unico soggetto risponderà, per ciascuna annualità, di un unico reato quali che siano il numero delle fatture contestate e quello dei soggetti beneficiati".
9.5. La violazione degli artt. 160 e 161 c.p.: si tratta della stessa censura dedotta sia dal M. (supra p. 7.2.) che dal C. (supra p. 6.2.).
11.6. La violazione dell'art. 238 bis c.p.p. per avere la Corte Territoriale utilizzato ai fini della prova dell'art. 416 c.p. le dichiarazioni confessorie del coimputato I. tratte dalla sentenza del tribunale di Foggia non ancora passata in giudicato.
11.7. TRATTAMENTO SANZIONATORIO: la difesa di entrambi gli imputati ha sostenuto che la Corte Territoriale aveva immotivatamente respinto la richiesta di concessione delle attenuanti generiche e di un più mite trattamento sanzionatorio.
Motivi della decisione
1. LE DICHIARAZIONI DEL B.:
Nella sentenza di primo grado (pag. 1) e in quella di secondo grado (pag. 71), la genesi delle dichiarazioni rese dal B. è stata ricostruita nei seguenti termini: "Nell'ambito di indagini iniziate nei confronti di R.G., ritenuto una delle figure "storiche" della c.d. "(OMISSIS)", venivano attivate intercettazioni telefoniche dalle quali emergeva un collegamento tra lo stesso R. e A.C., persona già condannata in via definitiva per aver fatto parte anch'egli della "(OMISSIS)". Venivano allora iniziate anche nei confronti dell' A. attività di intercettazioni telefoniche che consentivano di accertare una serie di rapporti tra lo stesso A. e imprenditori e commercianti foggiani, rapporti di natura economica aventi - nella prospettazione accusatoria - natura usuraia. Tra gli imprenditori in contatto con l' A. vi era anche B.A.; le intercettazioni interessavano quindi anche il B. e dalle stesse emergevano ulteriori rapporti di costui con altre persone, anche queste autrici di prestiti di denaro di natura usuraia. L'incancrenirsi dei rapporti del B. con costoro sfociava in una serie di dichiarazioni rese dallo stesso B. al P.M. nel corso delle quali l'imprenditore ricostruiva specificamente i rapporti usurai avuti con l' A. e con altri soggetti anch'essi collegati o contigui, nella prospettazione accusatoria, alla criminalità organizzata foggiana. Il B., poi, riferiva anche di altre vicende illecite, legate in particolare ad un imponente giro di false fatturazioni per vendite fittizie di mosto, effettuato da aziende/cartiere e coordinato da L.E. il quale, anche utilizzando denaro fornitogli - secondo la ricostruzione accusatoria basata sulla indicazioni del B. - da esponenti di vertice della criminalità organizzata foggiana, emetteva dette false fatturazioni in favore della azienda "Alla Grotta" di (OMISSIS) di M.V. che poi le utilizzava per ottenere indebitamente rimborsi IVA. Nel descrivere tali attività illecite il B. ammetteva il suo coinvolgimento nelle stesse; divenuto formalmente indagato il B. veniva interrogato e forniva nuovi particolari su quanto riferito in precedenza".
Più esattamente, la cronologia degli atti summenzionati è la seguente: il 18/01/2010, le intercettazioni a carico dell'originario indagato ( R.G.) venivano estese anche al B. (pag. 4 ricorso T.); il 09/03/2010 ed il 16/03/2010, il B. veniva sentito dal Pubblico Ministero come persona informata dei fatti: nel corso delle suddette informazioni, il B. riferiva di essere sottoposto ad usura da parte del T., C. e M., confermando, in pratica, ciò che si evinceva dalle suddette intercettazioni;
il 23/06/2010 il B. veniva iscritto nel registro Mod. 21 degli indagati perchè, nel frattempo erano emersi indizi di reità a suo carico per concorso in frode fiscale a "seguito del contenuto della informativa del 23.6.2010 nella quale la Polizia Giudiziaria dava atto del fatto che il B. era risultato aver utilizzato il c/c della ditta S. (indicata in precedenza dallo stesso B. come ditta "cartiera")": pag. 7 sentenza di primo grado; pag 3 memoria di replica depositata dal Pubblico Ministero nel giudizio di primo grado, datata 17/03/2013 ed allegata al ricorso del B.;
il 24/06/2010, il B. veniva convocato dal Pubblico Ministero come persona informata sui fatti ex art. 362 c.p.p..Come prima domanda il Pubblico Ministero gli chiedeva se avesse mai partecipato all'attività delittuosa che, nelle precedenti dichiarazioni aveva riferito, e cioè di essere a conoscenza del fatto che L.E. effettuava false fatturazioni con i soldi che riceveva ad usura da una serie di soggetti. Alla risposta affermativa del B., il Pubblico Ministero dava atto che erano emersi indizi di reità a carico del B., sospendeva l'esame e lo avvisava "che potranno essere svolte indagini nei suoi confronti, invitandolo a nominare un difensore di fiducia". Il B. dichiarava di non avere un difensore di fiducia. Il Pubblico Ministero, a quel punto, nominava, ex art. 97 c.p.p., comma 4 un difensore d'ufficio "immediatamente reperibile ed iscritto nell'elenco dei difensori d'ufficio" e, alla presenza di costui, riprendeva, dopo circa un'ora, l'interrogatorio, dopo avere informato il B. dei suoi diritti ex art. 369 bis c.p.p. e art. 28 disp. att. ed avere ritenuto, ex art. 364 c.p.p., comma 5, "assolutamente fondamentale proseguire con la massima urgenza e senza soluzione di continuità nell'audizione del B. con l'assistenza di un difensore d'ufficio (....)": cfr documentazione allegata al ricorso del B.. Il B., pur dopo avere ricevuto tutti gli avvertimenti dovuti (fra cui quello che aveva la facoltà di non rispondere), dichiarava che intendeva rispondere e, nel corso dell'interrogatorio rendeva dichiarazioni auto ed etero accusatorie in ordine al funzionamento del sistema delle false fatturazioni.
1.1. LE DICHIARAZIONI DEL 09-16/03/2010.
Le suddette dichiarazioni, con le quali, sostanzialmente, il B. rivelava di essere vittima di usura da parte, fra gli altri, di T.F., C.M. e M.P., non saranno prese in considerazione in quanto coinvolgono quest'ultimi imputati le cui posizioni - essendo connesse sotto questo profilo - sono state separate con due diverse ordinanze pronunciate da questo Collegio e che, quindi, saranno decise da altro Collegio in altra udienza.
1.2. LE DICHIARAZIONI DEL 24/06/2010.
In data 24/06/2010, B.F., davanti al Pubblico Ministero, rendeva dichiarazioni auto ed etero accusatorie aventi ad oggetto il meccanismo della frode fiscale.
Contro le suddette dichiarazioni hanno sollevato censure le difese dei ricorrenti B., L.E., L.M., M. e D.R., le quali hanno eccepito l'inutilizzabilità ex art. 63, comma 2 ( D.R.:, supra parte narrativa p. 4.1.; M.: supra parte narrativa p. 7.1.), artt. 188 e 191 ( B.: supra parte narrativa p. 5.1.; L.E. e M.: supra parte narrativa p. 9.1) e/o la nullità ex art. 178 c.p.p., lett. c) ( L.E. e M.: supra parte narrativa p. 9.1.).
Tutte le censure sono infondate per le ragioni di seguito indicate.
Il dato processuale pacifico dal quale occorre partire è che, in effetti, quando il B. fu convocato ex art. 362 c.p.p.davanti al Pubblico Ministero per il giorno 24/06/2010, era già stato iscritto al registro degli indagati il giorno prima (cfr supra p. 1.).
Quindi, la corretta sequenza processuale che il Pubblico Ministero avrebbe dovuto attivare è quella prevista dal combinato disposto dell'art. 364 c.p.p., comma 1 - artt. 369, 369 bis e 375 c.p.p., ossia: nomina di un difensore ove il B. ne fosse stato privo; invio dell'informazione di garanzia; invito a presentarsi notificato almeno tre giorni di quello fissato per la comparazione, con le indicazioni elencate nell'art. 375 c.p.p., commi 2 e 3.
Invece, il Pubblico Ministero attivò la diversa sequenza processuale prevista per la persona informata sui fatti nei cui confronti, nel corso delle informazioni rese, emergono indizi di reità, ossia: art. 362 c.p.p. - art. 63 c.p.p., comma 1 - art. 64 c.p.p., - art. 97 c.p.p., comma 4 - art. 364, comma 5 (cfr supra p. 1).
Il problema che, quindi, si pone ed è stato posto dalla difesa dei ricorrenti consiste nello stabilire se e quale conseguenze abbia la suddetta anomala situazione processuale.
1.2.1. L'ECCEZIONE DI INUTILIZZABILITA'.
La suddetta eccezione va disattesa.
Non è, infatti, invocabile l'inutilizzabilità prevista dall'art. 63 c.p.p., comma 2 perchè, all'evidenza, quella norma prende in esame la fattispecie della persona che avrebbe dovuto essere sentita fin dall'inizio in qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini e che, ciononostante, fu sentita come semplice persona informata sui fatti e, quindi, senza alcuna garanzia difensiva. Ma, nel caso in esame, come si è detto, se è vero che il B. avrebbe dovuto essere sentito fin dall'inizio come persona sottoposta alle indagini, è anche vero che, non appena il B. dichiarò di essere coinvolto nelle frodi fiscali, il Pubblico Ministero interruppe immediatamente l'esame attivando la procedura illustrata supra al p. 1.
Non è, poi, ipotizzabile neppure l'inutilizzabilità di cui al combinato disposto degli artt. 188 e 191 c.p.p..
Il divieto di cui all'art. 188 c.p.p. si riferisce all'utilizzo di "metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti".
La norma è, quindi, finalizzata a tutelare la libertà morale della "persona interessata" che non dev'essere condizionata da forme di coercizione fisica o coazione morale o psichica da parte degli inquirenti: ed infatti, la dottrina nell'esemplificare "i metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti" è unanime nel ritenere che i suddetti "metodi e tecniche" si riferiscano a tutte quelle tecniche che, o fisicamente (ad es. torture; uso del cd. lie detector; narcoanalisi; uso di sieri della verità) o psicologicamente (ipnosi;) siano idonee a fiaccare la volontà della persona.
