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Omicidio stradale anche per pedone imprudente? (Cass. 29277/19)

4 luglio 2019, Cassazione penale

Il conducente alla guida di un autoveicolo ha tre obblighi comportamentali: ispezionare la strada, conservare il controllo costante del veicolo,  prevedere tutte le situazioni di comune esperienza, in modo da non costituire pericolo o intralcio per gli altri utenti.

Il conducente di un autoveicolo deve che prevedere comportamenti irregolari altrui:  il conducente può andare esente da responsabilità, non tanto perché risulti accertato un comportamento colposo del pedone, ma in quanto la condotta del pedone configuri una causa eccezionale, atipica, non prevista, né prevedibile, in ordine alla quale il conducente si sia trovato, per motivi estranei a ogni suo obbligo di diligenza, nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e di osservarne i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso e imprevedibile.

Corte di Cassazione

sez. IV Penale, sentenza 12 giugno - 4 luglio 2019, n. 29277
Presidente Cappello – Relatore Tanga

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del giorno 25 maggio del 2018, il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Milano, all’esito di un giudizio abbreviato, dichiarava F.F. colpevole di omicidio stradale di E.I. , in quanto, alla guida del suo motociclo Suzuki Burgman tg. [...], su di un tratto di strada rettilineo a visibilità ridotta, in prossimità di due pensiline dell’ATM poste su appositi salvagenti pedonali, su strada sgombra, proveniente da (omissis) , percorreva la corsia riservata ai mezzi pubblici, alle biciclette ed ai motocicli, di (omissis) , in direzione di (omissis) , allorquando, pervenuto in prossimità dello stabile civico [...], investiva n. 3 pedoni, persone anziane, le quali, dall’isola salvagente delimitante la suddetta corsia riservata lato stabili civici numero pari, attraversavano, nonostante il divieto di transito pedonale ed il transennamento della carreggiata, la sede stradale in direzione dell’isola opposta, da sinistra verso destra rispetto al senso di percorrenza del veicolo investitore, immettendosi quindi in una carreggiata larga 7 metri per 6,29 metri, ed avevano pressoché ultimato l’attraversamento. In conseguenza di tale investimento decedeva tre giorni dopo E.I. . Con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, in particolare, in violazione dell’art. 191 C.d.S., comma 3, non teneva una condotta di guida idonea a prevenire la situazione di pericolo derivante dal comportamento scorretto, ma prevedibile, dei tre anziani pedoni, i quali, avendo quasi terminato la fase di attraversamento della carreggiata, avrebbero potuto e dovuto essere visti ed evitati dal motociclista, se questi avesse tenuto una condotta più attenta e prudente. Ravvisate n. 2 attenuanti, quella, specifica, di violazione da parte dei pedoni delle norme del codice della strada, nonché quella dell’avvenuto risarcimento del danno prima del giudizio, a mezzo della compagnia assicuratrice, negate per ciò solo le attenuanti generiche, valutato "lieve" il grado di colpa, lo condannava alla pena di mesi 6 di reclusione. Pena sospesa. Revoca patente di guida.
1.1. Con la sentenza n. 7832/18 del giorno 17/12/2018, la Corte d’Appello di Milano, adita dall’imputato, in parziale riforma della sentenza appellata, concedeva al medesimo anche il beneficio della non menzione della condanna sul certificato del casellario giudiziale.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione F.F. , a mezzo del proprio difensore, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1):
1) Nullità della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e lett. e) per inosservanza ed erronea applicazione di norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell’applicazione della legge penale, e in particolare dell’art. 191 C.d.S., comma 3, quale regola cautelare ritenuta pertinente, nonché contraddittorietà della motivazione in relazione all’applicazione al caso di specie della suddetta regola cautelare. Sostiene che l’art. 191 C.d.S., comma 3, posto a fondamento della responsabilità dell’imputato anche dalla sentenza di primo grado, è stato del tutto frainteso nella sua portata precettiva, consentendo l’affermazione di una responsabilità colposa nonostante l’assenza di una riscontrata violazione di qualsivoglia regola cautelare; la regola cautelare di carattere modale di cui all’art. 191 C.d.S., comma 3, indubbiamente elastica e almeno in parte