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No al turismo per patente (CGUE, C?339/14)

21 maggio 2015, CGUE

Non contrasta con il diritto europeo il mancato riconoscimento della validità di una patente straniera in capo a chi abbia perso il diritto alla patente nel proprio stato: uno Stato membro è infatti tenuto a negare, ad una persona la cui patente di guida sia stata limitata, sospesa o ritirata nel suo territorio, il riconoscimento della validità della patente di guida da questi ottenuta in un altro Stato membro. 

 

CORTE di GIUSTIZIA dell'UNIONE EUROPEA

(Decima Sezione)

21 maggio 2015 (*)

«Rinvio pregiudiziale ? Direttiva 2006/126/CE ? Riconoscimento reciproco delle patenti di guida ? Periodo di divieto ? Rilascio della patente di guida da parte di uno Stato membro prima dell?entrata in vigore di un periodo di divieto nello Stato membro della residenza normale ? Motivi del rifiuto di riconoscere nello Stato membro della residenza normale la validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro»

Nella causa C?339/14,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell?articolo 267 TFUE, dall?Oberlandesgericht Nürnberg (Germania), con decisione del 26 giugno 2014, pervenuta in cancelleria il 14 luglio 2014, nel procedimento penale a carico di

Andreas Wittmann,

LA CORTE (Decima Sezione),

composta da C. Vajda, presidente di sezione, A. Rosas (relatore), e E. Juhász, giudici,

avvocato generale: Y. Bot

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

?        per A. Wittmann, da W. Säftel, Rechtsanwalt;

?        per la Commissione europea, da G. Braun e N. Yerrell, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l?avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull?interpretazione dell?articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (GU L 403, pag. 18). 

2        Tale domanda è stata formulata nell?ambito di un procedimento penale instaurato nei confronti del sig. Wittmann per avere guidato, in data 16 maggio 2013, un autoveicolo sul territorio tedesco senza essere in possesso della patente di guida richiesta a tal fine. 

 Contesto normativo

 Il diritto dell?Unione

3        I considerando 2 e 15 della direttiva 2006/126 così recitano:

«(2)      Le norme relative alle patenti di guida sono elementi indispensabili della politica comune dei trasporti, contribuiscono a migliorare la sicurezza della circolazione stradale, nonché ad agevolare la libera circolazione delle persone che trasferiscono la propria residenza in uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato la patente di guida. Tenuto conto dell?importanza dei mezzi di trasporto individuali, il possesso di una patente di guida debitamente riconosciuta dallo Stato membro ospitante è in grado di favorire la libera circolazione e la libertà di stabilimento delle persone. (...)

(...)

(15)      Per motivi di sicurezza, è opportuno che gli Stati membri possano applicare le loro disposizioni nazionali in materia di ritiro, sospensione, rinnovo e annullamento della patente di guida a qualsiasi titolare che abbia acquisito la residenza normale nel loro territorio».

4        Ai sensi dell?articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva, le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri sono riconosciute reciprocamente dai medesimi.

5        L?articolo 11, paragrafo 4, della citata direttiva stabilisce quanto segue: 

«Uno Stato membro rifiuta il rilascio della patente di guida ad un richiedente la cui patente sia limitata, sospesa o ritirata in un altro Stato membro. 

Uno Stato membro rifiuta di riconoscere ad una persona la cui patente sia limitata, sospesa o ritirata nel territorio di un altro Stato la validità della patente di guida rilasciata da tale Stato membro. 

Uno Stato membro può inoltre rifiutarsi di rilasciare la patente di guida ad un richiedente la cui patente sia revocata in un altro Stato membro».

 Il diritto tedesco

6        Le pertinenti disposizioni del diritto tedesco sono contenute nel regolamento sull?ammissione delle persone alla circolazione stradale (Verordnung über die Zulassung von Personen zum Straßenverkehr ? Fahrerlaubnis-Verordnung), nella sua versione del 10 gennaio 2013 (in prosieguo: la «FeV»).