E, proprio alla stregua di tali principi che la giurisprudenza, nelle rare occasioni in cui si è pronunciata sulle suddette norme, ha precisato che:
il divieto dell'art. 188 c.p.p., comma 1, investe l'oggetto della prova e non è circoscritto al contesto formale delle sole prove dichiarative: Cass. 4429/2014 rv. 258310, ha dichiarato l'inutilizzabilità delle conversazioni indizianti registrate in un ufficio di Polizia, dove il locutore era stato sottoposto a minacce e violenze dal personale di p.g.; "l'art. 191 c.p.p. nel prevedere l'inutilizzabilità della prova illegittimamente acquisita, si riferisce solamente al caso di prove assunte in violazione dei divieti stabiliti dalla legge, cioè di prove in sè e per sè illegittime perchè vietate, e non dell'assunzione di prove previste dalla legge (quale l'esame testimoniale) senza l'osservanza delle regole formali dettate per le modalità di acquisizione. La mancata osservanza delle formalità di acquisizione delle prove può porsi, eventualmente, sul piano della nullità della prova, sempre che tale sanzione sia prevista con riferimento alla singola violazione, in base al principio di tassatività delle nullità sancito dall'art. 177 c.p.p.": Cass. 3460/1998 rv. 210089.
Nel caso di specie, non è configurabile l'uso, da parte del Pubblico Ministero, di alcun metodo o tecnica idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione per la semplice ragione che il B. fu interrogato con l'assistenza di un difensore e, prima di essere interrogato, fu avvisato, fra l'altro, della facoltà di astenersi dal rispondere alle domande che gli sarebbero state rivolte, facoltà alla quale rinunciò dichiarando che intendeva rispondere.
1.2.2. L'ECCEZIONE DI NULLITA'.
Non resta, quindi, che analizzare l'eccezione della nullità dell'interrogatorio per violazione dell'art. 178 c.p.p., lett. c), prospettata sotto i profili dedotti sia dalla difesa del B. (supra parte narrativa p. 5.1.) che dei L. (supra parte narrativa p. 9.1.) e cioè per essere stato il suddetto B. privato della possibilità di rivolgersi ad un difensore di fiducia nonchè dello spatium deliberandi di cui all'art. 375 c.p.p., comma 4, essendo stato immediatamente interrogato pur non sussistendo alcuna ragione di urgenza ex art. 97 c.p.p., comma 4.
In sè, l'eccezione è fondata in quanto, con tutta evidenza, il Pubblico Ministero attivando la sequenza processuale di cui si è detto, privò il B. pacificamente iscritto al registro degli indagati - di tutte quelle garanzie difensive alle quali avrebbe avuto diritto ove fosse stata attivata la corretta sequenza processuale.
Tanto premesso, non resta, a questo punto, che verificare se e in che limiti quelle nullità siano o meno rilevabili.
In punto di stretto diritto, vanno rammentati e ribaditi i seguenti principi:
la presenza del difensore, nell'interrogatorio dell'indagato nella fase delle indagini preliminari, è facoltativa ex art. 364 c.p.p., comma 4: di conseguenza, l'omissione dell'avviso al difensore del compimento del suddetto atto, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio (le uniche nullità assolute e insanabili attengono all'omessa citazione dell'imputato e all'assenza del difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza: art. 179 c.p.p., comma 1) che dev'essere eccepita dalla parte - in tale termine ricomprendendosi sia l'imputato che il suo difensore - che sia presente all'atto: Cass. 35939/2009;
la nullità derivante dalla tardività dell'avviso a rendere l'interrogatorio, notificato all'indagato senza l'osservanza del termine dilatorio di cui all'art. 375 c.p.p., comma 4, dev'essere eccepita - qualora l'indagato si presenti, comunque, con il proprio difensore a rendere l'interrogatorio - in sede di interrogatorio, ex art. 182 c.p.p., comma 2, con la conseguenza che la mancata deduzione in tale sede ne preclude la rilevabilità nella successiva fase dibattimentale: Cass. 16705/2003 rv. 224768;
le nullità di ordine generale, a regime intermedio, previste dall'art. 178 c.p.p., lett. c) - concernenti l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato che, riguardando solo le persone nell'interesse delle quali sono stabilite, vanno eccepite esclusivamente da queste: SS.UU. 9/1998 rv. 210802; di conseguenza, poichè le nullità derivanti da violazione dei diritti della difesa - salvo quelle di carattere assoluto previste dall'art. 179 c.p.p. - possono essere eccepite, ex art. 182 c.p.p., comma 1, soltanto da chi vi abbia interesse, cioè dal soggetto che ha direttamente subito la violazione, è da escludere che l'imputato, raggiunto da dichiarazioni accusatorie rese in sede di interrogatorio da altro imputato, possa validamente dolersi della mancata presenza del difensore al suddetto interrogatorio: Cass. 11427/1995 rv. 203071; Cass. 4343/1995 rv. 202916; Cass. 6743/2008 rv. 238754; Cass. 33681/2009 rv. 245225;
nel giudizio abbreviato sono deducibili e rilevabili solo le nullità di carattere assoluto (principio, ora, codificato all'art. 438 c.p.p., comma 6 bis introdotto con la L. n. 103 del 2017, art. 1, comma 43): Cass. 19483/2013 rv 256038; Cass. 46406/2012 riv 254081; Cass. 42559/2004 riv 230219.
Alla stregua dei suddetti principi di diritto, l'eccezione di nullità deve pertanto disattendersi in quanto:
a) i ricorrenti L.E., L.M., M. e D.R. non hanno alcuna legittimazione, essendo privi di interesse ex art. 182 c.p.p., comma 1, ad eccepire nullità a regime intermedio riguardanti l'esclusiva posizione giuridica del B.;
b) le nullità derivanti sia dalla previa omissione dell'avviso al difensore dell'interrogatorio sia dell'omissione del termine a difesa, sono nullità a regime intermedio che, come tali, non solo avrebbero dovuto essere rilevate immediatamente in sede di interrogatorio (il che non risulta essere stato fatto, con ciò determinandone la sanatoria) ma, che, comunque, devono ritenersi sanate dalla circostanza che l'imputato B. scelse il rito abbreviato.
Di conseguenza, poichè nullità assolute e rilevabili in ogni stato e grado del processo non ne sono state evidenziate, le censure dedotte vanno disattese.
1.3. L'ATTENDIBILITA' DELLE DICHIARAZIONI DEL B.:
Sull'attendibilità delle dichiarazioni del B., tutti i ricorrenti coinvolti dalle sue dichiarazioni hanno dedotte censure - sostanzialmente sovrapponibili sostenendone, con vari argomenti, l'inattendibilità intrinseca e la mancanza di riscontri oggettivi.
La suddetta problematica, in realtà, è stata presa ampiamente in esame da entrambi i giudici di merito che hanno concordemente ritenuto l'attendibilità delle dichiarazioni rese dal B..
Il primo giudice, innanzitutto, ha ampiamente spiegato (cfr pag. 7/11 della sentenza di primo grado), sulla base di precisi dati processuali, le ragioni per cui il B. doveva essere ritenuto attendibile intrinsecamente (giudizio, questo, conforme anche a quello del Tribunale del riesame puntualmente riportato nella citata sentenza) e quali fossero i riscontri oggettivi alle sue dichiarazioni (intercettazioni telefoniche ed ambientali; dichiarazioni della madre del B.; dichiarazioni ammissive di L.M. e di quelle rese da altri coimputati che avevano comunque confermato di essere stati (consapevolmente) solo formalmente intestatari delle ditte cartiere che erano stati in effetti gestite da altri).
Alle stesse conclusioni è pervenuta la Corte Territoriale (pag. 73 ss) la quale ha anche puntualmente confutato gli argomenti difensivi con i quali era stata sostenuta l'inattendibilità del B..
In questa sede, le difese dei vari imputati coinvolti nelle dichiarazioni del B. si sono limitate, in pratica, a reiterare la suddetta problematica ampiamente discussa in entrambi i giudizi di merito: di conseguenza, non essendo evidenziabili manifeste illogicità o contraddittorietà nell'apparato motivazionale della sentenza impugnata, tutte le suddette doglianze vanno ritenute manifestamente infondate.
2. IL RICORSO DI F..
Il F. è stato condannato, fra l'altro, per il reato di estorsione per avere costretto L.E., mediante esplicite e reiterate minacce alla sua vita ed all'incolumità fisica, a consegnargli la somma di Euro 20.000,00 (capo sub X dell'imputazione).
2.1. Il fatto è stato ricostruito dal primo giudice (pag. 219 ss della sentenza di primo grado) nei seguenti testuali termini: " F.E., dal giugno del 2010 (cfr int.rit 1303/10 n.808), finanzia stabilmente il sodalizio promosso da L.E., versando il denaro nelle mani di D.R.T..Il contributo finanziario del F. interviene sistematicamente in occasione delle numerose campagne di raccolta fondi attivate dalla cellula foggiana, con particolare riguardo alle raccolte del 23-24 agosto 2010 (int.Rit 1969/10 n. 199); del 31 agosto 2010 (int Rit.1969/10 n.281,422,438,439); del 6-7-settembre 2010 (int. Rit. 1969/10 n. 677,829); del 9-10 settembre 2010 (int. Rit. 1969/10 n. 829); del 15 settembre 2010 (int. Rit. 1969/10 n. 1150, 1204); del 20-21 settembre 2010 (int. Rit. 1969/10 n. 1487, 1510); del 4-5-6-7ottobre 2010 (int. Rit. 1969/10 n. 2455,2537, 2548). Come si evince dalle surrichiamate intercettazioni, il sodalizio, dopo aver utilizzato il denaro dal F. per la frode fiscale, provvedeva successivamente alla remunerazione dell'investimento finanziario, consegnando al F. una parte dei proventi economici generati dalle operazioni fraudolente e messi a disposizione della cellula foggiana attraverso i bonifici bancari effettuati dal M.. I rapporti endo-associativi si complicano nel momento in cui L.E. non era più in condizione di mantenere in vita l'organizzazione fraudolenta che aveva abilmente allestito e gestito per lungo tempo. F.E., sempre al corrente di tutto, viene prontamente aggiornato degli sviluppi della situazione da D.R.T., proprio in data 8.10.2010, nella stessa giornata in cui era scattato il controllo della GDF di San Severo nei confronti della ditta Cuor di Vino del D.R. (int.n. 1969 RIT 2963) e da quel momento cessano i suoi finanziamenti in favore del L. e del suo gruppo. Il F., non avendo alcuna comunque intenzione di perdere i pregressi investimenti finanziari, inizia, quindi, a "braccare" L.E., chiedendo esplicitamente a D.R.T. di organizzare un incontro tra lui e il L. (int. Rit. 2572/10 n. 55; Rit. 1969 n. 3732, 3734).
