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Inverosimiglianza del racconto dell'imputato basta per condanna? (Cass. 7195/11)

24 febbraio 2011, Cassazione penale

Omissioni, contraddizioni, inverosimiglianza, silenzi, unitamente a tracce biologiche sono sufficienti per la condanna: al giudice non è precluso valutare la condotta processuale dell'imputato, coniugandola con ogni altra circostanza sintomatica, con la conseguenza che egli, nella formazione del suo libero convincimento, ben può considerare, in concorso di altre circostanze, la portata significativa del silenzio su circostanze potenzialmente idonee a scagionarlo.

 

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

(ud. 16/12/2010) 24-02-2011, n. 7195

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIORDANO Umberto - Presidente

Dott. IANNELLI Enzo - rel. Consigliere

Dott. TARDIO Angela - Consigliere

Dott. BONITO Francesco Maria - Consigliere

Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

1) R.H.G. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 4/2009 CORTE ASSISE APPELLO di PERUGIA, del 22/12/2009;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/12/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI;

Letti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;

Udita la relazione del consigliere Dott. Enzo Jannelli;

Udito il Sostituto Procuratore Generale, Antonio Gialanella, che concluso per il rigetto del ricorso;

Udito il difensore delle parti civili, l'avv. MF, e dell'imputato, l'avv. BW;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione


-1- Le sentenze.

R.H.G. veniva condannato, con sentenza emessa in data 28.10.2008 dal GUP del tribunale di Perugia, in sede di giudizio abbreviato, alla pena di anni trenta di reclusione, oltre pene accessorie e risarcimento dei danni per il reato ex art. 575 c.p. e art. 576 c.p., comma 1, n. 5, aggravato da futili motivi e circostanze da ostacolare a difesa (ex art. 61, nn. 1 e 5), denegate le richieste attenuanti generiche.

La corte di appello, ferma la dichiarazione di colpevolezza in ordine al delitto come sopra aggravato, riduceva la pena della reclusione ad anni 16, previa concessione delle attenuanti generiche giudicate equivalenti alle aggravanti contestate e ripetendo, quindi, la riduzione per il rito sul massimo della pena prevista per l'omicidio non aggravato.

-2- Il Fatto.

Per rintracciare l'intestataria della scheda telefonica di uno dei due telefonini rinvenuti in un giardino annesso ad una abitazione privata di via (OMISSIS), alle ore 12,36 del (OMISSIS), la polizia postale della città si recava in via della (OMISSIS), l'abitazione per l'appunto della predetta intestataria, R.F., dove trovava sul luogo già due persone, K. A.M. ed il suo ragazzo, S.R., a cui si aggiungevano, poco dopo, la R. ed altri due amici di questa.

I primi due, la K., che abitava nel piano di sopra della casa, ed il S. riferivano che, rientrando a casa quella mattina, avevano rinvenuto nella stanza della R. - posta al piano di sopra composto, dopo un piccolo disimpegno, da un soggiorno cucina, dal quale si accedeva in due stanze rispettivamente poste l'una a destra occupata da Me.La., l'altra, nel lato opposto, occupata dalla predetta R., ed in un bagno, da un piccolo corridoio che disimpegnava ancora altre due stanze, in uso rispettivamente alla K. ed alla Ke.Me., con un bagno per uso bagno per uso comune alle due ragazze - un vetro rotto, un grosso sasso sul pavimento, tracce di sangue nell'appartamento di sopra come sopra descritto, specie nel bagno in uso alla Ke. ed alla K., la porta della stanza occupata dalla cittadina inglese, Ke.Me., chiusa a chiave, sulla maniglia e in prossimità dell'uscio ancora tracce di sangue. Avevano chiamato, la K. ed il S., i Carabinieri - la telefonata risulta pervenuta in un orario successivo a quello dell'intervento della polizia postale - rappresentandosi la commissione di un furto.

Forzata la porta della stanza della Ke., a fronte dello spettacolo raccapricciante, gli agenti postali impedivano a tutti i presenti di entrare nella stanza, della quale, in base agli accertamenti della polizia scientifica, si può dare, ai fini che in questa sede interessano, la seguente descrizione:

a) la maniglia interna della imposta imbrattata di sangue, macchie ematiche da per tutto, imbrattamento ematico, con colature e strisciate verosimilmente provocate dalle dita di una mano, all'interno dell'anta scorrevole sinistra di un armadio, macchie di sangue tra la zona della scrivania e dell'armadio, nelle pareti strisciate ematiche generate dalle dita di una mano, sul letto singolo, ricoperto dal lenzuolo di sotto, due macchie ematiche di forma irregolare, sempre sul letto, tra altre cose - borsa, due calze di spugna, un libro macchiato di sangue -, un asciugamano in spugna coloro avorio imbrattato abbondantemente di sostanza ematica. Sulla parete sovrastante il letto ancora una piccola macchia ematica. Tre tracce plantari sul pavimento, a segni circolari concentrici, lasciate per deposizione ematica.

Sul pavimento tra l'armadio ed il comodino una vasta pozza essiccata di sostanza ematica, ancora su un'altra zona, sul quadrante anteriore destro altro imbrattamento di cm. 69 di lunghezza e cm. 40 di larghezza contenente formazioni pilifere, sempre sul pavimento un reggiseno di coloro bianco, intriso, per lo più nella bretella destra, di sostanza ematica, come anche nella parte esterna superiore della coppa sinistra, la bretella sinistra strappata dall'anello in plastica di fissaggio e senza il lembo di stoffa dove sono fissati i ganci posteriori di chiusura. Sempre sul pavimento uno slip di donna, un paio di jeans di color bleu parzialmente imbrattato di sostanza ematica nella parte posteriore, ancora aree di imbrattamento ematico alcune contenenti formazioni pilifere. b) Sul pavimento tra l'armadio ed il letto giaceva, supino, il cadavere di Ke.Me., coperto da un piumone che lasciava scoperti il piede sinistro e metà superiore del volto. Il corpo era nudo, con una doppia maglia, vistosamente imbrattata di sostanza ematica, arrotolata sino alla regione toracica, fino a scoprire il seno. La regione glutea, destra e sinistra, poggiava su un cuscino sotto il quale si rinviene il lembo di stoffa del reggiseno, con fissati gli uncini di chiusura, che mancava dallo stesso. Sulla federa del cuscino era impressa nel sangue una impronta palmare.