contenutisticamente generica, prevede una condizione essenziale per il suo attivarsi, ossia la presenza di una situazione di fatto in cui vi sia, o sia ragionevolmente prevedibile, la presenza di anziani o bambini. Afferma che la sentenza impugnata appare meritevole di annullamento senza rinvio, difettando del tutto la prova della violazione della regola cautelare contestata quale fondamento del rimprovero colposo ex artt. 43 e 589-bis c.p. ed essendo al contrario ravvisabile, nello stesso percorso argomentativo della Corte d’Appello, la piena conferma che le condizioni capaci di attivare la regola cautelare contestata si sono realizzate solo quando tale regola non poteva più essere utilmente osservata, essendo il sinistro ormai imminente e inevitabile.
2) Nullità della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e lett. e) per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e, in particolare, dell’art. 43 c.p. e di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell’applicazione della legge penale nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla ritenuta prevedibilità del comportamento imprudente della sig. E.I. da parte del Dott. F.F. . Deduce che la prevedibilità dell’evento lesivo, in concreto verificatosi, momento fondante del giudizio di colpa, è stata argomentata, sia in primo sia in secondo grado, attraverso una serie di presupposizioni logiche e di massime di esperienza infondate, tralasciando del tutto le molteplici evidenze contrarie acquisite agli atti e puntualmente esposte nell’atto di appello. Sostiene che i giudici del merito hanno aderito nella sostanza a un’interpretazione dell’obbligo di diligenza del conducente talmente ampia da richiedere allo stesso di prevedere qualsiasi rischio di qualunque possibile evento avverso, finendo con il negare, nei fatti, ogni margine di effettiva operatività al principio del legittimo affidamento.
3) Nullità della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e lett. e) per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, e in particolare dell’art. 43 c.p., e di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell’applicazione della legge penale nonché omessa motivazione in relazione alla individuazione del comportamento alternativo lecito e, conseguentemente, alla concreta evitabilità dell’evento. Deduce la mancata individuazione della condotta doverosa che, laddove tenuta dall’imputato, avrebbe evitato l’evento lesivo in concreto verificatosi: sul punto, la Corte d’Appello ha omesso radicalmente di confrontarsi con il tema della individuazione del comportamento alternativo lecito che l’imputato avrebbe dovuto porre in essere, rendendo, così, impossibile la verifica circa la concreta evitabilità dell’evento.
4) Nullità della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e lett. e) per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, e in particolare dell’art. 62-bis c.p., e di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell’applicazione della legge penale, nonché per manifesta illogicità della motivazione in ordine al punto della mancata concessione delle attenuanti generiche all’imputato. Deduce che la sentenza impugnata risulta affetta da un vizio di diritto anche nella parte in cui - in sede di commisurazione della pena - afferma di non poter accogliere il motivo d’appello a sostegno della richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, già negate dal Giudice di primo grado. Sostiene che la motivazione implicherebbe, se fosse corretta, l’impossibilità di applicare a qualsiasi ipotesi di cagionamento dell’evento morte - si tratti di omicidio doloso oppure colposo, o anche di morte come conseguenza di altro delitto - la disciplina dell’art. 62-bis c.p., in ragione della sola gravità del risultato lesivo prodottosi.
2.1. Con memoria depositata il 25/05/2019, il difensore ha evidenziato - per le opportune valutazioni e conseguenti determinazioni, da adottare anche d’ufficio - l’intervenuta pronuncia della Corte Costituzionale n. 88 del 17 aprile 2019, emessa successivamente alla presentazione del ricorso, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 222, comma 2, quarto periodo, nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 c.p.p., per i reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis c.p., il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo del cit. art. 222 C.d.S., comma 2 allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi art. 589-bis c.p., commi 2 e 3 e art. 590-bis c.p., commi 2 e 3.

