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Nulla notifica postale dell'estratto contumaciale della sentenza se .. (Cass. 31326/18)

10 luglio 2018, Cassazione penale

Nel caso di irreperibilità del destinatario nel luogo indicato per la notificazione l’agente postale incaricato della consegna annota sull’avviso di ricevimento, da lui sottoscritto, l’irreperibilità del destinatario, indicando la data dell’accertamenti, per poi restituire la busta in raccomandazione al mittente.

E' nulla la notificazione dell’estratto contumaciale della sentenza di condanna presso il domicilio eletto dall’imputatose la raccomandata viene restituita al richiedente con l’indicazione "destinatario sconosciuto" stampigliata sulla busta senza che la cartolina, di colore verde (cd. avviso di ricevimento) riscontri l’attività svolta dall’agente postale incaricato della consegna del plico (irreperibilità del destinatario dell’atto, data dell’attestazione, sottoscrizione dell’agente postale), è nulla, ai sensi dell’art. 171, lett. c), cod. proc. pen., la (tentata) notificazione a mezzo del servizio postale.

Non si rinviene nell'ordinamento processuale fino al 2014 alcuna traccia di onere di prova a carico di chi chieda la restituzione nel termine per impugnare: le norme contengono una presunzione iuris tantum di mancanza di conoscenza effettiva dell’atto di impugnare ovvero da opporre nel caso di invalidità della sua notificazione.

Un onere di prova per la restituzione nel termine per impugnare finirebbe per condizionare negativamente l’effettività della tutela accordata al soggetto, che non abbia avuto conoscenza dell’esito del processo, mediante la riconosciuta possibilità di ottenerne uno nuovo, effettività pretesa dalla Corte EDU.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 7 aprile 2017 – 10 luglio 2018, n. 31326
Presidente Di Tomassi – Relatore Vannucci

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza emessa il 24 marzo 2016 il Tribunale di Latina, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato: la domanda di N.B. per la declaratoria di non esecutività della sentenza contumaciale di condanna nei suoi confronti emessa dal Tribunale di Latina il 4 novembre 2008; l’istanza dello stesso N. per la restituzione nel termine per la proposizione di appello contro tale sentenza.
A fondamento della prima decisione, la motivazione è nel senso che: il ricorrente, dichiarato contumace nel processo di merito definito con la citata sentenza, ha dedotto che a lui non era stato notificato l’estratto contumaciale della stessa sentenza mediante consegna dell’atto alla sua persone, in contrasto con quanto disposto dal decreto n. 265/05 emesso dal Presidente del Tribunale di Latina; la notificazione dell’atto al ricorrente era invece avvenuta mediante consegna del medesimo al difensore d’ufficio, avvocato Coletta, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., dal momento che il tentativo di notificazione dell’atto al domicilio dichiarato da N. aveva avuto esito negativo; la modalità di notificazione in concreto eseguita era valida, mentre il mancato rispetto delle modalità di notificazione disposta dal Presidente del Tribunale di Latina costituisce mera irregolarità in applicazione della regola di tassatività delle nullità; inoltre, non sussiste, come dedotto dal ricorrente, la nullità prevista dall’art. 171, lett. h), cod. proc. pen., riguardante, per effetto del richiamo del precedente art. 150, la notificazione di atti a persona diversa dall’imputato con mezzi tecnici indicati dal giudice.
Quanto al rigetto della domanda, subordinata, di restituzione nel termine per impugnare la sentenza sopra indicata, fa motivazione è nel senso che la stessa è tardiva, dal momento che non vi è prova che l’istanza medesima sia stata presentata entro il termine di trenta giorni dalla conoscenza effettiva del provvedimento da parte di N. (art. 175, commi 2 e 2-bis, cod. proc. pen., nel testo risultante dalle modificazioni recate dalla legge n. 60 del 2005, di conversione del d.l. n. 17 del 2005, applicabile, ratione temporis, quanto alla sentenza emessa il 4 novembre 2008) in quanto: il ricorrente afferma che tale conoscenza sarebbe stata acquisita in occasione del colloquio con il proprio difensore avvenuto il 15 ottobre 2015; la sentenza è compresa fra quelle indicate nel decreto di cumulo emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina il 5 luglio 2013, contenente anche ordine di esecuzione della pena, che deve essere necessariamente notificato al condannato; il ricorrente non ha dimostrato (come da onere ad esso incombente) che la notificazione di tale ordine sia avvenuta nei trenta giorni precedenti la presentazione dell’istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza.
2. Per la cassazione di tale ordinanza N. ha proposto ricorso (atto sottoscritto dal relativo difensore, avvocato Bruno Luberti) Contenente quattro motivi di impugnazione ed una eccezione di legittimità costituzionale.
