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Opposizione e reclamo all'opposizione ad archiviazione (Tr. Lecce, 2018)

6 marzo 2018, Tribunale di Lecce

Tra i vari orientamenti esistenti in tema di ammissibilità dell’opposizione all’archiviazione, sotto il profilo dell’indicazione delle indagini suppletive, si debba oggi propendere per quello che ritiene tout court inibito al G.I.P. emettere decreto di archiviazione in presenza di opposizione che rechi l’indicazione di investigazioni suppletive, pur nel caso in cui esse siano dallo stesso G.I.P. ritenute irrilevanti e/o non pertinenti, potendo procedersi a siffatto sindacato, unitamente agli altri (valutazione prognostica dell’esito delle investigazioni e giudizio di fondatezza della notitia criminis), solo a seguito di udienza ex art.409 co.2, 3, 4 e 5 c.p.p., nel contraddittorio fra le parti.

Va fatto salvo solo un imprescindibile vaglio preliminare (tutt’altro che di merito), da parte del G.I.P., circa l’eventuale genericità, apparenza o manifesta e macroscopica inconferenza delle indicate investigazioni, ossia circa caratteri che, ove in astratto riscontrati, eliminerebbero in radice la possibilità stessa di considerare effettivamente indicati l’«oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova».

 


TRIBUNALE DI LECCE
in Composizione Monocratica
Sezione II

6-3-2018
Il Giudice dott. Fabrizio Malagnino ha pronunciato la seguente


O R D I N A N Z A

Visti gli atti del proc. n.XXXX/YY R.G.N.R. nei confronti di B.D.;
 Decidendo sul reclamo ex art.410 bis c.p.p. – avanzato in data 5-1-2018 nell’interesse della persona offesa P.V. (assegnato a questo Giudice in data 1-2-2018) – avverso il decreto di archiviazione emesso dal G.I.P. di questo Tribunale in data 20-11-2017;
Lette le memorie presentate dalle parti ex art.410 bis co.3 c.p.p. per l’udienza del 6-3-2018 e sciogliendo la riserva di cui al separato verbale;

P r e m e s s o

Il presente procedimento penale ha ad oggetto una presunta condotta di calunnia (e/o diffamatoria, per la fluidità degli addebiti tipica di questa fase preliminare) ipotizzata a carico dell’indagata per aver ella, in estrema sintesi, falsamente dichiarato all’Autorità giudiziaria, nel corso di una controversia civile, che il proprio datore di lavoro le avrebbe imposto per anni prestazioni lavorative di 22 ore al giorno, così di fatto accusandolo – sapendolo innocente – del reato di riduzione in schiavitù o altri illeciti (o, quanto meno, offendendo la sua reputazione).

In ordine a tale ipotesi, il P.M. procedente, in data 19-9-2017, aveva chiesto al G.I.P. disporsi l’archiviazione, osservando, tra le altre cose, che «l’indagata si è limitata a proporre al giudice una domanda giudiziale e peraltro ha indicato numerosi testi sulle circostanze di fatto allegate. Sarà poi materialmente il giudice del lavoro, al termine del processo, che eventualmente ridimensionerà le richieste della B. se non saranno adeguatamente provate».
A fronte di tale richiesta, la persona offesa P., in data 11-10-2017, aveva proposto opposizione, chiedendo, quale investigazione suppletiva ex art.410 co.1 c.p.p., l’ascolto di vari soggetti, nominativamente indicati, che avrebbero potuto escludere l’esistenza del rapporto di lavoro dedotto dalla ricorrente al Giudice civile, così dimostrando la falsità delle dichiarazioni della stessa nei confronti del convenuto.