Considerato in diritto

3. I motivi sopra illustrati, ripropositivi tout court di quelli di appello cui i giudici del merito hanno già fornito una risposta motivatamente logica ed esaustiva, peraltro tutti incentrati su una diversa ricostruzione del fatto, che non può essere apprezzata in questa sede, sono manifestamente infondati e, pertanto, il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

3.1. Va ricordato che le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale dell’episodio e dell’attribuzione dello stesso alla persona dell’imputato non sono, infatti, proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata.
Peraltro, per assunto pacifico, la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia - valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell’efficienza causale di ciascuna colpa concorrente - è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione (v. e pluribus, Sez. 4, 10 febbraio 2009, Pulcini).

3.2. Deve, poi, rammentarsi che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. vedasi sez. 3, n. 12110/2009 n. 12110 e n. 23528/2006). Ancora, la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha affermato che l’illogicità della motivazione, per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché come nella specie- siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (sez. 3, n. 35397 del 20.6.2007; Sez. Unite n. 24 del 24.11.1999, Spina, rv. 214794). E, più di recente, è stato ribadito come ai sensi di quanto disposto dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene né alla ricostruzione dei fatti né all’apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell’atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l’assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (v. Sez. 2, n. 21644 del 13.2.2013, Badagliacca e altri, rv. 255542).
Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della decisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto. Non c’è, in altri termini, come richiesto nel presente ricorso, la possibilità di andare a verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali. Il giudice di legittimità non può procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito.

4. Se questa, dunque, è la prospettiva ermeneutica cui è tenuta questa Suprema Corte, le censure che il ricorrente rivolge al provvedimento impugnato si palesano manifestamente infondate, non apprezzandosi nella motivazione delle sentenze - sostanzialmente conformi - dei giudici del merito alcuna illogicità che ne vulneri la tenuta complessiva.

5. Ciò detto, in ordine alle doglianze sub 1), 2), 3), da trattarsi congiuntamente poiché logicamente avvinte, occorre ribadire che, come è noto, le norme che presiedono il comportamento del conducente del veicolo, oltre a quelle generiche di prudenza, cautela ed attenzione, sono principalmente quelle rinvenibili nell’art. 140 C.d.S., che pone, quale principio generale informatore della circolazione, l’obbligo di comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale, e negli articoli seguenti, laddove si sviluppano, puntualizzano e circoscrivono le specifiche regole di condotte.

Tra queste ultime, di rilievo, con riguardo al comportamento da tenere nei confronti dei pedoni, sono quelle stabilite, dettagliatamente, nell’art. 191 C.d.S., che trovano il loro pendant nel precedente art. 190 C.d.S., che, a sua volta, stabilisce le regole comportamentali cautelari e prudenziali che deve rispettare il pedone.

In questa prospettiva, è evidente la regola prudenziale e cautelare fondamentale che deve presiedere al comportamento del conducente, sintetizzata nell’"obbligo di attenzione" che questi deve tenere al fine di "avvistare" il pedone sì da potere porre in essere efficacemente gli opportuni (rectius, i necessari) accorgimenti atti a prevenire il rischio di un investimento. Il dovere di attenzione del conducente teso all’avvistamento del pedone trova il suo parametro di riferimento (oltre che nelle regole di comune e generale prudenza) nel richiamato principio generale di cautela che informa la circolazione stradale e si sostanzia, essenzialmente, in tre obblighi comportamentali:

  1. quello di ispezionare la strada dove si procede o che si sta per impegnare;
  2. quello di mantenere un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada e del traffico;
  3. quello, infine, di prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada (in particolare, proprio dei pedoni) (cfr., per riferimenti, Sezione 4, gennaio 1991, Del Frate; Sezione 4, 12 ottobre 2005, Leonini; Sezione 4, 13 ottobre 2005, Tavoliere).

Trattasi di obblighi comportamentali posti a carico del conducente anche per la prevenzione di eventuali comportamenti irregolari dello stesso pedone, vuoi genericamente imprudenti (tipico il caso del pedone che si attarda nell’attraversamento, quando il semaforo, divenuto verde, ormai consente la marcia degli automobilisti), vuoi in violazione degli obblighi comportamentali specifici, dettati dall’art. 190 C.d.S..