Sempre sul pavimento, visibili dopo la rotazione del corpo, una calza da tennis imbrattata di sangue, due asciugamani in spugna, uno di color verde, l'altro di colore avorio, quest'ultimo completamente intriso di sostanza ematica, il lenzuolo di sopra del letto, anch'esso imbrattato in più punti di sostanza ematica, una maglia con chiusura lampo, in tessuto di color celeste, e polsini e colletto di color bleu, imbrattata di sostanza ematica. c) Il cadavere presentava una serie numerosissima di ecchimosi e di ferite superficiali - circa 43 comprese quelle conseguenti alla caduta - alcune rapportabili ad armi da punta e da taglio, altre per forti pressioni: così sugli arti, sulla bocca, sul naso, sulla guancia sinistra, in prossimità della regione basale del collo tre superficiali escoriazioni, una ferita sulla mano sinistra, più lesioni superficiali da coltello e per difesa nella regione palmare e sul pollice della mano destra, ecchimosi al gomito ed all'avambraccio sempre destri; ecchimosi negli arti inferiori, nella faccia antero - laterale della coscia sinistra e nella faccia anteriore, terzo medio, della gamba destra, una profonda ferita da coltello che aveva sezionato completamente l'arteria tiroidea superiore destra, con la frattura dell'osso ioide, ferita che aveva provocato una abbondante fuoriuscita di sangue fluido dai vasi di entrambi i polmoni. Da qui schock emorragico, asfissia per l'aspirazione di sangue nelle vie respiratorie, exitus che veniva dal medico legale fatto risalire alle ore 23 circa del (OMISSIS). d)

Negli altri vani dell'appartamento superiore si rilevavano:

nessuna effrazione nella cancellata e nella porta, le stanze, poste ai lati del soggiorno - cucina, in ordine quella occupata dalla Me.La., con adiacente un bagno dove nel water venivano rinvenute delle feci e carta igienica, in disordine l'altra occupata dalla R., tutta in soqquadro, cassetti rovistati, capi di vestiario ed altri oggetti gettati alla rinfusa sul letto e sul pavimento, il vetro dell'imposta di sinistra infranto, un sasso, e vetri sopra i vestiti all'interno e sul davanzale esterno; nel corridoio che dal vano cucina porta alle stanze della K. e della Ke. altre macchie di sangue, così nel bagno in uso alle due ragazze: sul lavandino, sul rubinetto, sul pavimento, sul bidet, sul water e sulla porta di ingresso.

-3- I risultati delle indagini scientifiche

a) tracce non ascrivibili al G.: in casa di S., veniva rinvenuto un coltello a serramanico con tracce, nel manico, del DNA rapportabile alla K. e sulla lama tracce di materiale biologico ascrivibili alla Ke.; sui gancetti di chiusura del reggiseno, attaccati al lembo di stoffa strappato dall'indumento e rinvenuto solo dopo aver rimosso il cadavere, venivano rinvenute tracce, peraltro contestate, riconducibili a S..

b) tracce ascrivibili al G.: una impronta palmare impressa nel sangue e rinvenuta nella federa del cuscino che si trovava sotto il corpo della vittima - attribuita con assoluta certezza all'imputato per la corrispondenza del tracciato papillare in oltre 16-17 punti caratteristici eguali per forma e posizione -; il profilo genotipico, tramite l'aplotipo Y, sul tampone vaginale, dove non si rinvenivano tracce di sperma; il DNA sulla carta igienica rinvenuta nel bagno vicino alla stanza della Me., dove erano state rinvenute le feci non scaricate, sulla borsa rinvenuta sul letto, sul polsino sinistro della felpa azzurra (in sede di sopralluogo descritta come "maglia con chiusura lampo" imbrattata di sostanza ematica rinvenuta vicino al cadavere e parzialmente sotto di esso), sul lato destro del reggiseno rinvenuto ai piedi della cadavere della Ke.; vicino al cadavere, poi, impronta di scarpe marca Nike di quelle usate dal G..

-4- Gli interrogatori di Guede

Pacifica la presenza di G. nell'appartamento del piano di sopra della casa in via della (OMISSIS), ammessa peraltro dallo stesso nel primo interrogatorio reso in Germania, dove, una volta partito da (OMISSIS), era giunto e dove fu catturato, nell'atto di rientrare in Italia, in seguito ad un mandato di arresto Europeo emesso dal gip il 20.11.2007, come aveva preannunciato all'amico B.G..

Questi il 19.11.2007 tramite internet, attraverso il programma skype, quale ausiliario di P.G., era riuscito a mettersi in contatto con lui e da lui aveva appreso informazioni sulle notizie che contro di lui riferivano i giornali e i telegiornali. In quella conversazione il G. rappresentava l'intenzione di rientrare in Italia, dichiarava la propria estraneità al delitto, e riferiva all'amico quello che era avvenuto nell'appartamento della Ke. e che avrebbe ripetuto da lì a poco alle autorità tedesche. Significativa una frase registrata del G. al B.: "ho avuto paura che avrebbero dato soltanto la colpa a me".

Nel corso dell'interrogatorio reso il 21.11.2007 alla autorità giudiziaria di Coblenza il G. dichiarava di aver incontrato Ke.Me. il (OMISSIS), di aver flirtato con lei, di essersi dato appuntamento per la sera del giorno seguente, di essere uscito di casa alle ore 19,30 - 19,45 circa, di aver incontrato il suo amico C.A., di essere andato in via (OMISSIS), dove non aveva incontrato la Ke., di essersi allontanato per comprare del kebab, di essere ritornato davanti alla casa, dove dopo qualche minuto era venuta la Ke., di essere entrati in casa, di essersi baciati, di non aver avuto rapporti sessuali, che la Ke. si era lamentata della sparizione di soldi nel suo cassetto, di avere esternato sospetti su K.A. - che accusava di fumare stupefacenti -, di essere andato in bagno sentendo la musica sulle cuffie ad alto volume, di aver sentito il suono del campanello della porta e dopo cinque minuti, sentito delle grida, di essere uscito dal bagno, di aver scorto di spalle un uomo poco più basso, in piedi sulla soglia della stanza della Ke. o appena dentro, Ke.Me. a terra sanguinante, che l'uomo si rivoltò verso di lui, cercò di colpirlo con un coltello, ferendolo alla mano destra (ferite che sono rappresentate in fotografie scattate dall'autorità tedesca), quindi averlo visto, dopo avergli rivolto la frase "negro trovato colpevole trovato", allontanarsi da casa.

Continua il racconto del G.: cerca di soccorrere la ragazza, tamponandole la ferita con un asciugamano preso dal bagno, il sangue continua a colare, prende un'altra asciugamano, riesce a comprendere una parola della Ke.Me., "A.F.", sente dei rumori dal piano di sotto, spaventato esce di casa, lasciando la porta aperta, la Ke. a terra vestita, persiane aperte e vetro nella camera della R. non rotto.

I successivi interrogatori dell'imputato, quello, di garanzia reso al Gip il 7.12.2007, al P.M. il 26.3.2008 ed ancora il 15.5.2008 non si allontanavano di molto dal cuore del racconto reso in Germania, anche se con differenze in particolari di non poco conto:

Nell'interrogatorio di garanzia, riferiva: ai primi di Ottobre nell'appartamento di sotto di via (OMISSIS), invitato da due ragazzi che vi abitavano, aveva conosciuto la Ke., scambiando con lei qualche parola; in una seconda occasione aveva incontrato occasionalmente la ragazza presso il pub (OMISSIS) nel centro di (OMISSIS) in occasione della partita di rugby Inghilterra Sud Africa, con gli amici C.A., M.P.M., e F. ed aveva colloquiato spesso con lei; in una terza occasione, invece, il (OMISSIS) l'aveva incontrata in una festa che si teneva in casa di amici spagnoli, in occasione di Halloween, in maschera. In questa occasione G., dopo una scambio di battute, l'aveva baciata in un determinato ambiente della casa che descriveva "un bagno qui, uno qui, una stanza", le avrebbe manifestato di volerla rivedere, e si sarebbero dati appuntamento per il giorno seguente, la sera del 1.11 per l'appunto. Precisava che il giorno dell'appuntamento aveva visto, prima di incontrare la Ke.Me., l'amico A., l'amico P., a quest'ultimo aveva riferito di dover vedere una ragazza per poi incontrarsi ancora con l'amico A.. Precisava ancora che dopo essere andato in casa degli spagnoli ed aver baciato in quel luogo Ke.Me. era andato al "(OMISSIS)" sperando, invano, di incontrarla.