Ciò posto, il G.I.P. adìto, in data 20-11-2017, aveva disposto de plano l’archiviazione per decreto ex art.410 co.2 c.p.p., dichiarando l’opposizione inammissibile per difetto di pertinenza tra l’eventuale prova dell’inesistenza del dedotto rapporto di lavoro (prova, quindi, della falsità delle dichiarazioni della B.) e la configurabilità dell’ipotizzato delitto di calunnia (senza peraltro pronunciarsi sulla pertinenza tra tale elemento di prova e la configurabilità del diverso delitto di diffamazione).

Avverso tale decreto di archiviazione, la persona offesa ha sporto il reclamo ora in esame, lamentandone la nullità ex art.410 bis co.1 c.p.p., per aver il G.I.P. dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione al di fuori del caso di inosservanza dell’art.410 co.1 c.p.p.

O s s e r v a

Il reclamo è fondato e, come tale, merita accoglimento.

Per una corretta pronuncia sul punto, occorre preliminarmente verificare quale sia il sindacato rimesso a questo Giudice circa l’emesso decreto di archiviazione e, prima ancora, verificare quale sia l’ampiezza del potere delibatorio riservato al G.I.P. in ordine all’ammissibilità della proposta opposizione.

Ed invero, posto che la nuova disciplina sul reclamo affida al Tribunale in composizione monocratica, in alternativa alla conferma, il solo potere di annullamento del predetto decreto, ex art.410 bis co.3 e 4 c.p.p., per ravvisate nullità tassativamente elencate nell’art.410 bis co.1 c.p.p., occorre verificare se l’operata delibazione del G.I.P. sull’ammissibilità dell’opposizione rientri fra i succitati casi tassativi di nullità e, in particolare, se sia o meno essa classificabile come nullità di cui all’ultima parte dell’art.410 bis co.1 c.p.p., integrata dall’aver il G.I.P. dichiarato l’inammissibilità al di fuori dei casi di inosservanza dell’art.410 co.1 c.p.p. (ossia al di fuori dei casi di inadempimento dell’onere di indicare l’«oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova») e cioè, in ultima analisi, occorre verificare se la citata inosservanza dell’art.410 co.1 c.p.p. sia ravvisabile solo in caso di mancata indicazione delle predette investigazioni e relativi elementi di prova, o piuttosto lo sia anche nel caso di avvenuta indicazione di investigazioni ed elementi di prova giudicati non pertinenti e/o non rilevanti.

In altre parole, l’art.410 co.3 c.p.p., a fronte di una richiesta di archiviazione, impone al G.I.P. la celebrazione dell’udienza ex art.409 co.2, 3, 4 e 5 c.p.p. (e una decisione con ordinanza) in tutti i casi in cui sia avanzata un’opposizione ammissibile, mentre gli art.409 co.1 e 410 co.2 c.p.p. consentono l’archiviazione per decreto in assenza di opposizione o in caso di opposizione inammissibile, qualificata come tale dall’art.410 co.1 c.p.p. quella priva di indicazione dell’«oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova». Ciò posto, occorre verificare: 1) se, di fronte a una proposta opposizione recante, come nella specie, l’indicazione richiesta dall’art.410 co.1 c.p.p. («oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova»), il G.I.P. sia tenuto in ogni caso a fissare l’udienza ex art.409 co.2, 3, 4 e 5 c.p.p. (decidendo poi con ordinanza) o, piuttosto, egli possa disporre l’archiviazione de plano con decreto allorquando, come nella specie, ritenga inammissibile l’opposizione per difetto di pertinenza e/o rilevanza dell’indicata investigazione suppletiva; 2) se, in tale seconda evenienza, il Giudice monocratico adìto su reclamo ex art.410 bis c.p.p. abbia o meno il potere di sindacare la valutazione espressa dal G.I.P. in punto di pertinenza e/o rilevanza dell’indicata investigazione suppletiva.