7        L?articolo 28, paragrafo 1, della FeV sanciva il principio secondo il quale una valida patente di guida dell?Unione europea o dello Spazio economico europeo (SEE) rilasciata in un altro Stato membro permetteva di condurre un autoveicolo in Germania, anche se era stata rilasciata in un altro Stato membro.

8        Il paragrafo 4 di tale articolo, introducendo una deroga a tale norma, disponeva quanto segue:

«L?autorizzazione di cui al paragrafo 1 non si applica ai titolari di una patente di guida dell?UE o del SEE

(...)

3.      se la patente di guida dell?interessato è stata oggetto, in Germania, di un provvedimento di ritiro provvisorio o definitivo adottato da un giudice oppure da un?autorità amministrativa, se al predetto è stato negato il rilascio della patente di guida con una decisione definitiva, oppure se tale documento non gli è stato ritirato soltanto perché nel frattempo egli vi ha rinunciato,

4.      ai quali non possa essere rilasciata una patente di guida a causa di una decisione giudiziaria passata in giudicato,

(...)

Il primo periodo, punti 3 e 4, trova applicazione solo qualora le misure ivi menzionate siano state inserite nel registro centrale della circolazione stradale e non siano state cancellate ai sensi dell?articolo 29 del codice della strada (...)».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

9        Durante un controllo stradale, il 16 maggio 2013, a Rothenburg-ob-der-Tauber (Germania), il sig. Wittmann, cittadino tedesco, ha esibito una patente di guida dell?Unione, che gli era stata rilasciata dalle autorità polacche.

10      Le autorità tedesche, ritenendo che la validità della patente di guida ottenuta in Polonia non potesse essere riconosciuta sul loro territorio, hanno avviato un procedimento penale nei confronti del sig. Wittmann per guida senza patente. A loro avviso, quest?ultimo non poteva servirsi della patente di guida polacca, in quanto era stato oggetto di una precedente condanna in Germania, accompagnata da un periodo di divieto di ottenere una patente di guida.

11      Di conseguenza, egli è stato perseguito e poi condannato dall?Amtsgericht Ansbach (tribunale distrettuale di Ansbach), il 23 gennaio 2014, ad una pena detentiva di sei mesi per guida senza patente. Così facendo, tale giudice ha confermato la posizione delle autorità tedesche.

12      Per quanto riguarda i fatti all?origine della controversia dinanzi al giudice del rinvio, quest?ultimo osserva che in occasione di un controllo stradale effettuato il 1° dicembre 2004, il sig. Wittmann aveva esibito una patente di guida ceca falsificata. L?Amtsgericht Lindau, (tribunale distrettuale di Lindau) allora giudice competente per territorio, aveva pronunciato soltanto, il 18 luglio 2005, un periodo di divieto di rilascio di una patente di guida, vale a dire un periodo durante il quale non è possibile rilasciare una patente di guida a un soggetto che non ne è in possesso in quanto o gli è stata già ritirata o non ne ha mai avuta una. L?Amtsgericht Lindau si è pronunciato in tal senso, atteso che la patente di guida del sig. Wittmann gli era stata ritirata nel 2001.

13      Tale sentenza dell?Amtsgericht Lindau è passata in giudicato il 14 luglio 2006. Il periodo di divieto di rilascio è iniziato il 14 luglio 2006 e si è concluso un anno più tardi, vale a dire il 14 luglio 2007. Secondo il codice penale, i periodi di divieto di rilascio di una patente di guida iniziano a decorrere dal giorno in cui la sentenza di condanna è passata in giudicato.

14      Se, da un lato, dopo la sentenza dell?Amtsgericht Lindau, il sig. Wittmann non ha chiesto una nuova patente di guida in Germania, dall?altro, egli ha ottenuto una patente di guida in Polonia il 14 settembre 2005, vale a dire dopo la pronuncia della sentenza del 18 luglio 2005, ma prima che quest?ultima fosse passata in giudicato e prima che iniziasse a decorrere il periodo di divieto di un anno.