Aggiungeva un particolare inedito rispetto alla versione resa in Germania: che aveva fatto petting, una volta entrati nella casa di via (OMISSIS) con la ragazza, toccandosi entrambi nelle parti intime, penetrato la ragazza con le sole dita, toccandole il seno ed il reggiseno sotto la maglia. Alla richiesta della ragazza, se aveva dei profilattici ed alla sua risposta negativa, si sarebbero i due ricomposti ed egli era andato in bagno, quello in uso alla R. ed alla Me., per un bisogno fisiologico. Quindi ripeteva la versione dei fatti già riferiti alla polizia tedesca.

Ripeteva di non aver visto in faccia l'aggressore di Ke.

M., sempre più basso di lui, con una giacca Marca Napapijri, capelli di colore castano, la scena poi era poco illuminata da un abat-jour nella stanza dove giaceva Ke.Me.. Aggiungeva di aver udito sulla breccia antistante la casa i passi di più persone. Ribadiva di aver toccato un po' da per tutto nella stanza con le mani sporche di sangue, che comunque la stanza era in ordine, (ma non spiegava la sua impronta sul cuscino sotto il cadavere della ragazza, cuscino che ricordava regolarmente sopra il letto, fuori dalla trapunta dove si trovavano anche la giacca e la borsa appoggiate dalla ragazza), Ke.Me. vestita, il vetro della finestra, dalla quale si era affacciato, non era rotto, la stanza della R. era in ordine, gli scuri interni e le persiane erano aperte. Era uscito dalla casa di via (OMISSIS) verso le 22,30. Il giorno successivo, aveva incontrato C.A., M.P., C.S.C.. Il 3 era partito: tappe (OMISSIS), da dove aveva preso un treno diretto in Germania, raggiungendo Dusseldorf.

Nel terzo interrogatorio al P.M., il 26.3.2008, collocava tra il (OMISSIS) l'incontro con la Ke.Me. nella casa dei giovani che occupavano il primo piano di via (OMISSIS), la Ke.Me. aveva tirato solo un tiro dalla canna che era circolata tra i ragazzi, si corregge sul luogo in cui avrebbe incontrato Ke.Me., vestita da vampiro, la notte, non più il pomeriggio, del (OMISSIS) al pub (OMISSIS) - "c'è il bancone per le bevande e poi c'è una stanza, c'è, c'è una arco ed una stanza. Io girando lì, è lì che ho incontrato Ke.Me.", dove si era recato dopo essere passato in due appartamenti abitati da ragazzi spagnoli.

Il giorno successivo era uscito da casa verso le ore 18, era andato da C.A., aveva scambiato qualche parola per strada con M.P. a cui aveva dato appuntamento più tardi perchè avrebbe dovuto vedere prima una ragazza. Ripete la stessa versione, il suono del campanello, sente dire dalla Ke. rivolta alla persona in inglese "dobbiamo parlare". Non aveva chiuso la porta del bagno e sentì la risposta di una voce femminile che gli sembrò essere quella di K.A. (è la prima volta che ne parla) rivolgere in inglese la domanda: "cosa succede?" o "qual'è il problema?". Dal bagno sente parlare le due donne, dopo pochi minuti sente un grido più forte della musica negli auricolari, uscito, vede l'uomo armato di coltello sull'uscio della stanza di Ke.

M.. Non parla più di una colluttazione durata cinque minuti o più, ma di una colluttazione fulminea prima che l'uomo si desse alla fuga.

La novità del terzo interrogatorio: intravede dalla finestra della stanza della R., all'inizio del vialetto una sagoma femminile con i capelli sciolti che gli sembra essere quella di K.A.. Ripete poi quanto riferito in precedenza: che la stanza di Ke.Me. era in ordine, che la ragazza a terra era vestita, che aveva cercato di tamponare il sangue con le due asciugamani e di essere poi scappato impaurito.

Il 15.5 interviene un quarto interrogatorio sollecitato dal G., dopo il provvedimento depositato dalla Corte di Cassazione nel procedimento instaurato de libertate: dice che indossava scarpe Nike, correlate alla scatola vuota rinvenuta in sede di perquisizione nel suo appartamento in via (OMISSIS), compatibili con alcune impronte rilevate nella casa di via (OMISSIS), soprattutto con una rilevata in prossimità del cadavere di Ke.Me..

5 - La sentenza di primo grado.

Il G.u.p., in sede di abbreviato, ha ritenuto pienamente provata la responsabilità di R.H.G. in ordine al delitto ascrittogli in base alla tracce lasciate dall'imputato nella stanza e sul corpo della Ke., come evidenziate dagli accertamenti tecnico scientifici, dalle lesioni riportate dalla vittima, riconducibili ad azioni di afferramento tese ad immobilizzarla, alla inattendibilità intrinseca ed estrinseca delle sue dichiarazioni, per via della incoerenza e non uniformità delle sue plurime dichiarazioni, smentite da tutti i testi in merito sia ai riferiti pregressi contatti con la Ke. sia in merito agli incontri dichiarati avvenuti con gli amici C.A. e M.P. M., nelle ore pomeridiane e serali del giorno (OMISSIS).

Il G.U.P. sottolineava che il furto era stato simulato e che era stata alterata la scena del delitto: nulla era stato asportato dalla camera della R., i vetri della finestra rotta si trovavano sopra i vestiti sparsi sul pavimento, il reggiseno, presentando macchioline di sangue sulle coppe ed in abbondanza sulla spallina, doveva essere stato tolto dopo l'aggressione, essendo trovato al piede destro del cadavere in una zona non interessata da macchie di sangue.

Riteneva il giudice di primo grado che il delitto fosse stato commesso in concorso con altre persone, sia per le tracce del Dna della Ke. rinvenute in un coltello sequestrato in casa del ragazzo della K., S.R., sia per le impronte di piedi lasciate sul pavimento della stanza della Ke. rapportabili ad almeno due persone, sia per la deposizione di Ca.Na. che abitava a poco distanza da via della (OMISSIS) e che, in piena notte, subito dopo aver sentito un grido straziante, aveva chiaramente percepito, proveniente dal vialetto attraverso cui si accedeva all'abitazione della Ke. e della K., uno scalpiccio di sassi e foglie provocato da più persone, almeno due, che fuggivano in direzione opposte, sia per le deposizioni di F.A. e di Cu.An.:

entrambi nelle ore e in luoghi prossimi a quello del delitto, avevano, la F.A., visto un uomo di colore correre, proveniente da via (OMISSIS), tanto da urtare violentemente, senza voltarsi, Mi.Lu., con cui si accompagna, C. A., riconosciuto S.R. e K.A. in (OMISSIS) provenienti plausibilmente da via (OMISSIS).