L.E. cercava in tutti i modo di evitare il "reddere actionem" con il F. e di prendere tempo. In particolare, all'interno della sua auto, si lamentava con C.A. delle voci false messe in giro da personaggi della criminalità organizzata, che lo avrebbero messo contro "i F." e altri soggetti pericolosi, per fare in modo che lo uccidessero (int. 2572/10 n. 361; 366). Il L. era letteralmente terrorizzato per la situazione che si era venuta a creare, temendo per la propria incolumità personale (int. rit 2572/10 n. 395, 457, 1403, 1683) e versando in uno stato di totale disperazione (int. rit. 2572/10 n. 603, 765), che lo induce a maturare l'idea di vendere tutto per salvare la pelle (int. Rit 2572/10 n.464; Rit.2779 n.247).
F.E., dal canto suo, continuava ad essere instacabilmente intento a poter avere un incontro con il L., pressando a tal riguardo D.R.T. (int. Rit. 1969/10 n. 3791, 3862, 4021, 4130, 4407, 4421, 4431,4480). Constatando di non riuscire in alcun modo a conseguire i propri obbiettivi, F.E. dal 29.11.2010 decide di passare alla vie di fatto, dicendo chiaramente a L.E. - dapprima attraverso messaggi indiretti (cfr. int. rit. 1969/10 n. 4432, 4433, 4467, 4471) poi nell'ambito di una conversazione drammatica intercorsa direttamente con l'interessato (cfr. int. rit. 2779/10 n. 272) che gli avrebbe di "rotto le corna con le stampelle", che "le avrebbe abbuscate" e che lo "avrebbe mandato a ricoverare", qualora non si fosse presentato da lui a portargli il denaro richiesto. L'intimidazione minatoria sortisce buon esito, posto che L.E., dopo le pesanti minacce subite, decide di incontrare F.E. presso la sua cantina (cfr servizio di osservazione della Sq. Mobile di Foggia del 30.11.2011). In quell'incontro F.E. pretendeva immediatamente da L.E. almeno una prima somma di 20.000,00 Euro, dicendogli che se non risolveva il problema lo doveva sparare (cfr. int. 2572/10 n. 1730 e 1738). Fortunatamente L.E. riesce ad avere in prestito dal sodale C.A. del denaro con cui poter poi procedere a consegnare a F.E. la somma di 20.000,00 Euro, attraverso un'operazione di cambio di assegni circolari realizzata attraverso il contributo di L.M. (cfr. int. rit. 2572/10 n. 1746; rit. 2779/10 n. 274; 285, 294, 298, 299). La somma di denaro di 20.000,00 Euro in contanti veniva portata a L.E. da C.A. in data 2.12.2010 alle ore 10.35 (cfr. servizio di osservazione della Squadra Mobile di Foggia del 2.1.2012), anche se la consegna effettiva avveniva qualche ora dopo, in quanto non erano ancora pronti gli assegni circolari che il C. avrebbe dovuto ricevere in cambio del denaro (rit. 1969/10 n. 4549,4550 int. rit. 2779 n. 306, 307).
Alla fine è D.R.T. che, seguendo le direttive di L.E., dopo aver ritirato i 20.000,00 Euro in contanti da C.A. previa consegna a quest'ultimo dei corrispondenti assegni circolari consegna la predetta somma di denaro direttamente nelle mani di F.E. (cfr.servizio di osservazione del 2.12.2012 ore 14.52)".
2.2. La responsabilità del ricorrente, per il suddetto reato di estorsione è stata, poi, confermata dalla Corte Territoriale (pag. 80 ss) che ha confutato anche gli argomenti difensivi.
In questo grado di giudizio, la difesa del ricorrente (supra in parte narrativa p. 8.3.) ha articolato la censura sotto due profili: a) una censura che, nel merito, tende ha sminuire la portata minacciosa delle frasi; b) una censura, in diritto, tesa a sostenere che, a tutto concedere, il reato ipotizzabile sarebbe l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni in quanto il ricorrente tendeva solo a "recuperare" la somma che aveva legittimamente mutuato al L. e che questi non era più in grado di restituirgli.
In ordine alla prima censura, resta ben poco da dire.
Le prove addotte da entrambi i giudici di merito a sostegno del comportamento minaccioso del F. sono univoche e non abbisognano di alcun commento: quindi, in punto di fatto, può affermarsi che il F. riuscì a farsi restituire dal L. la somma mutuatagli solo per effetto delle "pressioni brutali" alle quali lo sottopose.
2.3. Quanto alla seconda censura - errata qualificazione giuridica del fatto va osservato quanto segue.
La Corte Territoriale (pag. 82), ha disatteso la richiesta di derubricazione del reato da estorsione ad esercizio arbitrario, osservando che "il prestito era finalizzato alla commissione di un reato (le false fatture per operazioni inesistenti), vi era quindi un accordo illecito sottostante al "contratto" e conseguentemente un ingiusto profitto che il F. intendeva ottenere con metodi violenti (....)": pertanto, "trattandosi di affari illeciti, comunque sottostanti alla corresponsione di somme di denaro, non vi era un diritto da far valere, ma una pretesa illegittima che l'attività truffaldina non si interrompesse e comunque che non cessasse il suo guadagno per i soldi investiti negli affari illeciti, sicchè non può minimamente parlarsi di una pretesa giuridicamente tutelabile".
In questa sede, il ricorrente ha replicato che, il "contratto" stipulato avrebbe, al più, potuto essere qualificato come un contratto illegale (per il quale è ammissibile la ripetizione ex art. 2033 c.c.) e non come un contratto immorale, ossia contrario al buon costume (che, invece, non ammette la ripetizione ex art. 2035 c.c.): quindi, avendo potuto adire il giudice per ottenere la restituzione della somma mutuata, il reato ipotizzabile era quello di cui all'art. 393 c.p..
La censura è infondata.
La giurisprudenza (civile) di questa Corte, peraltro in linea con la dottrina, ritiene, in modo costante che "la nozione dei negozi contrari al buon costume non può essere limitata ai negozi contrari alle regole del pudore sessuale e della decenza, ma si estende fino a comprendere i negozi contrari a quei principi ed esigenze etiche della coscienza morale collettiva che costituiscono la morale sociale, in quanto ad essi uniforma il proprio comportamento la generalità delle persone corrette, di buona fede e di sani principi, in un determinato momento ed in un dato ambiente e in un certo momento storico": SS.UU 4414/1981, Rv. 415119; Cass. 2081/1985 Rv. 439989; Cass. 5371/1987, Rv. 453954; Cass. 9441/2010 riv 612552 che, alla stregua del suddetto principio di diritto, ha statuito che "chi abbia versato una somma di denaro per una finalità truffaldina o corruttiva non è ammesso a ripetere la prestazione, perchè tali finalità, certamente contrarie a norme imperative, sono da ritenere anche contrarie al buon costume".
Ora, se si tiene presente che la somma che il F. mutuò al L. era finalizzata alla commissione di reati tributari (il F., infatti, è stato anche condannato, in concorso con il L.E., per il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8 (capo sub P dell'imputazione), proprio applicando la suddetta giurisprudenza civile, deve pervenirsi alla conclusione che il F., per ottenere la restituzione di quella somma non avrebbe mai potuto adire il giudice civile.
Ed infatti, il "contratto" stipulato fra il F. ed il L.E., deve ritenersi contrario al buon costume, perchè, nell'attuale momento storico, in cui, il legislatore (nazionale e comunitario) è impegnato in una lotta strenua contro gli evasori fiscali, costoro sono sempre più avvertiti dalla comune coscienza sociale come malfattori particolarmente pericolosi perchè, da una parte, sottraggono risorse allo Stato e, dall'altra, non solo si avvantaggiano, in modo parassitario, dei servizi comuni che vengono finanziati con le tasse che gli altri pagano, ma fanno anche concorrenza sleale agli imprenditori onesti, inquinando, quindi, l'economia e distorcendo le dinamiche della struttura produttiva in cui l'evasione è praticata.
La censura va, quindi, disattesa alla stregua del seguente principio di diritto: "chi abbia mutuato una somma di denaro finalizzata alla commissione di reati tributari, non è ammesso a ripetere la prestazione, perchè tale finalità, certamente contrarie a norme imperative, sono da ritenere anche contrarie al buon costume. Di conseguenza ove quella somma sia richiesta ed ottenuta in restituzione con violenza o minaccia, il fatto va sussunto nella fattispecie di cui all'art. 629 c.p. e non in quella di cui all'art. 393 c.p.".
3. I REATI TRIBUTARI. 3.1. IL FATTO. Per i reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2-8, sono stati condannati i ricorrenti S. (art 8: capi sub N-0), D.R. (art. 8: capo sub P), B. (art. 8: capi sub N-0), C. (art. 2: capi sub R1, S1, T1, U1; art. 8: capo sub V), F. (art. 8: capo sub P), L.M. ed E. (Art.8: capi sub I, M, N, O, P, T), M. (art. 2: capi sub I1, L1, Ml, N1, O1, P1, V1).
La Corte Territoriale (pag. 13 ss della sentenza impugnata) conformemente a quanto ritenuto dal primo giudice: pag. 90 ss della sentenza di primo grado - ha ricostruito il meccanismo frodatorio escogitato dai ricorrenti, nei seguenti testuali termini: "In termini generali, gli addebiti in questione si fondavano sull'assunto secondo cui gli indagati, operando nel settore del commercio nazionale vitivinicolo, avevano dato vita ad un'organizzazione che aveva messo in campo un sistema, fondato su uno sleale e pervicace sfruttamento delle pieghe della legislazione in materia di imposta sul valore aggiunto (Iva), che si era contrassegnato per l'inserimento nel predetto settore commerciale vitivinicolo, in specie nella compravendita di mosto, di imprese cosiddette cartiere e per la sistematica e continua emissione dì fatture per operazioni inesistenti e l'omissione degli obblighi di presentazione delle dichiarazioni annuali in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto da parte delle imprese cartiere. cosi ingannando lo Stato in ordine all'individuazione dei propri debitori e consentendo a questi ultimi l'evasione delle imposte sul reddito e sul valore aggiunto, con correlativo danno per lo Stato.
