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Decisioni

Misure alternativa ed elezione di domicilio (Cass. 7098/19)

14 febbraio 2019, Cassazione penale

La richiesta di misura alternativa alla detenzione deve essere corredata, a pena di inammissibilità, anche se presentata dal difensore, dalla dichiarazione o dalla elezione di domicilio effettuata dal condannato non detenuto: non è tuttavia richiesta l’adozione di formule sacramentali, essendo solo necessario che l’indicazione esprima - anche nella nomina allegata alla richiesta - con chiarezza la volontà del condannato in ordine al luogo ove egli intende ricevere la notificazione degli avvisi.

 

Corte di Cassazione

sez. I Penale, sentenza 15 gennaio – 14 febbraio 2019, n. 7098
Presidente Di Tomassi - Relatore Bianchi

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza depositata in data 19.12.2017 il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Napoli ha dichiarato inammissibile l’istanza presentata da D.G. in quanto priva di elezione di domicilio.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di D.G. , denunciando la violazione di legge, in quanto alla istanza, sottoscritta dal difensore, era allegato l’atto di nomina con elezione di domicilio, sottoscritta dal D. .
3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento del decreto con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Napoli, sul rilievo che alla istanza era allegata la nomina del difensore con elezione di domicilio.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato e va perciò annullato il decreto impugnato, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Napoli.
1. Il decreto impugnato ha dichiarato la inammissibilità della istanza di ammissione a misure alternative, presentata dal difensore di D.G. , sul rilievo che l’istante non aveva eletto o dichiarato domicilio, in violazione dell’art. 677 ord. pen., comma 2-bis.
È consolidato l’orientamento secondo il quale "La richiesta di misura alternativa alla detenzione, ai sensi dell’art. 656 c.p.p., comma 6, deve essere corredata, a pena di inammissibilità, anche se presentata dal difensore, dalla dichiarazione o dalla elezione di domicilio effettuata dal condannato non detenuto" (Sez. Un., 17/12/2009, Mammoliti, Rv. 246720).
Quanto alle forme dell’elezione/dichiarazione di domicilio è stato precisato che non è richiesta l’adozione di formule sacramentali, essendo solo necessario che l’indicazione esprima con chiarezza la volontà del condannato in ordine al luogo ove egli intende ricevere la notificazione degli avvisi.
Il ricorrente ha documentato che alla istanza era allegato atto di nomina del difensore con dichiarazione di domicilio in (omissis) .
Si tratta di dichiarazione di domicilio sottoscritta, con firma autenticata, dal condannato ed è allegata alla istanza depositata nella cancelleria del Tribunale; inoltre, tramite l’indicazione del numero di procedimento risulta chiaro il riferimento della nomina e della contestuale dichiarazione di domicilio al procedimento esecutivo nel quale è stata presentata l’istanza di misure alternative.
Risulta chiaramente espressa la volontà personale del condannato libero di ricevere le notificazione degli avvisi nel domicilio dichiarato nell’atto di nomina allegato alla istanza presentata dal difensore.
2. Va dunque annullato il decreto impugnato, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Napoli per nuovo giudizio che faccia applicazione, quanto alla verifica di ammissibilità della istanza, del principio di diritto sopra affermato.

P.Q.M.

Annulla il decreto impugnato, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Napoli.