- 6 - La ricostruzione del giudici di appello.

In base al testimoniale, ai quattro interrogatori del G., ai reperti ed alle indagini tecnico-scientifiche sui predetti, la corte di appello è pervenuta alla ricostruzione dei fatti come segue:

A) Le lesioni subite dalla ragazza, come sopra indicate, propendevano per una tentativo di attività sessuale, di violenza insistente per piegarne la volontà, come emergeva dalle lesioni rapportabili all'uso presumibilmente di due coltelli visto il diverso spessore delle ferite; in specie la ferita superficiale della guancia, le macchie violacee di tipo ecchimotico presenti sulla faccia interna delle piccole labbra della vittima, deponevano per un tentativo di violenza frettoloso o contro la volontà del soggetto passivo; le ecchimosi sulle cosce della vittima erano rappresentative di pressioni sulle stesse. Richiamavano i giudici di merito a sostegno i pareri dei consulenti del P.M., B. - L. - M., del consulente, in sede di incidente probatorio, prof. A., del prof. U.R., che parla di una escalation di violenza contro la vittima. Le tracce del DNA e del cromosoma Y del G. sul polsino della manica sinistra della felpa della vittima deponevano per una forte pressione per immobilizzare la mano sinistra, contrariamente alla mano destra sulla quale si riscontravano plurime ferite. Sottolineavano ancora quei giudici: il marcatore genetico, l'aplotipo Y, sul tampone vaginale, il materiale biologico rinvenuto sul reggiseno, anch'esso riconducibile al G..

Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, il reggiseno era stato tolto nel corso della violenza, quando erano state inferte le prime ferite di punta e di taglio che spiegherebbero le tracce di sangue sullo stesso; i gancetti presenti sul pezzo di stoffa dell'indumento stavano a significare che il reggiseno fu tolto con violenza e con il taglio del coltello perchè il lembo di stoffa era tagliato di netto.

Tutti dati oggettivi che non potevano conciliarsi con la ricostruzione del fatto offerta,e con palesi contraddizioni, dal G..

B) Secondo i giudici di merito non era assolutamente credibile, per le contraddizioni rilevabili nelle varie deposizioni rese, la pregressa conoscenza di Ke.Me. come spiegata dal G. e l'appuntamento che i due si sarebbero dati la sera del (OMISSIS). E non doveva darsi alcun significato all'incontro estemporaneo di qualche settimana prima dell'omicidio al piano di sotto di via delle Pergola, dove il G. non aveva manifestato alcun interesse per Ke.Me., ma anzi per la A. K., ed ancora non era credibile il bacio che si sarebbero dato la notte di Hallowen al (OMISSIS), per le contraddizioni circa il luogo in cui questo, secondo le varie versioni offerte dal G., sarebbe avvenuto e perchè nessuno delle amiche di Ke.Me. ( A. F., B.R. e P.S. con le quali era uscita la sera di Hallowen, il (OMISSIS)) come peraltro alcuno degli amici di G. (tra gli altri, C.A. e P. M.) li aveva mai visti colloquiare insieme. E lo stesso, non credibile per i giudici del merito, sarebbe l'incontro tra i due, Ke. e G., nel locale dello (OMISSIS) per la partita di rugby tra Sudafrica ed Inghilterra. Nessuna confidenza di questi incontri o dell'interessamento verso Ke.Me. nelle dichiarazioni rese dagli amici dell'uno o dell'altra: così la R. B., compagna dell'ultima cena e la P.S. che fece un tratto di strada con Ke.Me. per il ritorno a casa la sera del (OMISSIS); addirittura l'amico P. ha negato di avere incontrato, tanto meno ricevuto da G. la confidenza, proprio il pomeriggio del 1.12, che egli doveva incontrarsi con una ragazza.

C) Ad avviso dei giudici di merito, secondo la versione più credibile dei fatti, proprio per la presenza di chiare tracce riconducibili alla K. ed al S. in casa, i due insieme al G. sarebbero entrati in casa dove si sarebbe verificata una escalation di violenza, ai fini sessuali, sulla povera Ke.

M., dopo sarebbe stato posto in essere il tentativo ad opera della K. e di S., gli unici interessati a farlo, volto a simulare un furto, quindi una violenza carnale, consumata o tentata, ed ancora, in progressione parossistica, l'omicidio da parte del fantomatico ladro. Sarebbe stato interesse della K. e del S. di cancellare le eventuali tracce della loro presenza.

Sulla loro presenza nella scena del delitto, poi, i giudici di merito, sia pure incidentalmente, sembrano non avere dubbi. Per S. depongono: tracce del DNA sul pezzo di stoffa a cui erano attaccati i gancetti del reggiseno, il coltello, compatibile con le ferite apportate a Ke.Me., rinvenuto a casa sua con le tracce del DNA della K. sul manico e della Ke. sulla lama, da una impronta del piede, compatibile con quello del S., rinvenuta nel tappetino del bagno. Per la K.: le tracce sul manico del coltello rinvenuto a casa del S., le dichiarazioni del G., le impronte dei piedi della K. e del S. rilevate attraverso il Luminol, tracce di materiale genetico sul lavandino e sul bidet, la frase "io ero là" intercettata in un colloquio in carcere tra la K. ed i suoi genitori, la testimonianza di Ca.Na. che nell'ora del delitto sente da casa sua distante 70 metri circa da quella di via (OMISSIS) un grido straziante e poco dopo sente i passi di persone che si allontanano in direzione opposte, chi verso via del (OMISSIS) chi verso via del (OMISSIS). Ed in effetti, stante la deposizione di F.A., il suo fidanzato, con il quale si accompagnava, poco dopo le ore 23 del (OMISSIS). veniva urtato violentemente da un ragazzo di colore che correva velocemente verso via (OMISSIS) sulle scalette del parcheggio di (OMISSIS). K.A. e S.R. erano visti da Cu.An., più o meno nello stesso contesto di tempo, in (OMISSIS) provenienti da via (OMISSIS).

Da ultimo i giudici dell'appello si pongono il problema della possibilità di una partecipazione del G. esclusivamente finalizzata alla violenza sessuale, ma non all'omicidio. Ma gli stessi la escludono sottolineando la partecipazione attiva del G. alla violenza continuata, la sua presenza all'l'apparizione ad un certo momento del coltello che fu usato, e non certo per un breve tempo, solo a mò di minaccia e di ferimento per piegare la resistenza della vittima, il che avrebbe potuto consentire al G. una condotta, che non vi è stata, deponente per una contraria volontà, tesa ad impedire o quanto a dissociarsi dall'evento più grave che quindi era rientrato nella sua previsione, anche se eventuale.

-7- I motivi di ricorso.

1) Con il primo motivo di ricorso, nel quale il ricorrente confluisce gran parte dei motivi di appello, si denuncia la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) per avere indebitamente i giudici di merito valorizzato meri indizi che non hanno i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza, come è imprescindibile in un processo indiziario come quello de quo. In particolare i giudici di merito non avrebbero fatto buon uso dei criteri indicati dall'art. 192 c.p.p. per il fatto che l'assemblaggio di circostanze e dati, equivoci e collegati tra loro, avrebbe comportato una ricostruzione dei fatti per nulla decisiva a fronte della possibilità di una diversa, parallela e parimenti verosimile rivisitazione degli accadimenti.