Nel caso di specie, le investigazioni avevano portato alla luce strategie volte ad ottenere indebiti rimborsi Iva creando posizioni creditorie verso lo Stato fittizie, ossia documentalmente supportate sul piano formale ma sostanzialmente insussistenti, attraverso la creazione e l'impiego nella compravendita di mosto delle cc.dd. imprese cartiere. Dalle indagini era emersa, sempre per l'estensore della sentenza di primo grado, la costituzione di numerose imprese: ditta individuale N.G. (operante nell'anno 2004), ditta individuale G.S. (operante nell'anno 2005), ditta individuale Ge.Gi. (operante nell'anno 2006), ditta individuale I.A.N.A. (operante nell'anno 2007), ditta individuale S.R. (operante nell'anno 2008) e infine la ditta Cuor di Vino di D.R.T. (operante negli anni 2009 e 2010) che si erano avvicendate annualmente, tutte aventi sede allo stesso indirizzo, formalmente intestate a soggetti di volta in volta differenti, ma gestitè di fatto da L.E. e dal figlio L.M. (promotori dell'associazione), aventi rapporti commerciali esclusivamente con la azienda vinicola Alla Grotta di M.V.S. e con la Olvin s.r.l. di C.L..
Era emerso altresì che le sopra indicate società cartiere (tutte risultate prive di uva e vino e quindi di materia prima) avevano effettuato plurime forniture fittizie di mosto in favore dell'azienda vinicola "Alla Grotta" gestita da M.V.S., operante in provincia di Ravenna.
Tali forniture fittizie (nessuna delle società cartiere produceva realmente mosto) erano supportate dalle corrispondenti fatture, emesse dalla cartiera per dare forma alle inesistenti compravendite tra la cartiera e l'Azienda Alla Grotta, apparente acquirente.
Le fatture, non corrispondendo ad esse reali operazioni commerciali, erano ritenute dal giudice dell'udienza preliminare fatture per operazioni inesistenti destinate a rappresentare formalmente un inesistente credito verso l'Erario in capo all'acquirente, Azienda Vinicola Alla Grotta, credito che le indagini avevano accertato essere stato fatto valere dal M..
L'emissione di ciascuna fattura da parte della cartiera nei confronti dell'acquirente, dunque, integrava per il giudice di primo grado, il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti punito dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8che, nel corso di uno stesso periodo di imposta, ai sensi del comma 2 del predetto articolo, si doveva considerare come un solo reato.
L'acquirente a propria volta, indicando nella dichiarazione annuale le somme formalmente corrisposte a titolo di Iva alla cartiera, previa registrazione nella propria contabilità delle fatture emesse nei suoi confronti dalla cartiera e conservazione delle medesime ai fini di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, aveva commesso anche il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, punito dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2 con l'analoga pena della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. Formalmente, infatti, l'Azienda Vinicola alla Grotta aveva acquistato dalla cartiera forniture di mosto e versato l'Iva, sicchè appariva creditore dello Stato dell'importo corrispondente all'Iva formalmente versata alla cartiera e tale falsa apparenza le aveva consentito di esercitare il fittizio credito chiedendo il rimborso della relativa somma allo Stato, evadendo le imposte sui redditi e sull'Iva abbattendo i relativi ricavi di esercizio grazie alla denuncia di costi fittizi e ottenendo indebitamente contributi comunitari sullo stoccaggio del mosto da parte dell'AGEA. Era ovvio, peraltro, secondo il giudice di primo grado, che cartiera e acquirente rispondevano ad una mente unitaria o comunque facevano parte dello stesso sistema, che distraeva a proprio vantaggio, sotto varie possibili forme, le somme fraudolentemente sottratte allo Stato.
Questo articolato e duraturo sistema fraudolento costituito, tra l'altro, della creazione di più imprese fittizie (succedutesi l'una all'altra annualmente) (che producevano documenti contabili e fiscali rappresentativi di operazioni inesistenti concentrando sulle medesime un debito Iva con l'originaria intenzione di non adempierlo e creando la falsa rappresentazione di un corrispondente credito Iva in capo ad un altro soggetto, la società vinicola Alla Grotta di M.V... con il preordinato obiettivo di usarlo indebitamente) era stato reso possibile grazie al continuo finanziamento della liquidità necessaria a muovere gli ingranaggi del sistema fraudolento da parte di terzi soggetti pienamente inseriti nella compagine associativa.
Infatti, insieme alle fatture fittizie venivano consegnate (occultate in valigette) a M.V.S. anche le somme di denaro in contante corrispondenti all'importo indicato nelle fatture.
Liquidità che aveva consentito al M. di restituire immediatamente, tramite bonifici bancari, ai gestori delle cartiere l'importo di denaro dì volta in volta ricevuto, maggiorato di una somma corrispondente all'IVA relativa all'operazione fittizia, somma che aveva costituito la quota di profitto destinata ai finanziatori del denaro contante.
Con tale meccanismo, quindi, il M. riceveva contestualmente le fatture e la provvista necessaria per emettere in favore della cartiera i bonifici bancari che costituivano prova fittizia della fornitura di mosto in realtà mai ricevuta. Tanto era stato reso possibile grazie all'opera di alcuni indagati che avevano il compito nell'ambito dell'associazione di raccogliere il denaro contante dai finanziatori, di trasportarlo a Ravenna e consegnarlo al M..
Infine il denaro, restituito tramite i bonifici, veniva ripartito fra i vari componenti dell'associazione, sicchè ai finanziatori veniva restituita la somma di denaro investita maggiorata di una percentuale di guadagno derivante dall'Iva e ai promotori e agli altri componenti l'associazione veniva corrisposta una quota dell'iva. Il sistema fraudolento esposto era stato reso ancor più complesso in alcune occasioni tramite l'interposizione negli scambi commerciali fra cartiera e acquirente di un'altra impresa, c.d. filtro, la Olvin s.r.l. gestita da C.L.. Il ruolo di tale soggetto interposto era stato quello di rendere più complesso il sistema fraudolento e, quindi, più difficile scoprirlo, in particolare in relazione all'individuazione dei terminali finali del sistema medesimo e delle persone fisiche alle quali esse facevano capo. Dal punto di vista formale erano state quindi rappresentate due distinte transazioni commerciali, la prima tra cartiera e la Olvin s.r.l. e la seconda tra la Olvin s.r.l. e la società Alla Grotta; tutte e due le transazioni in questione, tuttavia, erano simulate e dissimulavano un'unica transazione (anch'essa fittizia), quella tra i soggetti che rappresentavano gli anelli estremi della catena, ossia cartiera e società Alla Grotta. Tutto ciò allo scopo di consentire all'ultimo anello della catena, quindi alla società Alla Grotta di evadere l'imposta sul valore aggiunto (....)".
Le prove del suddetto meccanismo frodatorio erano costituite: dalle dichiarazioni del B.; dagli esiti delle intercettazioni telefoniche e ambientali; dalle risultanze dei servizi dì osservazione, pedinamento e controllo; dagli atti di procedimenti collegati; dagli accertamenti bancari; dalle verifiche fiscali e documentali inerenti le singole imprese coinvolte nella frode.
3.2. LA PRESCRIZIONE. Il reato di cui all'art. 2 D.Lgs. cit. si perfeziona nel momento in cui l'agente avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - indica in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o all'Iva elementi passivi fittizi.
Il suddetto reato, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte ha natura istantanea e si consuma con la presentazione della dichiarazione (SS.UU n. 27/2000, Rv. 217031); è da tale data, quindi, che decorre la prescrizione: ex plurimis Cass. 49651/2015, ha ribadito che "in tema di reati tributari, infatti, i delitti di dichiarazione fraudolenta previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2 e 3, si consumano nel momento della presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono effettivamente inseriti o esposti elementi contabili fittizi, essendo penalmente irrilevanti tutti i comportamenti prodromici tenuti dall'agente, ivi comprese le condotte di acquisizione e registrazione nelle scritture contabili di fatture o documenti contabili falsi o artificiosi ovvero di false rappresentazioni con l'uso di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento (Sez. 3, Sentenza n. 52752 del 20/05/2014, Vidi, Rv. 262358; conformi N. 626 del 2009 Rv. 242343, N. 25483 del 2009 Rv. 244155, N. 42111 del 2010 Rv. 248499, N. 23229 del 2012 Rv. 252999)".
Per quanto riguarda l'art. 8 D.Lgs. cit., questa Corte ritiene che il suddetto delitto - avendo natura istantanea - "si perfeziona nel momento di emissione della singola fattura ovvero, ove si abbiano plurimi episodi nel corso del medesimo periodo di imposta, nel momento di emissione dell'ultimo di essi": Cass. 6264/2010 riv 246193; Cass. 25816/2016 rv. 267664.
La prescrizione, pertanto, "inizia a decorrere, per l'unità del reato previsto dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 8, comma 2, non dalla data di commissione di ciascun episodio ma dall'ultimo di essi, anche nel caso di rilascio di una pluralità di fatture nel medesimo periodo di imposta": Cass. 10558/2013 rv. 254759.
Entrambi i reati, prevedendo una pena massima di anni sei di reclusione, si prescrivono, compresa l'interruzione ex art. 161 c.p., comma 2, in anni sette e mesi sei.
3.2.1. LA SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE. La Corte territoriale (pag. 98 della sentenza impugnata), ha, peraltro rilevato una sospensione "di complessivi giorni 228, ovvero di mesi sette e giorni 18", di cui giorni 52 per rinvii, durante il giudizio di primo grado, su richiesta della difesa, giorni 90 per il deposito della sentenza di primo grado, ulteriori giorni 86 per rinvii, durante il giudizio di appello, richiesti dalle difese.
Ad avviso della Corte Territoriale, quindi, il termine massimo di prescrizione è di anni otto, mesi uno e giorni 18 (anni sette e mesi sei + mesi setti e giorni 18).
La difesa del M. (supra in parte narrativa p. 7.2.) e quella del C. (supra in parte narrativa p. 6.2.), hanno contestato il periodo di sospensione ritenuto dalla Corte.
