La mancanza incolpevole del processo non può essere esclusa dalla notifica allo stesso soggetto dell’avviso di conclusione delle indagini, nè dalla materiale notifica del decreto di citazione a giudizio a persona diversa dall’imputato ancorché convivente in quanto, il sistema di conoscenza legale in base a notifiche regolari non incide sulla questione della conoscenza effettiva del procedimento.
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 19 settembre – 21 ottobre 2019, n. 43140
Presidente Di Stefano – Relatore Capozzi
Ritenuto in fatto
1. Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha rigettato l’istanza di rescissione del giudicato proposta da S.L. avente ad oggetto la sentenza emessa in data 18.6.2018 dal Tribunale di Padova, divenuta irrevocabile il 22.7.2018, con la quale il predetto è stato condannato per il delitto di cui all’art. 385 c.p..
2. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il condannato che, con atto del difensore, deduce violazione dell’art. 629 bis c.p.p. e vizio cumulativo della motivazione in ordine alla esclusione della incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.
La motivazione del provvedimento impugnato prescinde totalmente dalla fattispecie concreta, obliterando che:
- Il procedimento era stato avviato da una denuncia della madre di G.S. , moglie dell’imputato, la quale ultima aveva materialmente aveva ricevuto il decreto di citazione a giudizio;
- G.S. con dichiarazione scritta del 18.12.2018 aveva confermato di con aver mai consegnato al marito il decreto di citazione a giudizio e di non averlo mai avvisato della celebrazione del processo;
- Il comportamento della predetta era dettato proprio dalla interruzione dei rapporti con il marito con il quale non andava d’accordo;
- La mancata comunicazione di fatto al ricorrente della celebrazione del processo era determinata da una eccezionale situazione conflittuale con la moglie e la suocera;
- Lo S. aveva confermato di non aver avuto conoscenza del processo in quanto si trovava all’estero e non conviveva con la moglie a causa della rottura dei rapporti matrimoniali.
3. Con requisitoria scritta il P.g. ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso dovendosi condividere l’assunto posto a base della decisione secondo il quale il ricorrente era stato posto a conoscenza del procedimento.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato.
2. La Corte di merito ha escluso la incolpevole mancata conoscenza del processo da parte del ricorrente sul rilievo della avvenuta notifica personale allo stesso ricorrente dell’avviso di cui all’art. 415 bis c.p.p., della mancanza di contestazione circa la convivenza con l’imputato di chi aveva materialmente ricevuto il decreto di citazione a giudizio e della inaffidabilità formale e sostanziale della dichiarazione scritta della G. .
3. È stato affermato che, ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ex art. 175 c.p.p., comma 2, nella formulazione antecedente alla modifica operata con L. 28 aprile 2014, n. 67, l’effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all’accusa contenuta in un provvedimento formale di "vocatio in iudicium" sicché tale non può ritenersi la conoscenza dell’accusa contenuta nell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, fermo restando che l’imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza (Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro Luigi, Rv. 275716 - 01).
4. Il principio così affermato può essere sicuramente applicato all’istituto previsto dall’art. 629 bis c.p.p. in ragione della unicità del presupposto della effettiva conoscenza della celebrazione del processo da parte dell’imputato, la cui mancanza incolpevole - pertanto - non può essere esclusa dalla notifica allo stesso soggetto dell’avviso di conclusione delle indagini, nè dalla materiale notifica del decreto di citazione a giudizio a persona diversa dall’imputato ancorché convivente in quanto, per questo aspetto - come affermato dalla stessa citata decisione delle S.U. il sistema di conoscenza legale in base a notifiche regolari non incide sulla questione della conoscenza effettiva del procedimento.
5. Ne consegue l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di appello per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Venezia.