3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

1. Questi i fatti rilevanti ai fini del decidere, per come desumibili dal contenuto dell’ordinanza impugnata:
il processo definito con sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Latina il 4 novembre 2008 si svolse nella dichiarata contumacia dell’odierna ricorrente;
la notificazione al ricorrente dell’estratto contumaciale di tale sentenza venne eseguita, a mezzo del servizio postale, mediante consegna di tale atto all’avvocato Coletta, difensore d’ufficio del ricorrente, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
2. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce che l’ordinanza impugnata, nell’affermare che la mancata notificazione dell’estratto contumaciale mediante consegna di tale atto nelle mani di esso ricorrente (come invece disposto dal Presidente del Tribunale di Latina con decreto n. 265/05) costituisce irregolarità della notificazione, si pone in violazione del precetto contenuto nell’art. 171, lett. h), cod. proc. pen., avendo la giurisprudenza di legittimità riconosciuto il carattere "aperto" della disposizione recata dall’art. 150 cod. proc. pen. (dal citato art. 171, lett. h), espressamente richiamato).
3. Con il secondo motivo di censura il ricorrente deduce contraddittorietà della motivazione fondante la decisione sull’istanza ex art. 670 cod. proc. pen., avendo da la stessa espressamente affermato ad un tempo che "l’ordine di notificazione dell’atto a mani proprie serve a garantire maggiore certezza della conoscenza dell’atto stesso da parte del destinatario", e che "il mancato rispetto di tale modalità di notificazione costituisce mera irregolarità". Secondo il ricorrente il Presidente del Tribunale di Latina aveva disposto la necessaria notificazione della sentenza mediante consegna di tale atto nelle mani dell’imputato onde scongiurare la possibilità che lo stesso non fosse portato a conoscenze effettiva del suo destinatario naturale.
4. Nel caso in cui non dovesse ritenersi sussistente la nullità della notificazione dell’estratto contumaciale ai sensi dell’art. 171, lett. h), cod. proc. pen., il ricorrente eccepisce l’illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., di tale disposizione di legge processuale e di quella contenuta nel precedente art. 150 nella parte in cui sancisce la nullità della modalità di notificazione prescritta dal giudice solo in riferimento agli atti destinati alle parti del processo diverse dall’imputato e non anche agli atti (quali l’estratto contumaciale di sentenza di condanna) destinati all’imputato.
5. Con il terzo motivo l’ordinanza è censurata per violazione degli artt. 4, comma 3, 8 e 9 della legge n. 890 del 1982 (relativa alla notificazione degli atti processuali mediante il servizio postale), in quanto in concreto non erano state osservate, prima della notificazione dell’estratto contumaciale al difensore dell’imputato ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., le modalità prescritte da tali disposizioni di legge per la notificazione dell’atto al domicilio eletto da esso ricorrente.
6. Il quarto motivo di censura riguarda invece il rigetto della richiesta di rimessione nel termine per proporre l’impugnazione (art. 175 cod. proc. pen., nel testo applicabile ratione temporis alla notificazione in discussione), criticato per non avere verificato, a fini della verifica della tempestività della richiesta in questione, il giorno della notificazione dell’ordine di esecuzione della sentenza contenuto nel decreto di cumulo indicato nell’ordinanza impugnata a fronte della prova, data da esso ricorrente, di avvenuta conoscenza dell’esistenza della sentenza sopra citata il giorno 15 ottobre 2015, in cui esso ricorrente riferì dell’esistenza di tale sentenza al proprio difensore.
7. Tali motivi, da esaminare congiuntamente in considerazione della loro stretta connessione, sono solo in parte fondati.
Per come risulta dal testo dell’ordinanza impugnata, avanti il giudice dell’esecuzione l’odierno ricorrente: a) ha dedotto la mancata formazione di titolo esecutivo nei suoi confronti emesso in ragione della invalida notificazione dell’estratto contumaciale della sentenza emessa dal Tribunale di Latina il 4 novembre 2008; b) ha contestualmente chiesto di essere restituito nel termine per proporre impugnazione di tale sentenza.
La prima deduzione chiama in causa la disciplina recata dall’art. 670 cod. proc. pen., mentre la seconda istanza richiede farsi applicazione delle disposizioni in materia di restituzione nel termine per il compimento di atti processuali (nella specie, impugnazione di sentenza emessa in primo grado) contenute nell’art. 175 cod. proc. pen..