La difesa del C. si è limitata ad eccepire che "non vi sono stati rinvii per impedimento dei difensori idonei a giustificare la sospensione della prescrizione" (pag. 9 ricorso): la censura - essendo talmente generica da non consentirne neppure lo scrutinio - va ritenuta inammissibile.
La difesa del M., ha, invece, sostenuto che non avrebbe potuto essere conteggiato nella sospensione, il termine di giorni novanta per il deposito della sentenza di primo grado e ciò perchè "non esiste alcuna norma del codice di rito che preveda e/o imponga al giudice di merito di sospendere i termini di prescrizione per il periodo di tempo indicato dallo stesso ai fini del deposito della motivazione" (pag. 14 ricorso).
La censura è infondata.
In punto di fatto, va premesso che "con provvedimento del 5.6.2012 il giudice delle indagini preliminari in sede applicava misure cautelari detentive nei confronti di A.C., C. Michele, La.Vi.Br., Ma.Pa., T.F., D.R.T., P.T., C.L., M.V.S., F.E., Fe.Et., Z.G., Ca.Mi., L.E., L.M., Fo.Fi. e C.A., D.M.P., I.M., La.Lu., I.A.N.A., S.R., B.F. e Co.Wa." (pag. 2 sentenza di primo grado; pag. 5 sentenza impugnata).
Risulta, poi, dall'intestazione della sentenza di primo grado, che, al momento della decisione (06/06/2013), si trovavano detenuti agli arresti domiciliari, gli imputati T., C., M., F., L.E. e L.M..
In punto di diritto, va osservato che l'art. 159 c.p., comma 1 dispone la sospensione della prescrizione in ogni caso in cui la "sospensione dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge".
Questa Corte, in relazione alla suddetta norma, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
la sospensione dei termini di custodia cautelare, disposta ai sensi dell'art. 304, comma 1, lett. c) in pendenza del termine per il deposito della motivazione, determina anche la sospensione della prescrizione per l'intero termine fissato per il deposito dei motivi: Cass. 52316/2016 rv. 268961; Cass. 677/2015 rv. 261557;
la suddetta sospensione determina la sospensione della prescrizione nei confronti di tutti i concorrenti nel medesimo reato, anche se non sottoposti a misura custodiale: Cass. 31875/2016 Rv. 267982; Cass. 15477/2014.
Pertanto, alla stregua della suddetta giurisprudenza, che si condivide e va ribadita, la decisione della Corte Territoriale deve ritenersi corretta.
3.2.2. LA DISAPPLICAZIONE DELLA PRESCRIZIONE. La Corte Territoriale (pag. 98 ss), dopo avere dato atto che, per i reati consumati fra il 2006 ed il 2011, era maturata la prescrizione massima (in essa compreso il suddetto periodo di sospensione), ha ritenuto di disapplicare la prescrizione così come prevista nell'attuale normativa "conformemente a quanto previsto per un caso analogo nella Causa C-105/14 (procedimento a carico di T.I. e altri, riguardante reati in materia di Iva)" dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia dell'08 settembre 2015.
La Corte territoriale è pervenuta alla suddetta conclusione perchè - dopo aver ripercorso tutto il dibattito e la giurisprudenza nazionale (Cass. 2210/2016) che, nel frattempo, si era pronunciata sulla suddetta questione - ha ritenuto di condividere la tesi secondo la quale il giudice nazionale aveva la possibilità di disapplicare "la specifica norma di cui all'u.p. dell'art. 160 comma 3 e all'art. 161 c.p., comma 2".
La Corte (Grande Sezione), infatti, con la suddetta decisione, aveva affermato che l'art. 325 del TFUE impone al giudice nazionale di non applicare il combinato disposto dell'art. 160 c.p., u.c. e art. 161 c.p., comma 2, quando ciò gli impedirebbe di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, ovvero quando frodi che offendono gli interessi finanziari dello Stato membro sono soggette a termini di prescrizione più lunghi di quelli previsti per le frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.
La sentenza della Corte di appello è stata contestata, in particolare, dai ricorrenti M., C., L.M. e L.E..
La censura è fondata.
Com'è ben noto, dopo la pronuncia impugnata, il cd. "caso T." ha avuto ulteriori sviluppi.
La Corte di cassazione, terza sezione penale, e la Corte d'appello di Milano investirono la Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale della L. 2 agosto 2008, n. 130, art. 2 (Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione Europea e il Trattato che istituisce la Comunità Europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a (OMISSIS)), nella parte in cui autorizza alla ratifica e rende esecutivo l'art. 325, paragrafi 1 e 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), sottoscritto a Roma il 25 marzo 1957 (Testo consolidato con le modifiche apportate dal Trattato di Lisbona 13 dicembre 2007), come interpretato dalla sentenza della Grande Sezione della Corte di giustizia dell'Unione Europea 8 settembre 2015 in causa C-105/14, T..
Con ordinanza n. 24/2017, la Corte Costituzionale, dopo un'ampia disamina della suddetta problematica, così decideva: "1) dispone di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione Europea, in via pregiudiziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, le seguenti questioni di interpretazione dell'art. 325, paragrafi 1 e 2, del medesimo Trattato:
se l'art. 325, paragrafi 1 e 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea debba essere interpretato nel senso di imporre al giudice penale di non applicare una normativa nazionale sulla prescrizione che osta in un numero considerevole di casi alla repressione di gravi frodi in danno degli interessi finanziari dell'Unione, ovvero che prevede termini di prescrizione più brevi per frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di quelli previsti per le frodi lesive degli interessi finanziari dello Stato, anche quando tale omessa applicazione sia priva di una base legale sufficientemente determinata;
se l'art. 325, paragrafi 1 e 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea debba essere interpretato nel senso di imporre al giudice penale di non applicare una normativa nazionale sulla prescrizione che osta in un numero considerevole di casi alla repressione di gravi frodi in danno degli interessi finanziari dell'Unione, ovvero che prevede termini di prescrizione più brevi per frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di quelli previsti per le frodi lesive degli interessi finanziari dello Stato, anche quando nell'ordinamento dello Stato membro la prescrizione è parte del diritto penale sostanziale e soggetta al principio di legalità;
se la sentenza della Grande Sezione della Corte di giustizia dell'Unione Europea 8 settembre 2015 in causa C-105/14, T., debba essere interpretata nel senso di imporre al giudice penale di non applicare una normativa nazionale sulla prescrizione che osta in un numero considerevole di casi alla repressione di gravi frodi in danno degli interessi finanziari dell'Unione Europea, ovvero che prevede termini di prescrizione più brevi per frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea di quelli previsti per le frodi lesive degli interessi finanziari dello Stato, anche quando tale omessa applicazione sia in contrasto con i principi supremi dell'ordine costituzionale dello Stato membro o con i diritti inalienabili della persona riconosciuti dalla Costituzione dello Stato membro;
2) chiede che le questioni pregiudiziali siano decise con procedimento accelerato;
3) sospende il presente giudizio sino alla definizione delle suddette questioni pregiudiziali;
4) ordina l'immediata trasmissione di copia della presente ordinanza, unitamente agli atti del giudizio, alla cancelleria della Corte di giustizia dell'Unione Europea".
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Grande Sezione), con sentenza del 5 dicembre 2017, C-42/17, ha così deciso: "L'art. 325, paragrafi 1 e 2, TFUE dev'essere interpretato nel senso che esso impone al giudice nazionale di disapplicare, nell'ambito di un procedimento penale riguardante reati in materia di imposta sul valore aggiunto, disposizioni interne sulla prescrizione, rientranti nel diritto sostanziale nazionale, che ostino all'inflizione di sanzioni penali effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea o che prevedano, per i casi di frode grave che ledono tali interessi, termini di prescrizione più brevi di quelli previsti per i casi che ledono gli interessi finanziari dello Stato membro interessato, a meno che una disapplicazione siffatta comporti una violazione del principio di legalità dei reati e delle pene a causa dell'insufficiente determinatezza della legge applicabile, o dell'applicazione retroattiva di una normativa che impone un regime di punibilità più severo di quello vigente al momento della commissione del reato".
In pratica, la Corte di Giustizia, pur confermando che il giudice nazionale deve disapplicare quelle disposizioni interne sulla prescrizione che, per la loro brevità, ostino all'inflizione di sanzioni penali effettive e dissuasive, ha posto un limite alla disapplicazione nel caso in cui "comporti una violazione del principio di legalità dei reati e delle pene a causa dell'insufficiente determinatezza della legge applicabile, o dell'applicazione retroattiva di una normativa che impone un regime di punibilità più severo di quello vigente al momento della commissione del reato".
La Corte di Giustizia, quindi, sotto quest'ultimo profilo, ha convenuto con la Corte Costituzionale (p. 5) che aveva paventato, in caso di disapplicazione della normativa di diritto sostanziale in materia di prescrizione, un vuoto normativo dal quale sarebbe conseguita la violazione del principio di legalità di cui all'art. 25 Cost., comma 2 "principio supremo dell'ordinamento, posto a presidio dei diritti inviolabili dell'individuo, per la parte in cui esige che le norme penali siano determinate e non abbiano in nessun caso portata retroattiva" (p..2), principio conforme, peraltro, anche all'art. 7 CEDU relativo alla ragionevole prevedibilità della decisione, in base al quadro normativo vigente al tempo del fatto.
Di conseguenza, essendo tutti i reati commessi antecedentemente al 08/09/2015, deve affermarsi il seguente principio di diritto: "ai reati tributari commessi antecedentemente alla sentenza della Grande Sezione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea pronunciata il 08/09/2015 in causa C-105/14, T., continua ad applicarsi integralmente la normativa sulla prescrizione, non potendo il giudice nazionale disapplicarla stante il divieto di irretroattività, ai sensi dell'art. 325, paragrafi 1 e 2, TFUE, così come interpretato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Grande Sezione) con sentenza del 05/12/2017, in causa C-42/17".
3.2.3. I REATI PRESCRITTI Alla stregua di quanto appena illustrato, deve pertanto procedersi alla verifica dei reati per i quali è intervenuta la prescrizione.
In via preliminare, è opportuno rammentare che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte che, in questa sede va ribadita, gli elementi da cui poter evincere l'inesistenza del fatto, la irrilevanza penale di esso o la non commissione dello stesso da parte dell'imputato, devono emergere dagli atti in modo assolutamente non contestabile, con la conseguenza che la valutazione richiesta alla Cassazione attiene più al concetto di constatazione che non a quello di apprezzamento.