Il conducente, infatti, ha, tra gli altri, anche l’obbligo di prevedere le eventuali imprudenze o trasgressioni degli altri utenti della strada e di cercare di prepararsi a superarle senza danno altrui (cfr. Sezione 4, 30 novembre 1992, n. 1207, Rv. 193014). Ne discende che il conducente del veicolo può andare esente da responsabilità, in caso di investimento del pedone, non per il solo fatto che risulti accertato un comportamento colposo (imprudente o in violazione di una specifica regola comportamentale) del pedone (una tale condotta risulterebbe, invero, concausa dell’evento lesivo, penalmente non rilevante per escludere la responsabilità del conducente: cfr. art. 41 c.p., comma 1), ma occorre che la condotta del pedone configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a produrre l’evento (cfr. art. 41 c.p., comma 2). Ciò che può ritenersi, solo allorquando il conducente del veicolo investitore (nella cui condotta non sia ovviamente ravvisabile alcun profilo di colpa, vuoi generica vuoi specifica) si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di "avvistare" il pedone e di osservarne, comunque, tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso, imprevedibile. Solo in tal caso, infatti, l’incidente potrebbe ricondursi, eziologicamente, proprio ed esclusivamente alla condotta del pedone, avulsa totalmente dalla condotta del conducente ed operante in assoluta autonomia rispetto a quest’ultima (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 33207 del 02/07/2013 Ud. -dep. 31/07/2013- Rv. 255995).

5.1. Nel caso che occupa, i giudici del merito hanno evidenziato che l’investimento dei tre pedoni da parte del motociclista è avvenuto nella carreggiata centrale, riservata alla circolazione dei mezzi pubblici, delle biciclette e dei motocicli, in prossimità di una pensilina metallica infissa al suolo, autonomamente illuminata da lampade, in corrispondenza della fermata dei mezzi pubblici ATM. Valorizzando le dichiarazioni del teste oculare, tale M.F. nonché le stesse dichiarazioni dell’imputato, la Corte del merito evidenzia come "F.F. , benché l’illuminazione dei luoghi fosse alquanto "scarsa", anche se non certamente insussistente, dal momento che l’impatto avvenne in prossimità della pensilina, e quindi erano inserite le lampade proprio all’interno della medesima, riuscì, prima dell’impatto, non solo a vedere, ma persino a distinguere i pedoni che: "si muovevano verso destra, si muovevano in diagonale e uno davanti, uno indietro e uno leggermente più avanti".... "Non li ho visti quando hanno iniziato l’attraversamento però ho visto che andavano molto piano". Affermano -ineccepibilmente in questa sede - i giudici territoriali che l’imputato, nel preciso momento in cui aveva visto gli anziani pedoni iniziare "lentamente" l’attraversamento, "aveva l’obbligo, giuridicamente rilevantissimo, di fermare il veicolo per consentire ai tre di concludere l’attraversamento. Non lo ha fatto, perché: 1) la velocità, di circa km. 45 orari, a cui stava andando il motociclo, rispettava sì il limite di velocità da tenere in luoghi urbani, ma la condotta di guida del conducente il motociclo Suzuki Burgman esigeva velocità ben inferiore e, soprattutto, ben altra attenzione, al fine di non violare l’art. 191 C.d.S., comma 3, là dove prevede l’obbligo per un conducente di un veicolo di tenere una condotta di guida idonea a prevenire una situazione di pericolo che possa derivare da comportamenti scorretti di anziani, quando sia ragionevole prevederli in relazione alla situazione di fatto...; 2) F.F. aveva comunque visto e distinto i tre anziani attraversare quel tratto di strada. Non doveva investirli, ma "fermarsi": è incorso, in tale occasione, anche in colpa "generica".". Tali argomentazioni valgono, per i Giudici del merito, anche ad individuare il comportamento alternativo corretto esigibile dall’imputato nelle condizioni date nonché a indicare gli elementi di prova da cui derivare la concreta prevedibilità e, conseguente, evitabilità dell’evento "perché il sinistro si è verificato in prossimità di una pensilina posta in corrispondenza della fermata dei mezzi pubblici, e, pertanto, ben poteva il conducente di un veicolo attendersi che, in qualche modo, una persona scesa dal mezzo pubblico, non percorresse i venticinque metri che lo separavano dall’impianto semaforico, ma attraversasse proprio quel tratto di strada".

