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Patteggiamento e spese di parte civile (Cass. 47860/19)

25 novembre 2019, Cassazione penale

In tema di patteggiamento, il giudice deve condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali a favore della parte civile quando la costituzione della parte civile è avvenuta prima dell'accordo per l'applicazione della pena. 

E' ricorribile  per cassazione della sentenza di patteggiamento nella parte relativa alla condanna alla rifusione delle spese di parte civile, sia per quanto attiene alla legalità della somma liquidata sia riguardo all'esistenza di una corretta motivazione sul punto, anche quando sulla relativa richiesta nulla sia stato eccepito dinanzi al giudice del pattegiamento : l'impugnazione deve, tuttavia, ritenersi inammissibile se affetta da genericità, ove non alleghi le ragioni concernenti la manifesta e oggettiva illegalità del quantum liquidato a proprio carico o comunque ometta di indicare la specifica violazione di voci tabellari ipoteticamente liquidate in forma eccedente i limiti tariffari.

 

 

 

Cassazione penale

Sent. Sez. 2 Num. 47860 Anno 2019

Presidente: GALLO DOMENICO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE
Data Udienza: 14/11/2019 - data sentenza 25/11/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RT nato a TRANI il 02/07/1980

avverso la sentenza del 21/05/2019 del TRIBUNALE di ROVERETO

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

lette le conclusioni del PG MARIELLA DE MASELLIS, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'entità della liquidazione delle spese di parte civile in accoglimento del secondo motivo di ricorso e il rigetto nel resto;

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza del 21 maggio 2019, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rovereto applicava a RF, imputato dei reati di cui all'art. 646 cod.pen., la pena di mesi dieci di reclusione ed C 400,00 di multa, pena sospesa, condannando R al pagamento delle spese in favore di ciascuna delle parti civili, MS e LM di ME & C.s.r.l., liquidate per ciascuna parte civile in € 3.420,00 per compenso,€ 27,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A..

1.1 Avverso la sentenza ricorre per Cassazione il difensore di R, osservando che, premesso che le parti offese si erano costituite parti civili prima che venisse aperto il dibattimento, in presenza di sentenza di applicazione della pena ex art.444 cod.prc.pen. si esclude il riconoscimento alle parti civili delle spese sostenute sino all'apertura del dibattimento; lamenta inoltre che le le spese avrebbero dovuto essere conteggiate ai minimi di tariffa e non certo ai medi, e che il giudice aveva erroneamente applicato il D.M. 55/2014, riconoscendo e liquidando alle parti civili un compenso ricomprendente tutte le fasi di un ordinario procedimento penale avanti il Tribunale.

1.2 Il difensore eccepisce che il giudice non aveva in alcun modo motivato il perché del riconoscimento e conseguente liquidazione delle spese legali alle parti civili, né aveva motivato sul riconoscimento di attenersi ai medi e non ai minimi di tariffa e sull'avere liquidato anche due fasi, quella istruttoria e quella decisionale, cui le parti civili non avevano partecipato.

1.3 Il Procuratore generale depositava note scritte nelle quali chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata in quanto il giudice non aveva motivato sull'entità della liquidazione delle spese legali alle parti civili.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.11 ricorso è fondato.

2.1 Il primo motivo di ricorso è infondato, posto che, in fattispecie identica a quella del presente giudizio, questa Corte ha affermato che "in tema di patteggiamento, il giudice deve condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali a favore della parte civile quando la costituzione della parte civile è avvenuta prima dell'accordo per l'applicazione della pena. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la condanna al pagamento delle spese in favore della parte civile poiché, malgrado le istanze di applicazione pena erano state presentate in una prima udienza poi rinviata preliminarmente, non si poteva però ritenere che il giudizio era ormai ristretto alla sola decisione dell'accoglibilità della richiesta di patteggiamento)" (Sez. 5, Sentenza n. 48342 del 28/06/2018, G, Rv. 274141): quando, infatti, la persona offesa è già a conoscenza della richiesta di applicazione di pena, non ha più ragioni giuridiche per costituirsi parte civile, ma quando la richiesta non sia ancora stata formalizzata (come nel caso in esame, in cui all'udienza del 16 aprile 2019, in seguito alla costituzione delle parti civili il difensore dell'imputato si è limitato a chiedere un rinvio senza esplicitare in alcun modo la volontà di presentare richiesta di applicazione della pena, volontà esplicitata solo alla successiva udienza), e quindi il giudizio non appare ancora ristretto alla sola decisione sulla accoglibilità dell'applicazione della pena, la costituzione di parte civile deve ritenersi consentita.