In altri termini - ove non vi siano parti civili e l'imputato non rinunci espressamente alla prescrizione - la pronuncia liberatoria nel merito può essere emessa soltanto quando dagli atti risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato (o perchè il fatto non sussiste, o perchè l'imputato non lo ha commesso, o ancora perchè il fatto non costituisce reato, ovvero perchè non è previsto dalla legge come reato): ex plurimis Cass. 48461/2013 rv. 258169.
Nel caso di specie, tutti gli imputati che sono stati condannati per i reati tributari, hanno sostenuto, chi per un verso chi per un altro, la loro estraneità ai fatti dei quali sono stati dichiarati colpevoli; cfr parte narrativa: S. p. 3; B. p. 5.2.; C. p.p. 6.3.- 6.4.; M. p. 7.1.; L.M. ed E. p. 9.2.
Tuttavia, la lettura congiunta di entrambe le sentenze di merito, nonchè le prove addotte a sostegno della colpevolezza, delineano un quadro probatorio che non consente di pervenire al proscioglimento, non emergendo, appunto, l'innocenza dei ricorrenti ictu oculi dagli atti essendo tutti i suddetti motivi di ricorso fondati, sostanzialmente, su tesi alternative e, quindi, di merito.
Una posizione particolare riveste, però, il ricorso del C..
La difesa del ricorrente ha, infatti, eccepito la violazione dell'art. 649 c.p.p. in quanto, a suo dire, l'imputato - per i reati di cui ai capi sub r1) s1) t1) u1) - era già stato giudicato ed assolto con formula piena dal giudice monocratico del tribunale di Trani con sentenza n. 341/2015 passata in giudicato come da attestazione del Cancelliere apposta a margine della sentenza, sentenza prodotta ed acquisita dalla Corte Territoriale la quale, però, sul punto, aveva omesso di pronunciarsi (cfr. supra parte narrativa p. 6.1.).
In effetti è vero che la Corte territoriale non si è pronunciata sulla richiesta del bis in idem rispetto alla sentenza del Tribunale di Trani allegata dalla difesa al ricorso proposto in questa sede.
Sul punto questa Corte si limita ad osservare quanto segue.
Dalla lettura dei capi d'imputazione risulta, in effetti, che, l'imputato fu assolto dall'imputazione di cui all'art. 2 D.Lgs. cit. per essersi avvalso di una serie di fatture per operazioni inesistenti emesse dagli stessi soggetti di cui ai suddetti capi d'imputazioni del presente processo ( N., G., Ge. e L.) e relative alle stesse annualità.
Da un semplice raffronto fra i capi d'imputazione del processo conclusosi presso il Tribunale di Trani e quelli di cui al presente processo, si può rilevare quanto segue:
capo sub R1): è relativo all'utilizzo di fatture fittizie emesse dalla ditta N.G.: si tratta del medesimo capo d'imputazione di cui alla sentenza del tribunale di Trani in quanto vi è coincidenza assoluta sia dei costi imponibili fittizi (Euro 387.190,00) sia dell'Iva portata a credito (Euro 64.532,00), sia dell'anno di emissione delle suddette fatture (anno 2005), sia della data di consumazione del reato ((OMISSIS) data di presentazione del Modello Unico): va osservato che, per questa imputazione il giudice monocratico del tribunale di Trani dichiarò non doversi procedere per essere il reato estinto per prescrizione; relativamente alla suddetta imputazione va, quindi, dichiarata la non procedibilità ex art. 649 c.p.p..;
- capo sub S1): è relativo all'utilizzo di fatture fittizie emesse dalla ditta G.S. negli anni 2005 (Euro 1.027.800 di cui Euro 171.300,00 per Iva) e 2006 (Euro 241.714,00 di cui Euro 40.286 per Iva), reati commessi alla data della presentazione dei Modelli Unici in data (OMISSIS) (quanto all'utilizzo delle fatture del 2005) e 31/08/2007 (quanto all'utilizzo delle fatture del 2006): in ordine al suddetto capo d'imputazione, va osservato che il Tribunale di Trani (che, peraltro, dichiarò, anche per questa parte del capo d'imputazione, non doversi procedere per essere il reato estinto per prescrizione) ha giudicato solo il reato relativo all'emissione di fatture del G. nell'anno 2005 (non quindi dell'anno 2006) il cui ammontare risulta di Euro 1.637.682,29 (di cui Euro 222.135,72); non essendovi, quindi, coincidenza fra i dati che risultano dai due diversi capi d'imputazione delle due sentenze, la censura - limitata al solo utilizzo delle fatture emesse nel 2005 - va disattesa;
- capo sub T1): è relativo all'utilizzo di fatture fittizie emesse dalla ditta Ge.Gi. nell'anno 2006 (Euro 224.478 di cui Euro 37.414,00 per Iva) ed indicate nel Modello Unico presentato il 31/08/2007. Il Tribunale di Trani ha assolto il ricorrente dal reato di cui all'art. 2 D.Lgs. cit. perchè il fatto non sussiste, relativamente all'utilizzo di fatture emesse dalla ditta Ge.Gi. nell'anno 2006 ed ammontanti ad Euro 1.574.386,43 (di cui Euro 262.397,74). Non essendovi, quindi, coincidenza fra i dati che risultano dai due diversi capi d'imputazione delle due sentenze, la censura va disattesa;
- capo sub U1): è relativo all'utilizzo di fatture fittizie emesse dalla ditta L. Gennaro negli anni 2007 (Euro 2.123.818,00 di cui Euro 353.970,00 per Iva: indicati nel Modello Unico presentato il 04/08/2008) e 2008 (Euro 1.143.193,52 di cui Euro 190.532,25 per Iva: indicati nel Modello Unico presentato il 28/08/2009). Si tratta del medesimo capo d'imputazione di cui alla sentenza del Tribunale di Trani in quanto vi è coincidenza assoluta sia dei costi imponibili fittizi sia dell'Iva portata a credito, sia dell'anno di emissione delle suddette fatture (anni 2007-2008): poichè, per tale reato il ricorrente è già stato giudicato ed assolto perchè il fatto non sussiste, in questa sede deve dichiararsi la non procedibilità ex art. 649 c.p.p..
Tanto premesso, deve dichiararsi la prescrizione dei seguenti reati: D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2 di cui al capo sub I1) commesso il 19/10/2006 data di presentazione del Modello Unico;
art. 8 D.Lgs. cit. di cui al capo sub L) commesso il (OMISSIS), data dell'emissione dell'ultima fattura n. 13;
art. 2 D.Lgs. cit. di cui al capo sub L1) commessi il (OMISSIS), date di presentazione del Modello Unico; D.Lgs. cit., art. 8 di cui al capo sub M) commessi il (OMISSIS) (data dell'emissione dell'ultima fattura n. 15) ed il (OMISSIS) (data dell'emissione dell'ultima fattura n. 12);
art. 2 D.Lgs. cit. di cui al capo sub M1) commessi il (OMISSIS), date di presentazione del Modello Unico; D.Lgs. cit., art. 8 di cui al capo sub N) commessi il (OMISSIS) (data dell'emissione dell'ultima fattura n. 6) ed il (OMISSIS) (data dell'emissione dell'ultima fattura n. 9);
art. 2 D.Lgs. cit. di cui al capo sub N1) commessi il (OMISSIS) date di presentazione del Modello Unico; art. 8 D.Lgs. cit. di cui al capo sub 0) commessi il (OMISSIS) (data dell'emissione dell'ultima fattura n. 04) e (OMISSIS) (data dell'emissione dell'ultima fattura n. 08);
art. 2 D.Lgs. cit., di cui al capo sub 01) commesso il (OMISSIS) data di presentazione del Modello Unico e relativo a costi imponibili fittizi di Euro 835.954,00 ed Iva a credito non spettante di Euro 167.191,00; art. 2 D.Lgs. cit., di cui al capo sub S1) commessi il (OMISSIS), date di presentazione del Modello Unico; art. 8 D.Lgs. cit. di cui al capo sub T) commesso il (OMISSIS), data dell'emissione dell'ultima fattura n. 16;
art. 2 D.Lgs. cit. di cui al capo sub T1) commesso il (OMISSIS), data di presentazione del Modello Unico;
art. 8 D.Lgs. cit., di cui al capo sub V) commessi il (OMISSIS) (data dell'emissione dell'ultima fattura n. 55), il (OMISSIS) (data dell'emissione dell'ultima fattura n. 60) e (OMISSIS) (data dell'emissione dell'ultima fattura n. 45);
- art. 2 D.Lgs. cit. di cui al capo sub V1) commessi il (OMISSIS), date di presentazione del Modello Unico.
La declaratoria di prescrizione anche per i reati sub M) T), assorbe la censura dedotta da L.E. e L.M. in ordine al mancato assorbimento del reato sub T) in quello sub M) (supra in parte narrativa al p. 9.4.).
3.2.4. REATI TRIBUTARI NON PRESCRITTI. Sulla base di quanto si è illustrato nel precedente paragrafo, ad oggi la prescrizione non è ancora maturata solo per i seguenti reati.
Capo sub 01): ha ad oggetto l'utilizzo, da parte del M., delle fatture fittizie emesse da S.R. nell'anno 2009 per un ammontare di Euro 4.518.340,00 (per costi imponibili fittizi) ed Euro 903.668,00 (per Iva a credito) indicate nel Modello Unico presentato in data 17/09/2010;
Capo sub P): ha ad oggetto l'emissione di fatture fittizie emesse negli anni 2009 (l'ultima il (OMISSIS)) e 2010 (l'ultima il (OMISSIS)): per tale reato sono stati condannati in concorso: D.R. (come titolare della ditta "cartiera"); L.E. e L.M. (come ideatori ed organizzatori dell'operazione illecita e come gestori di fatto della ditta del D.R.); F. (quale finanziatore dei pagamenti apparenti emessi "a copertura" delle fatture fittizie);
Capo sub P1): ha ad oggetto l'utilizzo, da parte del M., delle fatture fittizie emesse dal D.R. negli anni 2009 (indicate nel Modello Unico presentato il 17/09/2010) e 2010 (indicate nel Modello Unico presentato il 30/09/2011).