L’accertamento di non esecutività della sentenza di condanna di cui all’art. 670 cod. proc. pen. trova la necessaria premessa nel difetto di conoscenza legale del provvedimento, mentre la restituzione nel termine presuppone invece che il procedimento che deve assicurare la conoscenza legale sia valido, ma vi sia divergenza tra conoscenza legale e conoscenza effettiva della decisione (cfr., in questo senso, Cass. Sez. 3, 21 dicembre 2004, Baladi, Rv. 230819; Cass. Sez. 1, 26 marzo 2003, Spina, Rv. 224801).
L’istanza formulata ai sensi dell’art. 175 del codice di rito è logicamente subordinata all’accertamento della validità del titolo esecutivo, nel senso che può esservi decisione sulla restituzione in termine per la proposizione di impugnazione solo nel caso di rigetto della domanda relativa all’accertamento di non esecutività del titolo (in questo senso, cfr., da ultimo, Cass. Sez. 1, n. 36357 del 20 maggio 2016, Kadric, Rv. 268251; Cass. Sez. 1, n. 16523 del 16 marzo 2011, Scialla, Rv. 250438).
8. Effettuata tale precisazione, quanto all’azione di accertamento di invalidità del titolo esecutivo è preliminarmente da osservare che nella propria requisitoria scritta il Procuratore generale ha evidenziato la non predicabilità in concreto dei presupposti di applicazione degli artt. 150 e 171, lett. h), cod. proc. pen. "non apparendo l’ordine di notifica a mani proprie dato dal giudice, bensì dal cancelliere, sulla base di un decreto del Presidente del Tribunale di Latina, non allegato al ricorso, che evidentemente non si riferiva al processo de quo e potendo derivare la invocata nullità, al contrario, da un ordine di notifica dato con decreto motivato dal Giudice che procede, e non da un generico ordine amministrativo”.
Tale deduzione coglie nel segno, anche alla luce del contenuto degli atti del fascicolo processuale dell’incidente di esecuzione (che in questa sede possono essere esaminati in ragione del vizio dedotto dal ricorrente), dal momento che: il ricorrente non allega il decreto del Presidente del Tribunale di Latina che avrebbe disposto che la notificazione agli imputati dell’estratto contumaciale delle sentenze emesse da tale Tribunale debba avvenire mediante consegna di tale atto nelle mani dei relativi destinatari; la menzione di un decreto emesso dal Presidente del Tribunale di Latina è contenuta solo nella richiesta fatta dal cancelliere di tale Tribunale all’ufficiale giudiziario per la notificazione al ricorrente dell’estratto contumaciale della sentenza nei suoi confronti resa dal Tribunale il 4 novembre 2008; il decreto menzionato dal cancelliere non si rinviene nel fascicolo d’ufficio del procedimento definito con l’ordinanza impugnata.
I primi due motivi di ricorso, relativi alla dedotta causa di nullità prevista dall’art. 175, lett. h), cod. proc. pen., sono dunque inammissibili in quanto privi del relativo presupposto: id est, l’esistenza di decreto giudiziale disponente la notificazione al ricorrente dell’atto di cui si discute mediante consegna dello stesso nelle mani del ricorrente medesimo (in ogni caso per il raffronto fra l’ambito di applicabilità delle disposizioni rispettivamente recate dall’art. 148, comma 2-bis e 150 cod. proc. pen., cfr in motivazione, Cass. S.U. n. 28451 del 28 aprile 2011, Pedicune, Rv. 250121).
L’inammissibilità dei primi due motivi di ricorso rende piva di rilevanza la questione di legittimità costituzionale in via di eccezione in questa sede proposta dal ricorrente.
9. Fondato è invece il motivo in subordine fatto valere dal ricorrente quanto alla dedotta invalidità della notificazione dell’estratto contumaciale di cui discute ai fini dell’accertamento di mancata formazione del giudicato quanto alla sentenza di condanna.
Dal contenuto dell’ordinanza impugnata risulta che la notificazione dell’estratto contumaciale al ricorrente venne eseguita mediante consegna di tale atto all’allora suo difensore d’ufficio e che tale modalità di notificazione è stata dal giudice dell’esecuzione ritenuta valida "in considerazione dell’esito negativo del tentativo di notifica...al domicilio dichiarato, ove il N. risultava "sconosciuto"".
Dal contenuto degli atti processuali (in questa sede scrutinabile in ragione del dedotto vizio del procedimento di notificazione), risulta che: il 5 dicembre 2008 l’ufficiale giudiziario incaricato della notificazione dell’estratto contumaciale della sentenza al ricorrente presso il domicilio da lui eletto in (omissis) , consegnò il plico contenente tale atto ad ufficiale postale; il plico venne ricevuto dall’ufficio postale di Aprilia il 6 dicembre 2008; il 9 dicembre 2008 il plico venne restituito al richiedente la notificazione con l’indicazione "destinatario sconosciuto" stampigliata sulla busta; la cartolina, di colore verde, recante avviso di ricevimento, che avrebbe dovuto riscontrare l’attività svolta dall’agente postale incaricato della consegna del plico presso il sopra indicato luogo, non risulta da questo riempita in alcuna sua parte.
