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Patteggiamento esclude spese della parte civile se .. (Cass. 49906/19)

10 dicembre 2019, Cassazione penale

Nell’udienza fissata a seguito della richiesta di applicazione della pena, presentata nel corso delle indagini preliminari, con l’opposizione a decreto penale o a seguito di decreto di giudizio immediato, non è consentita la costituzione di parte civile ed è pertanto illegittima la condanna dell’imputato al pagamento delle spese sostenute dal danneggiato dal reato la cui costituzione sia stata ammessa dal giudice nonostante tale divieto.

 

Corte di Cassazione

sez. IV Penale, sentenza 4 ottobre – 10 dicembre 2019, n. 49906
Presidente Fumu – Relatore Dawan

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. C.F. , a mezzo del suo difensore, ricorre avverso la sentenza emessa dal Gip di Lecce ai sensi degli artt. 444 c.p.p. e ss., nonché avverso l’ordinanza con cui veniva ammessa la costituzione di parte civile delle persone offese P.A. e M.C.L. .

2. Con l’unico motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’amissione della costituzione di parte civile e alla condanna al pagamento delle relative spese di costituzione. Evidenzia che il deposito da parte del difensore, munito di procura speciale, della richiesta di applicazione pena, con già apposto il consenso del pubblico ministero, avveniva, in fase di indagini preliminari. All’udienza fissata dal Gip per la decisione sul richiesto patteggiamento, le menzionate persone offese, per il tramite dei rispettivi difensori si costituivano parte civile nei confronti dell’imputato. Sottolinea, al riguardo, che la richiesta di applicazione pena era stata depositata in epoca precedente l’emissione del decreto di giudizio immediato. Trattandosi di costituzione di parte civile avvenuta nell’udienza fissata a seguito della richiesta di applicazione della pena presentata nel corso delle indagini preliminari, la stessa è illegittima. Si lamenta, inoltre, che il Gip si sia limitato a statuire la condanna dell’imputato al pagamento delle spese (Euro 1.500, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna parte civile) omettendo qualsiasi motivazione sui parametri di riferimento: motivazione vieppiù necessaria in considerazione della consistenza dell’importo.

3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

4. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, (Sez. U, n. 47803 del 27/11/2008, D’Avino, Rv. 241356;
Sez. 3, n. 14008 del 14/12/2017 (dep. 26/03/2018), B., Rv. 273156; Sez. 6, n. 22512 del 24/05/2011, T., Rv. 250503) quello per il quale, nell’udienza fissata a seguito della richiesta di applicazione della pena, presentata nel corso delle indagini preliminari, non è consentita la costituzione di parte civile ed è pertanto illegittima la condanna dell’imputato al pagamento delle spese sostenute dal danneggiato dal reato la cui costituzione sia stata ammessa dal giudice nonostante tale divieto (in motivazione, le Sezioni Unite hanno affermato che lo stesso principio deve ritenersi operante, data l’identità di ratio, anche in relazione alle udienze fissate per l’applicazione della pena richiesta con l’opposizione a decreto penale o a seguito di decreto di giudizio immediato).

5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato.
Motivazione semplificata.