5.2. Di qui la manifesta infondatezza delle censure in questione.

6. Quanto alla doglianza sub IV), basterà rammentare che, soprattutto dopo la specifica modifica dell’art. 62-bis c.p. operata con il D.L. 23 maggio 2008, n. 2002 convertito con modifiche dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto, come nel caso in esame, di avere valutato e applicato i criteri di cui all’art. 133 c.p. In tema di attenuanti generiche, infatti, posto che la ragion d’essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all’imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all’obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo l’affermata insussistenza.

Al contrario, secondo una giurisprudenza consolidata di questa Corte Suprema, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l’esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (così, ex plurimis, sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381; sez. 1 n. 12496 del 02/09/1999, Guglielmi ed altri, Rv. 214570; sez. 6, n. 13048 del 20//06/2000, Occhipinti ed altri, Rv. 217882; sez. 1, n. 29679 del 13/06/2011, Chiofalo ed altri, Rv. 219891). In altri termini, dunque, va ribadito che l’obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (cfr. sez.2, n. 38383 del 10/07/2009, Squillace ed altro, Rv. 245241, e sez.4, n. 43424 del 29/09/2015).

6.1. Tra l’altro, la Corte territoriale, in replica alla medesima doglianza già proposta con i motivi d’appello, ha -insindacabilmente in questa sede- ritenuto "di non poter accogliere la richiesta della difesa di concedere le attenuanti generiche... per via del fatto che, pur in presenza di una colpa certamente "non grave" da parte dell’imputato, nondimeno il danno cagionato alla persona offesa è certamente "gravissimo", in quanto l’evento verificatosi in conseguenza del sinistro del 14 novembre del 2016 ha determinato la morte di una persona".

6.2. Giova, infine, rammentare che la valutazione dei vari elementi rilevanti ai fini della dosimetria della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice il cui esercizio (se effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cui all’art. 133 c.p., come nel caso di specie) è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Ciò che qui deve senz’altro escludersi (sez. 2, n. 45312 del 03/11/2015; sez. 4 n. 44815 del 23/10/2015).

6.3. Di qui la manifesta infondatezza del motivo in parola.

7. Resta da valutare la richiesta di cui alla memoria difensiva. Ebbene, mette conto rilevare che con l’intervenuta pronuncia della Corte Costituzionale n. 88 del 17 aprile 2019, emessa successivamente alla presentazione del ricorso, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 222, comma 2, quarto periodo, nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 c.p.p., per i reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis c.p., il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo del cit. art. 222 C.d.S., comma 2 allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi artt. 589-bis c.p., commi 2 e 3 e art. 590-bis c.p., commi 2 e 3.

7.1. Ne consegue la sopravvenuta illegalità della sanzione amministrativa accessoria determinata sulla base di parametri edittali in vigore al momento del fatto e successivamente dichiarati incostituzionali con la citata sentenza. La radicale modifica del quadro normativo di riferimento impone, infatti, la valutazione delle situazioni giudicate alla luce dei principi sulla successione di leggi nel tempo secondo cui l’imputato ha diritto di beneficiare della legge successiva alla commissione del reato, che prevede una sanzione meno severa di quella stabilita in precedenza, fino a che non sia intervenuta sentenza passata in giudicato (cfr. Sez. Un. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264206).

7.2. S’impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente, con rinvio sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano.
8. Il proposto ricorso va, invece, dichiarato inammissibile del resto, con conseguente declaratoria di irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità ai sensi dell’art. 624 c.p.p..

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida per effetto della sentenza della C. Cost. n. 88/2019, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Visto l’art. 624 c.p.p. dichiara l’irrevocabilità della sentenza in ordine alla affermazione di responsabilità.