15      Il sig. Wittmann ha esibito la sua patente di guida polacca in occasione di un controllo stradale a Rothenburg-ob-der-Tauber, il 15 settembre 2009. Con sentenza del 4 maggio 2010, egli è stato condannato per guida senza patente ad una pena detentiva di sei mesi, che ha scontato.

16      Questa stessa patente di guida polacca è stata presentata dal sig. Wittmann in occasione del controllo stradale del 16 maggio 2013, menzionato al punto 9 della presente sentenza.

17      Con sentenza del 23 gennaio 2014, l?Amtsgericht Ansbach ha altresì constatato che, nel passato, il sig. Wittmann era stato oggetto di undici condanne per guida senza patente. In particolare, la sua patente di guida tedesca gli era stata ritirata nel 2001 e da allora non gli è più stata rilasciata in Germania alcuna patente di guida.

18      Il sig. Wittmann ha proposto ricorso per cassazione contro tale sentenza del 23 gennaio 2014 dinanzi all?Oberlandesgericht Nürnberg (tribunale regionale superiore di Norimberga). L?esecuzione della pena detentiva è stata sospesa fino alla pronuncia della sentenza da parte del giudice del rinvio.

19      Nutrendo dubbi in merito all?eventuale obbligo, in forza della direttiva 2006/126, di riconoscere la patente di guida polacca, l?Oberlandesgericht Nürnberg ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l?articolo 11, paragrafo 4, della direttiva [2006/126] debba essere interpretato nel senso che esso equipara al ritiro di una patente di guida il caso in cui al conducente di un veicolo il permesso di guida non è ritirato solo perché tale documento gli è stato già ritirato in precedenza ed egli non ne è pertanto più in possesso e contemporaneamente è disposto che, per un certo periodo, al soggetto in parola non sia in ogni caso rilasciato un nuovo permesso di guida».

 Sulla questione pregiudiziale

20      Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l?articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126 debba essere interpretato nel senso che un provvedimento mediante il quale uno Stato membro, che non può ritirare al conducente di un autoveicolo la sua patente di guida in quanto quest?ultima era già stata oggetto di una precedente decisione di ritiro, ordina che una nuova patente di guida non possa essere rilasciata a tale persona durante un periodo determinato debba essere considerato un provvedimento di limitazione, di sospensione o di ritiro della patente di guida ai sensi di tale disposizione, con la conseguenza che esso osta al riconoscimento della validità di qualsiasi patente rilasciata da un altro Stato membro prima della scadenza di tale periodo.

21      Il sig. Wittmann considera che i fatti che hanno condotto alle precedenti sentenze della Corte in questa materia non sono paragonabili a quelli della presente causa. Egli sostiene, facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte sul principio del riconoscimento reciproco delle patenti di guida (sentenza Akyüz, C?467/10, EU:C:2012:112, punto 46), che non dovrebbero essere aggiunte altre deroghe a tale principio. A suo avviso, la Corte ha sviluppato due chiare ipotesi di deroga, vale a dire, da un lato, il mancato rispetto del requisito della residenza, irrilevante nel procedimento principale, e, dall?altro, l?ottenimento di una patente di guida estera dopo il ritiro dell?autorizzazione nazionale o durante un periodo di divieto. Secondo il sig. Wittmann, egli non ha ottenuto la sua patente di guida polacca durante un periodo di divieto, in quanto tale divieto è entrato in vigore solo dopo che egli aveva ottenuto la suddetta patente.

22      La Commissione europea osserva che il giudice del rinvio ha rilevato talune somiglianze tra la presente causa e i fatti all?origine della sentenza Weber (C?1/07, EU:C:2008:640). Essa considera che occorre esaminare se, tra tali due cause, esistano differenze che giustifichino una distinta valutazione giuridica. A suo avviso, ciò non si verifica, in quanto il sig. Wittmann si trova, per quanto riguarda la sua patente di guida polacca, in una situazione analoga a quella dell?imputato nella causa che ha condotto alla suddetta sentenza Weber (C?1/07, EU:C:2008:640).