L’art. 9, ultimo comma, della legge n. 890 del 1982 prevede che nel caso di irreperibilità del destinatario nel luogo indicato per la notificazione l’agente postale incaricato della consegna annota sull’avviso di ricevimento, da lui sottoscritto, l’irreperibilità del destinatario, indicando la data dell’accertamenti), per poi restituire la busta in raccomandazione al mittente.
È dunque nulla, ai sensi dell’art. 171, lett. c), cod. proc. pen., la (tentata) notificazione a mezzo del servizio postale dell’estratto contumaciale della sentenza di condanna presso il domicilio eletto dall’imputato nel caso in cui l’avviso di ricevimento non rechi, come nella specie: l’attestazione da parte dell’agente postale incaricato della consegna dell’irreperibilità del destinatario dell’atto; la data dell’attestazione; la sottoscrizione dell’agente postale (cfr., ancorché in riferimento al procedimento di notificazione previsto dall’art. 8 della stessa legge n. 890, Cass. Sez. 1, n. 37281 del 11 luglio 2014, Del Gaudio, Rv. 261185; Cass. Sez. 1, n. 49365 del 26 novembre 2013, Paragliola, Rv. 259023).
Dal mancato perfezionamento del procedimento di notificazione dell’atto presso il domicilio eletto dal ricorrente deriva la non sussistenza del presupposto richiesto dall’art. 161, comma 4, per la notificazione dell’estratto contumaciale mediante consegna di tale atto al difensore.
L’ordinanza impugnata è dunque da annullare nella parte relativa al rigetto della domanda del ricorrente ex art. 670 cod. proc. pen., con rinvio al Tribunale di Latina per nuovo esame di tale domanda che tenga conto della regola d’interpretazione testè affermata.
10. Fondato è del pari il quarto motivo di ricorso relativo alla dedotta violazione della norma contenuta nell’art. 175, commi 2 e 2-bis, cod. proc. pen. (nel testo applicabile ratione temporis alla notificazione dell’estratto in discussione).
L’art. 175, comma 2-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, per quanto qui interessa, che la richiesta di restituzione nel termine per proporre l’impugnazione (prevista dal precedente comma 2) di sentenza contumaciale debba essere presentata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni da quello in cui l’imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento.
Per l’imputato cui non sia stato validamente notificato l’estratto contumaciale della sentenza da impugnare tale termine decorre, di regola, dalla notificazione dell’ordine di esecuzione di tale atto giurisdizionale.
L’ordinanza impugnata ha rigettato l’istanza in discorso sul rilievo che il ricorrente non abbia dimostrato, come da onere ad esso incombente, che la notificazione dell’ordine di esecuzione della sentenza contenuto nel decreto di cumulo di pene concorrenti emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina il 6 luglio 2013 (la cui notificazione è espressamente prevista dalla legge) sia avvenuta nei trenta giorni precedenti la presentazione dell’istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza.
Tale interpretazione delle disposizioni contenute nei citati commi dichiaratamente in linea con parte della giurisprudenza di legittimità secondo cui incombe sul richiedente la restituzione nel termine in questione l’onere di dare dimostrazione, allegando documenti ovvero indicando specificamente fatti dimostrativi della tempestività della domanda rispetto al momento di effettiva conoscenza dell’atto (in questo senso, cfr. Cass. sez. 4, n. 39103 del 8 luglio 2016, Morejon, Rv. 267607; Cass. sez. 5, n. 18989 del 28 gennaio 2014, C., Rv. 263166).