3.2.4.1. CAPO SUB 01:
Per il reato (art. 2 D.Lgs. cit.) di cui al suddetto capo d'imputazione, è stato ritenuto colpevole il ricorrente M..
Le prove a carico sono costituite dalle dichiarazioni del B. riscontrate dalle indagini esperite dalla G. di F. di Capojale dalle quali era emerso che tutte le fatture erano relative ad operazioni commerciali mai avvenute, attesa l'insussistenza aziendale ed economica della ditta fornitrice (cfr pag. 321 ss della sentenza di primo grado).
Il giudizio di colpevolezza del M. è stato confermato dalla Corte Territoriale (pag. 97 della sentenza impugnata) la quale, dopo avere preso in esame la tesi difensiva, l'ha disattesa alla stregua di puntuali osservazioni di natura fattuale e logica.
In questa sede, il ricorrente ha strutturato la censura su due livelli: a) l'inutilizzabilità e l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dal B.; b) la reiterazione della tesi difensiva secondo la quale le fatture erano state emesse a fronte di operazioni reali.
La censura è inammissibile essendo, sufficiente replicare nei seguenti termini: quanto alla doglianza sub a), si rinvia supra al p. 1 ss; quanto alla doglianza sub b), se ne deve rilevare, da una parte, l'estrema genericità (non spiega il ricorrente su quali argomenti difensivi aventi natura decisiva, la Corte non si sarebbe pronunciata) e, dall'altra, la tralaticia reiterazione della tesi difensiva disattesa, alla stregua di un quadro probatorio univoco, da entrambi i giudici di merito.
3.4.1.2. CAPO SUB P. Per il reato (art. 8 D.Lgs. cit.) di cui al suddetto capo d'imputazione, sono stati ritenuti colpevoli, in concorso, i ricorrenti D.R. (come titolare della ditta "cartiera"); L.E. e L.M. (come ideatori ed organizzatori dell'operazione illecita e come gestori di fatto della ditta del D.R.); F. (quale finanziatore dei pagamenti apparenti emessi "a copertura" delle fatture fittizie).
Le prove a carico di ognuno dei suddetti imputati sono costituite dalle dichiarazioni del B.; dalle indagini esperite dalla G. di F. di Rodi Garganico dalle quali era emerso che tutte le fatture erano relative ad operazioni commerciali mai avvenute, attesa l'insussistenza aziendale ed economica della ditta fornitrice; dal contenuto di intercettazioni telefoniche; dalle contraddizioni emerse fra le dichiarazioni di L.E. e quelle di L.M..
In particolare, le prove a carico di L.E. e Mario sono indicate, nella sentenza di primo grado a pag. 323 ss (ed, in particolare, pag. 326 ss in cui il giudice analizza e valuta l'intero quadro probatorio disattendendo le tesi difensive prospettate dagli imputati); quelle a carico del D.R. a pag. 346 ss; quelle a carico del F. a pag. 358 ss: ivi sono illustrate anche le tesi difensive dei suddetti imputati, tesi tutte ampiamente confutate dal primo giudice alla stregua di un imponente ed univoco quadro probatorio.
La sentenza di primo grado è stata, sul punto, integralmente confermata dalla Corte di Appello (pag. 88 ss) che, dopo avere preso in esame i vari motivi di appello, li ha disattesi con motivazione ampia, congrua e coerente con gli evidenziati elementi fattuali.
In questa sede, tutti gli imputati si sono limitati, ancora una volta, a reiterare la propria tesi difensiva (illustrate supra in parte narrativa: D.R. p. 4.2.; F. p. 8.1.; L.M. ed E. p. 9.2.) che, da una parte, si basa sulla veridicità delle fatture (ricorsi L. e D.R.) e, dall'altra, sulla mancanza di dolo (ricorso F.).
Al che deve replicarsi che le suddette tesi difensive sono state, innanzitutto disattese dal giudice dell'udienza preliminare e, poi, dalla Corte Territoriale.
In questa sede, in cui sono deducibili i soli vizi della contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione, non è evidenziabile alcuno dei suddetti vizi motivazionali in quanto i ricorrenti, chi per un verso, chi per un altro, hanno solo cercato, in modo surrettizio, di ottenere una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito: il che deve ritenersi inammissibile.
D'altra parte, non sono ipotizzabili neppure violazioni di legge (sotto il profilo dell'omessa valutazione degli argomenti difensivi: censura dedotta dal F.) perchè la Corte ha puntualmente ribattuto alla tesi difensiva della carenza di dolo (cfr pag. 96) indicando specifici elementi di prova dai quali era stata desunta la perfetta consapevolezza (rectius: dolo) del ricorrente F. di concorrere nel reato.
3.4.1.3. CAPO SUB P1.
Per il reato (art. 2 D.Lgs. cit.) di cui al suddetto capo d'imputazione, è stato ritenuto colpevole il M..
L'imputazione ha ad oggetto l'utilizzo, da parte del M., delle fatture fittizie emesse dal D.R. negli anni 2009 (indicate nel Modello Unico presentato il 17/09/2010) e 2010 (indicate nel Modello Unico presentato il 30/09/2011) e di cui al precedente capo d'imputazione sub P).
Si tratta, in pratica, della stessa vicenda processuale: il precedente capo d'imputazione sub P) vede come imputati" ex art. 8 D.Lgs. cit., dal lato dell'emissione delle fatture, il D.R., i L. ed il F.; il capo sub P1) vede, invece, come imputato il M. ex art. 2 D.Lgs. cit. per avere utilizzato quelle fatture.
Non resta, quindi, che rinviare, mutatis mutandis, a quanto detto nel precedente paragrafo sia quanto alle fonti di prova indicate da entrambi i giudici di merito, sia quanto all'inammissibilità della censura dedotta, meramente reiterativa.
4. L'ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE. I ricorrenti L.E., L.M. e M. (come promotori), S. e D.R. (come titolari delle "cartiere"), C. (quale elemento di raccordo fra le "cartiere" foggiane e la società "Alla Grotta"), B. e D.R. (come collettori/corrieri addetti alla raccolta del denaro), e F. (come finanziatore), sono stati ritenuti colpevoli del "delitto di cui all'art. 416 c.p. per essersi associati tra di loro al fine di commettere una serie indeterminata di operazioni delittuose fraudolente e truffaldine ai danni dell‘Erario e dell'Unione Europea in occasione delle campagne vitivinicole annuali relative al periodo 2004-2011 (delitti di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2 e 8 e delitti di cui all'art. 640 bis c.p.), attraverso il seguente schema operativo: la cellula foggiana, attraverso la costituzione di ditte cartiere e avvalendosi di una rete di finanziatori, collegati alla criminalità organizzata foggiana, consegnava a M.V.S., documentazione relativa a false fatturazioni di vendita di mosto e denaro contante messo a disposizione dalla rete dei finanziatori: le false fatture venivano quindi utilizzate dalla Azienda Vincola Alla Grotta srl ai fini fiscali e per ottenere contributi comunitari mentre il denaro contante veniva utilizzato da M.V.S. per emettere bonifici in favore della cartiere emittenti al fine di occultare le fittizie operazioni di vendita con apparenti pagamenti del prezzo di acquisto".
In punto di diritto, è ben noto che il reato di associazione per delinquere può ritenersi sussistente ove la Pubblica Accusa provi: a) un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati; b) l'indeterminatezza del programma criminoso che distingue il reato associativo dall'accordo che sorregge il concorso di persone nel reato; c) l'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira.
Entrambi i giudici di merito hanno ritenuto che la sussistenza della suddetta associazione (di cui facevano parte anche altri imputati giudicati separatamente) fosse stata ampiamente provata: cfr. pag. 100 ss - 213 ss - 424 ss della sentenza di primo grado; pag. 115 ss della sentenza di appello.
La prova è stata desunta:
dal sofisticato meccanismo frodatorio concepito in precise fasi che si susseguivano l'una all'altra: la fase finanziaria consistente nella raccolta del denaro contante per un importo corrispondente al prezzo di vendita dichiarato in fattura, decurtato dell'Iva; trasporto e consegna del denaro a M.V.: utilizzazione del predetto denaro da parte del M. come provvista per emettere bonifici bancari in favore della cartiera emittente, a comprova dell'avvenuto pagamento di forniture di mosto, in realtà mai ricevute. Nel bonifico, alla somma contante ricevuta dai foggiani, veniva aggiunto dal M. un ulteriore importo corrispondente all'Iva relativa all'operazione commerciale figurata: tale maggiorazione costituiva una quota di profitto destinata alla cellula foggiana e in particolare ai finanziatori del sodalizio. Fase documentale consistente nell'emissione delle fatture fittizie di vendita dì mosto da parte della "filiera" delle cartiere foggiane in favore dell'Azienda Vinicola "Alla Grotta Srl", utilizzazione delle fatture fittizie da parte della società romagnola ai fini di evasione delle imposte sui redditi e dell'Iva e per la fraudolenta percezione di contributi comunitari;
dalla circostanza che erano coinvolti, a turno, sempre i medesimi personaggi;
dalla creazione di società cartiere;
dalla provata commissione di numerosi reati-fine;
dal ruolo - sempre lo stesso - che i vari protagonisti svolgevano nell'ambito del descritto meccanismo frodatorio;
dal contenuto delle intercettazioni che dimostrava come tutti i ricorrenti fossero perfettamente a conoscenza di partecipare a fatti illeciti;
dalle dichiarazioni del B. e dalle conversazioni fra il L. e tale I.A.N. (giudicato separatamente) e di cui dà ampiamente conto il giudice dell'udienza preliminare a pag. 433 ss della sentenza di primo grado: diventa, quindi, irrilevante che la Corte Territoriale abbia ritenuto, fra le prove, una sentenza del tribunale di Foggia, non ancora passata in giudicato, dalla quale risultava che l'imputato I. aveva ammesso l'addebito. Pertanto, la censura dedotta dagli imputati L. al p. 9.6. della presente parte narrativa, va disattesa sotto un duplice profilo: perchè la medesima circostanza è stata desunta, del tutto legittimamente, dal primo giudice, dalle intercettazioni facenti parte del materiale probatorio del presente processo; perchè, a tutto concedere, la dichiarazione confessoria del I. non costituisce che una delle tante prove a carico degli imputati, sicchè l'ipotesi accusatoria non resterebbe minimamente scalfita dall'espunzione delle suddette dichiarazioni;
Alla stregua delle suddette risultanze probatorie, la Corte Territoriale ha così concluso: "è, dunque, l'intreccio - fattualmente e logicamente indissolubile - e la stretta interdipendenza tra le varie "tappe" dell'attività criminosa a far propendere per la conoscenza da parte dei singoli partecipi dell'altrui contributo e l'inserimento quindi nel programma criminoso comune".