In proposito, appare opportuno un preliminare richiamo alla giurisprudenza formatasi in materia prima dell’intervento dell’attuale disciplina, introdotta dalla L. 23-6-2017 n.103.
Orbene, circa la portata del sindacato del G.I.P. sull’ammissibilità dell’opposizione, sono ravvisabili tre orientamenti contrapposti.
Secondo il primo, autorevolmente sostenuto anche a Sezioni Unite, l’indicazione prevista a pena di inammissibilità dall’art.410 co.1 c.p.p. deve caratterizzarsi «per la pertinenza (cioè la inerenza rispetto alla notizia di reato) e la rilevanza (cioè l’incidenza concreta sulle risultanze dell’attività compiuta nel corso delle indagini preliminari)» (Cass., SS.UU., 15-3-1996, n.2, Vitalone ed a.), sindacabili dal G.I.P. al fine pronunciarsi per decreto e by-passare l’instaurazione del contraddittorio.

Ad esso si contrappone un secondo orientamento che ritiene l’ammissibilità dell’opposizione «subordinata solo alla indicazione di investigazioni suppletive ed elementi di prova (indicazione che non deve essere generica o apparente o assolutamente irrilevante)» (Cass., Sez.VI, 19-9-1996, n.2056, D’Angelo) e, quindi, esclude un possibile sindacato del G.I.P. su pertinenza e rilevanza delle investigazioni, limitando l’inammissibilità ai soli casi di manifesta inconferenza delle stesse.

Infine, un orientamento mediano riconosce al G.I.P. il potere/dovere di «valutare l’ammissibilità ai sensi dell’art.410 c.p.p. in base alla sola pertinenza dell’investigazione suppletiva, atteso che il giudizio sulla rilevanza dell’opposizione attiene piuttosto alla fondatezza dei temi di indagine sollecitati e, in quanto tale, non può non svolgersi nel contraddittorio tra le parti che consegue alla dichiarazione di ammissibilità dell’opposizione medesima» (Cass., Sez.IV, 10-1-2002, n.682, Bic).

Ora, a prescindere dall’originaria condivisibilità dell’uno piuttosto che dell’altro, occorre stabilire se l’innovato quadro normativo sia oggi incompatibile con alcuno dei predetti orientamenti (o lo renda anche semplicemente non più attuale o non più persuasivo) e se, addirittura, la nuova disciplina sia proprio il frutto, la trasposizione in diritto positivo, di uno dei predetti arresti nomofilattici.
In proposito, val la pena di evidenziare quanto la novella in parola abbia inciso su altri contrasti giurisprudenziali esistenti circa altri profili della stessa materia.

In primo luogo, si consideri la classificazione delle possibili cause di inammissibilità dell’opposizione stessa: prima del vigore della L. 23-6-2017 n.103, si dibatteva se la proposizione di un’opposizione fuori termine la rendesse inammissibile o meno, propendendo alcune pronunce per la risposta affermativa (Cass., Sez.VI, 10-1-1996, n.4147, Cafarelli) ed altre per quella negativa (Cass., Sez.VI, 17-2-2004, n.6475). Oggi, la previsione espressa dell’art.410 bis co.1 c.p.p., secondo cui è nullo il decreto di archiviazione che abbia dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione al di fuori dei casi di inosservanza dell’art.410 co.1 c.p.p. (che non contempla il rispetto del termine di cui all’art.408 co.3 c.p.p.), comporta senz’altro che il G.I.P., a pena di nullità, non possa dichiarare la predetta inammissibilità per mancato rispetto del predetto termine.

In secondo luogo, si consideri la consistenza dell’onere motivazionale imposto al G.I.P. che dichiari l’inammissibilità dell’opposizione: prima del vigore della L. 23-6-2017 n.103, si dibatteva se egli dovesse «enunciarne le ragioni con adeguata motivazione» (Cass., Sez.VI, 8-3-1993, n.4446, Capponi) o piuttosto la relativa delibazione «non esige(sse) una specifica motivazione, potendo risultare implicitamente dal contesto del decreto, in punto di manifesta infondatezza della notitia criminis» (Cass., Sez.II, ord. 4-3-1993, n.1011, Laise). Oggi, la previsione espressa dell’art.410 bis co.1 c.p.p., secondo cui è nullo il decreto di archiviazione in cui il G.I.P. abbia omesso di pronunciarsi sull’ammissibilità dell’opposizione, comporta senz’altro che il G.I.P., a pena di nullità, abbia l’onere espresso di un’adeguata motivazione sul punto.

