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Marijuana, 5 piante bastano per condanna se .. (Cass. 2099/22).

24 gennaio 2022, Cassazione penale

Al fine di valutare la punibilità di una coltivazione di marijuana, va verificato non solo il dato connesso al numero di piante rinvenute, ma anche la eventuale predisposizione di rudimentali strumenti ed accorgimenti per favorirne lo sviluppo, nonché l'accertata conformità - attraverso le valutazione di cui sopra del tipo botanico a quello previsto dalla legge; elementi su cui ha ritenuto di fondare la ragionevole previsione che la coltivazione consentiva di pervenire a significativa quantità di sostanza stupefacente, con conseguente integrazione della fattispecie contestata.

Il discrimine tra la condotta che punisce la sola coltivazione, rispetto alle altre alternative e al pari penalmente rilevanti condotte punite dall'art. 73, D.P.R. cit., deriva dalla sua potenziale capacità di immettere in circolazione quantitativi non preventivamente determinabili di sostanza connessi al ciclo riproduttivo della pianta.

In ossequio al principio di offensività della condotta, quindi, irrilevante risulta la quantità del principio attivo all'atto dell'accertamento della condotta, essendo invece necessario appurare la concreta modalità attraverso cui l'agente ha inteso organizzare il raggiungimento della maturazione della pianta e la sua conseguente attitudine a produrre l'effetto psicotropo, anche in conformità con la tipologia di pianta in concreto coltivata.

Sulla base delle osservazioni sopra riportate, giuridicamente ineccepibile risulta l'inquadramento della condotta contestata al ricorrente nella citata fattispecie penale prevista dall'art. 73, comma 5, D.P.R. cit., perché valutata di ridotta, ma comunque sussistente, offensività.

 

Cassazione penale

sez. VI, ud. 30 novembre 2021 (dep. 18 gennaio 2022), n. 2099
Presidente Criscuolo – Relatore Amoroso

Ritenuto in fatto

1. G.E. , a mezzo del difensore avv. GC, ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Caltanissetta che ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Gela con la quale è stato condannato per il delitto di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5, riferito alla illecita coltivazione, nelle pertinenze della propria abitazione, di cinque piante di cannabis ed alla detenzione di sostanza stupefacente del tipo marijuana nel complesso per un equivalente di 984 dosi, con recidiva specifica infraquinquennale, in (omissis) .

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizi cumulativi di motivazione in relazione all'offensività della condotta di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5.

La decisione dà per presunta l'offensività concreta della condotta dell'imputato senza apprezzare l'effettiva capacità di diffusione di quegli stupefacenti nel mercato illecito, avendo genericamente fatto riferimento al pericolo presunto di una possibile destinazione allo spaccio della sostanza prodotta della coltivazione e senza aver adeguatamente vagliato la possibilità che tale sostanza fosse, invece, destinata all'esclusivo utilizzo dell'imputato, tenuto conto del numero limitato di piante (solo cinque), delle loro dimensioni (contenute in cinque vasetti) e delle modalità rudimentali di coltivazione al chiuso di un appartamento e quindi al buio.

In tal modo si sarebbero disattesi i criteri fissati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 12348/2020 secondo cui devono ritersi escluse dalla nozione penalistica di coltivazione quelle attività di coltivazione che per le rudimentali tecniche utilizzate, per lo scarso numero di piante ed il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile e la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell'ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all'uso personale del coltivatore.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi dedotti.

Innanzitutto, si deve rilevare la genericità delle deduzioni articolate in punto di fatto, perché non tengono conto di quanto affermato nella sentenza circa i quantitativi di droga prodotta, non illogicamente valutata come eccessiva rispetto all'uso personale (984 dosi, pari a g. 359 di principio attivo), circa i mezzi impiegati (stufa, ventilatore, lampada artigianale, fertilizzanti) per la coltivazione delle piante, la loro altezza (da 60 a 100 cm.), ed il rinvenimento di singole dosi già confezionate e di diversi rotoli di carta in alluminio e carta trasparente.

Va, poi, osservato che già questa Corte di legittimità, nella sua composizione più autorevole, ha avuto modo di statuire che il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, essendo dato determinante quello connesso alla conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente (Sez. U, del 19/12/2019, Caruso).

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di escludere l'integrazione anche della più lieve fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. cit., solo in ipotesi di attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che, per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell'ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all'uso personale del coltivatore.

Evenienza quest'ultima esclusa dalla decisione di merito per il riferimento al ritrovamento di cinque piante di canapa indiana già sviluppate, rinvenute all'interno di un locale adibito a serra con l'impiego artigianale di sistema di illuminazione, controllo di temperatura e ricambio d'aria.

Il discrimine tra la condotta che punisce la sola coltivazione, rispetto alle altre alternative e al pari penalmente rilevanti condotte punite dall'art. 73, D.P.R. cit., deriva dalla sua potenziale capacità di immettere in circolazione quantitativi non preventivamente determinabili di sostanza connessi al ciclo riproduttivo della pianta.

In ossequio al principio di offensività della condotta, quindi, irrilevante risulta la quantità del principio attivo all'atto dell'accertamento della condotta, essendo invece necessario appurare la concreta modalità attraverso cui l'agente ha inteso organizzare il raggiungimento della maturazione della pianta e la sua conseguente attitudine a produrre l'effetto psicotropo, anche in conformità con la tipologia di pianta in concreto coltivata.

Sulla base delle osservazioni sopra riportate, giuridicamente ineccepibile risulta l'inquadramento della condotta contestata al ricorrente nella citata fattispecie penale prevista dall'art. 73, comma 5, D.P.R. cit., perché valutata di ridotta, ma comunque sussistente, offensività.

La Corte d'appello ha valorizzato non solo il dato connesso al numero di piante rinvenute all'interno dell'abitazione del ricorrente, ma anche la accertata predisposizione di rudimentali strumenti ed accorgimenti per favorirne lo sviluppo, nonché l'accertata conformità - attraverso le valutazione di cui sopra del tipo botanico a quello previsto dalla legge; elementi su cui ha ritenuto di fondare la ragionevole previsione che la coltivazione consentiva di pervenire a significativa quantità di sostanza stupefacente, con conseguente integrazione della fattispecie contestata.

2. Per le considerazioni svolte il ricorso è inammissibile con conseguente condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 c.p.p., oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila Euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.