Tale orientamento interpretativo è contrastato, nella stessa giurisprudenza di legittimità, da un altro orientamento, secondo cui, in assenza di norma specifica relativa all’onere della prova, l’imputato condannato con sentenza contumaciale ha solo l’onere di allegare specificamente il giorno in cui afferma di avere effettivamente avuto conoscenza della sentenza medesima, onde consentire al giudice, destinatario della richiesta di restituzione nel termine per impugnare tale sentenza, l’accertamento, in funzione della valutazione della tempestività di tale richiesta (entro trenta giorni dalla conoscenza effettiva), del momento eventualmente diverso da quello allegato dalla parte - in cui è intervenuta con certezza l’effettiva conoscenza della sentenza che l’imputato (ovvero il condannato cui non sia stato validamente notificato l’estratto contumaciale della sentenza) intende impugnare (in questo senso, in riferimento al testo dell’art. 175, commi 2 e 2-bis, cod. proc. pen. risultante dalle modificazioni recate dalla legge n. 60 del 2005, di conversione del d.l. n. 17 del 2005, e con riferimento al termine di impugnazione delle sentenze contumaciali, cfr. Cass. Sez. 6, n. 14254 del 2 marzo 2017, Shullazi, Rv. 269794; Cass. sez. 1, n. 7965 del 8 gennaio 2016, Perri, Rv. 266330; Cass. Sez. 5, n. 4106 del 7 gennaio 2014, Radulovic, Rv. 258440; Cass. Sez. 3, n. 28914 del 20 febbraio 2013, Tonutti, Rv. 255591; in senso sostanzialmente conforme, quanto al termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna in riferimento al testo dell’art. 175 cod. proc. pen., nel testo vigente prima delle modificazioni recate dalla legge n. 67 del 2014, cfr., fra le altre, Cass. Sez. 4, n. 17175 del 8 aprile 2015, Ori, Rv. 263863; CasS. Sez. 2, n. 21393 del 15 aprile 2015, N., Rv. 264219; Cass. Sez. 2, n. 38295 del 3 giugno 2014, Petreto, Rv. 260151).
A tale secondo orientamento è d’uopo prestare adesione in quanto, da un lato nelle disposizioni di legge processuali sopra citate non si rinviene traccia di onere di prova a carico di chi chieda la restituzione nel termine per impugnare (in proposito, si è ritenuto che le norme contengano una presunzione iuris tantum di mancanza di conoscenza effettiva dell’atto di impugnare ovvero da opporre nel caso di invalidità della sua notificazione) e, dall’altro, l’imposizione, per via interpretativa, di un onere di prova sul punto finirebbe per condizionare negativamente l’effettività della tutela accordata al soggetto, che non abbia avuto conoscenza dell’esito del processo, mediante la riconosciuta possibilità di ottenerne uno nuovo, effettività pretesa dalla Corte EDU (sentenze: Colozza contro Italia del 12 febbraio 1985; Somogyi contro Italia del 18 maggio 2004; Sejdovic contro Italia del 10 novembre 2004, ribadita dalla Grande Camera il 1 marzo 2006).
L’ordinanza, che si è conformata all’orientamento interpretativo in questa, sede criticato, è dunque da annullare sul punto con rinvio al Tribunale di Latina per un nuovo esame della richiesta di cui all’art. 175 cod. proc. pen..
11. In sede di rinvio il giudice dell’esecuzione dovrà conformarsi:
a) quanto all’esame della domanda di accertamento di mandata formazione del giudicato in riferimento alla sentenza nei confronti del ricorrente pronunciata dal Tribunale di Latina il 4 novembre 2008 (art. 670 cod. proc. pen.), al seguente principio di diritto: "non sussiste il presupposto richiesto dall’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. per la notificazione dell’estratto contumaciale di sentenza di condanna al difensore d’ufficio del destinatario di tale pronunzia quando il precedente tentativo di notificazione, a mezzo del servizio postale, di tale atto a tale persona presso il domicilio da costei eletto nel processo con tale sentenza definito non sia stato dall’agente postale, incaricato della consegna, effettuato nel rispetto delle forme previste dall’art. 9, ultimo comma, della legge n. 890 del 1982";
b) quanto all’esame della domanda, subordinata, di restituzione nel termine per l’impugnazione della sentenza contumaciale sopra indicata, al seguente principio di diritto: "la disciplina contenuta nell’art. 175, commi 2 e 2-bis, cod. proc. pen. (nel testo risultante dalle modificazioni recate dalla legge n. 60 del 2105, di conversione del d.l. n. 17 del 2005 e prima di quelle operate dalla legge n. 67 del 2014) quanto alla richiesta di rimessione nel termine per impugnare sentenza contumaciale, si interpreta nel senso che la persona condannata con tale sentenza ha solo l’onere di allegare specificamente il giorno in cui afferma di avere avuto effettiva conoscenza della sentenza medesima, onde consentire al giudice, destinatario di tale domanda, l’accertamento, in funzione della valutazione della tempestività di tale richiesta (entro trenta giorni dalla conoscenza effettiva), del momento - eventualmente diverso da quello allegato dalla parte - in cui è intervenuta con certezza l’effettiva conoscenza della sentenza che l’imputato (ovvero il condannatò cui non sia stato validamente notificato l’estratto contumaciale della sentenza) intende impugnare".

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Latina.