A fronte di un quadro probatorio così univoco e ricco di riscontri, gli stessi ricorrenti, a ben vedere, hanno avuto ben poco da eccepire.
Il B., relativamente al reato associativo, non ha speso una sola parola essendosi limitato a dedurre l'inutilizzabilità delle proprie dichiarazioni.
Gli altri ricorrenti, lungi dal confutare il quadro d'insieme evidenziato da entrambi i giudici di merito, si sono limitati a ribadire, per l'ennesima volta, la propria estraneità ai singoli reati fine (e, quindi, all'associazione), la propria carenza di dolo e la mancanza di prova dell'esistenza dell'associazione.
Ma, si tratta di censure del tutto generiche ed aspecifiche in quanto non evidenziano nè vizi motivazionali nè violazioni di legge in cui sarebbe incorsa la Corte Territoriale.
5. IL TRATTAMENTO SANZIONATORIO. In ordine al trattamento sanzionatorio, hanno dedotte censure gli imputati D.R., C., M., F., L.E. e L.M..
Tutti gli imputati si sono doluti della mancata concessione delle attenuanti generiche, dell'eccessività della pena inflitta (anche a titolo di continuazione). In punto di diritto, vanno ribaditi i seguenti consolidati principi:
La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis c.p. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talchè la stessa motivazione, purchè congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419). Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Pertanto il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione. E' pertanto sufficiente il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perchè in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, De Cotiis, RV. 265826; n.3609 del 18/01/2011, Sermone, RV. 249163; Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, RV. 248737);
Quanto alla dosimetria della pena (anche a titolo di continuazione), in sede di legittimità è consentito esclusivamente valutare se il giudice, nell'uso del suo potere discrezionale, si sia attenuto a corretti criteri logico giuridici e abbia motivato adeguatamente il suo convincimento. E', infatti, da ritenere adempiuto l'obbligo della motivazione in ordine alla misura della pena allorchè sia indicato l'elemento, tra quelli di cui all'art. 133 c.p., ritenuto prevalente e di dominante rilievo (Sez. un., n. 5519 del 21/4/1979, rv. 142252): invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, in tutte le sue componenti, appare necessaria soltanto nel caso in cui la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti risultare sufficienti a dare conto del corretto impiego dei criteri di cui all'art. 133 c.p. espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato oppure alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/6/2009, rv. 245596; Sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015, rv. 265283).
Tanto premesso in diritto, va osservato che la Corte Territoriale (pag. 128) ha preso analiticamente in considerazione i vari motivi di appello proposti dagli imputati in ordine alla pena e li ha, in parte rigettati e, in parte accolti ( M., L.M. e L.E.) con ampia, congrua e coerente motivazione alla stregua di puntuali elementi fattuali.
Tutte le censure dedotte in questa sede, devono ritenersi inammissibili in quanto sono, da una parte del tutto generiche, e, dall'altra, non evidenziano manifeste illogicità o contradditorietà nella motivazione addotta dalla Corte Territoriale essendo tese, tutte, in modo surrettizio ad ottenere una nuova ed inammissibile valutazione del merito.
6. CONFISCA. Dalla sentenza impugnata (pag. 133 ss), nonchè da quella di primo grado (pag. 467 ss) risulta che, nei giudizi di merito fu disposta la confisca sia ex L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies nei confronti di F. (per il reato sub X), sia quella per equivalente, ex L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 143, per i reati tributari commessi successivamente all'entrata in vigore (01/01/2008) della suddetta legge, nei confronti di B.F. (per i reati di cui ai capi sub N-O), L.E. (per i reati di cui ai capi sub N-0-P), C.L. (per i reati di cui ai capi sub U1,V), M.V.S. (per i reati di cui ai capi sub M1, N1, 01, P1, V1), F.E. (per il reato di cui al capo sub P).
Nulla quaestio per la confisca ex L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies relativamente alla quale non è stata dedotta alcuna censura.
A diversa conclusione deve pervenirsi per la confisca ex L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 143.
In punto di diritto vanno premessi e ribaditi i seguenti consolidati principi:
a. il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto ex art. 322 ter c.p. derivante dalla commissione di un determinato reato può essere applicato anche ai beni acquistati dall'indagato/imputato in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge che ha esteso tale misura al suddetto reato, in quanto il principio di irretroattività attiene solo al momento di commissione della condotta, e non anche al tempo di acquisizione dei beni oggetto del provvedimento: Cass. 25490/2014 rv. 259184 (quanto alla confisca per i reati tributari introdotta con la L. n. 244 del 2007); Cass. 24785/2015 riv 264281 (quanto alla confisca ai sensi dell'art. 648 quater c.p. - introdotto con il D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 63, comma 4);
b. il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto può essere disposto sui beni intestati a una persona giuridica, quando sia dimostrato che l'ente costituisce lo schermo fittizio delle attività e delle disponibilità dell'amministratore resosi autore del reato: Cass. 45520/2015 rv. 265532; Cass. 18311/2014 rv. 259102; SS.UU 10561/2014 riv 258646;
c. essendo il sequestro per equivalente una sanzione equiparabile a quella penale, "il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, non può disporre, atteso il suo carattere afflittivo e sanzionatorio, la confisca per equivalente delle cose che ne costituiscono il prezzo o il profitto": SS.UU 31617/2015 Rv. 264435.
Di conseguenza, poichè, in questa sede, sono stati dichiarati prescritti i reati sub M1) N) N1) O) U1) V) V1), la confisca va revocata totalmente nei confronti di B.F. e C.L. (per il capo V) perchè prescritto; per il capo sub U1) perchè prosciolto).
La confisca va, invece, mantenuta per i reati non prescritti e, quindi, nei confronti del L.E. per il solo reato sub P), del M. per i reati sub 01) P1) e del F. per il reato sub P).
In particolare, alle censure dedotte dal M. (supra in parte narrativa p. 7.4.) deve replicarsi nei seguenti termini:
i reati per i quali il M. è stato condannato sono stati commessi successivamente alla data di entrata in vigore alla L. n. 244 del 2007 (cfr pag. 145 sentenza impugnata): quindi, legittimamente, sono stati confiscati i beni della persona giuridica "Alla Grotta", sebbene acquistati in data antecedente all'entrata in vigore della suddetta legge, alla stregua del principio di diritto menzionato sub a);
"l'azienda "alla Grotta" è effettivamente un espediente di cui il M. e i suoi sodali si sono serviti per realizzare i fini illeciti dell'associazione di cui facevano parte" (pag. 149 sentenza impugnata), conclusione questa che trova un ampio riscontro nella modalità del meccanismo frodatorio di cui il M. era uno dei più attivi organizzatori: correttamente, quindi, è stato applicato il principio di diritto menzionato sub b).
Peraltro, poichè la confisca va disposta solo per il profitto ricavato dai reati sub 01) P1) (commessi dal M.) e sub P) (commesso dal L.E.), la sentenza, sul punto, va annullata e la Corte territoriale, in sede di rinvio, tenendo conto dei beni sequestrati a seguito della sentenza impugnata (pag. 146), del valore dei medesimi e dell'ammontare del profitto conseguito dai soli reati sub O1) P1) P) - che provvederà a calcolare - deciderà se la confisca debba essere ugualmente mantenuta su tutti i beni già sottoposti a sequestro oppure se debba essere ridotta solo ad alcuni beni.
Non occorre, invece, annullare la sentenza anche nei confronti del F. perchè, nel giudizio di merito, è stata disposta la confisca per equivalente solo per il reato sub P); reato che, ad oggi, non è ancora prescritto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di:
S.R., B.F., L.M. e L.E. quanto ai reati di cui ai capi sub N) O) e, nei confronti di L.M. e L.E., anche per i reati di cui ai capi sub L) M) T) perchè estinti per prescrizione;
C.L., quanto ai reati di cui capi sub R1) U1) perchè l'azione penale non avrebbe potuto essere proseguita e, quanto ai reati di cui ai capi sub S1) T1) V) perchè estinti per prescrizione;
M.V., quanto ai reati di cui ai capi sub I1) L1) M1) V1) 01) - quest'ultimo limitatamente a quello commesso il (OMISSIS) - perchè estinti per prescrizione;
Rigetta nel resto i ricorsi di S.R., B.F., C.L., quanto al reato di cui al capo sub Z) nonchè quelli di M.V.S., L.M. e L.E., oltre che per il suddetto reato anche quanto ai reati di cui ai capi sub 01) - consumato il (OMISSIS) - e P1) (quanto al M.) e al reato sub P) (quanto a L.M. e L.E.);
Dichiara: irrevocabile la responsabilità penale di: S.R., B.F., C.L., M.V.S., L.M. e di L.E. per il reato di cui al capo sub Z), nonchè di M.V.S. per i reati di cui ai capi sub 01) - consumato il (OMISSIS) - P1), di L.M. e L.E. per il reato di cui al capo sub P);
Rinvia:
ad altra sezione della Corte di Appello di Bari per la sola rideterminazione della pena nei confronti di S.R. (per il solo reato di cui al capo sub Z), B.F. (per il solo reato di cui al capo sub Z), L.M. (per i reati di cui ai capi sub P - Z), L.E. (per i reati di cui ai capi sub P - Z), C.L. (per il solo reato di cui al capo sub Z) e M.V.S. (per i reati di cui ai capi sub 01- consumato il (OMISSIS) - Pi-Z);
Revoca totalmente la confisca dei beni disposta nei confronti di B.F. e C.L. e parzialmente quella disposta nei confronti di L.E. relativamente ai reati di cui ai capi sub N) 0) - e di M.V.S. relativamente ai reati sub M1) N1) V1);
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Bari per la rideterminazione del profitto in relazione ai reati di cui ai capi sub P) 01) consumato il (OMISSIS) - P1) per i quali è stata disposta la confisca e l'individuazione dei beni sui quali la suddetta confisca va mantenuta;
Rigetta i ricorsi proposti da D.R.T. e F.E. che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2018.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2018