23      Occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, l?articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/126, nonché l?articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida (GU L 237, pag. 1), che precede la direttiva 2006/126, prevedono il reciproco riconoscimento, senza alcuna formalità, delle patenti di guida rilasciate dagli Stati membri (v., in tal senso, sentenze Akyüz, C?467/10, EU:C:2012:112, punto 40, nonché Hofmann, C?419/10, EU:C:2012:240, punti 43 e 44).

24      Tuttavia, l?articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126 prevede che uno Stato membro è tenuto a negare, ad una persona la cui patente di guida sia stata limitata, sospesa o ritirata nel suo territorio, il riconoscimento della validità della patente di guida da questi ottenuta in un altro Stato membro. 

25      Dalle precisazioni fornite dal giudice del rinvio risulta che, prima che il sig. Wittmann ottenesse, il 14 settembre 2005, la sua patente di guida polacca, l?Amtsgericht Lindau aveva pronunciato nei suoi confronti, il 18 luglio 2005, un divieto di rilascio di una patente di guida tedesca. Poiché la sentenza dell?Amtsgericht Lindau è passata in giudicato il 14 luglio 2006, il divieto di rilascio è entrato in vigore lo stesso giorno ed è terminato un anno più tardi, vale a dire il 14 luglio 2007. Peraltro, i fatti all?origine del divieto di rilascio di una patente di guida in Germania sono stati constatati il 1° dicembre 2004, ossia prima della data di rilascio della suddetta patente di guida polacca.

26      Occorre ricordare che, nella causa all?origine della sentenza Weber (C?1/07, EU:C:2008:640), si trattava di un caso in cui ad una persona che conduceva in Germania un?automobile essendo sotto l?effetto di stupefacenti era stata inflitta, oltre ad un?ammenda, anche una sospensione della patente di guida per la durata di un mese. La patente di guida tedesca le era stata successivamente ritirata per i medesimi fatti. Dopo la decisione amministrativa di sospensione della sua patente di guida, ma prima che tale decisione diventasse definitiva, nonché prima della successiva decisione di ritiro della sua patente, tale persona aveva ottenuto una patente di guida ceca che le autorità tedesche avevano rifiutato di riconoscere.

27      Con la suddetta sentenza, la Corte ha considerato che gli articoli 1, paragrafo 2, nonché 8, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/439 non ostano a che uno Stato membro rifiuti di riconoscere, all?interno del suo territorio, il diritto di guidare derivante da una patente di guida rilasciata in un altro Stato membro ad una persona cui sia stato applicato, sul territorio del primo Stato membro, un provvedimento di revoca dell?autorizzazione alla guida, quand?anche emesso successivamente alla data del rilascio della patente suddetta, qualora quest?ultima sia stata ottenuta nel corso del periodo di validità di un provvedimento di sospensione della patente rilasciata nel primo Stato membro e tanto questo provvedimento quanto il provvedimento di revoca siano giustificati da motivi esistenti alla data del rilascio della seconda patente di guida (v., in tal senso, sentenza Weber, C?1/07, EU:C:2008:640, punto 41. V. altresì sentenza Apelt, C?224/10, EU:C:2011:655, punto 31).

28      È vero che, nel procedimento principale, il provvedimento adottato nei confronti del sig. Wittmann è diverso da quelli inflitti al sig. Weber, in quanto quest?ultimo disponeva ancora della sua patente di guida tedesca nel momento in cui ha commesso sul territorio tedesco l?infrazione oggetto del procedimento che ha condotto alla sentenza Weber (C?1/07, EU:C:2008:640), ciò che non si è verificato nel caso del sig. Wittmann al momento dell?infrazione oggetto del procedimento principale. Tuttavia, il fatto che il sig. Wittmann non fosse più in possesso di una patente di guida tedesca che potesse essere oggetto di un ritiro è irrilevante ai fini dell?applicazione dell?articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126. Infatti, in siffatte circostanze, un divieto di ottenere una nuova patente di guida deve essere considerato un provvedimento di limitazione, sospensione o ritiro ai sensi di tale disposizione (v., in tal senso, sentenza Apelt, C?224/10, EU:C:2011:655, punto 33, in cui la Corte ha constatato che un provvedimento di ritiro provvisorio può essere considerato alla stregua di un provvedimento di sospensione ai sensi dell?articolo 8, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/439).