A) In particolare, con riferimento alla ritenuta violenza sessuale, si deduce partitamente, richiamando espressamente i motivi di appello ai quali il giudice di merito non avrebbe dato esauriente risposta, quanto segue:

a) G., lo ammette, era presente nell'appartamento. Ha avuto un approccio sessuale con Ke.Me., da qui il materiale biologico sul tampone vaginale e sugli indumenti indossati dalla Ke.. Vi sarebbe stata poi la possibilità di contaminazione endogena tra i vari reperti per la non professionale condotta degli operatori come risulterebbe dai filmati delle operazioni effettuate nella abitazione di via (OMISSIS). Da qui la dedotta inutilizzabilità delle risultanze. b) Il racconto di G. circa la sua pregressa conoscenza di Ke.Me. deve ritenersi attendibile. Vi sarebbero almeno tre circostanze sicure di un loro conoscersi prima di quella tragica notte: in occasione della partita di rugby tra Inghilterra e Sudafrica nel locale (OMISSIS), nell'abitazione dei ragazzi del piano di sotto di via (OMISSIS), al (OMISSIS) nella notte di Hallowen. Si forzerebbero i dati del processo quando si dice che nessuno delle persone frequentate dalla vittima ha avuto mai la confidenza della conoscenza, posto che gli stessi giudici riconoscono che la ragazza era riservata e che la conoscenza risaliva da poco tempo. c) In conclusione, sul punto, i giudici di merito avrebbe elevato a conoscenza di verità solo una mera presunzione in seguito alla forzatura delle emergenze processuali, quindi. d) Ke.Me. era una ragazza nella norma, viveva la sua esperienza, come tutte le ragazze della sua età, aveva un ragazzo, tale Si.Gi., con cui aveva anche rapporti sessuali, in compagnia talvolta aveva fatto uso di alcool e fumato spinelli. Ed allora perchè, se non con motivazione illogica e monca, - si interroga la difesa - escludere la possibilità che Ke.

M. e R. si fossero conosciuti prima di quella sera, che la porta al secondo fu aperta dalla prima e che vi furono approcci sessuali prima del tragico evento come ricostruito dal G.? e) Non vi è ragione per trarre dalle ferite riportate dalla MK.er. la violenza sessuale ad opera di G.. La ferita alla guancia è stata verosimilmente cagionata nella concitazione dell'azione dall'aggressore. Non si capisce il rapporto inferenziale tra la scena criminis, peraltro alterata da soggetti diversi dal G., e la violenza sessuale, dal momento che le macchie violacee di tipo ecchimotico in zona vaginale sono compatibili con un rapporto consenziente, ma frettoloso, come sarebbe stata l'azione degli approcci sessuali, peraltro ammessi, del G.. f) Non ha significato nel senso voluto dai giudici di merito il rinvenimento d tracce del D.N.A. di R. e del cromosoma Y sul polsino della manica sinistra della felpa di Ke.Me., perchè queste tracce sono compatibili con il racconto dell'imputato.

Alla ricostruzione dei giudici di appello nel senso che le predette tracce evidenzierebbero la forte stretta sul polso della vittima per vincerne le resistenze, sulla base del rilievo che le cellule epiteliali di sfaldamento si producono a causa di una consistente pressione della mano sull'oggetto, può replicarsi che non si sono riscontrate ecchimosi sul polso che avrebbero dovuto esserci a fronte di una forte pressione, e non si potrebbe dire che la pressione fu forte, ma non tanto da lasciare il segno sulla pelle del polso. g) Ed il fatto che sia stata rinvenuta una sola ferita alla mano sinistra potrebbe spiegarsi con il fatto che la vittima era destrorsa e che si sia difesa con la mano destra e che comunque a fronte di una ferita come quella alla gola, lo shock ipovolemico insorto avrà fatto perdere i sensi alla vittima. La felpa, poi, non sarebbe stata indossata dalla vittima nel momento della aggressione, perchè, se fosse stata tolta dopo, come sostengono i giudici di merito, la manica dell'indumento avrebbe lasciato macchie di sangue sulle mani che invece appaiono nitide e tondeggianti. Non solo, ma il sangue assorbito dalla felpa avrebbe lasciato tracce di sangue gemelle - che invece non sono state riscontrate - nella maglia bianca indossata sotto la felpa. Ancora la felpa è impregnata di materiale ematico sulla parte destra e non sulla parte sinistra, come avrebbe dovuto essere se la felpa fosse stata indossata nel momento della ferita. h) Ancora: la violenza sessuale doveva escludersi perchè al momento della aggressione Ke.Me. era completamente vestita ad eccezione della felpa: dalla foto n. 268 si vede che la scapola destra del cadavere era imbrattata di sangue ed è visibile l'impronta in negativo della spallina del reggiseno, cui corrisponde sul pavimento anch'esso imbrattato di sangue una analoga impronta in negativo. Ciò significa che quando è caduta a terra aveva ancora il reggiseno come riscontrabile dagli schizzi di sangue sulle coppe, evenienze che non si sarebbero riscontrate se il reggiseno fosse stato sfilato prima del colpo di coltello. Del resto le copiose macchie di sangue sugli slip, sui pantaloni, scarpe non si spiegano se non ritenendo la vittima vestita al momento dell'accoltellamento.

Peraltro il corpo di Ke.Me., colpito da plurimi colpi di punta e di taglio, era praticamente privo di macchie diffuse di sangue. i) Era pur vero che l'incidente probatorio aveva concluso per la sussistenza di elementi che indicano il coinvolgimento di Ke.

M. in attività sessuale recente rispetto al decesso, ma non sarebbe possibile, sulla base dei soli dati di competenza tecnico- biologica, definire se si sia trattato di attività sessuale consenziente o meno; il che, sul versante delle prove processuali, significherebbe che non vi è dimostrazione della avvenuta violenza sessuale. j) In definitiva da circostanze di fatto sicure la Corte ha tratto valutazioni criticabili perchè oggettivamente equivoche.

B) Per quanto precede la difesa del ricorrente contesta la motivazione della sentenza, come illogica, sul punto in cui ha ritenuto la sussistenza del movente sessuale, come anche l'incidenza di circostanze scatenanti l'aggressione in danno della Ke. quali stati di eccitazione per uso di droghe. Anche su questo versante i motivi di ricorso denunciano la mancanza di qualsiasi prova che il G. fosse dedito all'alcool o ad uso di stupefacenti ed insistono invece sulla sussistenza della causale conseguente all'ammanco dei soldi detenuti dalla Ke.: il che spiegherebbe l'occasione che avrebbe determinato il succedersi degli eventi. Si denuncia la manifesta illogicità della sentenza per non aver riconosciuto la mancanza dell'animus necandi per l'imputato a fronte del rinvenimento del coltello sequestrato a casa del S., ancora per essere state sulle stesso depositate tracce del D.N.A. di K.A., non di G..