Ciò posto, e valutati questi aspetti dell’impatto della nuova legge sulla pregressa giurisprudenza in tema di ammissibilità dell’opposizione, ritiene questo Giudice che le predette novità normative possano aver inciso (escludendolo) anche sull’eventuale profilo di inammissibilità oggetto centrale della presente analisi, ossia sull’esistenza di un possibile sindacato del G.I.P. – in sede di decreto – in ordine a pertinenza e rilevanza delle indicate investigazioni suppletive.

Ed invero, già il dato testuale del nuovo art.410 bis co.1 c.p.p. (seppur in senso non decisivo) sembra deporre in direzione del massimo restringimento dell’area dell’inammissibilità, sancendo come regola generale la nullità tout court del decreto di archiviazione che dichiari l’inammissibilità dell’opposizione, ponendo poi come eccezione a tale regola i soli «casi di inosservanza dell'articolo 410, comma 1»: tale peculiare formulazione della norma sembra quindi lasciare all’operatore spazi interpretativi ben ristretti rispetto alla predetta clausola di salvezza, che, in qualità di eccezione alla regola, ben difficilmente può oggi essere interpretata in senso estensivo, sembrando dunque doversi intendere l’inosservanza dell’art.410 co.1 c.p.p. come inosservanza dell’esatto onere previsto dall’art.410 co.1 c.p.p. (ossia la mera indicazione dell’«oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova») e non come inosservanza di un onere maggiore e più ampio (ossia l’indicazione del pertinente oggetto dell’investigazione suppletiva e i relativi elementi rilevanti di prova), di tal che l’inosservanza in parola andrebbe ravvisata solo in caso di mancata indicazione delle predette investigazioni e relativi elementi di prova, e non anche nel caso (estensivamente creato) di avvenuta indicazione di investigazioni ed elementi di prova giudicati non pertinenti e/o non rilevanti.

In ogni caso, ciò che potrebbe militare con maggior veemenza nel senso dell’odierna esclusione della possibilità, per il G.I.P., di sindacare de plano con decreto pertinenza e rilevanza delle investigazioni suppletive indicate in sede di opposizione è il dato scaturito da una visione d’insieme del complessivo funzionamento del sistema così come congegnato dal nuovo legislatore.
Infatti, se si ritiene – come pare debba ritenersi – che il nuovo istituto del reclamo ex art.410 bis c.p.p. rappresenti una nuova guarentigia per i diritti della persona offesa (diritti in via di progressivo riconoscimento nell’intero tessuto del vigente codice di rito, in un frenetico succedersi di novellazioni in tal senso, ormai inarrestabile), da un’analisi critica del sistema ci si accorge che, in realtà, se si mantenesse tutt’oggi fermo in capo al G.I.P. il potere di pronunciarsi per decreto su pertinenza e rilevanza delle investigazioni suppletive, il nuovo istituto del reclamo rappresenterebbe tutt’altro che una guarentigia, risolvendosi, anzi, in un significativo passo indietro sulla strada della tutela della vittima.

Basti, in proposito, riflettere sui due diversi ipotetici meccanismi alternativi messi in moto in caso di opposizione indicante investigazioni ritenute dal G.I.P. non pertinenti e/o non rilevanti: da un lato, va immaginato il meccanismo che si avrebbe ipotizzando la possibilità di una declaratoria in tal senso mediante decreto e, dall’altro lato, va immaginato il meccanismo che si avrebbe ipotizzando che una tale declaratoria mediante decreto sia invece da considerarsi inibita, in quanto effettuabile solo con ordinanza, a seguito di udienza ex art.409 co.2, 3, 4 e 5 c.p.p.