29      Come sostenuto dalla Commissione, l?esclusione di simili provvedimenti dall?ambito di applicazione dell?articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126 comporterebbe che le persone che hanno commesso infrazioni stradali senza possedere una patente di guida avrebbero un trattamento più favorevole di quelle che hanno commesso tali infrazioni essendo in possesso di una patente di guida. Un risultato siffatto sarebbe in contrasto con l?obiettivo di sicurezza stradale, la cui importanza è sottolineata ai considerando 2 e 15 di tale direttiva.

30      Orbene, imporre ad uno Stato membro il riconoscimento della validità della patente di guida rilasciata a una persona da un altro Stato membro, sebbene nei confronti di tale persona sia stato adottato, nel primo Stato, un provvedimento di divieto di ottenere una patente di guida per fatti precedenti al rilascio, da parte del secondo Stato, della suddetta patente, significherebbe esortare gli autori di infrazioni sul territorio di uno Stato membro, passibili di un simile provvedimento, a recarsi in un altro Stato membro allo scopo di ottenere una nuova patente e di ovviare in tal modo alle conseguenze amministrative o penali delle infrazioni stesse e comprometterebbe, in definitiva, la fiducia su cui si basa il sistema di riconoscimento reciproco delle patenti di guida (v., in tal senso, sentenza Weber, C?1/07, EU:C:2008:640, punto 39).

31      Il fatto che la sentenza che pronuncia tale provvedimento sia passata in giudicato successivamente al rilascio della patente di guida nel secondo Stato è irrilevante a tal riguardo, atteso che tale patente è stata ottenuta dopo la pronuncia di tale sentenza e che i motivi che giustificano il suddetto provvedimento sussistevano alla data di rilascio della suddetta patente (v., in tal senso, sentenza Weber, C?1/07, EU:C:2008:640, punti 36 e 41).

32      Occorre quindi rispondere alla questione sollevata che l?articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126 deve essere interpretato nel senso che un provvedimento con il quale lo Stato membro della residenza normale di una persona, che non può ritirare a tale persona, conducente di un autoveicolo, la sua patente di guida, in quanto quest?ultima è già stata oggetto di una precedente decisione di ritiro, ordina che una nuova patente di guida non potrà essere rilasciata a tale persona per un periodo determinato, deve essere considerato un provvedimento di limitazione, sospensione o ritiro della patente di guida ai sensi di tale disposizione, con la conseguenza che esso osta al riconoscimento della validità di qualsiasi patente rilasciata da un altro Stato membro prima della scadenza di tale periodo. Il fatto che la sentenza che pronuncia tale provvedimento sia passata in giudicato successivamente al rilascio della patente di guida nel secondo Stato è irrilevante a tal riguardo, atteso che tale patente è stata ottenuta dopo la pronuncia di tale sentenza e che i motivi che giustificano il suddetto provvedimento sussistevano alla data di rilascio della suddetta patente.

 Sulle spese

33      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. 

Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara:

L?articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, deve essere interpretato nel senso che un provvedimento con il quale lo Stato membro della residenza normale di una persona, che non può ritirare a tale persona, conducente di un autoveicolo, la sua patente di guida, in quanto quest?ultima è già stata oggetto di una precedente decisione di ritiro, ordina che una nuova patente di guida non potrà essere rilasciata a tale persona per un periodo determinato, deve essere considerato un provvedimento di limitazione, sospensione o ritiro della patente di guida ai sensi di tale disposizione, con la conseguenza che esso osta al riconoscimento della validità di qualsiasi patente rilasciata da un altro Stato membro prima della scadenza di tale periodo. Il fatto che la sentenza che pronuncia tale provvedimento sia passata in giudicato successivamente al rilascio della patente di guida nel secondo Stato è irrilevante a tal riguardo, atteso che tale patente è stata ottenuta dopo la pronuncia di tale sentenza e che i motivi che giustificano il suddetto provvedimento sussistevano alla data di rilascio della suddetta patente.

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