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Nomina firmata con croce, se autenticata è valida (Cass. 1062/97)

7 febbraio 1997, Cassazione penale

Il segno di croce è privo di qualsiasi valore per l'ovvia ragione che non dà alcuna certezza dell'autenticità della provenienza dell'atto su cui è apposto, tuttavia può valere come speciale sottoscrizione qualora sia accompagnato dall'autentica di un pubblico ufficiale - quale deve considerarsi il difensore che provvede a detto adempimento - la quale assicura, per la sua intrinseca efficacia certificativa, la conoscenza dell'identità della persona.

 

Cassazione penale

Sez. II, 07/02/1997, n. 1062, Fortugno

È valido ed efficace il mandato difensivo conferito mediante crocesegno autenticato dal difensore ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen.; se, infatti, il segno di croce è privo di qualsiasi valore per l'ovvia ragione che non dà alcuna certezza dell'autenticità della provenienza dell'atto su cui è apposto, tuttavia può valere come speciale sottoscrizione qualora sia accompagnato dall'autentica di un pubblico ufficiale - quale deve considerarsi il difensore che provvede a detto adempimento - la quale assicura, per la sua intrinseca efficacia certificativa, la conoscenza dell'identità della persona da cui quel segno grafico proviene.

Resta così sostanzialmente osservato il disposto dell'art. 110 cod. proc. pen., il quale, nel prevedere il caso in cui la persona che deve firmare non sia in grado di scrivere (in quanto analfabeta o per qualsiasi altro motivo), stabilisce che il pubblico ufficiale il quale riceve l'atto in forma orale o redatto per iscritto deve farne annotazione su di esso, previa identificazione della persona stessa.

FONTI
CED Cassazione, 1997