Allora, nella prima ipotesi (in cui si ritenga il G.I.P. legittimato a dichiarare con decreto l’opposizione inammissibile per difetto di pertinenza e/o rilevanza delle investigazioni), ci troveremmo di fronte ad un decreto di archiviazione, contenente tale declaratoria di inammissibilità dell’opposizione e tale valutazione di irrilevanza e/o non pertinenza, emesso de plano e, quindi, senza contraddittorio fra le parti. A fronte di ciò, il rimedio (peraltro postumo) concesso all’opponente che non condivida siffatta valutazione è il reclamo ex art.410 bis c.p.p., ossia una nuova valutazione, di un altro Giudice, nuovamente espressa senza contraddittorio (se non cartolare, spesso destinato ad essere una mera copia di quello già integrato da richiesta di archiviazione e conseguente atto d’opposizione), in una curiosa udienza ‘fantasma’ «senza intervento delle parti interessate». A questo punto, ove il Giudice del reclamo dovesse condividere la valutazione già espressa dal G.I.P., il reclamo verrebbe respinto e la disposta archiviazione rimarrebbe ferma, senza che alcun Giudice abbia mai ascoltato la persona offesa (intesa come parte).

In altre parole, secondo questo strano meccanismo, in caso di opposizione, solo per valutare pertinenza e rilevanza delle investigazioni suppletive sarebbero necessari due provvedimenti, e due Giudici diversi, senza che peraltro alcuno dei due ascolti mai la persona offesa.

E tanto più farraginoso ed elefantiaco (oltre che poco garantito) appare tale meccanismo, ove lo si confronti con quello che si avrebbe prendendo in esame l’ipotesi alternativa (in cui si ritenga inibita una declaratoria, mediante decreto, di inammissibilità dell’opposizione per difetto di pertinenza e/o rilevanza delle investigazioni): di fronte ad un’indicazione di investigazioni suppletive ritenute irrilevanti e/o non pertinenti, il G.I.P. non dovrebbe far altro che fissare l’udienza ex art.409 co.2, 3, 4 e 5 c.p.p. ed assumere la propria decisione di archiviazione con ordinanza nel pieno contraddittorio fra le parti (le quali, peraltro, potrebbero anche riuscire in udienza a fargli cambiare idea, nel che – spesso lo si dimentica – dovrebbe consistere il senso stesso del contraddittorio medesimo).

Così, per avere la stessa valutazione e lo stesso risultato dell’ipotesi precedente, il sistema impiegherebbe un solo provvedimento, un solo Giudice e, last but not least, la persona offesa riuscirebbe a venir ascoltata da qualcuno.

E la distanza tra il meccanismo inceppato della prima ipotesi (G.I.P. legittimato a sindacare con decreto rilevanza e pertinenza) ed il meccanismo scorrevole e ben oliato della seconda ipotesi (G.I.P. non legittimato a tale sindacato con decreto), diventa abissale allorché si prendano in considerazione gli effetti e le scansioni paradossali che si avrebbero nel caso in cui, ammessa la possibilità per il G.I.P. di sindacare con decreto pertinenza e rilevanza, il Giudice del reclamo non condividesse la valutazione di irrilevanza e/o non pertinenza espressa nel decreto del G.I.P. e, per conseguenza, lo annullasse restituendogli gli atti ex art.410 bis co.4 c.p.p.