Non vi sarebbe prova, secondo il ricorrente, di un concorso di persone nel reato contestato: le ricostruzione dei giudici di appello, di un concorso di K., S. e G. per essere state rinvenute tracce dei tre nel locus commissi delicti, si baserebbe su congetture e su indizi equivoci disattenti alla sussistenza di dati di fatto emergenti dagli atti: G. non conosceva il S., vi era una mera conoscenza tra G. e K. che non avrebbe consentito certo un accordo dei due per commettere il delitto, le tracce dei tre sul luogo possono essere state lasciate in tempi diversi, l'imputato, al momento del ferimento mortale della Ke., si trovava in bagno, da cui uscì, non scaricando le feci, per la concitazione del momento, non vi è prova di una ideazione e preparazione del delitto da parte del G. insieme alla K. ed al S.. La rottura del vetro della finestra nella stanza occupata dalla R. per la messa in scena è per quelli che vollero simulare un tentativo di furto a posteriori, ma non certo del G., la cui impronta palmare sulle federa del cuscino rinvenuto sotto il corpo di Ke.Me. fu lasciata al momento in cui egli corse a soccorrere la vittima.

Sempre, nel contestare l'ipotesi del concorso, i motivi di impugnazione si dilungano per sostenere la debolezza della testimonianza di Ca.Na. e la possibilità di aver erroneamente percepito, subito dopo l'urlo straziante, passi di più persone che dal vialetto si allontanavano dalla casa della Ke. in opposte direzioni, come anche per sostenere l'equivocità dell'avvistamento di F.A. di un ragazzo di colore che, nello stesso contesto di tempo e di luogo dell'omicidio, avrebbe urtato il suo compagno salendo le scalette del parcheggio di (OMISSIS). La testimonianza della C. tutt'al più riscontrerebbe la dichiarazione del G., che, dopo aver tentato di soccorrere la Ke., ferita a morte dall'individuo sorpreso una volta uscito al bagno, aveva avvertito sulla ghiaia del vialetto dei passi di persone. Peraltro F. A. avrebbe visto fuggire, scontrandosi con il suo fidanzato, scendendo le scalette del parcheggio di (OMISSIS), un soggetto dalla carnagione olivastra, presumibilmente di origine magrebina, che non presentava macchie di sangue sui vestiti.

C) La manifesta illogicità, poi, del discorso giustificativo dei giudici si rileverebbe anche nella parte in cui i giudici di merito hanno ritenuto di escludere la ricorrenza nella fattispecie dell'attenuante di cui all'art. 116 c.p.: anche ammesso che l'accordo dei tre imputati vi fosse, questo avrebbe riguardato solo la violenza sessuale, ma non certo l'omicidio. E vi sarebbero due circostanze deponenti per tale versione: le tracce della sola K.A. sul coltello di proprietà del S., e il tentativo dell'imputato di tamponare con gli asciugamani il sangue che scorreva copioso dalla gola squarciata dall'arma bianca.

D) Con altri motivi di ricorso si denuncia ancora la mancanza o manifesta illogicità della parte della sentenza in cui viene rappresentata la simulazione del furto, attraverso il prospettato ingresso di un ladro dalla finestra della stanza occupata dalla R., rappresentazione che viene dalla difesa ritenuta in contrasto con la versione fornita nei gradi precedenti dalla difesa dell'imputato secondo la quale furono S. e K., dopo l'alterco con la Ke. per la sparizione dei soldi effettivamente avvenuta e lamentata da quest'ultima, una volta uccisa la Ke.Me., a simulare,con la vestizione della vittima, la violenza carnale. Ed ancora viene prospettata la totale disattenzione della sentenza impugnata sul valore significante delle ferite di punta e di taglio nel palmo delle mani dell'imputato, come risultanti dalle fotografie scattate dalla polizia tedesca nell'occasione del suo arresto in Germania e che riscontrerebbero la veridicità delle sue deposizioni difensive. Ancora si prospetta la manifesta infondatezza della motivazione in ordine alla ritenuta aggravante dei futili motivi, ancorata come essa è stata, nella sentenza, alla motivazione sessuale delle condotte, peraltro insussistente.

A conclusione del primo, diffuso motivo di ricorso si denuncia la violazione dei diritti di difesa per avere la corte di merito impropriamente tratto dai silenzi o dalle dichiarazioni reticenti o false del G. indizi di colpevolezza. L'imputato ha diritto di mentire e di dire il falso e da tale comportamento non si potrebbero desumere indizi e prove a sfavore. E questo costituirebbe, sempre secondo la difesa, chiaro errore di diritto.

2) Con un secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. d) ed e) per la mancata assunzione di una prova decisiva per il giudizio. Una collega di studio, l'avv. S.M., spacciandosi per Co.Ve., tramite internet era riuscita a mettersi in contatto con E.M., il quale telefonicamente avrebbe riferito che nella tarda serata del (OMISSIS) G. era stato con lui e con tutti gli amici ( C. A., la sorella, S., M.P.M.). La testimonianza non ammessa, sostengono i motivi del ricorso, era importante perchè avrebbe reso poco credibili le testimonianze degli amici che avevano tutti concordemente, e falsamente, negato di aver incontrato l'imputato il pomeriggio e la sera di quel giorno.

3) Con un terzo ed ultimo motivo di ricorso si denuncia l'erronea valutazione della legge penale - artt. 132 e 133 c.p. - ed omessa motivazione con riguardo alla misura della pena inflitta, che è stata giustificata con il solo riferimento generico alla "gravità del delitto".

- 8 - Il ricorso non ha fondamento e, pertanto, va rigettato.

Per intanto occorre da subito sfuggire al tentativo, perseguito dall'impostazione tutta della difesa, ma fuori luogo nel contesto della decisione, di coinvolgere il collegio nell'avallo della tesi di una responsabilità di altri, che sono S.R. ed K.A., per l'omicidio aggravato dalla violenza sessuale, di Ke.Me.. La decisione a cui è chiamata questa Corte concerne, e solo, la responsabilità del G. in ordine al fatto contestato e dell'eventuale partecipazione di altri al delitto si dovrà tener conto solo nella misura in cui una tale circostanza valga ad incidere sul tema che costituisce l'impegno esclusivo in punto di riforma o conferma della declaratoria di responsabilità dell'imputato, quest'ultima del tutto condivisa dai giudici di primo e secondo grado.

Ora non può non condividersi il richiamo della difesa del ricorrente alle regole più volte richiamate dal giudice di legittimità in merito alla conformazione propria della sentenza nel contesto di un procedimento caratterizzato da indizi e non da prove dirette, e che pur esige che la dichiarazione di colpevolezza emerga dal processo al di là di ogni ragionevole dubbio.

Ma ritiene il collegio che i dati probatori acquisiti e congruamente valorizzati dai giudici del merito non possano essere depotenziati dalle astratte prospettazioni della difesa del ricorrente che evoca eventualità remote, possibili in rerum natura, ma la cui realizzazione nella fattispecie concreta non trova il benchè minimo riscontro nelle emergenze processuali se non in possibilità, per l'appunto, astratte e remote, collegate a fattori imprevisti ed imprevedibili, in contrasto con ogni e qualsivoglia verosimiglianza.