1.2 Relativamente al secondo motivo di ricorso, questa Corte è costante nel sostenere la ricorribilità per cassazione della sentenza nella parte relativa alla condanna alla rifusione delle spese di parte civile, sia per quanto attiene alla legalità della somma liquidata sia riguardo all'esistenza di una corretta motivazione sul punto, anche quando sulla relativa richiesta nulla sia stato eccepito dinanzi al giudice del pattegaiamento (Sez. U, seni. n. 40288 del 14/07/2011, Tizzi e altro, Rv. 250680): l'impugnazione deve, tuttavia, ritenersi inammissibile se affetta da genericità, ove non alleghi le ragioni concernenti la manifesta e oggettiva illegalità del quantum liquidato a proprio carico (Sez. 5, sent. n. 5053 del 27/11/2015, Cilia e altro, Rv. 266053) o comunque ometta di indicare la specifica violazione di voci tabellari ipoteticamente liquidate in forma eccedente i limiti tariffari (Sez. 6, sent. n. 50260 del 25/11/2015, T, Rv. 265658).

Nel caso in esame, il ricorrente eccepisce, tra l'altro, che il giudice si è discostato dai minimi tariffari, riconoscendo due voci per attività non svolte (quella istruttoria e quella di decisione); le tabelle allegate al DM 55/14 prevedono, quali valori medi, C 450,00 per la fase di studio, C 540,00 per la fase introduttiva, C 1.080,00 per la fase istruttoria ed C 1.350,00 per la fase decisionale, per un totale di C 3.420,00, che è la somma liquidata dal giudice per le indagini preliminari, il quale, evidentemente, ha applicato le somme indicate nelle suddette voci.

Ciò premesso, si deve considerare che l'art. 12, comma 3, precisa cosa debba intendersi per fase istruttoria o dibattimentale e fase decisoria : "c): per fase istruttoria o dibattimentale: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato; d) per fase decisionale: le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica."

Ora, è evidente che in un processo che si conclude con una sentenza di applicazione della pena su richiesta, la parte civile non partecipa né alla fase istruttoria o dibattimentale (che non esiste, visto che non vi sono né richieste di prove, né un dibattimento vero e proprio, in quanto il processo si esaurisce nella richiesta e nella pronuncia della sentenza da parte del giudice), né alla fase decisionale (in quanto resta "estranea" all'accordo tra imputato e Pubblico ministero, non potendo interloquire sullo stesso), per cui non possono essere riconosciute somme per tali fasi.

Non può invece essere accolto il motivo di ricorso sulla mancanza di motivazione relativamente all'applicazione dei valori medi di tariffa e non dei valori minimi, posto che l'art. 12 comma 1 DM 55/2014 prevede espressamente che "Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento", per cui nessun obbligo di motivazione sussiste quando (come nel caso in esame) il giudice abbia applicato i valori medi.

Infatti, il sindacato della Corte di legittimità in ordine al quantum della liquidazione dei compensi spettanti al difensore, stante il margine di discrezionalità che informa la materia, può essere utilmente esperito solo ove vi sia un errore di calcolo o una violazione dei limiti (minimi e massimi) tariffari che devono essere oggetto di specifica deduzione da parte del ricorrente.

3. Il ricorso deve essere pertanto accolto, con annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione delle spese sostenute dalla parte civile.

Stabilita dunque, alla stregua delle notazioni che precedono, la sussistenza del suddetto vizio, la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla statuizione sulle spese della parte civile senza rinvio ai sensi dell'art. 620 lett. I) cod.proc.pen., potendo questa Corte procedere direttamente alla liquidazione delle spese delle due fasi che devono essere riconosciute (C450,00 per la fase di studio ed C 540,00 per la fase introduttiva)

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla liquidazione delle spese delle parti civili, che ridetermina in C 990,00 per ciascuna, oltre C 27,00 per esborsi, spese forfettarie nella misura del 15% C.P.A. ed I.V.A.

Così deciso il 14/11/2019

Il consigliere estensore Il Presidente