In tal caso, in cui la persona offesa, per sua fortuna, fosse riuscita a persuadere (senza mai vederlo) il Giudice del reclamo circa la pertinenza e rilevanza delle investigazioni indicate nella propria opposizione, il misero risultato che ella avrebbe in realtà ottenuto è che il G.I.P. (ossia lo stesso Giudice che aveva già dichiarato inammissibile l’opposizione) dovrebbe a quel punto fissare la ‘benedetta’ udienza ex art.409 co.2, 3, 4 e 5 c.p.p. e, finalmente… confermare con ordinanza la propria decisione di infondatezza dell’opposizione (e, quindi, disporre l’archiviazione), salvo tornare sui propri passi rispetto a quanto già con decreto dichiarato sul punto. E di fronte a tale preannunciata (o quanto meno temuta) declaratoria di infondatezza dell’opposizione, la persona offesa si troverebbe del tutto disarmata, poiché – ex art.410 bis co.2 c.p.p. – avverso l’ordinanza di archiviazione, emessa a seguito della predetta udienza, le è concesso reclamo «solo nei casi previsti dall'articolo 127, comma 5», ossia solo per motivi inerenti l’intervento delle parti, evidentemente eterogenei rispetto alla doglianza in questione.

In altre parole, secondo questo meccanismo, ancor più strano del precedente, in caso di opposizione, per valutarne la fondatezza sarebbero necessari addirittura tre provvedimenti, due udienze, e due Giudici diversi, per poi – alla fine dei conti – far assumere la decisione finale allo stesso Giudice (G.I.P.) che l’aveva assunta per primo (ed era già stato smentito dal Giudice del reclamo, senza però esser vincolato ad adeguarsi alla subìta smentita, e senza che la sua ultima parola possa esser più posta in discussione).

Tutto ciò senza contare che il G.I.P., una volta subìto l’annullamento del proprio decreto di archiviazione perché non condivisa dal Giudice del reclamo la sua valutazione di irrilevanza e/o non pertinenza delle investigazioni suppletive, potrebbe ‘disgraziatamente’ decidere di motivare meglio, in maniera più persuasiva o con altri argomenti o sulla base di altri elementi, e quindi rinnovare, sempre con decreto, il proprio già espresso (ed annullato) verdetto di inammissibilità per irrilevanza e/o non pertinenza (o potrebbe anche dichiarare non pertinenti le investigazioni già da lui dichiarate solo irrilevanti, o viceversa), dando così il via ad una sorta di ‘balletto’ tra G.I.P. e Giudice del reclamo, suscettibile di ripetersi anche all’infinito, senza che la persona offesa possa mai presenziare.

In sostanza, così concepita (con il riconoscimento del potere del G.I.P. di dichiarare con decreto l’inammissibilità dell’opposizione per difetto di pertinenza e/o rilevanza delle investigazioni), la disciplina in parola vedrebbe una persona offesa tutt’altro che tutelata e, al contrario, completamente sballottata tra Giudici che entrano nel merito della sua opposizione senza ascoltarla, con il rischio di dover pagare spese e sanzioni (di cui all’art.410 bis co.4 c.p.p.) sol per convincere «senza intervento» un Giudice circa la semplice ammissibilità della propria opposizione, con il pirrico risultato – in caso di vittoria – di dover poi persuadere della fondatezza della stessa (intesa come fausta prognosi del suo esito) ancora un altro Giudice, quello stesso che l’aveva già dichiarata inammissibile.

Insomma, sembra doversi ribadire l’irragionevolezza di tale meccanismo rispetto all’unica udienza (in pieno contradditorio), unico provvedimento, ed unico Giudice, che si avrebbero ove invece si ritenesse inibita al G.I.P. una declaratoria, mediante decreto, di inammissibilità dell’opposizione per difetto di pertinenza e/o rilevanza delle investigazioni; ed è perciò che sembra doversi riconoscere che, così come congegnato, il nuovo sistema del reclamo assuma a proprio necessitato presupposto un’insuperabile preclusione, per il G.I.P., di sindacare con decreto siffatte pertinenza e rilevanza, pena la violazione del principio di ragionevolezza di cui all’art.3 Cost.