Molti i punti fermi costitutivi delle premesse di fatto epistemiche condizionanti l'atteggiamento proposizionale del giudice in merito alla logica inferenza della corrispondenza della proposizione di colpevolezza alla realtà del fatto omicidiario collegato alla condotta colpevole dell'imputato:

a) le non controvertibili e non contestate tracce del D.N.A. e di impronte papillari del Guede nel luogo del commesso delitto e sul corpo della vittima: sul tampone vaginale, sulla federa del cuscino posto sotto la regione glutea del cadavere, sul polsino sinistro della felpa rinvenuta sul pavimento in prossimità del cadavere, ancora sul reggiseno rinvenuto ai piedi del corpo esanime della ragazza, sulla carta igienica rinvenuta nel bagno in uso alla R.F. ed a Me.La.;

b) il corpo di Ke.Me., nudo, violentato da 43 ferite ed ecchimosi sul viso, sugli arti superiori ed inferiori che i consulenti tecnici, richiamati nel corpo motivazionale della decisione - così B. - L. - Ma., la prof.ssa A., il prof. U.R. -, ricollegano ad una escalation di violenza volta ad annullare le resistenze della vittima, alla fine scannata con un colpo di coltello alla gola mortale.

c) un imponente apparato testimoniale che smentisce categoricamente che la Ke. e il G. avessero avuto occasione, nelle tre circostanze indicate da quest'ultimo nel corso delle varie dichiarazioni rilasciate nelle indagini investigative, di essersi incontrati, se non, e per una sola volta, per scambiarsi, in compagnia di altri ragazzi, frasi convenevoli. Così è pur vero che una settimana, poco prima o poco dopo il (OMISSIS), l'imputato si trovò, con gli studenti che ivi abitavano, nel piano di sotto dell'appartamento in uso alla K. e alla Ke. e che le due ragazze poco dopo scesero dal piano di sopra, ma per breve tempo durante il quale il G. manifestò, anche dopo, interesse esclusivamente per la Knox, per nulla invece per la Kercher.

Nell'occasione della partita di rugby Inghilterra - Sud Africa che la Ke. e il G., insieme ai rispettivi amici, videro nel locale (OMISSIS), contrariamente agli assunti dell'imputato, i due non furono mai visti l'uno accanto all'altro e tanto meno scambiarsi qualche pur breve cenno di saluto. Infine la notte di Halloween, nel pub "(OMISSIS)" nessuno mai, nè tra gli amici dell'uno ed amiche dell'altra, li vide insieme, tanto meno scambiarsi un bacio.

d) Le omissioni, le lacune e le contraddizioni delle varie versioni offerte dall'imputato nel corso delle varie deposizioni rese nel corso del procedimento; nell'interrogatorio reso alle Autorità giudiziarie di Coblenza il 21.11.207 dichiara di aver flirtato,senza indicare luoghi e tempi, con Ke.Me. il (OMISSIS), di essersi dati un appuntamento per il giorno successivo, di non aver avuto approcci sessuali in casa della ragazza, di essere andato in bagno da cui aveva udito il suono del campanello; nell'interrogatorio di garanzia il 7.12.2007, invece, precisa di aver incontrato la ragazza il (OMISSIS) nella casa di certi studenti spagnoli e di non averla incontrata successivamente nel locale "(OMISSIS)", di aver incontrato il giorno successivo, poco prima di recarsi all'appuntamento con Ke.Me., gli amici A. e P., al quale ultimo avrebbe confidato di aver un appuntamento con una ragazza, di aver penetrato con le dita l'organo sessuale di Ke.Me. nel soggiorno - cucina del suo appartamento; nel terzo interrogatorio, il 26.3.2008 al P.M., sposta il luogo dell'incontro con la Ke. del (OMISSIS) dalla casa degli studenti spagnoli al locale (OMISSIS), ripete di aver sentito il suono del campanello mentre si trovava in bagno, per la prima volta dichiara di aver riconosciuto la voce di K.A. che parla con K. M., K. che, dopo la sorpresa dell'uomo con il coltello e del corpo della Ke. sul pavimento, gli sembra di riconoscere sul vialetto che porta all'ingresso della casa dalla quale si allontanava; nell'interrogatorio, infine, dibattimentale non riferisce più del suono del campanello (di certo incompatibile con l'ingresso della K. nella casa che abitava e di cui possedeva le chiavi).

Il discorso giustificativo giudiziale si svolge quindi attraverso rigorosi passaggi logici, del tutto congrui, senza alcuna possibilità di ravvisare travisamenti di prove, distorsione di dati significanti, disarticolazione dell'intero ragionamento probatorio:

Ke.Me., prima di essere scannata con il colpo mortale alla gola, è oggetto di una serie di ferite, di trattenimenti forzati agli arti, in specie al braccio ed alla mano sinistra - e sul polsino della manica sinistra della felpa indossata si rinvengono chiare tracce del DNA dell'imputato - volti a vincerne la resistenza contro una violenza sessuale, di cui sono prova le tracce del DNA del G. sul tampone vaginale, sfociata poi nella condotta violenta dello scannamento mortale. La versione dell'imputato è del tutto inverosimile perchè, anche a prescindere dalle palesi omissioni e contraddizioni rinvenibili nelle sue molte dichiarazioni, la conoscenza pregressa di Ke.Me., scolpita, nel suo racconto, dall'incontro la sera precedente l'omicidio, nel locale (OMISSIS), del bacio tra i due e del concordato appuntamento per la sera del giorni seguente, è chiaramente smentita da tutto un articolato costrutto testimoniale, proveniente da più persone nel senso che: i due non si incontrarono al (OMISSIS) (in tal senso la deposizione di tutte le amiche che si accompagnavano a Ke.

M.) nè tanto meno in un giorno precedente si intrattennero sia pur in una breve conversazione nel locale (OMISSIS) in occasione della partita, trasmessa in televisione, tra Inghilterra e Sud- America (in tal senso le deposizioni di C.A. e M.P. M. e di F.), e mai la Ke. aveva confidato, come era naturale che fosse, alle amiche, nemmeno il pomeriggio del (OMISSIS), come aveva fatto altre volte per particolari della sua vita personale ed affettiva (in tal senso, le deposizioni di B.R.C., P.S.), dell'appuntamento con il G.. Il che si inquadrava nel carattere di Ke.

M., schiva ad avere rapporti con altri ragazzi, ad eccezione di Si.Gi. con il quale aveva iniziato una relazione che non intendeva assolutamente tradire, come riferiscono le sue amiche, specie per avventure di poco momento.

Ne conseguiva, secondo il coerente ragionamento dei giudici di merito, che inventata era la storia di G.: del bacio con Ke.Me. alla (OMISSIS), dell'appuntamento la sera successiva, del petting fatto con la ragazza in casa sera del giorno seguente.

-9- Del resto la corte di assise di appello di Perugia ha sottolineato con forza e con sicura convinzione le aporie e l'inverosimiglianza della versione dei fatti via via fornita dal ricorrente. L'ipotesi alternativa proposta, a parte l'inverosimile appuntamento con la Ke., collide con la situazione di fatto, contrasta sul piano logico con la rappresentazione che l'imputato ha descritto una volta uscito dal bagno a seguito dell'urlo di Ke.