Peraltro, militano in questa direzione anche ragioni di economia processuale e di tenuta stessa del sistema.

Ed invero, ove si consentisse – prima al G.I.P. nel decreto di archiviazione e poi al Giudice del reclamo – di valutare la pertinenza e/o la rilevanza delle indicate investigazioni suppletive, potrebbero porsi dei problemi di incompatibilità, ex art.34 c.p.p., in capo al Giudice del deciso reclamo, rispetto alla celebrazione dell’eventuale successivo giudizio dibattimentale, per l’ipotesi che l’archiviazione, alla fine, non venisse pronunciata. E ciò sarebbe tanto più allarmante in quanto il predetto Giudice del reclamo è stato individuato dall’art.410 bis co.3 c.p.p. proprio nel Tribunale in composizione monocratica, ossia nel Giudice competente a trattare proprio l’eventuale giudizio.

Potrebbe, dunque, sostenersi che siffatta scelta del legislatore di radicare la competenza del reclamo in capo allo stesso Giudice competente a celebrare l’eventuale giudizio sia indicativa del fatto che il reclamo stesso è stato congegnato come un procedimento incidentale non idoneo a produrre perniciose incompatibilità (così come, in effetti, non le produrrebbe, ove si seguisse l’orientamento – qui condiviso e promosso – che ritiene precluse al decreto di archiviazione del G.I.P. e, quindi, al Giudice del reclamo, valutazioni e pronunce su rilevanza e/o pertinenza delle investigazioni indicate in sede d’opposizione).

Pertanto, alla luce di tutte le suesposte considerazioni, sembra doversi concludere che, tra i vari orientamenti esistenti in tema di ammissibilità dell’opposizione all’archiviazione, sotto il profilo dell’indicazione delle indagini suppletive, si debba oggi propendere per quello che ritiene tout court inibito al G.I.P. emettere decreto di archiviazione in presenza di opposizione che rechi l’indicazione di investigazioni suppletive, pur nel caso in cui esse siano dallo stesso G.I.P. ritenute irrilevanti e/o non pertinenti, potendo procedersi a siffatto sindacato, unitamente agli altri (valutazione prognostica dell’esito delle investigazioni e giudizio di fondatezza della notitia criminis), solo a seguito di udienza ex art.409 co.2, 3, 4 e 5 c.p.p., nel contraddittorio fra le parti.

Va fatto salvo solo un imprescindibile vaglio preliminare (tutt’altro che di merito), da parte del G.I.P., circa l’eventuale genericità, apparenza o manifesta e macroscopica inconferenza delle indicate investigazioni, ossia circa caratteri che, ove in astratto riscontrati, eliminerebbero in radice la possibilità stessa di considerare effettivamente indicati l’«oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova».

Quindi, nel caso di specie, avendo il G.I.P. dichiarato nell’impugnato decreto l’inammissibilità dell’opposizione sulla base della ritenuta non pertinenza delle indicate investigazioni rispetto al thema decidendum (come evidenziato in premessa), il decreto suddetto è nullo ex art.410 bis co.1 ultima parte c.p.p., per aver il G.I.P. dichiarato tale inammissibilità al di fuori dei casi di inosservanza dell’art.410 co.1 c.p.p., inosservanza ravvisabile solo in caso di mancata indicazione delle predette investigazioni e relativi elementi di prova, o in caso di indicazione così generica, apparente o manifestamente e macroscopicamente inconferente da doversi considerare tamquam non esset (il che non è sostenibile nel caso di specie).

Ne consegue l’annullamento del decreto in oggetto.

P.Q.M.
Visto l’art.410 bis co.4 c.p.p.,
Annulla il decreto di archiviazione emesso dal G.I.P. di questo Tribunale in data 20-11-2017 nei confronti di B.D. e, per l’effetto, ordina la restituzione degli atti al predetto G.I.P.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 6-3-2018 Il Giudice F. Malagnino