M.: le ferite e le percosse riscontrate sul corpo della ragazza, prima che venisse infetta la coltellata mortale, avranno impegnato per qualche tempo l'azione dell'aggressore a fronte delle resistenze della vittima, impegno e resistenze per nulla rilevate, come avrebbe dovuto essere, dal G. ritiratosi nel bagno dell'appartamento, distante pochi metri dalla stanza della Ke., il cui corpo fu rinvenuto completamene nudo, tranne la doppia maglia arrotolata fino al collo. Ed anche se si deve rilevare, come hanno correttamente ritenuto i giudici di merito, che successivamente all'azione omicidiaria è sopravvenuta una attività tesa a simulare un tentativo di furto, che i giudici di merito e la difesa dello stesso ricorrente convengono essere avvenuta ad opera di altri e non dell'imputato, non si vede la ragione perchè la simulazione dovesse comprendere la svestizione del corpo ormai senza vita della vittima e l'accanimento sul suo corpo per contusioni e ferite che deponevano chiaramente per una protratta azione lesiva antecedente alla coltellata mortale e che - deve ribadirsi - non collegato alle altre circostanze ed ai collegamenti inferenziali operati dai giudici. Ed esso non può essere, con possibilità di successo, contestato dalla difesa che in tanto può rilevarne l'equivocità in quanto disancori il dato stesso dall'intero compendio probatorio valorizzato dalla corte di merito. Ed ancora non ha pregio richiamare, a riscontro della versione offerta dall'imputato, le lesioni alle mani come risultanti, dalle fotografie scattate nell'occasione del suo arresto in Germania: i giudici di Perugia hanno sottolineato il fatto che quelle ferite all'indomani dell'uccisione di Ke.Me. non furono riscontrate dagli amici ( C.A., M.P., C.C.S.) che il G. non mancò di avvicinare, il (OMISSIS), prima della sua fuga, il giorno ancora successivo, in Germania.

La riproposizione, poi, del motivo di appello relativo alla ricorrenza nella specie della attenuante di cui all'art. 116 c.p. si svolge attraverso un ragionamento già correttamente confutato dai giudici del primo gravame senza la deduzioni di prospettazioni nuove:

risultanze oggettive, quali tracce del DNA di S.R. sul reggiseno della vittima, tagliato di netto verosimilmente con la lama di un coltello, tracce del DNA di K.A. nel manico di un coltello a serramanico rinvenuto nell'abitazione del primo, esiti peritali che, in base alla formologia delle ferite, le hanno rapportate a due distinte armi da taglio usate da distinti soggetti, tracce plantari sul pavimento della stanza dove fu rinvenuto il corpo di Ke.Me. non riconducibili al G. hanno convinto i giudici di appello del concorso di più persone nella azione. Il contributo di G. si situa in un contesto di violenza crescente e di qualche durata che non può certo ritenersi eccezionale, improvvisa, meramente occasionale tale da non far prevedere, come conseguenza di una violenza così decisamente polarizzata all'atto sessuale in seguito ad una pluralità di ecchimosi e ferite provocate dall'uso del coltello. il possibile sbocco mortale delle azioni. Da tali premesse il ragionamento del giudice di merito si salvaguarda pienamente da critiche assertivamente di legittimità, in realtà di merito e, di conseguenza, perdenti.

Da tutto quanto precede, poi. consegue la palese irragionevolezza della pretesa difensiva volta ad infirmare il riconoscimento giudiziale della aggravante dei motivi futili: come se la soppressione violenta della libertà di auto - determinazione ed il corpo martoriato di una giovane vita, quella di Ke.Me., non imporrebbero di qualificare meramente occasionale e pretestuoso il motivo di fare sesso per scatenare, a fronte delle resistenza della donna, la forza brutale e prevaricatrice di una plurima, collettiva condotta che rivela nei suoi tristi protagonisti la volontà orgiastica di dare sfogo agli impulsi criminali più perversi tali da destare un profondo senso di sbigottimento, ripugnanza e disprezzo in ogni persona di moralità media (tra le tante, Cass. Sez. 19.12.2001/29.3.2002, Vaccaro Rv. 221525).

La confutazione sul piano della legittimità del primo, articolato motivo di ricorso non può non concludersi con il respingere, come manifestamente infondata, l'osservazione difensiva nel senso che si sarebbero violate le norme poste a tutela del diritto di difesa nella misura in cui, ai fini della declaratoria di colpevolezza, si sono valorizzate, in negativo, le dichiarazioni dell'imputato che, al contrario, non potrebbero mai assumere nel discorso giudiziale significati positivi in punto di sua responsabilità. Ma è facile replicare che un conto è il diritto al silenzio e la possibilità, negata al teste, per l'imputato di rendere dichiarazioni mendaci, altro conto è la possibilità di desumere dal suo comportamento e dalle sue dichiarazioni, sempre che collegate ad altre circostanze indizianti, significati sfavorevoli alle posizioni difensive. Invero al giudice non è precluso valutare la condotta processuale dell'imputato, coniugandola con ogni altra circostanza sintomatica, con la conseguenza che egli, nella formazione del suo convincimento, vincolato ai canoni della logica e delle corrette inferenze dai dati di fatto acquisiti nel processo, può ben considerare, in concorso - si ripete - di altre circostanze, la portata significativa come del silenzio così delle dichiarazioni mendaci, su circostanze della quali l'imputato è a sicura conoscenza per essere stato di certo presente nel luogo e nel tempo del delitto. (così, tra le altre, Cass. Sez. 2, 21.4/14.6.2010, Di Perna, Rv. 247426; Sez. 5. 14.2/6.4.2006, Ferrara Rv. 233903). Sulla stessa linea, peraltro, si è affermato da questa stessa Sezione che costituisce indizio di colpevolezza darsi alla latitanza prima della contestazione di qualsiasi accusa (Sez. 1, 11.3/8.4.2010. P.G. in proc. Zappia ed a., Rv. 246661).

-10- Il secondo ed il terzo motivo di ricorso risultano parimenti infondati alla stregua di regole di giudizio consolidate in sede di giudizio di legittimità: da un lato, la richiesta di escutere in sede di appello, il teste E.M., sul fatto che egli avrebbe visto l'imputato in compagnia di altri ragazzi la notte del (OMISSIS) nel locale (OMISSIS), è stata ritenuta incompatibile, con il giudizio abbreviato alla cui ammissione quella richiesta non era stata condizionata in primo grado e, peraltro, irrilevante, a fronte del tenore di altre numerose e contrarie deposizioni testimoniali; dall'altro aver richiamato con il riferimento alla gravità del delitto, tutte le rappresentazioni e considerazioni sull'accanimento violento contro la povera vittima, aggredita, secondo il convincente argomentare dei giudici di primo e secondo grado, da più persone risponde ai canoni propri di un giudizio di rigetto della richiesta in ordine alla mitigazione della pena ed in ordine alla rilevanza assorbente sulle aggravanti delle attenuanti generiche, giudizio che è proprio ed esclusivo, nei limiti riportati, del merito.

Segue di diritto alla reiezione del gravame l'obbligo per l'imputato di rifondere alle parti civili le spese sostenute in questo grado di giudizio, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali, nonchè alla rifusione delle spese sostenute in questo grado di giudizio dalle parti civili che liquida in complessive Euro 10.000, onorari compresi, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2011